Civile

Saturday 06 November 2004

La Cassazione sancisce il divieto della capitalizzazione trimestrale degli interessi anche per i contratti bancari precedenti al 1999.

La Cassazione sancisce il divieto della capitalizzazione
trimestrale degli interessi anche per i contratti bancari precedenti al 1999.

Cassazione – Su
civili – sentenza 7 ottobre-4 novembre 2004, n. 21095

Presidente Carbone – Relatore
Morelli

Pm Palmieri – parzialmente
conforme – ricorrente Credito Italiano Spa – controricorrente Carlino ed altri

Svolgimento del processo

Il Credito Italiano Spa ha
impugnato per cassazione la sentenza in data 15 gennaio 2001, con la quale la
Corte di appello di Cagliari, in riforma della
pronunzia di primo grado, ha accolto la opposizione proposta da Franco e
Carlino Stefana avverso il decreto ingiuntivo su sua istanza. emesso nei confronti dei due predetti intimati, quali
fideiussori della Fas Spa, per l’importo complessivo di lire 1.097.415.300 (ed
accessori), corrispondente al saldo passivo finale del conto corrente sul quale
sarebbero state effettuate plurime erogazioni di credito in favore della
società garantita.

Con le quattro complesse serie di
motivi, di cui si compone l’odierno ricorso ‑ la cui ammissibilità e
fondatezza è contestata dagli intimati con separati
controricorsi ‑
il Credito italiano critica in sostanza la Corte di merito per avere, a suo
avviso, errato:

a) nel rilevare di ufficio profili di nullità del contratto da cui trae
origine il debito garantito dagli attuali resistenti;

b) nell’escluderne, in
particolare, la validità in relazione alla clausola di
capitalizzazione trimestrale degli interessi, anche per il periodo anteriore
alle note pronunzie della primavera del 1999 (nn. 2374 del 16 marzo, n. 3096
del 30 marzo e successive conformi che, in contrasto
con la precedente giurisprudenza, hanno escluso la rispondenza di clausole
siffatte ad un “uso normativo” ai sensi dell’articolo 1283 Cc;

c) nel ritenere, inoltre, non
operative le garanzie prestate dagli Stefana per il
periodo successivo alla data (9 luglio 1992) di entrata in vigore della legge
154/92, che ha prescritto la fissazione di un tetto massimo per la validità
delle fideiussioni omnibus;

d) nell’escludere, infine, la
debenza dell’intero credito, azionato con il decreto opposto, per ritenuta (a
torto) carenza di documentazione, imputabile
all’istituto, che consentisse di scorporare dall’importo preteso in via
monitoria quello riferibile a periodo di operatività della fideiussione e
detrarre, dallo stesso, le voci relative alla capitalizzazione periodica degli
interessi.

Su istanza
della parte ricorrente, il primo Presidente ha assegnato la causa alle Su,
ravvisando, in quella sub b), questione di massima di particolare importanza.

Motivi della decisione

1. La questione di massima, in
ragione della cui particolare importanza gli atti della presente causa sono
stati rimessi a queste Su, ai sensi dell’articolo 374, cpv, Cpc si risolve
nello stabilire se ‑ incontestata la non attualità di un uso normativo
di capitalizzazione trimestrale degli interessi a
debito del correntista bancario ‑ sia o non esatto escludere
anche che un siffatto uso preesistesse al nuovo orientamento giurisprudenziale
(Cassazione 2374/99 e successive conformi) che lo ha negato, ponendosi in consapevole
e motivato contrasto con la precedente giurisprudenza.

2. È, per altro, preliminare
all’esame della riferita questione, quello delle eccezioni pregiudiziali ‑
sollevate, rispettivamente, da Franco e dal Carlino Stefana ‑
di inammissibilità del ricorso “per difetto di
specialità della procura alle liti” e “per intervenuto giudicato formale sulla
sentenza parziale resa dalla Corte di Cagliari” nel corso del giudizio a quo.

2.1. La prima eccezione ‑
con cui il difetto di specialità, per “assenza di riferimento al giudizio per
cassazione e alla sentenza impugnanda”, è (impropriamente), in particolare,
riferito, non già alla procura rilasciata al difensore (che tali riferimenti
puntualmente, invece, contiene), ma all’atto fonte dei poteri del soggetto che
detta procura ha conferito ‑ è infondata.

