Civile

Wednesday 05 April 2006

La Cassazione ritiene legittimo il lease back.

La Cassazione ritiene legittimo il lease back.

Cassazione Sezione terza civile sentenza 16 novembre 2005-14 marzo 2006, n. 5438

Presidente Fiduccia Relatore Per conte Licatese

Pm Ceniccola difforme Ricorrente Centro Leasing Spa Controricorrente Sep Srl

Svolgimento del processo

Il 1° settembre 1992 la Spa Centro Leasing acquistava dalla Spa Edile Triveneta un capannone industriale, per concederlo in locazione finanziaria alla Spa Olimpia, con la quale aveva già, in data 4 agosto 1992, sottoscritto un contratto della durata di otto anni, verso un canone mensile di lire 23.554.032, in aggiunta a quello iniziale di lire 358.201.900.

La società Olimpia, a far data dall1 febbraio 1993, si rendeva inadempiente allobbligo di pagare il canone, costringendo la Centro Leasing a valersi della clausola risolutiva espressa e a chiedere, inutilmente, il rilascio dellimmobile.

Il 22 aprile 1994 il Tribunale di Bolzano dichiarava,il fallimento della conduttrice Olimpia e la Centro Leasing rinnovava, sempre vanamente, la richiesta di rilascio alla curatela, chiedendo poi di essere ammessa al passivo per il complessivo importo per canoni ed accessori, di lire 210.692.493.

Essendo intervenuto anche, nella stessa data, il fallimento della Edile Triveneta, la Centro Leasing si insinuava altresì al passivo di questultimo per lo stesso importo, dovuto in forza della prestata fidejussione. Il giudice delegato ai fallimenti decretava, il 29 novembre e il 16 dicembre 1994, di non ammettere il credito.

La società Centro Leasing proponeva opposizione ai sensi dellarticolo 98 della legge fallimentare, alla quale resisteva la curatela, asserendo che i contratti a suo tempo stipulati tra la Centro Leasing e le società fallite avevano costituito una fattispecie negoziale complessa e indiretta, unitariamente convenuta in frode alla legge per ottenere una garanzia commissoria vietata.

Anche il fallimento della Edile Triveneta chiedeva il rigetto della pretesa creditoria, sullassunto della nullità del contratto di trasferimento dellimmobile alla Centro Leasing e degli atti susseguenti, cioè della locazione finanziaria e della garanzia fidejussoria.

In pari tempo la Centro Leasing azionava in separato giudizio le proprie ragioni inerenti al mancato rilascio dellimmobile già locato alla società Olimpia e ai danni per lindebita occupazione, che terminava solo il 26 luglio 1996.

Intervenuta lomologazione dei concordati fallimentari delle società olimpia e Edile Triveneta, tutte le cause venivano riassunte dalle predette società, tornate in bonis e dalla Srl Sep, assuntrice di entrambi i concordati.

Riuniti i giudizi, il Tribunale di Bolzano, con sentenza del 27 giugno 2000, dichiarava la nullità di tutti i contratti inter partes per violazione del divieto di patto commissorio; dichiarava la Edile Triveneta, ovvero la Srl Sep, unica proprietaria dellimmobile in questione; rigettava le domande della Centro Leasing.

Con sentenza dell11 febbraio 2002, la Corte dappello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, ha rigettato il gravame della Centro Leasing. Ricorre per la cassazione la soccombente, con sei motivi, cui resiste con controricorso la Srl Sep.

Non si sono costituite le altre due società. La ricorrente ha depositato una memoria.

Motivi della decisione

Col primo motivo, denunciando omessa motivazione sui tre punti decisivi della controversia (la pretesa interposizione fittizia della Spa Olimpia nel contratto di leasing, la pretesa anormalità del contratto di sale and lease back, la pretesa partecipazione della Centro Leasing alla frode alla legge) , la ricorrente deduce che la sentenza impugnata si limita alla semplice elencazione delle circostanze di fatto della causa e si affida, per il resto, a proposizioni prive, per la loro genericità, di valore argomentativo (appare di tutta evidenza che; così stando le cose ritiene la Corte che; ritiene la Corte che i dati oggettivi più sopra esposti ( … ) portino senzaltro a concludere; condizioni che non corrispondono ad un normale contratto di sale and lease back).

