Civile

Thursday 27 February 2003

La Corte di Giustizia UE interviene in materia di cure mediche da fornire ai cittadini di uno Stato membro in visita in un altro. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEEE – SENTENZA 25 febbraio 2003

La Corte di Giustizia UE interviene in materia di cure mediche da fornire ai cittadini di uno Stato membro in visita in un altro.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEEE

SENTENZA 25 febbraio 2003

«Previdenza sociale – Ricovero ospedaliero del titolare di una pensione in occasione di un soggiorno in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede – Condizioni di presa a carico – Artt. 31 e 36 del regolamento (CEE) n. 1408/71 – Artt. 31 e 93 del regolamento (CEE) n. 574/72»

Nel procedimento C-326/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell’art. 234 CE, dal Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Grecia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA)

e

Vasileios Ioannidis

domanda vertente sull’interpretazione degli artt. 31 e 36 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 3096 (GU L 335, pag. 10), degli artt. 31 e 93 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83, come modificato dal regolamento n. 3096/95, degli artt. 56 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 46 CE e 49 CE), e 60 del Trattato CE (divenuto art. 50 CE), nonché dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,

LA CORTE,

composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. M. Wathelet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola (relatore), P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruíz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig. H. A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

– per l’Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA), dal sig. D.G. Anastassopoulos, in qualità di agente;

– per il governo ellenico, dai sigg. S. Spyropoulos e I. Bakopoulos, e dalla sig.ra I. Galani-Marangoudaki, in qualità di agenti;

– per il governo belga, dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente;

– per il governo spagnolo, dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente;

– per il governo irlandese, dal sig. D.J. O’Hagan, in qualità di agente, assistito dal sig. A.M. Collins, BL;

– per il governo austriaco, dal sig. H. Dossi, in qualità di agente;

– per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra R. Magrill, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra S. Moore, barrister;

– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra H. Michard e dal sig. M. Panayotopoulos, in qualità di agenti,

vista la relazione d’udienza,

sentite le osservazioni orali dell’Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA), rappresentato dal sig. D.G. Anastassopoulos, del governo ellenico, rappresentato dai sigg. S. Spyropoulos e I. Bakopoulos, del governo spagnolo, rappresentato dalla sig.ra N. Díaz Abad, del governo irlandese, rappresentato dal sig. A.M. Collins, del governo olandese, rappresentato dalla sig.ra H.G. Sevenster, in qualità di agente, del governo finlandese, rappresentato dalla sig.ra T. Pynnä, in qualità di agente, del governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. D. Lloyd-Jones, QC, e della Commissione, rappresentata dalle sig.re H. Michard e M. Patakia, in qualità di agenti, all’udienza del 10 settembre 2002,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 ottobre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.

Con ordinanza 31 gennaio 2000, pervenuta in cancelleria il 4 settembre successivo, il Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, cinque questioni pregiudiziali, vertenti sull’interpretazione degli artt. 31 e 36 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 3096 (GU L 335, pag. 10, in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), degli artt. 31 e 93 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento n. 2001/83, come modificato dal regolamento n. 3096/95 (in prosieguo: il «regolamento n. 574/72»), degli artt. 56 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 46 CE e 49 CE) e 60 del Trattato CE (divenuto art. 50 CE), nonché dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Roma il 4 novembre 1950.

2.

Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di una controversia tra il sig. Ioannidis e l’Idryma Koinonikon Asfaliseon (Istituto greco di previdenza sociale, in prosieguo:l’«IKA») vertente sul rifiuto di quest’ultimo di prendere a carico le spese relative ad un ricovero ospedaliero del sig. Ioannidis in occasione di un soggiorno in Germania.

Contesto normativo

Diritto comunitario

3.

Contenuto nella Sezione 5, intitolata «Titolari di pensioni o di rendite e loro familiari», del Capitolo 1, Titolo III del regolamento n. 1408/71, l’art 31, intitolato «Dimora del titolare e/o dei suoi familiari in uno Stato diverso da quello in cui hanno la loro residenza», dispone:

«Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta secondo la legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, il quale abbia diritto alle prestazioni secondo la legislazione di uno di questi Stati membri, come pure i suoi familiari, che dimorano sul territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono, beneficiano:

a) delle prestazioni in natura erogate dall’istituzione del luogo di dimora, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, a carico dell’istituzione del luogo di residenza del titolare;

(…)».

4.

L’art. 22, n. 1, del detto regolamento, contenuto nella Sezione 2 dello stesso Capitolo, intitolata «Lavoratori subordinati o autonomi e loro familiari», dispone:

«II lavoratore subordinato o autonomo che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni (…), e

a) il cui stato di salute necessita di prestazioni immediate durante la dimora nel territorio di un altro Stato membro, oppure

b) (…) oppure

c) che è autorizzato dall’istituzione competente a recarsi nel territorio di un altro Stato membro per ricevere le cure adeguate al suo stato,

ha diritto:

i) alle prestazioni in natura erogate, per conto dell’istituzione competente, dall’istituzione del luogo di dimora o di residenza secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto; tuttavia, la durata dell’erogazione delle prestazioni è determinata dalla legislazione dello Stato competente;

(…)».

5.

L’art. 22 bis del regolamento n. 1408/71, intitolato «Norme specifiche per talune categorie di persone», precisa:

«In deroga all’articolo 2 del presente regolamento, l’articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e c), si applica anche alle persone che sono cittadini di uno Stato membro e che sono assicurate secondo la legislazione di uno Stato membro nonché ai loro familiari che con esse risiedono».

6.

L’art. 31, nn. 1 e 2, del regolamento n. 574/72 dispone:

«1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell’articolo 31 del regolamento [n. 1408/71], il titolare di pensione o di rendita deve presentare all’istituzione del luogo di dimora un attestato che certifica che ha diritto a dette prestazioni. Questo attestato, che è rilasciato dall’istituzione del luogo di residenza del titolare, se possibile prima che lasci il territorio dello Stato membro in cui risiede, indica, in particolare, se del caso, la durata massima di concessione delle prestazioni in natura, quale è prevista dalla legislazione di detto Stato membro. Se il titolare non presenta detto attestato, l’istituzione del luogo di dimora si rivolge all’istituzione del luogo di residenza per ottenerlo.