Si deduce, infatti, in sostanza,
dal resistente che la procura speciale non sia nella specie riferibile ‑
come ex articolo 365 Cpc viceversa dovrebbe ‑
alla parte od a chi ha il potere di rappresentarla, in quanto sottoscritta “da
un dirigente e non dal legale rappresentante del Credito Italiano ricorrente”.

E tale rilievo non coglie nel
segno, dacché il dirigente dell’ente – contrariamente all’avverso assunto ‑
ha conferito il mandato alla odierna impugnazione nella
veste appunto di “legale rappresentante” del Credito italiano, così
(correttamente) spesa sulla base dello Statuto dell’ente che, all’articolo 29,
testualmente prevede che «la rappresentanza anche [e quindi: non solo]
processuale della società spetta disgiuntamente al Presidente, ai Vice
Presidenti … nonché ai dirigenti … con facoltà di designare mandatari
speciali per il compimento di determinate operazioni e di nominare avvocati
munendoli degli opportuni poteri».

2.2. Del pari
destituita di fondamento è anche l’ulteriore eccezione di “giudicato
formale interno”, che tale vis preclusiva pretende, con evidente forzatura, di
conferire all’ordinanza (del 31 maggio 1999), con la quale la Corte di merito ‑
in via istruttoria e strumentale alla decisione, non certo decisoria ‑
si è limitata invece a nominare un Ctu per l’espletamento di una perizia
contabile, volta ad accertare, sulla base degli atti, le singole voci (tra cui
quella relativa alla capitalizzazione degli interessi) da cui risultava il
complessivo importo per cui la Banca aveva agito in via monitoria.

3. Precede ancora, a questo
punto, l’esame del primo motivo del ricorso, con il quale si denunzia la
violazione degli articoli 112, 101, 345 Cpc, in relazione
all’articolo 1421 Cc, in cui si assume essere incorsa la Corte di
appello nel rilevare di ufficio la nullità della clausola anatocistica. Atteso
che, con tal mezzo, si introduce un tema di indagine
logicamente preliminare, e virtualmente assorbente, rispetto a quello
sostanziale sulla validità o meno della clausola stessa nel periodo che qui
viene in rilievo.

Il vizio in procedendo, così
prospettato, ad avviso di questo Collegio, però, non sussiste.

La nullità della clausola di
capitalizzazione trimestrale degli interessi (tardivamente dedotta dalle parti
solo in comparsa conclusionale), effettivamente è stata, infatti, rilevata “di ufficio” nella fase di gravame. Ma ciò la Corte di
Cagliari ha fatto in corretta applicazione del principio per
cui la nullità, in tutto o in parte, del contratto posto a base della
domanda può essere rilevata, appunto, di ufficio,anche per la prima volta in
appello (cfr. Cassazione 2772/98).

È pur vero, per altro, che il
potere che il citato articolo 1421 conferisce in tal senso
al giudice (in ragione della tutela di valori fondamentali dell’ordinamento
giuridico) va coordinato con il principio della domanda, di cui agli articoli
99 e 112 Cpc, e che le esigenze a tali principi sottese – rispettivamente di
verifica delle condizioni di fondatezza della azione e di immodificabilità
della domanda ‑
possono trovarsi tra loro in contrasto ove, in particolare, alla pretesa di una
parte relativa ad un credito ex contractu si contrapponga l’eccezione di
nullità, dell’altra, che il giudice ritenga (come nella specie) di integrare
con il rilievo di aspetti della patologia del negozio che la parte, interessata
alla improduttività dei correlativi effetti, non abbia colto (o non abbia
tempestivamente comunque dedotto).

Ma un tale contrasto si risolve
sulla base della considerazione che, se da un lato, il potere-dovere
decisionale del giudice, in relazione alla domanda
proposta, si estende agli aspetti della inesistenza o della nullità del
contratto dedotto dall’attore, la deduzione in tal senso del convenuto non può
costituire, od essere considerata, domanda giudiziale, non ponendosi in
rapporto genetico con il potere-dovere decisionale del giudice sul punto, che
già esiste.

Sia impostata quella deduzione
come eccezione, come domanda riconvenzionale per la declaratoria di nullità, o
come motivo di gravame, si tratta pur sempre di mera
difesa, attenendo all’inesistenza, per mancato perfezionamento o per nullità,
del fatto giuridico, il contratto, dedotto dall’attore a fondamento della
domanda, che dunque non condiziona l’esercizio del potere officioso di rilievo
della nullità fondata su aspetti distinti di patologia negoziale (Cassazione
5341/84).

