Famiglia

Monday 30 January 2006

La Corte Costituzionale ritiene legittima l’ esclusione della successione per rappresentazione del coniuge di chi non abbia potuto accettare l’ eredità . Corte Costituzionale , ordinanza 20.01.2006 n° 15

La Corte Costituzionale ritiene
legittima l’esclusione della successione per rappresentazione del coniuge di
chi non abbia potuto accettare l’eredità.

Corte Costituzionale , ordinanza 20.01.2006 n° 15

ORDINANZA N. 15

ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta
dai Signori:

Franco BILE Presidente

Giovanni Maria FLICK Giudice

Francesco AMIRANTE "

Ugo DE SIERVO "

Romano VACCARELLA "

Paolo MADDALENA "

Alfio FINOCCHIARO "

Alfonso
QUARANTA "

Franco GALLO "

Luigi MAZZELLA "

Gaetano
SILVESTRI "

Sabino CASSESE "

Maria Rita SAULLE "

Giuseppe TESAURO "

ha
pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel
giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 467 e 468 del codice
civile, promosso con ordinanza del 7 febbraio 2005 dal Tribunale di Reggio
Calabria, nel procedimento civile vertente tra Lucisano Elisa e Scagliola
Francesco ed altri, iscritta al n. 222 del registro ordinanze 2005 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale,
dell’anno 2005.

Visto l’atto di costituzione di
Lucisano Elisa;

udito
nell’udienza pubblica del 13 dicembre 2005 il Giudice relatore Alfio
Finocchiaro;

udito
l’avvocato Michele Salazar per Lucisano Elisa.

Ritenuto

che il
Tribunale di Reggio Calabria, nel corso di un procedimento in materia
successoria, con ordinanza del 7 febbraio 2005, ha sollevato, in riferimento
all’art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 467 e 468 del codice civile nella parte in cui non
prevedono «la capacità di rappresentazione in favore del coniuge del soggetto
che non abbia potuto accettare l’eredità o, in subordine, nella parte in cui
non prevedono la capacità di rappresentazione in favore del coniuge del
soggetto che non abbia potuto accettare l’eredità, in assenza di discendenti
dei figli legittimi, legittimati ed adottivi, nonché
naturali del defunto»;

che il
rimettente premette che il giudizio a quo era stato promosso da Elisa Lucisano,
la quale aveva esposto che il proprio coniuge, Domenico Scagliola, era deceduto
senza testamento in data 21 gennaio 1998;

che alla
successione legittima di quest’ultimo, in assenza di prole, erano stati
chiamati, nella misura di due terzi, la stessa moglie, e, nella misura di un
terzo – e, quindi, di un sesto ciascuno – la madre, Concetta De Stefano, e il
fratello del de cuius, Francesco Scagliola;

che, in
data 6 febbraio 2000, era venuta a mancare, senza testamento, la predetta De
Stefano, alla quale erano succeduti in parti uguali il figlio premorto,
Domenico, coniuge della istante, e l’altro figlio Francesco;

che,
poiché il patrimonio della De Stefano era costituito dalla predetta quota di un
sesto dei beni immobili ricevuti in eredità dal figlio premorto, ed i beni
facenti parte di quella eredità erano rimasti in comunione incidentale tra gli
eredi, e cioè la Lucisano e il cognato Francesco Scagliola, la istante aveva
chiesto che il Tribunale – dichiarata l’apertura della successione di Domenico
Scagliola, stabilito che eredi di questo erano la moglie per due terzi, nonché
la madre e il fratello, ciascuno per un sesto, dichiarata aperta la successione
di Concetta De Stefano, e stabilito che eredi di quest’ultima erano, in parti
uguali, il figlio premorto Domenico e il fratello Francesco – disponesse lo
scioglimento della comunione, con assegnazione in natura dei beni indicati
nella citazione alla istante per la quota e nella misura alla stessa spettante,
e cioè di due terzi riferiti alla successione al marito, e di un mezzo di un
sesto, per la successione alla De Stefano in luogo del coniuge, figlio premorto
di quest’ultima;

