Ambiente

Friday 10 September 2004

La Cassazione indica le modalità di tenuta del registro per lo smaltimento dei rifiuti. Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 15 giugno-27 agosto 2004, n. 17115

La Cassazione indica le modalità di tenuta del registro per lo smaltimento dei rifiuti

Cassazione – Sezione prima civile –
sentenza 15 giugno-27 agosto 2004, n. 17115

Presidente Saggio – Relatore Genovese

Pm Carestia – conforme – ricorrente
Tullio Abbate Srl

Svolgimento del processo

1. A seguito di accertamenti
effettuati dal Nucleo operativo ecologico dei carabinieri e dai funzionari
dell’Amministrazione provinciale di Como presso la Tullio Abbate
Srl, con sede in Tremezzo,
con quattro distinti verbali veniva accertata: 1) la mancata comunicazione, al
catasto, dei rifiuti prodotti durante l’anno 1997, in violazione dell’articolo
11 ( e 52) del D.Lgs 22/1997; 2) l’omessa
registrazione sull’apposito registro di carico e scarico, per tutto l’anno
1998, delle movimentazioni dei rifiuti, nonostante la documentazione delle
operazioni, risultante dagli appositi formulari, in violazione dell’articolo 12
( e 52) del D.Lgs 22/1997; 3) l’esistenza di
irregolarità formali nella tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti,
in violazione dell’articolo 12 ( e 52) del D.Lgs
22/1997; 4) l’incompletezza nella compilazione dei formulari, in violazione
dell’articolo 15 (e 52) del D.Lgs 22/1997. Avverso i
detti processi verbali di accertamento, la società
inviava due memorie di controdeduzioni, ai sensi
dell’articolo 18 della legge 689/81, all’Amministrazione Provinciale di Como,
che notificava quattro ordinanze ingiunzione, con il irrogazione di altrettante
sanzioni pecuniarie.

2. La Tullio
Abbate Srl, proponeva ricorso,
ai sensi dell’articolo 22 della legge 689/81, chiedendo la revoca delle dette
ordinanze, in quanto illegittime o infondate.

Il Tribunale di Como ‑ Sezione distaccata di Menaggio, in parziale accoglimento del ricorso, riduceva le
sanzioni irrogate con le ordinanze ‑ ingiunzione e compensava le spese
della causa.

Secondo il giudice, con particolare
riferimento all’ordinanza ‑ ingiunzione n. 15149 del 6 luglio
1999, per la mancata annotazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti,
di sette operazioni di movimentazione risalenti al periodo marzo/ottobre 1998,
ma ricostruite dall’esame dei formulari di trasporto,
sussisterebbe la responsabilità per la violazione sostanziale e non di quella
formale (articoli 12 e 52, comma 2, del D.Lgs
22/1997), nonostante che l’esame dei formulari di trasporto consentirebbero di
ricostruire le informazioni (riguardanti anche una movimentazione relativa a
rifiuti pericolosi, costituiti da una pur modesta quantità di accumulatori
esausti al piombo). Infatti, la disposizione violata
riguarderebbe non solo la mancata tenuta ma anche la tenuta.incompleta del registro.

Più in generale, con riferimento
all’elemento soggettivo degli illeciti accertati, il giudice di merito
escludeva la buona fede del trasgressore poiché siffatti
illeciti sarebbero riferibili, innanzitutto, a coloro che sono individuati
dalla norma come i diretti destinatari degli obblighi di legge e che, in prima
persona, sono tenuti alla loro osservanza.

3. Contro tale decisione, la Tullio Abbate Srl ha proposto ricorso per cassazione, affidata a due
motivi, contro cui non resiste l’Amministrazione intimata.

Motivi della decisione

1.1. Con il primo motivo di ricorso
(con il quale si lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
su un punto decisivo della controversia e la violazione e falsa applicazione
della legge) la società ricorrente deduce che il giudice di merito avrebbe errato a considerare omissione la mera irregolarità
nella tenuta dei dati, risultanti integralmente dai formulari e che avrebbero
permesso di ricostruire perfettamente i tipi di rifiuti e il relativo
imballaggio. Di conseguenza, la violazione accertata doveva essere inquadrata
in quella, solo formale, relativa al comma quarto
dell’articolo 52.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso
(con il quale si lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
e la falsa applicazione della legge in ordine all’elemento
psicologico) la società ricorrente deduce la sua totale assenza di colpa per
avere demandato tutti gli adempimenti prescritti, in materia di gestione dei
rifiuti, ad una società Igm, ditta “sgecializzata e notoriamente operante in tale settore”.