Col secondo motivo, denunciando lo stesso vizio, ribadisce gli errori di logica e le incongruenze in cui sono caduti i giudici di Bolzano. nel motivare sui ricordati tre punti decisivi della controversia e nel pervenire apoditticamente alla decisione senza confutare i contrari elementi di fatto recati in giudizio dalla società Centro Leasing; senza dettagliare le pretese deviazioni dallo schema tipico del lease back; mettendo assieme assunti fra loro inconciliabili, quello della pretesa interposizione fittizia della Spa Olimpia e quello del preteso rilievo di soggetto giuridico autonomo riferito al gruppo imprenditoriale costituito dalle società Olimpia e Edile Triveneta. Passa quindi ad esemplificare le più vistose di tali lacune e incongruenze.

Col terzo mezzo, denunciando la violazione degli articoli 13, 2331 e 2359 Cc, rileva che due società di capitali (Olimpia e Edile Triveneta) non possono costituire un unico soggetto giuridico, trattandosi sempre e comunque di soggetti distinti e indipendenti, che rappresentano centri di imputazione di rapporti giuridici del tutto autonomi e non confondibili tra loro, anche in caso di controllo azionario fra luna e laltra società: tantè che la Olimpia e la Edile Triveneta hanno dato luogo a due procedure fallimentari diverse, con masse attive e passive diverse, poi concluse da autonomi e separati concordati. 

Se quindi la sentenza di appello davvero si fondasse sulla premessa che la Olimpia e la Edile

Triveneta costituivano un unico soggetto giuridico, ne scaturirebbe la violazione delle norme sopra richiamate.

Col quarto mezzo, denunciando la violazione degli articoli 1344 e 1345 Cc, ribadisce lassenza di motivazione sulla pretesa interposizione fittizia della società Olimpia e soggiunge che la semplice consapevolezza della Centro Leasing di contrattare con un unico soggetto non sarebbe idonea ad integrare le fattispecie degli articoli 1344 o 1345 Cc, occorrendo una precisa determinazione finalizzata al conseguimento di un risultato contrattuale illecito. Seppure il motivo illecito fosse comune alle società Olimpia e Edile Triveneta, si sarebbe dovuto dedurre una (inesistente) comunanza di intento illecito anche nella sfera soggettiva della Centro Leasing, che al contrario i giudici di Bolzano non hanno né dedotto né solo asserito.

Col quinto mezzo, denunciando la violazione degli articoli 1526 Cc, 345 Cpc e 98 della legge fallimentare nonché vizio di motivazione, quanto al quarto motivo di appello, la ricorrente ricorda di non aver proposto, a differenza della controparte, nessuna domanda ai sensi dellarticolo 1526 Cc, ma di avere semplicemente chiesto, per luso dellimmobile da parte della società Olimpia dallinizio della locazione finanziaria (1° ottobre 1992) sino alla risoluzione del contratto (21 marzo 1994), ladempimento del contratto di leasing, che consisteva nel pagamento dei canoni spettanti: è questo loggetto della domanda di ammissione al passivo dei due fallimenti, che ha costituito il petitum della odierna ricorrente nei procedimenti promossi ai sensi dellarticolo 98 della legge fallimentare e nelle successive impugnazioni fino ad oggi.

La Spa Centro Leasing non ha perciò introdotto domande nuove di sorta e comunque si sarebbe semmai trattato di un mezzo di eccezione ben proponibile per la prima volta anche in appello.

Col sesto mezzo, denunciando omessa o insufficiente motivazione sui ricordati tre punti decisivi della controversia nonché violazione degli articoli 13, 1344, 1345, 2331 e 2359 Cc, censura il rigetto della domanda di risarcimento promossa in conseguenza della procrastinata occupazione dellimmobile., da parte della curatela del fallimento, dal 22 aprile 1994 al 26 luglio 1996; rigetto motivato col rilievo che la nullità dei rapporti rende inaccoglibile la richiesta risarcitoria, quando invece i contratti di compravendita e di locazione finanziaria sono perfettamente validi.

Il terzo motivo è infondato.

Per vero la sentenza non afferma mai che le due società (Olimpia e Edile Triveneta) costituissero un unico soggetto giuridico, ma soltanto mette in evidenza che esse avevano una indubbia comunanza di interessi sostanziali, dato il rapporto di controllante e controllata corrente tra loro. Nel dire che le due società non erano dei soggetti completamente distinti, il giudice di appello vuole soltanto rimarcare che le loro posizioni furono nella specie coincidenti, in quanto nella identica misura interessate allintera operazione. Non disconosce perciò la Corte, come paventa la ricorrente, lelementare verità delle distinte personalità giuridiche della Olimpia e della Edile Triveneta, tantè vero che essa parla di gruppo di società e ne discute sempre come di soggetti giuridicamente diversi e distinti.