Nella specie deve farsi
riferimento alla domanda iniziale, proposta in via monitoria dal Credito
italiano la quale, se pur rivolta nei confronti dei
fideiussori, ha comunque ad oggetto il pagamento del saldo del contratto di
conto corrente, stipulato dal debitore principale. Per cui, appunto, non vale a
paralizzare la rilevabilità, da parte del giudice, dì aspetti di nullità di
quel contratto il fatto che gli intimati (aventi veste sostanziale di convenuti
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo)
abbiano focalizzato, in particolare, le loro difese su profili, di invalidità
ed inoperatività della fideiussione, da essi prestata. E ciò a prescindere
dalla considerazione che, eccependo comunque anche
l’inesistenza di valida prova del credito contro di loro azionato, i
fideiussori hanno con ciò contestato in radice lo stesso debito principale.

4. Può ora passarsi all’esame
della questione di massima di cui retro, sub 1.

4.1. Il parametro di riferimento
è costituito dall’articolo 1283 del Cc (Anatocismo) e, in particolare,
dall’inciso “salvo usi contrari” che, in apertura della norma, circoscrive la
portata della regola, di seguito in essa enunciata,
per cui «gli interessi scaduti possono produrre interessi [(a)] solo dalla
domanda giudiziale o [(b)] per effetto di convenzione posteriore alla loro
scadenza, e sempre, che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi».

4.2. Come è
noto, in sede di esegesi della predetta norma, le richiamate sentenze (2374,
3096, 3845) della primavera del 1999, ponendosi in consapevole e motivato
contrasto con pronunzie del ventennio precedente (6631/81; 5409183; 4920/87;
3804/88; 2444/89; 7575/92; 9227/95; 3296/97; 12675/98), hanno enunciato il
principio ‑
reiteratamente, poi, confermato dalle successive sentenze 12507/99; 6263/01;
1281, 4490, 4498, 8442/02; 2593, 12222, 13739/03, ed al quale ha dato comunque
immediato riscontro anche il legislatore (che, con l’articolo 25 del D.Lgs
342/99 ha, all’uopo, ridisciplinato le modalità di calcolo degli interessi su
base paritaria tra banca e cliente) – (principio) per cui gli “usi contrari”,
idonei ex articolo 1283 Cc a derogare il precetto ivi stabilito, sono solo gli usi
“normativi” in senso tecnico; desumendone, per conseguenza, la nullità delle
clausole bancarie anatocistiche, la cui stipulazione risponde ad un uso
meramente negoziale ed incorre quindi nel divieto di cui al citato articolo
1283.

4.3. Al di là
di varie ulteriori argomentazioni, di carattere storico e sistematico,
rinvenibili nelle pronunzie del nuovo corso, destinate più che altro ad
avvalorare il “revirement” giurisprudenziale, emerge dalla motivazione delle
pronunce stesse come, nel suo nucleo logico‑giuridico essenziale
l’enunciazione del principio di nullità delle clausole bancarie anatocistiche
si ponga come la conclusione obbligata di un ragionamento di tipo sillogistico.
La cui premessa maggiore è espressa, appunto, dalla affermazione
che gli “usi contrari”, suscettibili di derogare al precetto dell’articolo 1283
Cc, sono non i meri usi negoziali di cui all’articolo 1340 Cc ma esclusivamente
i veri e propri “usi normativi”, di cui agli articoli 1 e 8 disp. prel. Cc, consistenti nella ripetizione generale, uniforme,
costante e pubblica di un determinato comportamento (usus), accompagnato dalla
convinzione che si tratta di comportamento (non dipendente da un mero arbitro
soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che
già esiste o che si ritiene debba far parte dell’ordinamento giuridico (opinio
juris ac necessitatis).

E la cui premessa minore è
rappresentata dalla constatazione che «dalla comune esperienza emerge che i
clienti si sono nel tempo adeguati all’inserimento della
clausola anatocistica non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto
oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile fossero esistenti
nell’ordinamento, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti
di credito, in conformità con le direttive dell’associazione di categoria,
insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituiva
al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari.
Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste
l’opinio juris ac necessitatis, se non altro per l’evidente disparità di
trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e
interessi dovuti dal cliente».

4.4. Ora di questo sillogismo,
che costituisce la struttura portante del nuovo indirizzo, del quale si
sollecita il riesame, neppure la banca ricorrente mette in discussione la
premessa maggiore, mentre quanto alla sua premessa minore la contestazione che ad
essa si muove, attiene, sul piano diacronico, al solo
profilo della portata retroattiva che il nuovo indirizzo ha inteso attribuire
alla rilevata inesistenza di un uso normativo in materia di capitalizzazione
trimestrale degli interessi bancari.

