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Thursday 21 April 2016

La corrispondenza negata. Quando scrivere è un diritto…

(Ordinanza, Mag. Sorv. Udine, 10 dicembre 2015)

Non è legittimo il provvedimento dell’autorità penitenziaria nella parte in cui, applicando la circolare D.A.P. n.0147611 del 2015, inibisce al detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis o.p. di intrattenere corrispondenza con un altro detenuto sottoposto al medesimo regime, in quanto contrasta con l’art. 15 Cost. e l’art. 18-ter comma 3 o.p.. Tali limitazioni possono essere infatti disposte soltanto con decreto motivato dell’autorità giudiziaria e non sulla base di provvedimenti amministrativi.

In fatto. Così il Magistrato di Sorveglianza di Udine ha accolto il reclamo presentato da un detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis o.p. avverso la decisione della Direzione penitenziaria della Casa Circondariale di Tolmezzo che gli aveva negato l’autorizzazione ad intrattenere corrispondenza con un detenuto sottoposto allo stesso regime carcerario in un altro istituto di pena. Il reclamante invocava il principio costituzionale sancito all’art. 15 a garanzia della libertà di corrispondenza e chiedeva che il disposto della Circolare del D.A.P. n.0147611 del 2015 fosse disapplicato, pur mantenendo i controlli di rito previsti dall’art.41-bis o.p.
Rispondeva la Direzione della CC di Tolmezzo che tale disposizione era stata applicata limitatamente ai casi in cui la corrispondenza non riguardasse stretti congiunti, in ottemperanza della circolare del D.A.P. n.0147611 del 2015.

In diritto. Questa ordinanza mette in luce ancora una volta la vexata quaestio riguardante la ricerca di un punto di equilibrio tra esigenze di prevenzione e sicurezza e i diritti garantiti dalla Costituzione e dalla CEDU.
Il Magistrato di Sorveglianza ha ravvisato un pregiudizio grave ed attuale di un diritto di rango costituzionale in capo al detenuto, in particolare il diritto alla corrispondenza, tutelato dall’art. 15 Cost.
L’art. 41-bis, comma 2-quater o.p stabilisce, per i detenuti sottoposti a tale regime, “la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia” (lettera e), nonché l’adozione di “tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che si assicurata l’assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità…” (lettera f).
Inoltre, l’art. 18-ter o.p. sancisce che, eventuali limitazioni alla corrispondenza debbano essere adottate con decreto motivato dell’autorità giudiziaria, configurando una forma di tutela rafforzata.
La sopracitata Circolare D.A.P. ritiene che da tali disposizioni derivi il divieto di comunicazione tra detenuti sottoposti al regime di 41-bis con altri soggetti sottoposti al medesimo regime, in quanto il solo visto di censura della corrispondenza non costituirebbe uno strumento preventivo sufficiente.

Tale provvedimento amministrativo incarna uno dei due orientamenti giurisprudenziali ravvisabili sulla questione, in particolare quello più “restrittivo”, per cui il divieto di deriverebbe direttamente dalla legge e che la lettera f dell’art. 41-bis, comma 2-quater comprenda altresì il divieto di qualsiasi forma di contatto tra i detenuti sottoposti al medesimo regime carcerario.
Il Magistrato di Sorveglianza, invece, abbraccia l’impostazione costituzionalmente orientata muovendo dall’art. 15 Cost., per cui il diritto alla corrispondenza sarebbe tutelato da una doppia garanzia: riserva di legge e di giurisdizione, sicché qualsiasi limitazione alla corrispondenza può discendere solamente da un atto motivato dell’autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge, e mai da un provvedimento amministrativo qual è, appunto, la Circolare D.A.P.
Nella lettura costituzionalmente orientata le disposizioni contenute nell’art. 41-bis devono necessariamente essere lette in combinato disposto con l’art. 18-ter o.p, per cui non può desumersi un divieto generalizzato di corrispondenza tra detenuti e l’autorità amministrativa non ha alcun potere di limitare la corrispondenza dei detenuti.
Dunque, coerentemente alla lettura costituzionalmente orientata, il Magistrato di Sorveglianza ha accolto il reclamo del detenuto, dichiarando l’illegittimità della disposizione della Direzione penitenziaria di Tolmezzo.

(Dott.ssa Federica Dulio)