Civile

Friday 20 May 2005

La circolare dell’ ACI sulla nuova normativa in materia di immatricolazione delle auto nuove. Lettera circolare n° 6501/P-DSD del 16.05.2005

La circolare dell’ACI sulla nuova normativa in materia di
immatricolazione delle auto nuove.

Lettera circolare n° 6501/P-DSD del 16.05.2005 avente per oggetto:
Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. n. 35 del 14.3.05. Disposizioni conseguenti.

Sulla G.U. n. 111 (Supplemento
ordinario) del 14.05.2005 è stata pubblicata la Legge n°80 del 14/05/2005, di
conversione con modificazioni del Decreto Legge 35/05 (relativo al piano
d’azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), che entra in
vigore il 16.05.2005.

Poiché alcune delle modifiche intervenute
riguardano l’istituto del PRA, si fa seguito alle precedenti lettere circolari n° 3700 del 17/03/05 e n°4001 del 24/03/05 per fornire le
prime disposizioni applicative.

La formulazione (modificata) dell’art. 3 comma 2, è la seguente:

"La prima registrazione dei
veicoli nel pubblico registro automobilistico (PRA) può anche essere effettuata
per istanza dell’acquirente, attraverso lo Sportello telematico dell’automobilista (STA) di cui all’articolo 2
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n. 358, con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

Pertanto, a partire
dalla citata data del 16/05/2005, la prima registrazione dei veicoli nel
PRA può essere effettuata, oltre che mediante uno dei titoli previsti dall’art.
2657 c.c., anche ad Istanza dell’acquirente,
attraverso lo STA.

Viceversa, sempre a
partire dalla medesima data, non sarà più possibile utilizzare la cd. Istanza del venditore, di cui al D.L. 35/05, salvo il caso
di ripresentazione di formalità già presentata in
vigenza della normativa modificata dalla presente Legge di conversione.

Ciò premesso, a
partire dal 16.05.2005 le prime iscrizioni (codice PRA: 15) di veicoli
(autoveicoli, rimorchi e motoveicoli) potranno essere presentate, presso tutti
gli sportelli STA, corredate dall’atto autenticato dal Notaio come da sempre
avvenuto, ma anche, in alternativa, dall’Istanza dell’acquirente.

Nelle more dell’approvazione –
tramite Decreto – delle note di richiesta PRA (modello NP-2B-Iscrizioni)
appositamente modificate ai sensi dell’intervenuta normativa, l’Istanza verrà redatta dall’acquirente sul retro della citata
nota d’iscrizione, nella prima parte del riquadro "T", modificando
opportunamente la dizione prestampata sul modulo. L’acquirente dovrà apporre la
propria firma, riportando, come sempre, i suoi dati anagrafici e l’indicazione
dell’assoggettamento o meno ad IVA della vendita..

Qualora l’Istanza
non sia redatta sul modello NP-2B, la stessa dovrà essere formata secondo il
fac-simile di cui al modulo allegato alla presente e abbinata al modello NP-2,
insieme alla documentazione da produrre agli Uffici Provinciali del PRA.

Sull’Istanza
redatta sulla nota d’iscrizione (mod. NP 2) non dovrà essere apposta la marca
da bollo; al contrario, qualora la parte effettui l’Istanza su modulo separato,
la marca da bollo del valore di euro 11,00 dovrà essere apposta.

Allo scopo di garantire la maggiore
sicurezza possibile alle nuove procedure, pur nella ratio della semplificazione
amministrativa, è necessario che l’Istanza – sia stata
o meno redatta sulla nota NP-2B o su modulo allegato – venga sottoscritta dal
soggetto acquirente e controfirmata anche dalla parte venditrice e, inoltre,
sia corredata dalla fotocopia – non autenticata – del documento
d’identi-tà/riconoscimento tanto del venditore che dell’acquirente.

Nel caso la parte acquirente e/o
venditrice sia/siano persone giuridiche, è necessario allegare la
documentazione attestante la capacità del soggetto/persona fisica (che
materialmente appone la sottoscrizione) di agire in nome e per conto della/e
parte/i stessa/e. A tale proposito, si confermano le
disposizioni già impartite con la citata Lettera circolare n°
4001 del 24.03.05:

Certificato della Camera di Commercio
(che, come di consueto, ha validità di 6 mesi dalla data di rilascio);

oppure

dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art.
46 del DPR 445/2000, attestante i dati anagrafici del legale rappresentante
firmatario, l’essere tale e avere idonei poteri di firma, per la persona
giuridica stessa, ai fini dell’iscrizione al PRA dei veicoli venduti. I
procuratori/mandatari della persona giuridica potranno sottoscrivere l’Istanza dell’acquirente, indicando nella dichiarazione
sostitutiva la loro qualità di procuratori/mandatari. La dichiarazione
sostitutiva in argomento potrà essere resa utilizzando i consueti modelli.

