Civile

Tuesday 22 February 2005

La Cassazione blinda le transazioni. Non sono annullabili anche se successivamente mutano le ragioni che hanno portato all’ accordo Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 7 ottobre-14 gennaio 2005, n. 690

La Cassazione “blinda” le transazioni. Non sono annullabili anche se
successivamente mutano le ragioni che hanno portato all’accordo

Cassazione – Sezione prima civile –
sentenza 7 ottobre-14 gennaio 2005, n. 690

Presidente De Musis
– relatore Celentano

Svolgimento del processo

I coniugi C.A. e F.P. convennero in
giudizio dinanzi al tribunale di Reggio Calabria (citazione del 25 ottobre
1991) la cassa di risparmio di Calabria e Lucania per
sentirla condannare al risarcimento integrale dei danni, precisati in lire 200
milioni, che affermavano di aver subito in conseguenza dell’effrazione della cassetta di sicurezza, presa in locazione presso la
banca convenuta, e del furto dei beni e valori che vi erano contenuti.

Dedussero gli attori che per il risarcimento
del danno era intervenuta transazione con la banca, ma
che la stessa, stipulata sul presupposto, noto e comune ad entrambe le parti,
che il furto fosse opera di ignoti, era da ritenersi superata e caducata dalla circostanza che in tempo successivo, uno
degli autori del furto era stato individuato nella persona di un dipendente
della banca stessa, essendosi così verificata la “condizione alla quale le
parti, sia pure verbalmente, avevano legato l’efficacia della transazione”.

La cassa (Ca.ri.cal.)
si costituì in giudizio contrastando la domanda. Richiese di chiamare in
garanzia il proprio dipendente “infedele” Adm.

Quest’ultimo si costituì in giudizio e
richiese in via principale, che la chiamata in garanzia fosse dichiarata
inammissibile in rito, in via subordinata che fosse accertata
l’intervenuta prescrizione tanto delle
pretese degli attori quanto della banca nei suoi confronti e, nel
merito, l’inesistenza di qualsiasi pretesa risarcitoria degli attori medesimi a
causa della stipulata transazione.

Il Tribunale, con sentenza del 19
luglio 1994, rigettò la domanda degli attori.

Questi proposero appello e in tale
grado il giudizio proseguì in contraddittorio della cassa prima e, dopo la
riassunzione, nei confronti dell’erede del De.M., deceduto nel frattempo, e della stessa cassa di risparmio
di Calabria e Lucania indicata con l’aggiunta della
formula “oggi Intesa gestione crediti Spa”,
costituitasi con comparsa.

La Corte di appello
territoriale, con sentenza emessa in data 11 luglio 2000, rigettò il gravame.

L’A. ed il P. hanno proposto ricorso
per cassazione.

Resiste con controricorso
la “Intesa BCI gestione crediti Spa” la quale ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale.

A tale ricorso incidentale resistono
i ricorrenti anche svolgendo un “ricorso incidentale subordinato” al fine di
veder assegnato un termine per la integrazione del
contraddittorio nei confronti della Banca Carime Spa.

Con ordinanza emessa all’udienza del
7 aprile 2004 questa Corte disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti
della Banca Intesa commerciale italiana Spa.
L’ordinanza è stata eseguita dei ricorrenti mediante la notificazione di copia del ricorso. La Spa Intesa
gestione crediti nella dichiarata qualità di “procuratrice e mandataria di
Banca intesa Spa” ha
depositato un controricorso.

Motivi della decisione

1) Preliminarmente va disposta la
revoca dell’ordinanza emessa in esito all’udienza del 7 aprile 2004, con la
quale questa Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti
della “Banca intesa commerciale italiana Spa”, atteso
che del processo (nei gradi di merito) non era stato parte un soggetto
giuridico identificato con tale denominazione e diverso ed autonomo dalla Intesa gestione crediti Spa.