Il primo, il secondo e il quarto mezza, da esaminare congiuntamente per le loro connessioni logico‑giuridiche, sono invece fondati.

La sentenza impugnata, per respingere il secondo e il terzo motivo dellappello, osserva essere di tutta evidenza che i contratti intercorsi tra le parti costituiscano ununica fattispecie negoziale complessa e non potersi seriamente sostenere che lEdile Triveneta e lOlimpia fossero dei soggetti completamente distinti; tantè vero che lOlimpia possedeva il 98% del capitale sociale dellEdile Triveneta.

A ciò va aggiunto, continua la sentenza, che presupposto e finalità della compravendita del le settembre 1992, dalla società Edile Triveneta alla società Centro Leasing, era la stipula del contratto di leasing tra la società Centro Leasing e la società Olimpia, questultimo, del resto, già convenuto il 4 agosto 1992, e che luso dellimmobile de quo non è assolutamente mutato dopo la stipula di entrambi i contratti, dal momento che esso è continuato ad essere promiscuamente usato dall Edile Triveneta, dallOlimpia e da unaltra società del gruppo (la Nuova Hydro Srl, pure fallita); la qual cosa dimostra che non vi era alcuna necessità operativa di stipulare il contratto di leasing, visto che luso dellimmobile non subiva modificazione alcuna.

Consegue perciò, ad avviso del giudice di appello, che lintera operazione aveva finalità esclusivamente finanziarie e non operative. Infatti lintero prezzo dacquisto di lire 1.500.000.000 nemmeno è stato pagato alla venditrice Edile Triveneta, dacché lire 300.000.000 sono state trattenute dalla Centro Leasing, come prima rata del canone di locazione dovuto dalla Olimpia, e lulteriore importo di 300 milioni è rimasto depositato presso il notaio rogante, a garanzia delladempimento delle obbligazioni assunte dalla società Olimpia nei confronti della Centro Leasing: importo che la venditrice Edile Triveneta non ha quindi incassato.

Nemmeno va trascurato, argomenta ancora il giudice di appello, che, per le obbligazioni scaturenti dal contratto, avrebbe dovuto prestare cauzione eventualmente la locataria Olimpia e non la venditrice Edile Triveneta, né che, a fronte di un prezzo complessivo (dichiarato) di 1.500.000.000, appare piuttosto esiguo il prezzo previsto per il riscatto finale (lire 150.000.000).

È convinta dunque la sentenza impugnata, sulla scia del Tribunale, che linterposizione della Olimpia fosse solo apparente e destinata in sostanza a coprire la funzione di garanzia di trasferimento con clausola di retrocessione, una volta andato a buon fine il finanziamento (sostanzialmente di soli 900 milioni) che la Centro Leasing ha messo a disposizione del gruppo di società facenti capo alla Olimpia.

Dopo aver accennato alla posizione di terzo del curatore fallimentare, come tale abilitato a provare linterposizione con ogni mezzo e anche per presunzioni, la sentenza giudica che i dati oggettivi

più sopra esposti (stipula dapprima della locazione con la Olimpia e poi della compravendita con la Edile Triveneta; immutato uso degli immobili de quibus prima e dopo la stipula dei contratti stessi, da parte delle varie società facenti capo allOlimpia; concessione, da parte della Edile Triveneta, di una fidejussione per la restituzione del finanziamento, cioè del prezzo apparentemente incassato per la vendita dellimmobile; corrispondenza tra la prima rata del canone dovuto dalla Olimpia e limporto di lire 300.000.000 che la Olimpia avrebbe dovuto pagare alla Edile Triveneta; lulteriore garanzia conferita dalla Edile Triveneta col deposito cauzionale di lire 300.000.000 presso il notaio rogante, importo che quindi la Centro Leasing non ha pagato) portino senzaltro a concludere non solo che tra la Edile Triveneta e la Olimpia vi fosse interposizione e che i vari contratti da queste ultime stipulati con la Centro Leasing siano da interpretare e valutare unitariamente; ma altresì per la perfetta consapevolezza di questultima di contrattare, sostanzialmente, con un unico soggetto, al chiaro scopo di porre in essere un negozio di sale and lease back in frode alla legge, cioè volto ad eludere il divieto di patto commissorio (articolo 2744 Cc), nel senso che la creditrice Centro Leasing, a fronte di un finanziamento a favore del gruppo di società facenti capo alla 01impia, avrebbe ottenuto una garanzia reale, il tutto in violazione del principio della par condicio creditorum.