Si sostiene, infatti, in
contrario che la giurisprudenza del ‘99 abbia correttamente accertato
l’inesistenza attuale, ma erroneamente escluso l’esistenza pregressa della
consuetudine in parola. E si auspica per ciò, dunque, che essa vada superata nel senso di constatare che «la convinzione
degli utenti del servizio bancario della normatività dell’uso di
capitalizzazione trimestrale degli interessi, originariamente sussistente, è
venuta meno dopo lungo tempo» [id est: la consuetudine si è estinta per
desuetudine in relazione al venire meno della opinio iuris del comportamento
sottostante] «proprio a seguito di quello stesso processo di mutamento di
prospettiva che ha indotto la Cassazione medesima a mutare il proprio
precedente orientamento».

Ed a
sostegno di tale assunto la difesa della ricorrente argomenta:

a) che l’opinio iuris della
prassi di capitalizzazione degli interessi dovuti dal cliente sarebbe stata
esclusa dalla criticata giurisprudenza assumendo a parametro un quadro
normativo, come evolutosi a partire dai primi anni
‘90, non certo retrodatabile all’epoca in cui, in un contesto radicalmente
diverso, quella prassi si era instaurata, con adesione degli utenti dei servizi
bancari, che ne avrebbero pienamente presupposto la normatività;

b) che, comunque,
la stessa precedente giurisprudenza che per un ventennio aveva reiteratamente
ritenuto, ove pur erroneamente, l’esistenza di un uso normativo di
capitalizzazione degli interessi bancari avrebbe, per ciò stesso, costituito
“elemento di fondazione o consolidazione dell’uso stesso”.

Nessuno dei riferiti, pur suggestivi, argomenti si lascia però condividere.

4.5. L’evoluzione del quadro
normativo ‑
impressa dalla giurisprudenza e dalla legislazione degli anni ‘90, in direzione
della valorizzazione della buona fede come clausola di protezione del
contraente più debole, della tutela specifica del consumatore, della garanzia
della trasparenza bancaria, della disciplina dell’usura ha innegabilmente avuto
il suo peso nel determinare la ribellione del cliente (che ha dato, a sua
volta, occasione al revirement giurisprudenziale) relativamente
a prassi negoziali, come quella di capitalizzzione trimestrale degli
interessi dovuti alle banche, risolventesi in una non più tollerabile
sperequazione di trattamento imposta dal contraente forte in danno della
controparte più debole.

Ma ciò non vuole dire (e il dirlo
sconterebbe un evidente salto logico) che, in precedenza, prassi siffatte fossero percepite come conformi a ius e che, sulla base di
una tale convinzione (opinio iuris), venissero accettate dai clienti.

Più semplicemente, di fatto, le
pattuizioni anatocistiche, come clausole non negoziate e non negoziabili,
perché già predisposte dagli istituti di credito, in conformità a direttive
delle associazioni di categoria, venivano sottoscritte
dalla parte che aveva necessità di usufruire del credito bancario e non aveva. quindi, altra alternativa per accedere ad un sistema
connotato dalla regola del prendere o lasciare. Dal che la riconducibilità, ab
initio, della prassi di inserimento, nei contratti
bancari, delle clausole in questione, ad un uso negoziale e non già normativo
(per tal profilo in contrasto dunque con il precetto dell’articolo 1283 Cc),
come correttamente ritenuto dalle sentenze del 1999 e successive.

4.6. Né
è in contrario sostenibile che la “fondazione” di un uso normativo, relativo
alla capitalizzazione degli interessi dovuti alla banca, sia in qualche modo
riconducibile alla stessa giurisprudenza del ventennio antecedente al
revirement del 1999.

Anche in materia di usi normativi, così come con riguardo a norme di condotta
poste da fonti-atto di rango primario, la funzione assolta dalla
giurisprudenza, nel contesto di sillogismi decisori, non può essere altra che
quella ricognitiva, dell’esistenza e dell’effettiva portata, e non dunque anche
una funzione creativa, della regola stessa.

Discende come logico ed obbligato
corollario da questa incontestabile premessa che, in
presenza di una ricognizione, pur reiterata nel tempo, che si dimostri poi però
erronea nel presupporre l’esistenza di una regola in realtà insussistente, la
ricognizione correttiva debba avere una portata naturaliter retroattiva,
conseguendone altrimenti la consolidazione medio tempore di una regola che
troverebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenza che, erroneamente
presupponendola, l’avrebbero con ciò stesso creata.