Quest’ultima, nei confronti della quale il
processo di appello ebbe ad essere riassunto dopo
l’interruzione conseguente alla morte dell’appellato De.M.,
si era costituita con comparsa datata 20 ottobre 1999 “quale procuratrice di Cariplo Spa”, incorporante Carical Spa, che nel corpo della
medesima procura per notar Lanzillotti del 5 agosto
1999 rep 46113 aveva chiesto l’estromissione dal
giudizio in oggetto”, con il ministero dell’Avv. Gaetano Molisani, nominato
(riconfermato) con la suddetta procura generale alla liti (per rogito del notar
Lanzillotti), spiegando che

a) a far tempo
dal 30 novembre 1998 la Carical Spa
aveva ceduto pro soluto alla cassa di risparmio Salernitana
Spa i propri crediti in sofferenza alla data del 30
giugno 1998, espressamente dichiarando di voler essere estromessa da tutti i
giudizi pendenti, ai sensi dell’articoli 111 Cpc;

b) che con atto per notar Miserocchi di Milano del 14 maggio 1999 rep. 68887 la Carical Spa era stata incorporata
in Carialo Spa la quale, nell’assunta qualità di
successore universale della cedente per i crediti trasferiti a Carisal Spa intendeva essere
estromessa da tutti i giudizi pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie
assumendo tali giudizi intesa gestione Crediti Spa in
luogo di Carical Spa, come
dichiarato nel rogito Lanzillotti del 5 agosto 1999;

c) che con deliberazione
dell’assemblea straordinaria del 2 luglio 1999 la cassa di risparmio Salernitana aveva mutato la propria denominazione assumendo
quella di “Intesa gestione crediti Spa”;

d) che in virtù della procura
conferita essa Intesa gestione crediti Spa era stata
nominata procuratrice per i rapporti giuridici attivi e passivi dei quali già
era titolare la cedente Carialo Spa anche per effetto
della incorporazione di Carical
Spa;

e) che tra dette posizioni vi era il
“giudizio passivo promosso contro la incorporante Carical Spa dai sigg. A. e P. pendente dinanzi alla Corte di appello di Reggio
Calabria.

2. Premesso quanto sopra, viene in
esame il ricorso principale.

E’ articolato in otto motivi, come
segue rubricati e svolti.

Il primo motivo denuncia violazione e
falsa applicazione dell’articolo 1965 e ss Cc e l’omessa e insufficiente
motivazione.

La censura è che la Corte di merito
non abbia tenuto in considerazione, omettendo qualsiasi motivazione sul punto,
“l’ambito di efficacia della transazione” ossia che
tale negozio “non precludeva l’azione proposta e la domanda di risarcimento del
danno fondata sul diverso titolo, costituito dalla responsabilità per colpa
della banca anche ex articolo 2049 Cc, venuta a
configurarsi soltanto in epoca successiva alla transazione stessa, allochè ebbe ad essere acclarata la responsabilità del
cassiere De.M. nel fatto di rapina”.

Tale censura è infondata.

Se pure deve ammettersi che una esplicita motivazione in quel senso ora argomentato dai
ricorrenti manchi nella sentenza impugnata, la censura ora proposta non è
tuttavia in grado, stante la rilevabile infondatezza in diritto della tesi
sostenuta dai ricorrenti, di far emergere tale omissione come ragione di
cassazione della sentenza.

Ed invero, può richiamarsi il
principio di diritto secondo il quale “l’oggetto del negozio transattivo va
identificato non in relazione alle espressioni
letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale specificazione
delle contrapposte pretese, bensì in relazione all’oggettiva situazione in
contrasto “-individuabile nel caso di specie nella responsabilità della banca
–“ che le parti hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni,
giacché la transazione, quale strumento negoziale di prevenzione di una lite, è
destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedotto e il deducibile
“(in tal senso Cassazione 1183/85 ed altre conformi), onde l’efficacia
dell’accordo transattivi raggiunto si estendeva, in mancanza di specifiche
limitazioni – che i ricorrenti non hanno dedotto – a tutti i diritti scaturenti
dal rapporto (nel caso di specie, la locazione della cassetta di sicurezza e
l’obbligazione) obiettivamente determinabili e connessi alla configurazione
normativa (articolo 1839 Cc) della responsabilità
della banca.