2. Le disposizioni dell’articolo 17, paragrafi 6, 7 e 9 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia. In questo caso l’istituzione del luogo di residenza del titolare di pensione o di rendita è considerata istituzione competente».

7.

L’art. 17, nn. 6, 7 e 9, del regolamento n. 574/72, dispone:

«6. In caso di ricovero in ospedale, l’istituzione del luogo di residenza notifica all’istituzione competente, entro tre giorni a decorrere dalla data in cui ne ha avuto conoscenza, la data di entrata in ospedale e la probabile durata della degenza, nonché la data di uscita. Tuttavia, tale notifica non è necessaria quando le spese relative alle prestazioni in natura sono oggetto di un rimborso forfettario all’istituzione del luogo di residenza.

7. L’istituzione del luogo di residenza avverte preliminarmente l’istituzione competente di qualsiasi decisione relativa alla concessione di prestazioni in natura i cui costi di previsione o effettivi superino un importo forfettario stabilito e periodicamente aggiornato dalla commissione amministrativa. L’istituzione competente dispone di quindici giorni a decorrere dall’invio di questo avviso per notificare, se del caso, la sua opposizione motivata; l’istituzione del luogo di residenza concede le prestazioni in natura se non ha ricevuto opposizione allo scadere del termine suddetto. Qualora tali prestazioni in natura debbano essere concesse in caso di assoluta urgenza, l’istituzione del luogo di residenza ne informa senza indugio l’istituzione competente. Tuttavia, nonè necessario notificare l’opposizione motivata quando le spese relative alle prestazioni in natura sono oggetto di un rimborso forfettario all’istituzione del luogo di residenza.

(…)

9. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di applicazione, previo parere della Commissione amministrativa».

8.

Come emerge dalla decisione 7 ottobre 1993 n. 153 (94/604/CE) della commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, relativa ai modelli dei formulari necessari per l’applicazione dei regolamenti del Consiglio n. 1408/71 e n. 574/72 (E 001, E 103-E 127) (GU L 244, pag. 22), il formulario E 111 è l’attestato cui fa riferimento l’art. 31, n. 1, del regolamento n. 574/72. Secondo la detta decisione, il medesimo formulario deve essere utilizzato anche nell’ipotesi di cui all’art. 22, n. 1, lett. a), punto i), del regolamento n. 1408/71, mentre nell’ipotesi di cui all’art. 22, n. 1, lett. c), punto i), dello stesso regolamento è richiesto il formulario E 112.

9.

La sezione 7, intitolata «Rimborsi tra istituzioni», del capitolo 1, del titolo III del regolamento n. 1408/71, comprende l’art. 36, che è formulato nei seguenti termini:

«1. Le prestazioni in natura erogate dall’istituzione di uno Stato membro per conto dell’istituzione di un altro Stato membro, in base alle disposizioni del presente capitolo, danno luogo a rimborso integrale.

2. I rimborsi di cui al paragrafo 1 sono determinati ed effettuati secondo le modalità stabilite dal regolamento di applicazione di cui all’articolo 98 o previa giustificazione delle spese effettivamente sostenute oppure su base forfettaria.

In quest’ultimo caso gli importi devono essere tali da assicurare un rimborso che s’avvicini il più possibile alle spese effettive.

3. Due o più Stati membri o le autorità competenti di questi Stati possono prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni rientranti nella loro sfera di competenza».

10.

Ai sensi dell’art 93 del regolamento n. 574/72:

«1. L’importo effettivo delle prestazioni in natura corrisposte, ai sensi (…) dell’articolo 31 del regolamento [n. 1408/71], è rimborsato dall’istituzione competente all’istituzione che ha corrisposto le suddette prestazioni quale risulta dalla contabilità di quest’ultima istituzione.

2. Nei casi di cui (…) all’articolo 31 del regolamento [n. 1408/71] nonché per l’applicazione del paragrafo 1, è considerata istituzione competente l’istituzione delluogo di residenza del familiare o del titolare di pensione o di rendita, a seconda dei casi.

3. Quando l’importo effettivo delle prestazioni di cui al paragrafo 1 non risulta dalla contabilità dell’istituzione che le ha corrisposte, l’importo da rimborsare è determinato, in mancanza di un accordo concluso ai sensi del paragrafo 6, in maniera forfettaria in base a tutti i riferimenti appropriati desunti dai dati disponibili. La commissione amministrativa valuta le basi che sono servite al calcolo del forfait e ne stabilisce l’ammontare.

(…)

6. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare, previo parere della commissione amministrativa, altre modalità di valutazione degli importi da rimborsare, in particolare su base forfettaria».

11.

L’art. 34 del regolamento n. 574/72 dispone:

«1. Se le formalità previste (…) agli articoli (…) 31 del regolamento di applicazione non hanno potuto essere espletate durante la dimora nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente, le spese sostenute sono rimborsate, a richiesta del lavoratore subordinato o autonomo, dall’istituzione competente secondo le tariffe di rimborso applicate dall’istituzione del luogo di dimora.

2. L’istituzione del luogo di dimora è tenuta a fornire all’istituzione competente che lo richieda le necessarie indicazioni in merito a tali tariffe.

Se l’istituzione del luogo di dimora e l’istituzione competente sono vincolate da un accordo che stabilisca la rinuncia a qualsiasi rimborso, oppure un rimborso forfettario delle prestazioni corrisposte in applicazione (…) dell’articolo 31 del regolamento, l’istituzione del luogo di dimora è tenuta inoltre a trasferire all’istituzione competente l’importo che deve essere rimborsato all’interessato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1.

3. Quando si tratti di spese considerevoli, l’istituzione competente può versare all’interessato un anticipo adeguato appena questi ha inoltrato alla stessa la domanda di rimborso.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, l’istituzione competente può effettuare il rimborso delle spese sostenute, in base alle proprie tariffe, sempre che il rimborso sia permesso, che le spese da rimborsare non superino un determinato importo fissato dalla commissione amministrativa e che il lavoratore subordinato o autonomo o il titolare di pensione o di rendita abbia dato il proprio consenso per farsi applicare detta disposizione. In nessun caso l’importo del rimborso può essere superiore a quello delle spese realmente sostenute.