Che poi le società Edile Triveneta e Olimpia, soggiunge e conclude la sentenza, versassero in difficoltà economiche risulta confermato dal fallimento sopravvenuto per entrambe nel biennio successivo; ma sono comunque le stesse caratteristiche del negozio complessivo posto in essere dalla Centro Leasing con le società sopra indicate a dare la conferma che questultima fosse perfettamente a conoscenza di siffatte difficoltà, tantè vero che il finanziamento è stato concesso alle condizioni sopra descritte, condizioni che non corrispondono ad un normale contratto di sale and lease back.

Il giudice di appello passa quindi allesame del quarto e del quinto motivo di gravame. Da un lato dichiara inammissibile per novità (articolo 345 Cpc) la domanda indennitaria e risarcitoria, ai sensi dellarticolo 1526 Cc, per luso dellimmobile da parte della società olimpia nellarco della locazione (ottobre 1992/ marzo 1994); dallaltro rigetta la domanda risarcitoria per la procrastinata occupazione dellimmobile da parte del fallimento, dalla dichiarazione di questo (22 aprile 1994) fino al 26 luglio 1996, poiché, stante la nullità dei contratti de quibus, la Centro Leasing non ne è mai diventata proprietaria.

In definitiva, ritenuta la nullità dei contratti di vendita dellimmobile, di locazione finanziaria e di fidejussione, viene confermato il rigetto delle opposizioni allo stato passivo dei fallimenti e riconosciuto il diritto di proprietà dellimmobile in capo allassuntrice del concordato (la Sep Srl).

È bene premettere che la complessa operazione di sale and lease back dà luogo a un contratto sinallagmatico con cui unimpresa vende un bene strumentale di sua proprietà ad una società finanziaria (concedente), la quale ne paga il prezzo e contestualmente lo concede in locazione finanziaria alla stessa impresa venditrice, verso il pagamento di un canone periodico e con la possibilità di riacquisto del bene al termine del contratto, mediante lesercizio di un diritto di opzione, per un prezzo normalmente molto inferiore al valore del bene.

La circostanza che il bene venduto rimanga, di regola, nella disponibilità del venditore, il quale continua ad usarlo corrispondendo canoni periodici di leasing e con la possibilità di riacquisto al termine del contratto, ha indotto dottrina, e giurisprudenza a interrogarsi circa la liceità delloperazione di lease back (altrimenti detta locazione finanziaria di ritorno), stanti le indubbie somiglianze tra questa fattispecie contrattuale e le alienazioni a scopo di garanzia; e segnatamente a chiedersi se e a quali condizioni sia possibile che il contratto di lease back possa costituire il mezzo per eludere lapplicazione di una norma imperativa (articolo 1344 Cc), ovvero che, sotto le spoglie del contratto in parola, si celi un patto commissorio vietato dallarticolo 2744 Cc.

La giurisprudenza di legittimità è ormai pervenuta a ritenere, in linea di massima, astrattamente valido lo schema contrattuale del lease back, in quanto contratto dimpresa socialmente tipico, ferma la necessità di verificare, caso per caso, lassenza di elementi patologici sintomatici di un contratto di finanziamento assistito da una vendita in funzione di garanzia, volto cioè ad aggirare, con intento fraudolento, il divieto di patto commissorio previsto dallarticolo 2744 CC, e pertanto sanzionabile, per illiceità della causa, con la nullità, ai sensi del cit. articolo 1344, in rel. allarticolo 1418 comma 2 Cc.

Orbene, gli elementi ordinariamente sintomatici della frode alla legge sono essenzialmente tre, cosi individuati: la presenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria (concedente) e limpresa venditrice utilizzatrice, preesistente o contestuale alla vendita; le difficoltà economiche dellimpresa venditrice, legittimanti il sospetto di un approfittamento della sua condizione di debolezza; la sproporzione tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato dallacquIrente, che confermi la validità di tale sospetto. Soltanto il loro concorso vale a fondare ragionevolmente la presunzione che il lease back, contratto dimpresa per sé lecito, sia stato in concreto impiegato per eludere il divieto di patto commissorio e sia pertanto nullo perché in frode alla legge (sullintero tema, cfr. Cassazione 13580/04; 4612/98; 4095/98; 6663/97; 10805/95).