Il secondo ed il
terzo motivo, rubricati, rispettivamente, l’uno “violazione e falsa
applicazione degli articoli 1467 e 1429 n. 4; articolo 112 Cpc;
illogicità, omissione di pronuncia” e l’altro “violazione e falsa applicazione
degli articolo 2375, 2733, 1362 e 1363, 1324 Cc,
illogicità della motivazione”, svolgono censure sul punto della
presupposizione.

I ricorrenti, affermando che “il
fatto presupposto certo era che il furto fosse ad opera
di ignoti” e che “la scoperta degli autori concretava quel fatto sopravvenuto,
indipendentemente dalla loro volontà, che oggettivamente incideva sulla
rappresentazione che le parti avevano avuto all’epoca del contratto”,
addebitano alla Corte di merito:

a) di aver omesso di pronunciare sul
punto;

b) di aver escluso l’applicazione
della presupposizione alla transazione,

c) di aver ignorato la
presupposizione unilaterale, che invece ricorreva nella fattispecie, perché la
circostanza che gli autori del furto fossero ignoti era stata comunicata
proprio dalla banca con la lettera del 12 ottobre 1976, e ancora deducono che
circa la rilevanza di tale documento la Corte aveva
emesso un giudizio erroneo, comunque immotivato, atteso che dal documento in questione si
traeva la conclusione che anche la banca si era indotta alla transazione “sulla
presupposizione che il furto era ad opera di ignoti”.

Tali motivi possono essere disaminati
congiuntamente.

Essi sono infondati.

La Corte di merito ha opportunamente,
e correttamente, richiamato, come principi guida alla disamina della questione
sottoposta al suo esame, i consolidati precedenti giurisprudenziali di questa
Corte, secondo i quali:

“La presupposizione ricorre allorché
una determinata situazione, di fatto o di diritto, possa, pur in mancanza di un
espresso riferimento ad essa nelle clausole
contrattuali, ritenersi tenuta presente dai contraenti nella formazione del
loro consenso come presupposto avente valore determinante ai fini
dell’esistenza e del permanere del vincolo contrattuale, così che ne debba
conseguire l’invalidità o la risoluzione del contratto allorché la situazione
presupposta contemplata come futura (ma certa) non si verifichi” (Cassazione
3083/98);

“l’efficacia della transazione può
essere subordinata anche al verificarsi o al permanere, di una situazione di
fatto non espressa od esterna ai contraenti ma da questi
tenuta presente nella formazione della volontà negoziale; l’accertamento
di tale condizione non espressa, che va condotto sul piano della volontà
negoziale e che, non potendo prescindere dalla funzione adempiuta dal singolo
contratto, deve essere particolarmente rigorosa riguardo alla transazione, in
considerazione della sua finalizzazione, mediante reciproche concessioni, alla
composizione di una lite in atto o alla prevenzione di una lite potenziale”
(Cassazione 9272/87).

Posti tali principi – l’espresso
richiamo dei quali nella sentenza ora impugnata già smentisce l’assunto che sia
rimasta esclusa, per il casi di specie,
l’applicabilità della presupposizione al contratto di transazione – la Corte di
appello ha ritenuto che “il tipo e il tenore del contratto rivelavano in
maniera non equivoca la volontà dei contraenti di chiudere la vicenda e di
prevenire liti future, mediante reciproche concessioni consistenti, per la
banca, nel pagare una somma di danaro sia pur superiore al massimale di un
milione di lire previsto nel contratto di locazione della cassetta di
sicurezza, per evitare l’esposizione al pagamento di somme maggiori in caso di
contestazione, e per i clienti recte, la cliente)
nell’incassare immediatamente una somma cinque volte maggiore al massimale del
contratto di noleggio della cassetta “senza che né dal testo del contratto né aliunde di potesse trarre la prova – non fornita dagli
appellanti – dell’intento delle parti di condizionare la transazione alla
mancata individuazione dei colpevoli del furto.