5. Se la legislazione dello Stato di soggiorno non stabilisce tariffe di rimborso, l’istituzione competente può procedere al rimborso, alle condizioni stabilite al paragrafo 4, senza che sia necessario l’accordo dell’interessato».

Diritto nazionale

12.

Il decreto del Ministro del Lavoro 2 giugno 1956, n. 33651/E. 1089, relativo al regolamento di assistenza ospedaliera dell’IKA (FEK B’ n. 126 del 3.7.1956), come più volte modificato in seguito (in prosieguo: il «regolamento dell’IKA»), contiene un art. 3 bis, dal quale risulta, in particolare, che se la diagnosi della malattia o le cure da dispensare ad un assicurato presso l’IKA non possono essere eseguite in Grecia per mancanza di medici specialisti o di appropriati mezzi scientifici, l’IKA prende a carico in particolare tutte le spese per diagnosi e per cure sostenute dall’assicurato all’estero. La presa a carico delle cure ospedaliere così ricevute all’estero è subordinata ad un regime di autorizzazione preventiva, il che permette all’IKA di verificare la sussistenza delle condizioni summenzionate.

13.

In via eccezionale, l’art. 3 bis, n. 4, lett. g), del regolamento dell’IKA dispone tuttavia che:

«In casi del tutto eccezionali, il direttore dell’ufficio periferico competente può, previo parere della competente commissione sanitaria, autorizzare il ricovero già avvenuto all’estero, purché non sia stato possibile ottenere l’autorizzazione preventiva vuoi perché la malattia si è manifestata in modo improvviso nel corso di un soggiorno temporaneo dell’assicurato all’estero, vuoi perché il trasferimento d’urgenza all’estero si è reso necessario per scongiurare un reale pericolo per la sua vita. In tali casi, la commissione sanitaria di secondo grado esprime un parere in base ai dati disponibili relativi all’eventuale assistenza ospedaliera o alle cure prestate in Grecia o all’estero».

Causa principale e questioni pregiudiziali

14.

Il sig. Ioannidis risiede in Grecia ed è ivi titolare di una pensione di vecchiaia corrisposta dall’IKA. Nel corso di un soggiorno in Germania egli è stato ricoverato, dal 26 novembre al 2 dicembre 1996, presso la clinica dell’Università tecnica di Monaco in cui è stato sottoposto ad un cateterismo con introduzione di una sonda cardiaca. Dai certificati medici rilasciati in tale occasione risulta che il ricovero è avvenuto d’urgenza, a causa dei ripetuti dolori al torace dovuti ad un’angina pectoris.

15.

Il 6 dicembre 1996, il sig. Ioannidis ha presentato alla cassa malattia dell’azienda Karstadt, con sede in Essen (Germania) (in prosieguo: la «cassa malattia tedesca»), in qualità di istituzione del luogo di dimora, una domanda diretta ad ottenere la presa a carico da parte di quest’ultima, per conto dell’IKA, delle spese del detto ricovero.

16.

La cassa malattia tedesca ha allora inviato all’IKA un formulario E 107, per ottenere da quest’ultima, in quanto istituzione competente, un formulario E 112 o, in mancanza, la conferma dell’impossibilità di rilasciare un tale formulario.

17.

Pur essendo stati informati del fatto che un formulario E 111 valido per il periodo compreso tra il 16 novembre ed il 31 dicembre 1996 era stato rilasciato al sig. Ioannidis dall’ufficio locale competente dell’IKA il 15 novembre 1996, i servizi dell’IKA hanno richiesto alla commissione sanitaria di secondo grado (in prosieguo: la «CSSG») un parere sull’opportunità di autorizzare a posteriori il ricovero ospedaliero dell’interessato.

18.

La CSSG ha espresso parere negativo in quanto la malattia di cui soffriva il sig. Ioannidis non si era manifestata, nel corso del suo soggiorno in Germania, in modo abbastanza improvviso da giustificare un ricovero immediato in ospedale ed essa avrebbe potuto essere adeguatamente curata in Grecia. La CSSG sosteneva, più in particolare, che la malattia del sig. Ioannidis presentava carattere cronico, come risultava da vari esami eseguiti nel giugno 1996, che l’aggravamento delle sue condizioni di salute non era stato improvviso poiché la coronarografia cui egli si era sottoposto in Grecia l’11 novembre 1996 aveva dato gli stessi esiti di quella eseguita in occasione del ricovero ospedaliero in Germania, e, infine, che il detto ricovero era stato programmato.

19.

Ritenendo che le condizioni previste all’art. 3 bis, n. 4, lett. g), del regolamento dell’IKA non fossero quindi soddisfatte, il 18 aprile 1997 l’IKA ha deciso di non autorizzare a posteriori le cure erogate al sig. Ioannidis. Peraltro, l’IKA ha rinviato alla cassa malattia tedesca il formulario E 107, spiegando che, nel caso di specie, essa non era in grado di rilasciare un formulario E 112.

20.

Il sig. Ioannidis ha presentato un reclamo contro tale diniego di autorizzazione dinanzi alla commissione amministrativa competente dell’IKA. Egli ha evidenziato, in particolare, che lo scopo del suo soggiorno in Germania era quello di far visita al figlio, il quale vi risiede con la madre.

21.

Ritenendo che la malattia del sig. Ioannidis si fosse effettivamente manifestata in modo improvviso nel corso del detto soggiorno e che il suo ricovero fosse necessario per scongiurare un reale pericolo per la sua vita, il 14 luglio 1997 la detta commissione ha deciso che, ai sensi dell’art. 3 bis, n. 4, lett. g), del regolamento dell’IKA, si dovevano autorizzare a posteriori le cure controverse, e che pertanto l’IKA era tenuta a sostenere l’onere del loro rimborso.

22.

L’IKA ha proposto, dinanzi al Diokitiko Protodikeio Thessalonikis, un ricorso di annullamento contro tale decisione facendo valere che, nel caso di specie, le condizioni previste dalla detta disposizione non erano soddisfatte.