Laccertamento del carattere fittizio di un contratto di sale and lease back, per la presenza di indizi sintomatici di unanomalia nello schema causale socialmente tipico del contratto in questione, costituisce naturalmente unindagine di fatto, insindacabile in sede di legittimità solo se adeguatamente e correttamente motivata (Cassazione 9324/03).

Tutto ciò premesso, quanto al primo elemento, la sentenza perviene alla conclusione dellesistenza, sotto lapparente lease back, e con lespediente altresì di un interposizione fittizia di Persona, di una vendita con clausola di retrocessione, in funzione di garanzia di un finanziamento, secondo limplicito assunto, contestualmente concesso, di lire 900.000.000; ma sulla base tuttavia di elementi indiziari dei quali, sebbene unitariamente considerati, sfugge la significatività e concludenza ai fini della ventilata frode complessiva che si vorrebbe dare per dimostrata.

Quanto poi al secondo elemento sintomatico, non basta constatare come le società (la utilizzatrice Olimpia e la sua controllata Edile Triveneta) siano fallite il 22 aprile 1994, dopo meno di due anni (circa venti mesi dopo), per indurne uno stato economico di insolvenza o di semplice difficoltà del quale (come la sentenza lascia intendere) vi sarebbe stato approfittamento da parte della concedente Centro Leasing. Ed infatti, di fronte a questunico argomento, è facile alla ricorrente obiettare (pag. 24 e 25 del ricorso) di aver provato in causa che, allepoca del contratto (10 settembre 1992), le società non erano protestate né a loro carico pendevano pignoramenti, sequestri, procedure esecutive o ricorsi di fallimento, e proclamare altresì che le stesse chiusero in utile gli esercizi 1991‑92, che il relativo patrimonio netto era positivo, che esisteva, per contenzioso attivo pendente, la probabilità seria di significative sopravvenienze attive.

È di palmare evidenza che il non lungo intervallo trascorso tra la stipula del contratto di leasing e il fallimento non prova nulla circa le effettive condizioni economiche delle due società collegate, non potendosi certo applicare nella materia in esame la presunzione juris et de jure di insolvenza sancita dallarticolo 67 della legge fallimentare a tuttaltri. non estensibili, fini, e nemmeno potendosi ragionevolmente presumere, solo per quella consecutio cronologica, che la società Olimpia o la Edile Triveneta o ambedue versassero in un semplice stato di difficoltà economiche, premonitore dellinsolvenza vera e propria.

Sul terzo e ultimo punto, infine, la sentenza tace su uneventuale sproporzione tra il valore di mercato dellimmobile trasferito e il corrispettivo versato dallacquirente, limitandosi ad evidenziare soltanto lesiguità del prezzo finale di riscatto (lire 150.000.000), quando si è visto che è normale, in linea di massima, che il prezzo finale sia molto inferiore al valore di acquisto del bene. Non manca in proposito di osservare la ricorrente (pag. 23 del ricorso) che il prezzo pattuito per la vendita sarebbe stato valutato dal consulente tecnico dufficio pienamente in linea con il valore di mercato del bene, ciò che rende ancora più vulnerabile la decisione.

Si deve concludere che la sussistenza della frode alla legge e, con essa, del vietato, sottostante patto commissorio, con la conseguente nullità dellintera operazione, viene giustificata dal giudice di appello, piuttosto che col ricorso ai soli indici rivelatori concordemente individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza (dei quali tutti dalla surriferita motivazione non si ricava la prova), attraverso una serie di proposizioni meramente assertive, le quali pongono laccento su elementi di altra natura, di incerto o nullo valore indiziario ai fini dellassunto, e si traducono quindi in altrettante petizioni di principio, che danno per dimostrato quanto invece si doveva dimostrare.

Di qui lesigenza di un riesame dellintera questione.

I capi concernenti ladempimento del contratto di leasing e il pagamento dei relativi canoni pretesi dalla Centro Leasing con listanza di ammissione al passivo rigettata dalla Corte dappello nonché il risarcimento per la protratta occupazione dellimmobile da parte della curatela dipendono strettamente dalla soluzione che sarà data, in sede di rinvio, alla preliminare questione della validità o nullità del complesso negozio e le corrispondenti censure (quinto e sesto motivo) sono pertanto assorbite.

In definitiva, il ricorso va accolto nei limiti dianzi spiegati, ovvero per quanto di ragione, col rinvio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, al giudice di pari grado designato nel dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Trento.