Le censure svolte dai ricorrenti
argomentano diffusamente su come fosse oggetto di
comune conoscenza, sia della banca sia anche di essi clienti dopo la
comunicazione loro inviata il 12 ottobre 1976, che gli autori del furto erano
ignoti, ma mostrano di non cogliere il punto intorno al quale necessariamente
si svolgeva l’indagine interpretativa dei giudici dell’appello: se tale
circostanza di fatto “fosse stata tenuta presente dalle parti, nella formazione
del loro consenso, come presupposto avente valore determinante ai fini
dell’esistenza e del permanere del vincolo contrattuale” (la presupposizione).

Ulteriori e decisivi rilievi sono
questi:

“L’indagine diretta a stabilire se
una determinata situazione di fatto o di diritto, esterna al contratto, sia stata dai
contraenti, nella formazione del loro consenso, tenuta presente secondo lo
schema della presupposizione, si esaurisce sul piano propriamente
interpretativo del contratto e costituisce, pertanto, un apprezzamento di fatto
riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se immune
da vizi logici e giuridici” (v. le già richiamate sentenze di questa Corte
3083/98 e 9272/87).

Nessuno degli argomenti svolti dai
ricorrenti è in grado di dimostrare l’erroneità o l’illogicità delle
conclusioni negative, dinanzi ricordate, alle quali, appunto sul piano
interpretativo e usando della rigorosità di indagine
che il tipo contrattuale richiedeva, la Corte di appello è pervenuta
ricostruendo l’intento delle parti e la loro volontà negoziale. Né sono dedotti
altri elementi che, ad essa prospettati, la Corte
stessa abbia trascurato di tenere in considerazione nella sua indagine.

Il quarto motivo, rubricato
“violazione e falsa applicazione degli articoli 1972 e ss
Cc; commissione di pronuncia e violazione
dell’articolo 112 Cpc”, addebito alla Corte di appello di aver omesso ogni pronuncia sulla “domanda,
autonoma e indipendente da quelle relative alla presupposizione, che venisse dichiarata
la nullità, o comunque che fosse annullata la transazione, perché fondata su un
titolo nullo”.

La premessa, indicata nello
svolgimento del motivo, è che “la transazione poggiava sull’antecedente
logico-giuridico della locazione della cassetta di sicurezza, contratto che era
affetto da nullità parziale proprio per le parti relative
alle clausole limitative della responsabilità, sulle quali trovava il
suo presupposto la transazione”.

Alla Corte di merito si addebita di
aver “fuso il motivo n.4 dell’appello, in tutte le
sue articolazioni, con quelli sommariamente indicati come riferentesi
alla presupposizione, ed erroneamente trattasi in modo unitario”.

Il motivo è inammissibile
giacché sul punto il ricorso difetta di autosufficienza.

Ed invero, mentre dalla sentenza
impugnata non si ricava che una questione – di nullità della transazione perché
fondata su titolo nullo per contrasto con la norma dell’articolo 1229 Cc – fosse stata prospettata nel giudizio di appello attraverso uno specifico motivo di gravame, i
ricorrenti non danno ragione, in quei termini in cui ciò è necessario perché
sia rispettato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione,
ossia riportando in parte qua l’atto propositivo del gravame, dell’avvenuta
formulazione di tale specifica doglianza.