23.

Alla luce di quanto sopra, tale giudice ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se il disposto dell’art. 3 bis, n. 4, lett. g), del regolamento di assistenza ospedaliera dell’IKA (Istituto greco di previdenza sociale), nel testo vigente almomento del ricovero ospedaliero del convenuto, nei limiti in cui prevede, come ulteriore condizione per il rimborso da parte dell’Istituto delle spese relative ad un ricovero ospedaliero già avvenuto, in generale presso unità ospedaliere all’estero, in casi del tutto eccezionali – vale a dire nei casi in cui una determinata malattia del titolare di una pensione dell’Istituto, che chiede il rimborso di tali spese, si sia manifestata improvvisamente durante un soggiorno temporaneo all’estero, oppure in occasione di un viaggio urgente all’estero da parte dell’interessato per scongiurare un reale pericolo per la sua vita – il rilascio di una corrispondente autorizzazione, previo parere della commissione sanitaria di secondo grado, da parte del direttore del competente ufficio regionale dell’Istituto, sia conforme alle citate disposizioni degli artt. 31 e 36 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, e 31 e 93 del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, dal momento che non è assolutamente certo né indubbio che queste ultime disposizioni – anche ove si volesse ammettere che conferiscono agli Stati membri, in linea di principio, un potere discrezionale (riguardo, fra l’altro, alle prestazioni di malattia in natura erogate ai titolari di una pensione che dimorano temporaneamente sul territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui hanno la residenza, prestazioni fra le quali si deve ritenere inclusa anche l’assistenza ospedaliera), di emanare disposizioni che prevedono, come ulteriore condizione per il rimborso delle spese relative a tali prestazioni, l’autorizzazione delle stesse anche a posteriori – consentano inoltre agli Stati membri di adottare disposizioni che richiedono, come condizione necessaria per la concessione di tale autorizzazione, la sussistenza di presupposti come quelli di cui alla citata disposizione del regolamento dell’Istituto, vale a dire la presenza di circostanze che implichino l’immediata necessità di cure ospedaliere.

2) se, sul presupposto che la prestazione di servizi ospedalieri forniti in generale presso unità ospedaliere costituisca una prestazione di servizi ai sensi dell’art. 60 del Trattato CE, la stessa disposizione del regolamento dell’Istituto – anche ove si volesse ritenere che nei limiti menzionati non sia in contrasto con le disposizioni dei citati regolamenti del Consiglio delle Comunità europee – sia compatibile, in tali limiti, con gli artt. 59 e 60 del Trattato CE.

3) in caso di soluzione negativa della seconda questione, se la disciplina istituita con la disposizione in esame del regolamento dell’Istituto sia giustificata da motivi di sanità pubblica, nella fattispecie la garanzia di una prestazione di servizi ospedalieri equilibrata ed accessibile a quanti risiedono nella Repubblica ellenica, e se detta disciplina rientri pertanto nelle eccezioni previste dell’art. 56 del Trattato CE.

4) se, sul presupposto che il diritto a prestazioni di malattia in natura e, di conseguenza, il diritto al rimborso delle relative spese, costituiscano ’beni’ ai sensi dell’art. 1 del protocollo addizionale della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Parigi il 20 marzo 1952, la controversa disposizione del regolamento dell’Istituto -anche ove sia considerata, nei limiti richiamati in precedenza, non in contrasto con le summenzionate prescrizioni dei citati regolamenti comunitari e del Trattato CE, o, in caso diverso, e cioè nel caso contrario in cui tale disposizione sia giustificata secondo quanto esposto in precedenza – essa sia conforme in tali limiti alle disposizioni dell’art. 1, primo comma, del protocollo addizionale.

5) in caso di risposta negativa alla quarta questione, se la disciplina istituita con la citata disposizione del regolamento dell’Istituto sia giustificata da motivi di interesse pubblico, connessi alla salvaguardia dell’equilibrio economico del sistema previdenziale e rientri pertanto nelle eccezioni di cui al citato art. 1, secondo comma, del protocollo addizionale».

Sulla prima questione

24.

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se gli artt. 31 e 36 del regolamento n. 1408/71 e 31 e 93 del regolamento n. 574/72 ostino ad una disciplina nazionale che subordina il rimborso, da parte dell’istituzione del luogo di residenza del titolare di una pensione, delle spese per cure ospedaliere somministrate a quest’ultimo in occasione di un soggiorno in un altro Stato membro al rilascio di un’autorizzazione a posteriori che viene concessa solo in quanto l’autorizzazione preventiva normalmente richiesta dalla detta disciplina nazionale non potesse essere ottenuta per il fatto che la malattia in questione si sia manifestata in modo improvviso in occasione del detto soggiorno, rendendo la somministrazione delle cure immediatamente necessaria.

Sulla pertinenza della questione

25.

L’IKA, al pari di molti dei governi che hanno sottoposto osservazioni scritte alla Corte, esprime dubbi in merito all’applicabilità dell’art. 31 del regolamento n. 1408/71 a circostanze di fatto come quelle di cui alla causa principale. L’IKA ed in governo greco hanno in particolare fatto intendere che il sig. Ioannidis si sarebbe recato in Germania con l’intenzione di ricevervi le cure che gli sono state somministrate, così che i fatti dovrebbero essere esaminati, a loro parere, alla luce dell’art. 22, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1408/71 anziché che alla luce dell’art. 31 dello stesso.

26.

A tale riguardo, è vero che risulta dalla giurisprudenza della Corte che l’art. 22, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1408/71 disciplina il diritto alle prestazioni in natura dei titolari di pensioni che, risiedendo in uno Stato membro, chiedano all’ente previdenziale competente di essere autorizzati a recarsi nel territorio di un altro Stato membro per ricevervi cure adeguate al loro stato, mentre l’art. 31 dello stesso regolamento disciplina il diritto alle prestazioni in natura di cui beneficia la stessa categoria di assicurati quando le dette prestazioni si rendano necessarie durante un soggiorno in uno Stato membro diverso da quello di residenza (v. sentenza 31 maggio 1979, causa 182/78, Pierik, Racc. pag. 1977, punti 6 e 8).

