Civile

Saturday 13 November 2004

La Cassazione promuove il telelaser.

La Cassazione promuove il telelaser.

Cassazione – Sezione prima civile
– sentenza 11 ottobre-9 novembre 2004, n. 21360

Presidente Saggio – Relatore
Luccioli

Pm Carestia – conforme –
ricorrente Venturini – controricorrente Prefettura di Perugia

Svolgimento del processo

Marzio Venturini proponeva opposizione dinanzi al GdP di Foligno avvero
l’ordinanza ingiunzione del Prefetto di Perugina in data 5 novembre 2000 con la
quale gli era stato intimato il pagamento della sanzione amministrativa di lire
1.221.600 per violazione dei limiti di velocità, come da verbale della polizia
stradale di Perugina dell’1 settembre 2000, deducendo l’insussistenza del fatto
contestato e l’inadeguatezza dell’apparecchio misuratore telelaser utilizzato.

Con sentenza del 15-19 giugno
2001 il GdP rigettava l’opposizione, osservando che le deduzioni del ricorrente
circa l’inaffidabilità dell’apparecchio misuratore non apparivano
sorrette da alcun elemento di riscontro e che il puntamento a mezzo di tale
strumento della vettura da lui condotta risultava fino a querela di falso dal
verbale di contestazione.

Avverso tale
sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Venturini deducendo due
motivi. Resiste con controricorso il Prefetto di Perugina.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso,
denunciando violazione e falsa applicazione dell’articolo 142 comma 6 del D.Lgs 285/92 e dell’articolo 345 comma 1 del Dpr 495/92, si
deduce che il tipo di apparecchio utilizzato, telelaser Lti 20-20 è
assolutamente inadeguato a fornire la prova certa del fatto contestato, in
quanto stabilisce la velocità di marcia del veicolo investito dal suo raggio,
ma non è in grado di identificare, per l’assenza di rilevatori fotografici
l’autovettura della quale misura la velocità, e pertanto è da ritenere non conforme
alla disposizione regolamentare richiamata, che postula che la velocità di un
determinato veicolo sia fissata in modo chiaro ed accertabile. Si prospetta
quindi l’illegittimità del Dm di omologazione di tale
strumento e se ne sollecita la disapplicazione.

Con il secondo motivo,
denunciando omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si
deduce che la sentenza impugnata ha omesso di prendere in esame il motivo di opposizione con il quale si era dedotto che la velocità
contestata non era compatibile con le capacità tecniche del mezzo condotto dal
Venturini ed ha fornito una motivazione del tutto carente nel disattendere le
argomentazioni dirette a dimostrare l’errore commesso nel riferire quella
velocità a detto veicolo.

I due motivi di ricorso, da
esaminare congiuntamente per la loro connessione logica, sono infondati.

Questa Sc ha già avuto occasione
di affermare nella recente sentenza 5873/04 (in relazione a
violazione commessa, come quella di specie, precedentemente all’entrata in vigore
della legge 168/02, di conversione del Dl 121/02) che ai fini dell’applicazione
di sanzioni amministrative per eccesso di velocità deve ritenersi legittima la
misurazione effettuata mediante apparecchio telelaser omologato, secondo il
disposto dell’articolo 142 comma 6 del Cds.

Come si è rilevato in detta
decisione, la norma primaria fissa il principio che le risultanze
di apparecchiature debitamente omologate costituiscono fonti di prova per la
determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, mentre la disposizione
regolamentare di cui all’articolo 345, cui la prima fa rinvio (conformemente
alla norma generale di rinvio di cui all’articolo 45 n. 6), richiede che le
apparecchiature elettroniche di controllo della velocità, per poter essere
omologate, siano tali da fissare la velocità del veicolo in un determinato
momento in modo chiaro ed accertabile, siano inoltre gestite direttamente dagli
organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 del Cds e siano nella
disponibilità di detti organi. Né l’una né l’altra di tali disposizioni
richiede pertanto che esse siano munite di dispositivi
che forniscano una documentazione fotografica dell’accertamento
dell’infrazione, così da identificare in via automatica e senza l’intervento
dell’uomo il veicolo cui l’accertamento stesso si riferisce.

Il tenore della norma
regolamentare, che rapporta direttamente l’esigenza di modalità chiare ed
accertabili al dato della velocità, rende invece evidente che i requisiti
necessari per l’omologazione dell’apparecchiatura attengono alla sua capacità
di rilevazione, in termini di certezza e verificabilità, della velocità del
veicolo sottoposto a controllo, mentre resta affidato alla diretta percezione
degli agenti, così come generalmente avviene nell’accertamento delle violazioni
del Cds, il compito di riferire la velocità apparsa sul display e successivamente riprodotta nell’apposito tagliando ad un
determinato mezzo.

Né potrebbe in contrario
ritenersi che detto articolo 345 nel prescrivere che
l’accertamento avvenga tutelando la riservatezza dell’utente, postuli
l’indispensabilità della documentazione fotografica: ed invero della
prescrizione posta a garanzia della privacy, certamente riferibile alle
situazioni in cui la violazione abbia un riscontro fotografico, non appare
consentito desumere, nel quadro normativo di riferimento sopra delineato, che
l’unica modalità di rilevazione consentita sia quella fornita dalla
documentazione visiva dell’infrazione.

È infine appena il caso di
ricordare che nel giudizio di opposizione ad ordinanza
ingiunzione il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso,
dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza,
descritti senza margini di apprezzamento, o da lui compiuti, nonché dalla
provenienza del verbale stesso dal pubblico ufficiale, in forza dell’efficacia
probatoria privilegiata dell’atto pubblico, ai sensi dell’articolo 2700 Cc,
mentre sono prive di efficacia probatoria le valutazioni soggettive del
verbalizzante. Ne consegue che l’accertamento della violazione delle norme relative alla velocità deve ritenersi provato sulla base
della verbalizzazione dei rilievi delle apparecchiatura omologate, facendo
peraltro prova il verbale sino a querela di falso dell’effettuazione dei
rilievi stessi, mentre le risultanze di questi costituiscono fonti di prova
suscettibile di prova contraria, che può essere fornita dall’opponente con la
dimostrazione del difetto di funzionamento del dispositivo, sulla base di
concrete circostanze di fatto (v. sul punto Cassazione 12324/99; 8469/98;
7667/97).

In applicazione di tali principi
appare evidente l’infondatezza dei motivi di
censura sopra sintetizzati, in quanto diretti a prospettare la radicale
inidoneità dello strumento utilizzato ovvero, sotto altro profilo, a contrastare
l’efficacia probatoria delle attestazioni contenute nel verbale degli agenti
operanti.

Al rigetto del ricorso segue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese di
questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte di cassazione rigetta il
ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate
in euro 400 per onorario, oltre le spese prenotate a debito, nonché
le spese generali e gli accessori come per legge.