Ciò vale evidentemente, nel caso
di specie, anche con riguardo alla giurisprudenza (costituita, per altro, da
solo dieci tralaticie pronunzie nell’arco di un ventennio) su cui fa leva
l’istituto ricorrente.

La quale ‑ a prescindere
dalla sua idoneità (tutta da dimostrare e in realtà indimostrata) ad ingenerare
nei clienti una “opinio iuris” del meccanismo di capitalizzazione degli
interessi, inserito come clausola insuscettibile di negoziazione nei controlli
stipulati con la banca ‑ non avrebbe potuto, comunque,
conferire normatività ad una prassi negoziale (che si è dimostrato essere)
contra legem.

4.7. Della insuperabile
valenza retroattiva dell’accertamento di nullità delle clausole anatocistiche,
contenuto nelle pronunzie del 1999, si è mostrato subito, del resto, ben
consapevole anche il legislatore. Il quale ‑ nell’intento di evitare un
prevedibile diffuso contenzioso nei confronti degli istituti di credito ‑
ha dettato, nel comma 3 dell’articolo 25 del già citato D.Lgs
342/99, una norma ad hoc, volta appunto ad assicurare validità ed efficacia
alle clausole di capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti
bancari stipulati anteriormente alla entrata in vigore della nuova disciplina,
paritetica, della materia, di cui ai precedenti commi primo e secondo del
medesimo articolo 25.

Quella norma di sanatoria è
stata, però, come noto, dichiarata incostituzionale, per eccesso di delega e
conseguente violazione dell’articolo 77 Costituzione, dal Giudice delle leggi,
con sentenza n. 425 del 2000.

L’eliminazione ex tunc, per tal
via, della eccezionale salvezza e conservazione degli
effetti delle clausole già stipulate lascia queste ultime, secondo i principi
che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme
anteriormente in vigore, alla stregua delle quali, per quanto si è detto, esse
non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione
dell’articolo 1283 Cc (cfr. Cassazione 4490/02).

4.8. Sul punto della rilevata
nullità della clausola anatocistica inserita nel contratto da cui deriva il
credito azionato in via monitoria dall’istituto, la sentenza impugnata resiste
dunque a censura.

5. Non diverso esito hanno anche le residue due doglianze formulate dal Credito
ricorrente.

5.1. In particolare la denuncia
di violazione degli articoli 1367 Cc e 10 legge 154/92 – con la quale si
addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente escluso che per le
fideiussioni stipulate in data anteriore alla legge 154 cit. il tetto massimo
di garanzia, che ne condiziona l’ulteriore validità,
possa essere anche “unilateralmente” fissato dalla Banca, come nella specie,
l’istituto in concreto avrebbe fatto con lettera del 1976 ‑
si scontra contro l’accertamento in fatto, operato dai giudici a quibus, quanto
alla riferibilità di quella missiva a fideiussione diversa da quelle azionate
nel presente giudizio. Dal che propriamente l’inammissibilità della censura in
esame per difetto di interesse.

5.2. A sua volta, anche la
statuizione conclusiva della sentenza d’appello ‑ secondo cui non era risultato, nella specie, possibile l’accertamento del
credito azionato nei confronti dei fideiussori “per non avere l’istituto
assolto pienamente al suo onere probatorio” ‑ si sottrae al sindacato di
legittimità, come sollecitato nella parte finale del ricorso, per la sua
attinenza all’area delle valutazioni, relative alle risultanze probatorie,
riservate alla discrezionalità di giudizio del giudice del merito.

Né l’istituto ricorrente può
fondatamente sostenere che la rilevazione di ufficio,
solo in fase di appello, della questione di nullità della capitalizzazione
degli interessi lo abbia ostacolato nella sua attività difensiva. Poiché la
Corte territoriale ‑ al fine di accertare quanto effettivamente dovuto
alla banca (con detrazione delle voci indebite) ‑ ha disposto apposita
Ctu e, nel corso delle operazioni peritali, l’istituto ha avuto evidentemente
modo di documentare (cosa che secondo i giudici a quibus non ha fatto in modo
compiuto) le proprie ragioni creditorie.

6. Il ricorso va integralmente,
pertanto, respinto.

7. La stessa particolare
rilevanza della questione centrale, prospettata con l’odierno ricorso,
costituisce giusto motivo di compensazione tra le parti di questo giudizio di
cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e
compensa le spese.