27.

Tuttavia, si deve ricordare che, nell’ambito di un procedimento in forza dell’art. 234 CE, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, ogni valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale (v., in particolare, sentenze 15 novembre 1979, causa 36/79, Denkavit Futtermittel, Racc. pag. 3439, punto 12, e 16 luglio 1998, causa C-235/95, Dumon e Froment, Racc. pag. I-4531, punto 25). Parimenti, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punto 59).

28.

Ne risulta che spetta esclusivamente al giudice del rinvio stabilire se, di fatto, le cure somministrate al sig. Ioannidis in Germania siano state programmate dall’interessato e se il suo soggiorno sia stato pianificato a fini medici, nel qual caso, come ricordato al punto 26 della presente sentenza, si dovrebbe applicare solamente l’art. 22, n. 1, lett. c), e n. 2, del regolamento n. 1408/71, con l’esclusione dell’art. 31 dello stesso regolamento.

29.

Nel caso di specie non sembra tuttavia che il giudice del rinvio abbia ritenuto che le cure ospedaliere di cui alla causa principale fossero state programmate dall’interessato e che il soggiorno in Germania di quest’ultimo fosse stato pianificato a fini medici. Per contro, tale giudice, nell’esposizione dei fatti, menziona l’esistenza di certificati medici da cui risulta come il ricovero del sig. Ioannidis fosse avvenuto d’urgenza, a causa di ripetuti dolori al torace causati da un’angina pectoris. Pertanto non può essere messa in dubbio la ricevibilità della prima questione nella parte in cui verte sull’interpretazione dell’art. 31 del regolamento n. 1408/71 e non occorre riformularla in modo che essa verta sull’art. 22, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1408/71.

Sulla portata dell’art. 31 del regolamento n. 1408/71

30.

Al fine di risolvere la questione pregiudiziale, è importante precisare innanzi tutto la portata dell’art. 31 del regolamento n. 1408/71.

31.

A tale riguardo, in primo luogo occorre rilevare che, a differenza dell’art. 22, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, che conferisce un diritto a prestazioni in natura ai lavoratori subordinati o autonomi «il cui stato di salute necessita di prestazioni immediate durante la dimora nel territorio di un altro Stato membro», l’art. 31 dello stesso regolamento, che sancisce un diritto analogo a favore dei titolari di pensioni o di rendite e dei loro familiari che dimorano in uno Stato membro diverso da quello di residenza, non contiene alcuna corrispondente precisazione relativa allo stato di salute degli interessati.

32.

In secondo luogo occorre ricordare che, se è vero che la Corte ha dichiarato che, pur non esercitando un’attività lavorativa, i titolari di pensioni o di rendite rientrano, in ragione della loro iscrizione ad un regime previdenziale, nella sfera d’applicazione delle disposizioni del regolamento n. 1408/71 relative ai «lavoratori», essa ha tuttavia anche precisato che ciò avviene solo in quanto questi ultimi non costituiscano oggetto di disposizioni specificamente adottate per essi (sentenza Pierik, citata, punto 4).

33.

Avendo rilevato, a tale riguardo, che il regolamento n. 1408/71 contiene, agli artt. 27-33, disposizioni particolari, applicabili esclusivamente ai titolari di pensioni o di rendite, la Corte ha specificato in particolare che tali disposizioni disciplinano, all’art. 31, il diritto dei suddetti assicurati alle prestazioni in natura quando queste si rendano necessarie durante il soggiorno in uno Stato membro diverso da quello di residenza (sentenza Pierik, citata, punti 5 e 6).

34.

Pertanto, contrariamente a quanto suggerito dai governi di vari Stati membri, non si può sostenere né che i titolari di pensioni o di rendite che dimorano in uno Stato membro diverso da quello di residenza rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 22, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, né che le disposizioni di quest’ultimo articolo dovrebbero ispirare l’interpretazione dell’art. 31 dello stesso regolamento.

35.

Infatti, come hanno evidenziato in particolare i governi belga e finlandese, nonché la Commissione, un’interpretazione che uniformi la disciplina istituita dalla due disposizioni summenzionate non terrebbe conto né delle differenze testuali rilevate al punto 31 della presente sentenza, né del fatto che il legislatore comunitario ha ritenuto utile emanare una disposizione specifica per la categoria di assicurati sociali costituita dai titolari di pensioni o di rendite e dai loro familiari.

36.

Per le stesse ragioni, contrariamente a quanto hanno sostenuto i governi irlandese e olandese, non si può ritenere che l’art. 22 bis del regolamento n. 1408/71 sortisca l’effetto di assoggettare i titolari di pensioni o di rendite al regime previsto all’art. 22, n. 1, lett. a), dello stesso regolamento. Del resto, un’interpretazione del genere non trova fondamento né nel testo dell’art. 22 bis, che contiene, come indica il suo titolo «[n]orme specifiche per talune categorie di persone», né, come ha osservato il governo finlandese, nei ’considerando’ del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 3095, che modifica il regolamento n. 1408/71, il regolamento n. 574/72, il regolamento (CEE) n. 1247/92 che modifica il regolamento n. 1408/71 e il regolamento (CEE) n. 1945/93 che modifica il regolamento (CEE) n. 1247/92 (GU L 335, pag. 1), che ha inserito l’art. 22 bis nel regolamento n. 1408/71.

37.

Quanto all’argomento dei governi irlandese e olandese secondo cui solo un’applicazione per analogia dell’art. 22, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 sarebbe tale da garantire l’indispensabile uguaglianza tra gli assicurati sociali, anch’esso non può essere accolto.

38.

Come hanno rilevato sia il governo greco, nelle sue osservazioni scritte, sia l’avvocato generale al paragrafo 32 delle conclusioni, il fatto che il legislatore comunitario non abbia inteso modellare il regime applicabile ai titolari di pensioni o di rendite inattivi su quello applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi, può spiegarsi con la volontà di favorire una mobilità effettiva di tale categoria di assicurati sociali, tenendo conto di determinate caratteristiche loro proprie, tra le quali una vulnerabilità e una dipendenza potenzialmente maggiori per quanto riguarda la salute, nonché una disponibilità tale da permettere soggiorni più frequenti negli altri Stati membri.