Costituisce principio giuridico
consolidato, conseguente alla specificità dell’impugnazione per cassazione, che
il ricorrente il quale deduca l’omesso esame, da parte
del giudice dell’appello, di una specifica questione o doglianza sottoposta al
suo esame, ovvero come del caso di specie, l’erronea interpretazione di un
motivo di gravame, ha l’onere, al fine appunto di evitare una statuizione di
inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta
deduzione della questione dinanzi al giudice di merito ma anche, proprio per il
principio di necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare
in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, al fine di dar modo alla
Corte di controllare ex actis la veridicità di tale
asserzione – condizione questa necessaria e preliminare all’esame della
questione stessa nel merito.

Nel caso di specie deve ritenersi non
sufficiente il generico richiamo alle “varie articolazioni” del quarto motivo di appello, atteso che un errore in cui il giudice di
appello fosse incorso nell’interpretazione della o delle doglianze formulate in
tale motivo di gravame avrebbe dovuto essere rappresentato nel ricorso
attraverso la riproduzione integrale del testo, mentre non può essere rilevato
in questa sede di legittimità attraverso un esame diretto della citazione in
appello, che è interdetto alla Corte.

Il quinto motivo denuncia la
“violazione e falsa applicazione degli articoli 1431 e 1429 n. 2 Cc; illogicità della motivazione”.

La censura è svolta con riferimento
al giudizio espresso dalla Corte di merito sul tema dell’errore di fatto, che i
ricorrenti deducono di aver svolto come motivo di annullamento
della transazione individuando l’errore – dedotta come essenziale e noto alla
banca secondo quanto si evinceva dalla lettera inviata da quest’ultima
il 12 ottobre 1997” – nella circostanza che “l’ignoranza o la falsa
rappresentazione di un dato della realtà (furto addebitato ad ignoti, mentre
era da addebitarsi ad un dipendente della banca) avrebbe determinato la volontà
transattivi di essi” attuali ricorrenti.

Anche tale motivo è infondato.

La formulazione stessa della tesi
esclude che un errore di fatto fosse configurabile
atteso che, secondo lo stesso assunto dei ricorrenti, l situazione vera ma non
conosciuta al momento della stipulazione della transazione era, sempre secondo
la stessa prospettazione, venuta in essere in tempo successivo.

Ma l’infondatezza del motivo è anche
nel principio giuridico secondo il quale “fuori delle ipotesi previste dagli
articoli 1971 (transazione su pretesa temeraria) e 1975 Cc
(annullabilità per scoperta di documenti)” -la cui ricorrenza per il caso di
specie mai risulta essere stata dedotta- “non è causa di annullamento
della transazione la circostanza che la situazione di fatto, origine delle
pretese contrapposte, fosse diversa da quella ritenuta da una delle parti
transigenti, e tale che se questa ne avesse avuto conoscenza no avrebbe
concluso l’accordo transattivi” (v. ex multis
Cassazione 2024/76).

Il sesto motivo denuncia la
“violazione degli articoli 1375 e 2043 Cc,
l’omissione di pronuncia (articolo 12 Cpc).

La censura è svolta come segue: era
stata dedotto, e fatto oggetto di richieste enunciate al n. 2 delle conclusioni
dell’atto di appello, un comportamento non di buona
fede della banca nella esecuzione del contratto perché era emerso, proprio di
seguito alle affermazioni di quella contenute nella comparsa di risposta del 1
febbraio 1995, che al momento della stipula della transazione la banca stessa
sapeva “che il proprio dipendente De.M. era indicato
come une dei possibili autori del furto, in concorso con ignoti” – circostanza
non comunicata ai clienti. La transazione era stata, dunque, il frutto di
“un’erronea determinazione di volontà, ingenerata in essa
A. proprio dall’istituto di credito e non in buona fede”. Su tale aspetto della
vicenda, la Corte di appello non aveva pronunciato in
alcun modo.