In alternativa
alla sottoscrizione della parte venditrice (e della relativa fotocopia del
documento d’identità/riconoscimento), l’Istanza dovrà essere corredata dalla
seguente documentazione probatoria (non autenticata), rappresentata da:

fotocopia della fattura rilasciata dal
venditore;

oppure

fotocopia del contratto / pre-contratto
/ proposta di acquisto del veicolo.

Per ciò che attiene agli importi, si
conferma che vanno corrisposte le usuali somme, dovute sulla formalità a titolo
di imposta di bollo, IPT ed emolumenti ACI.

Si ribadisce
anche che per le formalità d’iscrizione al PRA previste dal DPR 358/2000
istitutivo dello STA e non gestibili – al momento – tramite lo Sportello Telematico per limiti del pacchetto applicativo STA, è
comunque ammessa la presentazione, tramite le procedure di cd. PRA tradizionale
(Copernico 2), dell’Istanza
dell’acquirente.

Le formalità escluse dall’ambito di operatività del DPR 358/2000 – ossia quelle previste
dall’art.93 del D.Lgs.
285/1992 (Codice della Strada) che necessitano del
titolo autorizzativo – dovranno essere presentate con
le modalità tradizionali, ovvero con i titoli previsti ex art. 2657 c.c. e,
quindi, senza possibilità di presentare l’Istanza dell’acquirente.

Nelle more degli approfondimenti
necessari, si ritiene di dover confermare infine quanto precisato nella lettera
circolare n° 4001 del 24 marzo u.s. in merito alla esclusione dalle nuove modalità delle prime iscrizioni
al PRA di veicoli usati provenienti dall’estero Ue e
Spazio Economico Europeo (formalità codice PRA: 17), che pure avranno titolo ad
essere eseguite mediante le procedure di Sportello Telematico.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Come più sopra evidenziato, dal
16/05/2005 non sarà più possibile richiedere tramite le procedure di Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) formalità d’iscrizione
al PRA mediante l’Istanza del venditore ma solo con
Istanza dell’acquirente.

Peraltro, le richieste d’iscrizione
rientranti nell’ambito di operatività dello STA ex DPR
358/2000 ma non ancora gestibili mediante le procedure di Sportello per limiti
tecnici dell’applicativo – per le quali, quindi, sussiste ancora il termine dei
60 gg previsto dall’art.93
del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) – potranno
essere richieste anche mediante la Istanza del venditore solo se si tratta
di formalità respinte e da ripresentare e, cioè, alla sola condizione che dette
formalità siano state richieste per la prima volta al PRA prima della più volte
citata data del 16/05/2005 con tale "titolo", siano state respinte e,
quindi, debbano essere nuovamente presentate.

MODIFICHE ALLE PROCEDURE APPLICATIVE STA E PRA

Divenuta definitiva l’abrogazione dei
commi 3 bis, 3 ter, 3 quater,
3 quinquies dell’art. 8 e l’allegato 1 del DPR
358/00, è confermata l’impossibilità di presentare autocertificazioni ex art.
80 e quindi è stata definitivamente inibita la relativa procedura informatica,
con conseguente impossibilità di inserimento dei
codici atto "ZA" e "ZB" e del codice operazione 115
(consegna atto).

Al fine di individuare le iscrizioni
richieste tramite l’Istanza dell’acquirente, viene
introdotto un nuovo codice atto: "IA" (Istanza dell’acquirente).

Si conferma che l’eventuale errore da
parte dello STA in ordine alla digitazione del codice
atto, non costituendo motivo di ricusazione della formalità, deve semplicemente
essere corretto dall’operatore del PRA, mediante effettuazione della cd.
"convalida con rettifica dei dati presenti sul CdP",
stampa del CdP rettificato e consegna dello stesso previo
recupero, da parte dello STA, del CdP errato.

Tale nuovo codice atto viene gestito sia sulle procedure STA che sulle procedure Copernico 2,
in modo tale da consentire il corretto trattamento delle
richieste di iscrizione (codice PRA: 15) con Istanza dell’acquirente non
gestibili dalle procedure STA per attuali vincoli tecnici o a causa di
momentanee difficoltà del sistema (procedure d’emergenza).

A tale proposito, si precisa che le
formalità d’iscrizione (cod.15) non gestibili tramite
STA per malfunzioni di
ordine tecnico, possono essere espletate mediante il citato applicativo Copernico 2, impostando il flag
di forzatura "NE" (non effettuabile su STA).

Per economicità
le modifiche non riguarderanno gli applicativi ASPRA
(in ragione della prossima dismissione degli stessi).

La Legge n°
80 del 14.05.2005 si applica immediatamente solo alle formalità di prima
iscrizione al PRA; invece, relativamente ai
trasferimenti di proprietà e alla costituzione dei diritti di garanzia
(ipoteca) le relative indicazioni operative saranno fornite non appena emanato
il previsto regolamento. Pertanto, per tali formalità rimangono invariate le
consuete disposizioni e la normativa di riferimento.

IL DIRETTORE CENTRALE