39.

Da quanto precede risulta che il regime istituito dall’art. 31 del regolamento n. 1408/71 deve essere distinto da quello previsto dall’art. 22, n. 1, lett. a), dello stesso regolamento.

40.

In particolare, l’art. 31 del regolamento n. 1408/71 non può essere interpretato nel senso che il beneficio delle prestazioni in natura che da esso garantito sia riservato ai soli titolari di pensioni o di rendite il cui stato di salute necessita di prestazioni immediate durante il loro soggiorno in un altro Stato membro, vale a dire che sia limitato alle sole cure di cui sia stata constatata l’immediata necessità sotto il medico (sentenza 2 maggio 1996, causa C-206/94, Paletta, Racc. pag. I-2357, punto 20) e che quindi non potrebbero in particolare essere rinviate fino al ritorno dell’assicurato nel suo Stato di residenza.

41.

Questa disposizione non può neppure essere interpretata nel senso che il detto beneficio sia limitato ai soli casi in cui le cure somministrate si sono rese necessarie a causa di una malattia manifestatasi improvvisa. In particolare, il fatto che le cure richieste dall’andamento dello stato di salute dell’assicurato durante un suo soggiorno provvisorio in un altro Stato membro siano eventualmente connesse ad una patologia preesistente e conosciuta dell’assicurato, come una malattia cronica, non può essere sufficiente ad impedire all’interessato di beneficiare delle disposizioni dell’art. 31 del regolamento n. 1408/71.

42.

Peraltro, occorre rilevare che, a differenza, in particolare, dell’art. 22, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1408/71, l’art. 31 dello stesso regolamento non prevede regimi d’autorizzazione per quanto riguarda la concessione delle prestazioni in natura di cui esso garantisce il beneficio ai titolari di pensioni o di rendite e ai loro familiari che dimorano in uno Stato membro diverso da quello di residenza.

43.

Da tutto quanto precede risulta che uno Stato membro non può subordinare la concessione delle prestazioni in natura garantite dall’art. 31 del regolamento n. 1408/71 ai titolari di pensioni che dimorano in uno Stato membro diverso da quello di residenza né a una qualsiasi procedura d’autorizzazione, né alla condizione che la malattia che ha richiesto le cure in questione si sia manifestata in modo improvviso in occasione di tale soggiorno, rendendo le dette cure immediatamente necessarie.

Sulle modalità pratiche di applicazione dell’art. 31 del regolamento n. 1408/71

44.

Come risulta dalla formulazione della prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio si chiede poi quale sia la portata dell’art. 31 del regolamento n. 574/72, disposizione relativa all’applicazione dell’art. 31 del regolamento n. 1408/71.

45.

Alla luce dei fatti di cui alla causa principale, occorre ricordare che tale disposizione prevede in particolare che, per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell’art. 31 del regolamento n. 1408/71, il titolare di una pensione o di una rendita deve presentare all’istituzione del luogo di dimora un attestato, rilasciato dall’istituzione del luogo di residenza, che certifica che egli ha diritto alle dette prestazioni. La stessa disposizione precisa tuttavia che se l’interessato non presenta il detto attestato, l’istituzione del luogo di dimora deve rivolgersi essa stessa all’istituzione del luogo di residenza per ottenerlo.

46.

Nel caso di specie, dall’ordinanza di rinvio risulta che al sig. Ioannidis era stato rilasciato un tale attestato, vale a dire un formulario E 111, prima della sua partenza per la Germania.

47.

Per contro, come ha osservato il governo irlandese, tale ordinanza non precisa se il formulario in questione sia stato presentato alla cassa malattia tedesca. Occorre tuttavia constatare che l’eventuale mancanza di tale presentazione spontanea non può avere conseguenze determinanti. In un caso del genere, spetta infatti all’istituzione del luogo di dimora assicurarsi che l’interessato non detenga un tale formulario, e, in mancanza, sollecitarne il rilascio presso l’istituzione competente da cui esso dipende, come prevede l’art. 31 del regolamento n. 574/72.

48.

Tuttavia, nella causa principale, la cassa malattia tedesca ha richiesto all’IKA l’invio di un formulario E 112, vale a dire dell’attestato utilizzato in caso di domanda ad essere autorizzato a recarsi in un altro Stato membro per ricevere cure, conformemente all’art. 22, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1408/71.

49.

E’ giocoforza constatare che un comportamento del genere equivale ad un rifiuto di applicare l’art. 31 del regolamento n. 1408/71, e ciò a prescindere dal fatto che vi sia stata o meno una spontanea presentazione del formulario E 111 da parte dell’assicurato. Infatti, la circostanza che l’istituzione del luogo di dimora abbia richiesto la produzione di un formulario E 112, invece di accontentarsi del formulario E 111 prodotto dall’assicurato sociale, o di rivolgersi all’istituzione del luogo di residenza per ottenere quest’ultimo formulario implica necessariamente che la detta istituzione del luogo di dimora ritiene che non si debbano erogare all’interessato prestazioni in natura sul fondamento dell’art. 31 del regolamento n. 1408/71.

50.

Per poter risolvere la questione posta dal giudice del rinvio occorre precisare che, in presenza di un tale rifiuto e di una tale richiesta dell’istituzione del luogo di dimora, l’istituzione competente del luogo di residenza che ha precedentemente rilasciato un formulario E 111 al suo assicurato non può limitarsi, come sembra abbia fatto l’IKAnella causa principale, a ritenere acquisito il fatto che le condizioni richieste per l’applicazione dell’art. 31 del regolamento n. 1408/71 non sono soddisfatte.

51.

Infatti, l’istituzione del luogo di dimora e quella del luogo di residenza assumono congiuntamente il compito di applicare gli artt. 31 e 36 del regolamento n. 1408/71 e 31 e 93 del regolamento n. 574/72 e devono, conformemente agli artt. 10 CE e 84 del regolamento n. 1408/71, collaborare per assicurare una corretta applicazione delle disposizioni summenzionate e, pertanto, il pieno rispetto dei diritti conferiti dall’art. 31 del regolamento n. 1408/71 ai titolari di pensioni o di rendite e ai loro familiari per agevolare la libera circolazione di questi assicurati sociali (v., in senso analogo, sentenze 24 ottobre 1996, causa C-335/95, Picard, Racc. pag. I-5625, punto 18, e 10 febbraio 2000, causa C-202/97, FTS, Racc. pag. I-883, punti 52 e 56).