che il
convenuto, Francesco Scagliola, per ciò che rileva in questa sede, aveva
eccepito, in via preliminare, che nessun diritto successorio la Lucisano poteva
vantare in relazione al decesso della suocera, poiché non operava nella specie
l’istituto della rappresentazione, non rientrando il coniuge tra le categorie di
soggetti che, alla stregua dell’art. 468 cod. civ., possono subentrare per
rappresentazione in luogo del chiamato che non possa accettare l’eredità;

che, con
comparsa conclusionale, l’attrice aveva sollevato la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 467 e 468 cod. civ. «nella parte
in cui non prevedono che, in assenza di discendenti dei figli, la
rappresentazione si estenda al coniuge del soggetto che non ha potuto accettare
perché premorto rispetto al de cuius di cui sarebbe stato erede»;

che il
rimettente ha ritenuto rilevante la questione nel giudizio a quo – nel quale
veniva in discussione l’applicazione delle norme di cui si tratta con
riferimento alla successione ab intestato della signora De Stefano, essendo il
figlio di questa, Domenico Scagliola, premorto alla madre, lasciando la moglie
senza figli – alla stregua della considerazione che l’applicazione delle stesse
norme nella formulazione attuale avrebbe comportato la esclusione in capo alla
Lucisano della qualità di erede della De Stefano per rappresentazione del
proprio coniuge, qualità che, al contrario, avrebbe dovuto esserle riconosciuta
in caso di allargamento della sfera di operatività della rappresentazione, nel
senso auspicato dall’attrice;

che il
giudice a quo ha, peraltro, ritenuto di ampliare la questione rispetto alla
formulazione proposta dalla Lucisano, lasciando detta formulazione come ipotesi
subordinata rispetto alla richiesta di declaratoria
di illegittimità della normativa di cui si tratta nella parte in cui non prevede
la capacità di rappresentazione in favore del coniuge del soggetto che non
abbia potuto accettare l’eredità;

che
nella ordinanza di rimessione si richiama la posizione della dottrina dominante
dopo l’entrata in vigore del codice del 1942, secondo la quale il fondamento
sociale della rappresentazione sarebbe da individuare nella protezione della
stirpe legittima del de cuius, al fine di realizzare la continuità familiare
dell’eredità; nonché la legge di riforma del diritto di famiglia, che ha
previsto la delazione per rappresentazione anche al di fuori della famiglia
legittima, ed in concorso con essa, ammettendola anche in favore del figlio
naturale riconosciuto o dichiarato, ed anche in presenza di figli legittimi;

che,
quindi, pur riconoscendo che l’ampiezza soggettiva della deroga ai principî
generali sull’ordine dei successibili che risulta dagli att. 467 e 468 cod.
civ. rientra nella discrezionalità del legislatore, il
giudice a quo rileva che l’esercizio di tale discrezionalità è insindacabile fino
a che la diversità di trattamento riguardi soggetti che non si trovino nella
medesima situazione giuridica o che non siano in astratto meritevoli dello
stesso trattamento;

che, in
proposito, osserva il rimettente che, a seguito della riforma del diritto di
famiglia, la posizione successoria del coniuge è radicalmente mutata, essendo
egli divenuto un erede necessario, ed essendo ormai indicato, nel nuovo testo
degli artt. 536 e 565 cod. civ., al primo posto
nell’elenco dei legittimari e dei successibili ab intestato: sicché si
evidenzia nel nuovo regime un’assimilazione della posizione del coniuge a
quella dei figli, anche se manca a tutt’oggi una equiparazione totale, avuto
anche riguardo alla circostanza che le prerogative successorie del coniuge nei confronti
della famiglia del de cuius sono meno forti, concorrendo egli con gli
ascendenti e i fratelli e sorelle del defunto, laddove i figli prevalgono su
ogni altro successibile;