Il motivo è infondato, Sul punto
della dedotta falsa rappresentazione della realtà, relativamente
alle circostanze (chi ne fosse l’autore) del furto, la sentenza reca una
diffusa motivazione (pag.9) che può ritenersi
conforme al principio di diritto già richiamato nella disamina del quinto
motivo (Cassazione 2024/76).

Il settimo motivo denuncia la “violazione
e falsa applicazione degli articoli 2049 e 2043 Cc e
l’omessa pronuncia, con violazione dell’articolo 112 Cpc”
sul profilo di responsabilità della banca per fatto del
suo dipendente.

La sentenza ora impugnata da atto (v.
pag. 5) della prospettazione, da parte degli appellanti, oltre che della
“inefficacia della transazione per il venir meno della condizione presupposta
dalle parti”, anche di una “responsabilità della banca ex articolo 2049 Cc per il fatto illecito commesso dal dipendente” nonché della formulazione di una domanda di risarcimento
nella indicata misura di lire 200 milioni basata sull’assunto che “in ogni caso
l’Istituto di credito non poteva andare esente da responsabilità ex articolo
2049 Cc per il fatto illecito commesso dal proprio
dipendente”.

Deve ammettersi che sul punto la
stessa sentenza non rechi motivazione alcuna, né può ritenersi che una
statuizione di rigetto di tale domanda sia da intendersi come implicita nella
parte della motivazione che dà conto del rigetto sia delle domande basate sulla
presupposizione sia della domanda di annullamento
della transazione per errore di fatto.

E tuttavia tale omissione di pronuncia
non può condurre alla cassazione, in parte qua, della sentenza.

Costituisce principio di diritto (v.
tra le tante, le sentenze di questa Corte 6502/01, 13833/02 e 6055/03),
peraltro già dinanzi richiamato, che il vizio di omessa
pronuncia assume rilevanza soltanto rispetto ad una domanda o richiesta ovvero
ad un’eccezione che abbia carattere decisivo, nel senso che debba concernere
una punto isoneo a condurre a conseguenze giuridiche diverse da quelle alle
quali il giudice è invece pervenuto trascurando di pronunciare sul punto
medesimo. Ora nel caso di specie la prospettazione alla Corte di merito di una
circostanza di fatto costituita dalla partecipazione di un dipendente della
banca all’illecito (il ruolo perpetrato nelle cassette di sicurezza) e al formulazione di una pretesa risarcitoria nei confronti
della banca per il titolo di cui all’articolo 2049 Cc,
finalizzata al conseguimento di un risarcimento del danno in merito al quale
era intervenuta la transazione, trovava ostacolo giuridico proprio in tale
accorso transattivi di risarcimento, il quale, intervenuto sul punto
controverso del risarcimento con la finalità di esaurire il contrasto su di
esso, era destinato ad assorbire ogni diversa pretesa che sulla materia del
danno subito in conseguenza del furto l’A. ed il P. avessero potuto avanzare
(v. la già richiamata pronuncia di questa Corte 1183/85). Né
i ricorrenti hanno dedotto di aver fondato la pretesa risarcitoria ex articolo
2049 Cc su riserve o condizioni limitative apposte
alla transazione.

Deve concludersi
che il punto non esaminato non avrebbe potuto indurre la Corte di merito ad una
conclusione diversa da quella cui essa è pervenuta, di (conferma del) rigetto
della domanda degli attori.

L’ottavo motivo denuncia la
“violazione e falsa applicazione degli articoli 196 e 2043 Cc
nonché l’illogicità della motivazione”.

Deducono i ricorrenti: era stata prospettata,
con il sesto motivo di gravame, l’invalidità della transazione in conseguenza
del fatto che in essa di faceva riferimento a danni
futuri non ancora venuti in essere all’atto della stipulazione: i giudici
dell’appello avevano ritenuto infondata detta prospettazione con la motivazione che “il danno si era
concretizzato al momento del furto e non poteva ritenersi che, per effetto
della successivo identificazione dei responsabili esso fosse aumentato o che potesse
configurarsene un altro non prevedibile”. Tale motivazione era da ritenersi
erronea per illogicità, consistente “nella parificazione della responsabilità
di un solo soggetto con quella di un altro soggetto
(il De M.) che si aggiungeva con solidanza e nella
mancata considerazione del nuovo titolo di responsabilità (articolo 2049 Cc) che in capo alla banca si configurava”.