52.

Ne risulta, in particolare, che quando l’istituzione del luogo di dimora chiede all’istituzione del luogo di residenza il rilascio di un formulario E 112, mentre quest’ultima ha in precedenza rilasciato un formulario E 111 al suo assicurato, spetta all’istituzione del luogo di residenza assicurarsi, se del caso domandando tutte le precisazioni utili all’istituzione del luogo di dimora, che l’evidente rifiuto di erogare le prestazioni in natura ai sensi dell’art. 31 del regolamento n. 1408/71 sia effettivamente fondato. Se l’istituzione del luogo di residenza giunge alla convinzione che avrebbe effettivamente dovuto procedersi all’applicazione dell’art. 31, e, di conseguenza, degli artt. 36 del regolamento n. 1408/71 e 93 del regolamento n. 574/72, relativi al rimborso tra istituzioni, spetta ad essa comunicarlo all’istituzione del luogo di dimora. Quest’ultima è allora tenuta a riesaminare nel merito la sua posizione, e, se del caso, a modificarla.

Sulla presa a carico delle cure di cui all’art. 31 del regolamento n. 1408/71

53.

Alla luce dell’oggetto della causa principale, che verte sull’eventuale sussistenza di un obbligo di rimborso delle spese relative al ricovero ospedaliero dell’interessato in uno Stato membro diverso da quello di residenza, il giudice del rinvio si chiede, infine, come emerge dalla prima questione pregiudiziale, quale sia la portata degli artt. 36 del regolamento n. 1408/71 e 93 del regolamento n. 574/72.

54.

Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 36 del regolamento n. 1408/71, le prestazioni in natura erogate dall’istituzione di uno Stato membro per conto dell’istituzione di un altro Stato membro danno luogo a rimborso integrale secondo le modalità stabilite dal regolamento n. 574/72, o previa giustificazione delle spese effettivamente sostenute oppure su base forfettaria a meno che i due Stati membri interessati, o le autorità competenti dei detti Stati, abbiano previsto altre modalità di rimborso oppure abbiano rinunciato ad ogni rimborso fra le istituzioni rientranti nella loro sfera di competenza.

55.

Assicurando l’applicazione di questa disposizione, l’art 93 del regolamento n. 574/72 dispone, in particolare, che le prestazioni in natura corrisposte dall’istituzione del luogo di dimora ai sensi dell’art. 31 del regolamento n. 1408/71 sono rimborsate a quest’ultima dall’istituzione del luogo di residenza degli interessati e che tale rimborsoverte, in linea di principio, sull’importo effettivo delle dette prestazioni quale risulta dalla contabilità dell’istituzione del luogo di dimora. Nell’ipotesi in cui tale importo non emergesse dalla detta contabilità, e a meno che gli Stati membri interessati o le loro autorità competenti non abbiano concordato altre modalità di valutazione, il detto rimborso avviene in maniera forfettaria, e il suo importo sarà determinato dalla commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

56.

Sono queste le disposizioni che devono essere di norma applicate nel caso in cui il titolare di una pensione abbia ricevuto prestazioni in natura in base all’art. 31 del regolamento n. 1408/71.

57.

Tuttavia, nella causa principale, come evidenziato ai punti 48 e 49 della presente sentenza, la cassa malattia tedesca si è rifiutata di erogare tali prestazioni in natura al sig. Ioannidis, così che se ne può dedurre – anche se tale circostanza non emerge espressamente dal testo dell’ordinanza di rinvio – che l’interessato ha probabilmente sostenuto di persona la spesa relativa alle cure fornite, il cui rimborso gli viene ora rifiutato dall’IKA.

58.

Vero è che dall’art. 34 del regolamento n. 574/72 emerge che, se le formalità previste all’art. 31 dello stesso regolamento non hanno potuto essere espletate durante la dimora nel territorio dello Stato membro in cui sono state fornite le cure, l’interessato può domandare all’istituzione del luogo di residenza il rimborso delle spese sostenute nei limiti fissati da tale disposizione.

59.

E’ però giocoforza riconoscere che, come hanno giustamente rilevato il governo greco, nelle sue osservazioni scritte, e l’avvocato generale, al paragrafo 53 delle sue conclusioni, un rifiuto da parte dell’istituzione del luogo di dimora di applicare l’art. 31 del regolamento n. 1408/71 e la richiesta, da parte di quest’ultima, della produzione di un formulario E 112, non possono essere equiparati ad un omesso espletamento di una formalità prevista all’art. 31 del regolamento n. 574/72.

60.

Tuttavia, come emerge dai punti 50-52 di questa sentenza, in presenza di un tale rifiuto o di una tale richiesta, spetta all’istituzione competente del luogo di residenza che ha precedentemente rilasciato un formulario E 111 al suo assicurato il compito di contribuire ad agevolare una corretta applicazione dell’art. 31 del regolamento n. 1408/71.

61.

Ne consegue che qualora risulti che l’istituzione del luogo di dimora si è ingiustamente rifiutata di applicare quest’ultima disposizione e l’istituzione del luogo di residenza – dopo essere stata informata di tale rifiuto – ha omesso di contribuire ad agevolare, come è suo obbligo, la corretta applicazione di tale disposizione, spetta a quest’ultima istituzione, salvo un’eventuale responsabilità dell’istituzione del luogo di dimora, rimborsare direttamente all’assicurato il costo delle cure che egli ha dovuto sostenere, così da garantire a quest’ultimo un livello di presa a carico equivalente a quello di cuiavrebbe beneficiato se le disposizioni del detto articolo fossero state rispettate (v., per analogia, sentenza 12 luglio 2001, causa C-368/98, Vanbraekel e a., Racc. pag. I-5363, punto 34).

62.