che, in
tale contesto, appare al rimettente contrastante con l’art. 3, primo comma,
della Costituzione la mancata inclusione del coniuge tra le categorie di
soggetti che possono succedere per rappresentazione, ove si consideri, da un
lato, che la ratio dell’istituto si è progressivamente spostata dalla tutela
della famiglia del defunto a quella del mancato successore; dall’altro, che lo
scopo di conservare la continuità familiare dell’eredità, garantendo il
trapasso dei patrimoni di padre in figlio, è venuto meno, in generale, con il
maggior valore attribuito alla posizione successoria del coniuge;

che il
rimettente aggiunge che, anche quanto ai rapporti tra “rappresentante” e de
cuius, la posizione del coniuge del figlio di quest’ultimo non è così disomogenea
rispetto a quella dei “discendenti del rappresentato” da giustificare la totale
esclusione dalla successione;

che il
codice civile individua tra i predetti un vincolo di affinità, laddove tra
figlio naturale e genitore o fratello/sorella del proprio genitore non vi è, in
genere, alcun rapporto di parentela;

che,
inoltre, pur non escludendo del tutto la successione di ascendenti e fratelli
e/o sorelle, l’esistenza del coniuge superstite comporta comunque una forte
limitazione di diritti successori di costoro anche in mancanza di figli (v.
art. 544 cod. civ.);

che ove,
poi, si ritenesse di far prevalere le ragioni dei discendenti su quelle del
coniuge, comunque non sarebbe giustificata la esclusione del coniuge dal novero
dei rappresentanti in mancanza di altri soggetti capaci di succedere per
rappresentazione, sì da escludere la divisione per stirpi;

che nel
giudizio innanzi alla Corte, si è costituita la parte privata del procedimento
a quo, che ha chiesto la declaratoria di
illegittimità costituzionale degli artt. 467 e 468 cod. civ.,
per violazione dell’art. 3, primo comma, e dell’art. 29, secondo comma, della
Costituzione, con argomentazioni adesive a quelle riportate nella ordinanza di
rimessione;

che,
nell’imminenza dell’udienza, la stessa parte ha depositato memoria, con la
quale insiste per l’accoglimento della questione proposta.

Considerato

che il
Tribunale di Reggio Calabria dubita della legittimità costituzionale degli
artt. 467 e 468 del codice civile, per violazione dell’art. 3, primo comma,
della Costituzione, in via principale, nella parte in cui escludono
il coniuge di colui che non abbia potuto accettare l’eredità dal novero dei
soggetti (discendenti legittimi o naturali) che possono succedere per
rappresentazione al de cuius, per la irragionevole disparità di trattamento
rispetto a detti soggetti; e, in via subordinata, nella parte in cui gli stessi
articoli escludono che, in mancanza di discendenti dei figli legittimi,
legittimati o adottivi del de cuius, possa succedere per rappresentazione il
coniuge del soggetto che non ha potuto accettare l’eredità;

che il
fondamento politico-sociale della rappresentazione, tradizionalmente ravvisato
nella esigenza di tutela della famiglia del defunto, è stato, con il tempo,
come sottolineato dalla dottrina, progressivamente ricondotto a diversa
funzione, spostandosi l’interesse tutelato dal nucleo familiare del defunto
alla stirpe del mancato successore;

che di
tale diversa impostazione si è fatta carico questa Corte che con la sentenza n.
79 del 1969 – superando il precedente contrario indirizzo espresso dalla
sentenza n. 54 del 1960 – ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per
contrasto con l’art. 30, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 467 del
codice civile nella parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio
naturale di chi, figlio o fratello del defunto, non potendo o non volendo
accettare l’eredità o il legato, non abbia discendenti legittimi;

che la
riforma del diritto di famiglia è andata oltre il giudicato costituzionale del
1969 ed ha aggiunto ai discendenti legittimi, quali soggetti in cui favore
opera la rappresentazione, i discendenti naturali, a prescindere dalla assenza
di discendenti legittimi;