Anche tale censura, proprio nei termini in
cui è formulata, è priva di fondamento e va rigettata.

La motivazione della sentenza è del tutto corretta sotto il profilo giuridico, atteso che
l’ipotetico configurarsi di un diverso titolo di responsabilità della banca (ex
articolo 2049 Cc) nulla era in grado di aggiungere
all’entità del danno quale venuta in essere al momento del furto.

Il ricorso incidentale della Intesa gestione Crediti Spa
è da ritenersi inammissibile sotto diversi profili.

Nel testo dell’atto (il controricorso) che lo contiene non è ravvisabile alcuna
censura alla sentenza di primo grado, che anzi della stessa – come anche della
materia che costituì il “merito della vicenda contenziosa” – detta ricorrente
incidentale ha espressamente dichiarato di volersi disinteressare. Nemmeno è stata formulata un’espressa richiesta di
cassazione della sentenza emessa dalla Corte di merito. E dunque è ravvisabile
l’assoluta carenza dei requisiti tanto di forma che di
contenuto che un atto di impugnazione (per il ricorso per cassazione vedi la
norma dell’articolo 366 Cpc) di un provvedimento
giurisdizionale deve contenere.

La sentenza di merito in grado di appello è stata emessa nei confronti dell’intesa Gestione
Crediti Spa che, costituitasi in giudizio, contrastò
per i soli aspetti di merito il gravame degli attori, formulando quelle
conclusioni, appunto di merito (rigetto dell’appello; in subordine, dichiarare
tenuto al risarcimento il De.M., con esonero di ogni
obbligazione risarcitoria di essa appellata; in via di ulteriore subordine,
rigettare la domanda sul punto dell’entità del risarcimento), che si leggono
nell’epigrafe della sentenza. Il gravame degli attori fu rigettato
integralmente onde restò confermata la sentenza del
tribunale di rigetto della domanda. Ne discenderebbe – ma
ai fini dell’inammissibilità sono esaustiva ed assorbenti le considerazioni
svolte ut supra con riferimento ai requisiti del ricorso per cassazione – il
rilievo dell’assoluto difetto di interesse (articolo 100 Cpc)
ad ogni impugnazione da parte della stessa Intesa gestione crediti Spa, essendo noto, come principio giuridico consolidato,
che “l’interesse all’impugnazione va desunto dall’utilità giuridica che
dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione possa derivare alla parte che la
popone e si ricollega, pertanto, alla soccombenza nel precedente giudizio –
intesa quale effetto pregiudizievole derivante dalla decisione – in difetto
della quale l’impugnazione è inammissibile” (v. in termini, la sentenza di
questa Corte 1902/02 ed altre conformi) e specificatamente per il ricorso
incidentale la sentenza 224/01).

Le questioni prospettate e svolte nel
controricorso non possono dunque venir prese in esame
– nemmeno quella che attiene all’asserita estraneità della controversia in
questione all’ambito della materie per le quali fu
rilasciata quella procura generale alle liti (per nota Lanzillotti
del 5 agosto 1999 rep. 46113) che il difensore avv. Morsani,
ebbe ad utilizzare per costituirsi in giudizio quale procuratore della Intesa
gestioni crediti Spa (già Carisal
Spa) perché non dà corpo una questione (di invalidità
della procura) rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Appare equo che le spese del giudizio
di cassazione restino compensate tra le parti.

PQM

La
Corte
rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso
incidentale proposto da Intesa gestione crediti. Compensa le spese di giudizio
di Cassazione.