D’altro canto, poiché, in un’ipotesi del genere, un siffatto rimborso si sostituisce alle prestazioni in natura di cui i titolari di pensioni possono beneficiare in forza dell’art. 31 del regolamento n. 1408/71, uno Stato membro non può subordinare il detto rimborso a una qualsiasi procedura d’autorizzazione né alla condizione che la malattia che ha richiesto le cure in questione si sia manifestata in modo improvviso in occasione del soggiorno in un altro Stato membro, rendendo la somministrazione delle dette cure immediatamente necessaria.

63.

Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima questione pregiudiziale come segue:

L’art. 31 del regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che il beneficio delle prestazioni in natura garantite da questa disposizione ai titolari di pensioni che dimorano in uno Stato membro diverso da quello di residenza non è subordinato alla condizione che la malattia che ha richiesto le cure in questione si sia manifestata in modo improvviso in occasione di tale soggiorno, rendendo le dette cure immediatamente necessarie. Tale disposizione osta pertanto a che uno Stato membro subordini il detto beneficio ad una condizione del genere.

L’art. 31 del regolamento n. 1408/71 osta a che uno Stato membro subordini il beneficio delle prestazioni in natura garantite da questa disposizione a una qualsiasi procedura d’autorizzazione.

L’erogazione e la presa a carico delle prestazioni in natura di cui all’art. 31 del regolamento n. 1408/71 devono di norma avvenire in conformità al combinato disposto di questo articolo e degli artt. 36 dello stesso regolamento e 31 e 93 del regolamento n. 574/72.

Qualora risulti che l’istituzione del luogo di dimora si è ingiustamente rifiutata di erogare prestazioni in natura di cui all’art. 31 del regolamento n. 1408/71 e che l’istituzione del luogo di residenza – dopo essere stata informata di tale rifiuto – ha omesso di contribuire ad agevolare, come è suo obbligo, un’applicazione corretta di tale disposizione, spetta a quest’ultima istituzione, salvo un’eventuale responsabilità dell’istituzione del luogo di dimora, rimborsare direttamente all’assicurato il costo delle cure che egli ha dovuto sostenere, così da garantire a quest’ultimo un livello di presa a carico equivalente a quello di cui avrebbe beneficiato se le disposizioni del detto articolo fossero state rispettate.

In quest’ultima ipotesi, gli artt. 31 e 36 del regolamento n. 1408/71 e 31 e 93 del regolamento n. 574/72 ostano a che una disciplina nazionale subordini un siffatto rimborso al rilascio di un’autorizzazione a posteriori, che viene concessa solo se venga dimostrato che la malattia che ha richiesto le cure in questione si è manifestata in modoimprovviso in occasione del soggiorno, rendendo le dette cure immediatamente necessarie.

Sulla seconda, sulla terza, sulla quarta e sulla quinta questione pregiudiziale

64.

Dal testo della seconda, della terza, della quarta e della quinta questione pregiudiziale risulta che esse sono state poste solo per l’ipotesi in cui la prima questione pregiudiziale fosse risolta nel senso che gli artt. 31 e 36 del regolamento n. 1408/71 e gli artt. 31 e 93 del regolamento n. 574/72 non ostano all’applicazione di una disciplina come quella controversa nella causa principale. Pertanto, alla luce della soluzione data alla prima questione pregiudiziale, non è necessario esaminare le dette questioni.

Sulle spese

65.

Le spese sostenute dai governi ellenico, belga, spagnolo, irlandese, olandese, austriaco, finlandese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis con ordinanza 31 gennaio 2000, dichiara:

1) L’art. 31 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 3096, deve essere interpretato nel senso che il beneficio delle prestazioni in natura garantite da questa disposizione ai titolari di pensioni che dimorano in uno Stato membro diverso da quello di residenza non è subordinato alla condizione che la malattia che ha richiesto le cure in questione si sia manifestata in modo improvviso in occasione di tale soggiorno, rendendo le dette cure immediatamente necessarie. Tale disposizione osta pertanto a che uno Stato membro subordini il detto beneficio ad una condizione del genere.

2) L’art. 31 del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83, come modificato dal regolamento n. 3096/95, osta a che uno Stato membro subordini il beneficio delle prestazioni in natura garantite da questa disposizione a una qualsiasi procedura d’autorizzazione.

3) L’erogazione e la presa a carico dei costi delle prestazioni in natura di cui all’art. 31 del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83, come modificato dal regolamento n. 3096/95, devono di norma avvenire in conformità al combinato disposto di questo articolo e degli artt. 36 dello stesso regolamento e 31 e 93 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83, come modificato dal regolamento n. 3096/95.

4) Qualora risulti che l’istituzione del luogo di dimora si è ingiustamente rifiutata di erogare le prestazioni in natura di cui all’art. 31 del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83, come modificato dal regolamento n. 3096/95, e che l’istituzione del luogo di residenza – dopo essere stata informata di tale rifiuto – ha omesso di contribuire ad agevolare, come è suo obbligo, un’applicazione corretta di tale disposizione, spetta a quest’ultima istituzione, salvo un’eventuale responsabilità dell’istituzione del luogo di dimora, rimborsare direttamente all’assicurato il costo delle cure che egli ha dovuto sostenere, così da garantire a quest’ultimo un livello di presa a carico equivalente a quello di cui avrebbe beneficiato se le disposizioni del detto articolo fossero state rispettate.

5) In quest’ultima ipotesi, gli artt. 31 e 36 del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83, come modificato dal regolamento n. 3096/95, e 31 e 93 del regolamento n. 574/72, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83, come modificato dal regolamento n. 3096/95, ostano a che una disciplina nazionale subordini un siffatto rimborso al rilascio di un’autorizzazione a posteriori, che viene concessa solo se venga dimostrato che la malattia che ha richiesto le cure in questione si è manifestata in modo improvviso in occasione del soggiorno, rendendo le dette cure immediatamente necessarie.

Rodríguez Iglesias

Wathelet

Schintgen

Timmermans

Gulmann

Edward

La Pergola

Jann

Skouris

MackenColneric

von BahrCunha Rodrigues

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 febbraio 2003.

Il cancelliere Il presidente

R. Grass G.C. Rodríguez Iglesias

1: Lingua processuale: il greco.