che le
innovazioni apportate al diritto successorio dalla legge 19 maggio 1975, n. 151
(Riforma del diritto di famiglia), con riferimento alla posizione del coniuge
superstite, hanno condotto ad una riconsiderazione completa di tale posizione,
ove si consideri che, nel sistema previgente alla riforma del diritto di famiglia,
il disfavore verso il coniuge del defunto emergeva dal divario tra il
trattamento a lui riservato e quello attribuito ai figli legittimi, spettando
al primo solo l’usufrutto di una quota dell’eredità;

che il
legislatore della riforma ha eliminato l’istituto dell’usufrutto a favore del
coniuge, elaborando una normativa volta ad equiparare la posizione del coniuge,
nell’ambito della successione legittima e di quella necessaria, a quella dei
successibili legati al defunto dal rapporto di discendenza (cfr., in proposito
artt. 581, in tema di successione legittima, e 542 cod. civ.,
in tema di successione necessaria);

che
dalle predette considerazioni e dal rilievo della posizione successoria
attribuita al coniuge dalla riforma del diritto di famiglia, il giudice a quo è
indotto a sospettare, in riferimento all’art. 3, primo comma, della
Costituzione, sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento,
della illegittimità costituzionale della mancata inclusione del coniuge fra le
categorie di soggetti in cui favore si applica la rappresentazione; o, quanto
meno, della illegittimità costituzionale di tale mancata inclusione nella
ipotesi di mancanza di discendenti del de cuius;

che tali
conclusioni non possono essere condivise, dovendosi tenere presente che altre
norme continuano ad attribuire una posizione successoria privilegiata al figlio
rispetto al coniuge (si pensi a quelle che ammettono alla successione
legittima, in concorso con il coniuge, altre categorie di successibili, quali
gli ascendenti legittimi e i fratelli del defunto, categorie che sono invece
escluse dalla presenza di figli legittimi o naturali);

che, in
tale situazione, non esiste una soluzione costituzionalmente obbligata, quanto
alla ammissione del coniuge alla successione per rappresentazione;

che, del
resto, questa Corte, nella sentenza n. 259 del 1993, con riferimento alla
sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 467 cod. civ., nel
testo anteriore alla riforma del diritto di famiglia, nella parte in cui
esclude dal diritto di rappresentazione i figli naturali di chi, discendente o
fratello del defunto, non potendo o non volendo accettare l’eredità, lasci o
abbia discendenti legittimi, ha ritenuto la esclusiva spettanza al potere
legislativo della costituzione di una nuova, autonoma classe di successibili,
dichiarando pertanto la inammissibilità della questione;

che analogo
rilievo va ribadito con riguardo alla questione all’odierno esame, non potendo
certamente considerarsi venuto meno il potere discrezionale del legislatore per
il solo fatto della inclusione del coniuge nella categoria dei legittimari
(art. 536 cod. civ.) e dei successibili (art. 565 cod. civ.), dal momento che
tale inclusione non impone ex se la ricomprensione del coniuge fra le categorie
indicate dall’art. 468 cod. civ.;

che lo
stesso giudice rimettente, prospettando la questione di costituzionalità, in
via principale, per il fatto che il coniuge di colui che non abbia potuto
accettare l’eredità non sia incluso nel novero dei soggetti che possono
succedere per rappresentazione al de cuius e, in via subordinata, per il fatto
che lo stesso coniuge non possa succedere per rappresentazione al defunto
neanche in mancanza di discendenti dei figli legittimi, legittimati o adottivi
di quest’ultimo, mostra di rendersi conto delle varie possibilità di
bilanciamento nella scelta, spettante al legislatore, dell’ampliamento delle
categorie di cui al predetto art. 468 cod. civ.;

che tale
bilanciamento coinvolge una valutazione complessiva eccedente i poteri di
questa Corte, essendo prospettabile una pluralità di soluzioni, la cui scelta
appartiene alla discrezionalità legislativa (cfr. sentenza
n. 377 del 1994);

che la
proposta questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

per
questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
degli articoli 467 e 468 del codice civile, sollevata, in riferimento all’art.
3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria con
l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in
Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta l’11
gennaio 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20
gennaio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA