Penale

Wednesday 05 February 2003

La Camera approva l’indultino.

La Camera approva l’indultino.

Camera dei Deputati “Disposizioni per la sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva”

(Ddl 3323/C con le modifiche approvate dall’Aula il 4 febbraio 2003)

Articolo 1

(Sospensione dell’esecuzione di tre anni di pena detentiva)

1. Nei confronti del condannato che ha scontato almeno un quarto della pena detentiva inflitta e deve scontare, come residuo di maggior pena, una pena detentiva non superiore a tre anni, l’esecuzione della stessa è sospesa, salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 3.

2. La sospensione dell’esecuzione della pena può essere disposta una sola volta tenendo conto della pena determinata ai sensi dell’articolo 663 del codice di procedura penale.

3. La sospensione dell’esecuzione della pena non può essere disposta nei confronti di chi sia sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell’articolo 14bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall’articolo 14ter.

4. La sospensione dell’esecuzione della pena di cui al comma 1 non impedisce la presentazione di istanza di misura alternativa diversa e non preclude la decisione sulle istanze a tal fine depositate e sulle quali l’autorità giudiziaria non ha formulato la sua decisione.

Articolo 2

(Esclusioni oggettive)

1. La sospensione di cui all’articolo 1 non si applica quando la pena è conseguente alla condanna per i reati di cui all’articolo 4bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

Articolo 3

(Esclusioni soggettive)

1. La sospensione di cui all’articolo 1 non si applica nei confronti:

a) di chi ne abbia rinunciato;

b) di chi è stato dichiarato delinquente abituale professionale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) di chi è stato sottoposto a regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell’articolo 41bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Articolo 4

(Competenza)

1. La sospensione della pena di cui all’articolo 1 è disposta, anche d’ufficio, dal magistrato di sorveglianza senza formalità di procedura.

2. Nel caso in cui non venga disposta la sospensione di cui all’articolo 1, l’interessato o il suo difensore possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

3. Dell’applicazione della misura di cui all’articolo 1, è data immediata comunicazione all’autorità di polizia competente che vigila l’osservanza degli obblighi di cui all’articolo 8 e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.

Articolo 5

(Revoca della sospensione della pena)

1. La sospensione della pena può essere revocata con ordinanza dal tribunale di sorveglianza se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle prescrizioni di cui all’articolo 8 o commette, entro cinque anni dalla applicazione della sospensione della detenzione di cui all’articolo 1, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.

2. Avverso l’ordinanza di cui al comma 1, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

3. Trascorso il termine di cui al comma 1, la pena è estinta.

Articolo 6

(Espulsione di stranieri)

1. Lo straniero che si trova in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, nei cui confronti è stata disposta la sospensione di cui all’articolo 1 è espulso secondo le modalità indicate dall’articolo 16, commi 5, 6 e 7 del citato decreto legislativo.

2. La sospensione della pena nei confronti dello straniero espulso ai sensi del comma precedente, che rientri nel territorio dello stato entro 5 anni dalla espulsione, è revocata.

3. Si applicano gli articoli 18 e 19 del citato decreto legislativo.

Articolo 7

(Prescrizioni)

1. Con il provvedimento di cui all’articolo 4 sono congiuntamente applicate per il periodo corrispondente alla pena di cui è stata sospesa l’esecuzione altresì le seguenti prescrizioni:

a) il condannato deve presentarsi all’ufficio di polizia giudiziaria indicato dal magistrato di sorveglianza, il quale fissa i giorni e l’orario di presentazione tenendo conto dell’attività lavorativa, delle condizioni di salute e del luogo di abitazione del condannato.

b) al condannato è imposto l’obbligo di non allontanarsi dal territorio del comune di dimora abituale o dove svolge la propria attività lavorativa. Se per la personalità del soggetto, o per le condizioni ambientali, la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze di controllo o di sicurezza, l’obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell’ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 1 e 2 dell’articolo 282bis e commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 283 del codice di procedura penale;

c) all’atto della sospensione della pena, è redatto un verbale in cui il soggetto si impegna a non uscire dalla propria abitazione prima delle ore 7 e a non rientrare dopo le ore 21, salvo specifica autorizzazione del giudice dell’esecuzione competente, nonché ad adoperarsi, in quanto possibile, in favore della vittima del reato.

2. Nel corso della sospensione dell’esecuzione della pena, le prescrizioni di cui al comma 1 possono essere modificate, su richiesta dell’interessato o del pubblico ministero, dal giudice per l’esecuzione.

3. Con il provvedimento che dispone la sospensione dell’esecuzione della pena salvo specifica autorizzazione del magistrato di sorveglianza in relazione ad esigenze familiari o lavorative, è disposto, per il periodo corrispondente alla pena la cui esecuzione è stata sospesa, per il cittadino italiano il divieto di espatrio, con tutte le misure necessarie per impedire l’utilizzazione del passaporto e degli altri documenti validi per l’espatrio.

Articolo 7bis

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, come modificato dall’articolo 1 della legge 22 giugno 2000, n. 193, la sospensione dell’esecuzione della pena, ai sensi della presente legge, si considera misura alternativa.

Articolo 8

(Relazione al Parlamento)

1. Ogni anno il Ministro della Giustizia riferisce al Parlamento in merito allo stato di attuazione della presente legge.

Articolo 9

(Efficacia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena, al momento dalla entrata in vigore della medesima.