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Monday 22 March 2004

La denuncia di inizio attività (D.I.A.) non può essere sospesa. TAR LIGURIA, SEZ. I sentenza 18 marzo 2004 n. 268

La denuncia di inizio attività (D.I.A.) non può essere sospesa.

TAR LIGURIA, SEZ. I – sentenza 18 marzo 2004 n. 268 – Pres. Vivenzio, Est. Bianchi – Società Locanda Lorena s.r.l. (Avv. ti Anselmi e Sommovigo) c. Comune di Portovenere (Sp) – (Avv. Mauceri) – (accoglie).

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

della nota del responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Portovenere prot. n. 463/03 del 7 febbraio 2004 comunicata a mezzo del servizio postale e pervenuta nei giorni successivi; recante sospensione della denuncia di inizio attività presentata dal ricorrente per l’esecuzione di opere interne al fabbricato di civile abitazione sito in località Punta Maiella – Isola Palmaria “in attesa del parere legale in merito all’assentibilità delle opere previste in quanto il manufatto interessato dall’intervento risulta oggetto di ordinanza di rimessione in pristino per lavori eseguiti in difformità dai titoli abilitativi rilasciati”; nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso.

Visto che il provvedimento impugnato dispone la “sospensione temporanea” della d.i.a. presentata dalla società ricorrente, “in attesa del parere legale” in merito all’assentibilità delle opere previste, in quanto il manufatto interessato dall’intervento risulta oggetto di ordinanza di rimessione in pristino per lavori eseguiti in difformità dai titoli abilitativi rilasciati.

Considerato che siffatto potere soprassessorio, peraltro correlato ad attività estranee rispetto alla ordinaria istruttoria procedimentale, non è previsto dall’art. 23 del T.U. che, nel disciplinare l’istituto della d.i.a., attribuisce al responsabile del competente ufficio comunale esclusivamente il potere di notificare “all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento” qualora “sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite”.

Rilevata, pertanto, la palese illegittimità della determinazione assunta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida nella somma di Euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2004.

Renato VIVENZIO Presidente

Antonio BIANCHI Consigliere, estensore

Oreste Mario CAPUTO Consigliere

Depositata in segreteria in data 18 marzo 2004.