2. Il ricorso è infondato e va
respinto.

2.1. Con il primo mezzo di impugnazione, nella sostanza, si critica l’interpretazione
data dal giudice del merito con riguardo alla norma risultante dal combinato
disposto dagli articoli 12 e 52, comma 2, del D.Lgs
22/1997. Secondo il ricorrente, potendosi ricostruire dal formulario di
trasporto tutte le informazioni riguardanti le
movimentazioni dei rifiuti, il giudice avrebbe dovuto escludere ogni
responsabilità del ricorrente. Tanto, ovviamente, sulla base
di una “lettura restrittiva” dell’illecito amministrativo disegnato
dalle citate disposizioni a cui ‑ attraverso l’impugnazione ‑ si intende far pervenire questa
Corte regolatrice.

Secondo l’articolo 12, cit., i soggetti indicati
nell’articolo 11, comma 3, che producono i rifiuti ivi menzionati, «hanno
l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e
vidimati dall’Ufficio del registro».

Su tali fogli devono essere annotate
le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti,
nei tempi espressamente indicati dalla lettera a) dello stesso comma 1.

Ai sensi del comma 2, dell’articolo
52, del D.Lgs 22 menzionato,
«chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di
carico e scarico di cui all’articolo 12, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni». Altre
previsioni sanzionatorie, ancor più severe, riguardano le medesime condotte ove
i rifiuti non annotati siano pericolosi.

Dall’esame delle condotte sanzionate
dall’articolo 52, comma 2, cit.,
si ricava che le violazioni de qua sono di due tipi e riguardano: a) l’omessa
tenuta del registro; b) la tenuta di esso in modo incompleto.

Mentre la prima fattispecie attiene
alla totale violazione dell’obbligo documentale, la
seconda presuppone la sua istituzione, ma anche la sostanziale violazione
dell’obbligo di annotazione.

Tale obbligo, infatti, non è
adempiuto quando ‑ come nel caso esaminato ‑ il destinatario di esso abbia conservato i formulari di trasporto, in modo che
da questi sia consentito ricostruire tutte le informazioni relative ai
movimenti da annotare.

Infatti, l’obbligo della tenuta del
registro di carico e scarico non può essere adempiuto per relationem,
attraverso l’utilizzazione di altra documentazione, ma
esige rigore formale, com’è dimostrato dalla sua necessaria esecuzione nei
tempi prefissati dall’articolo 12, comma l(che per i produttori di rifiuti è di
una settimana dalla produzione e dallo scarico del medesimo: lettera a).

Un tale obbligo, infatti, che non è
solo formale, ha ‑ come chiarito dalla giurisprudenza
penale di questa Corte (sentenza 10154/94) ‑ la funzione propria dei registri,
che è quella di consentire un controllo sulla natura e sulla quantità dei
rifiuti prodotti, in modo da adottare le opportune cautele per la raccolta e lo
smaltimento legittimo degli stessi.

Il giudice di merito, pertanto, ha
rettamente ricostruito il precetto ed ha anche commisurato la sanzione,
diminuita in ragione dell’esistenza di altra
documentazione che ha consentito di ricostruire la movimentazione
irregolarmente annotata.

2.2. Anche la seconda doglianza,
quella relativa alla buona fede del ricorrente,
invocata per aver affidato la gestione di questi oneri ad una ditta
specializzata, non ha pregio.

Infatti, l’obbligo in esame grava esclusivamente
sul produttore dei rifiuti e non è suscettibile di trasferimento a terzi, se
non nelle forme specificamente stabilite dalla stessa legge. La quale, va
osservato, con modifica introdotta dal D.Lgs 389/97,
ha stabilito che per «i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede
le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti
pericolosi, possono adempiere all’obbligo della tenuta
dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di
categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i
dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell’impresa copia
dei dati trasmessi». Ma, nel caso di specie, una tale previsione non è stata
neppure invocata, né può trovare richiamo ufficioso (anche per la novità del
tema e per l’inammissibilità di accertamenti in fatto,
in questa sede).

3. Non v’è materia per provvedere
sulle spese di questa fase, non avendo l’intimata
amministrazione svolto alcuna attività difensiva.

PQM

Rigetta il ricorso.