Civile

Saturday 08 November 2003

La bozza di riforma della legge sul volontariato.

La bozza di riforma della legge sul volontariato.

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali

Direzione generale per il volontariato l’associazionismo sociale e le politiche giovanili

Servizio volontario italiano

«Bozza di proposta di modifica della legge 266/91»

Articolo 1

(Finalità e oggetto della legge)

1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale.

2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

Articolo 2

(Attività di volontariato)

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto e per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1.

2. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa produzione di idonea documentazione, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.

Articolo 3

(Organizzazione di volontariato)

1. È organizzazione di volontariato ogni organismo, liberamente costituito al fine di svolgere l’attività di cui all’articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti. Si considera, alle medesime condizioni, organizzazione di volontariato ogni ente di coordinamento o federazione di organismi di volontariato.

1bis. Per organizzazioni di volontariato a carattere nazionale e per enti di coordinamento o federazioni di organismi di volontariato a carattere nazionale, si intendono quei soggetti che svolgono attività e sono presenti in almeno cinque regioni e in almeno venti province.

1ter . Non sono considerate organizzazioni di volontariato, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, le associazioni di promozione sociale e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento delle finalità di cui all’articolo1, comma 1, della presente legge.

3. Negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l’organizzazione assume, devono essere espressamente previsti:

la denominazione;

l’oggetto sociale;

l’assenza dei fini di lucro;

l’attribuzione della rappresentanza legale;

la democraticità della struttura;

l’elettività delle cariche associative;

la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti;

i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti, i loro obblighi e diritti;

l’obbligo di formazione del bilancio, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti.

3bis. In relazione alla struttura complessa di talune organizzazioni, enti di coordinamento o federazioni di organismi di volontariato, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può, sentito l’Osservatorio nazionale del volontariato di cui all’articolo 12, consentire deroghe alle disposizioni di cui al comma 3, lettera e).

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti per qualificare o specializzare l’attività da esse svolta.

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell’ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Articolo 4

(Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato)

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

2. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

Articolo 5

(Risorse economiche)

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

contributi degli aderenti;

contributi dei privati;

contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;

contributi di organismi internazionali;

donazioni e lasciti testamentari;

entrate derivanti da convenzioni;

entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

rendite derivanti da patrimoni;

ogni altra entrata finalizzata al raggiungimento degli scopi di cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge.

[2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all’articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d’inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall’atto costitutivo o dallo statuto.]

[3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.]

4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Articolo 5bis

(Registro delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali, Direzione Generale per il volontariato, l’associazionismo sociale e le politiche giovanili, il registro delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposito regolamento che disciplina il procedimento di iscrizione e di cancellazione nel predetto registro nonché la revisione periodica dello stesso.

Articolo 6

(Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome)

1. Le regioni e le province autonome disciplinano l’istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.

2. L’iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all’articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell’atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

4. Le Regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l’effettivo svolgimento dell’attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le Regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.

5. Contro il provvedimento di diniego dell’iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nei termini di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito di ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. Le Regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all’Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall’articolo 12.

7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all’articolo 5, comma 1, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Articolo 7

(Convenzioni)

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui agli articoli 5bis e 6.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni, di controllo della loro qualità e le modalità di rimborso spese.

3. La copertura assicurativa di cui all’articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Articolo 8

(Agevolazioni fiscali)

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3 della presente legge, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro.

2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3 della presente legge, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto: le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni.

3. All’articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 317, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito d’impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni».

4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini IRPEG e ILOR qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell’entità delle attività, decide il Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 9

(Valutazione dell’imponibile)

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui agli articoli 5bis e 6 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.

Articolo 10

(Norme regionali e delle province autonome)

1. Le leggi regionali e provinciali salvaguardano l’autonomia di organizzazione e iniziativa del volontariato e ne favoriscono lo sviluppo.

2. In particolare disciplinano:

le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell’attività di volontariato, all’ interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome;

le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;

i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;

gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall’articolo 6;

le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;

la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle Regioni, dalla province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

Articolo 11

(Diritto all’ informazione ed accesso ai documenti amministrativi)

1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui agli articoli 5bis e 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1930, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

Articolo 12

(Osservatorio nazionale per il volontariato)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è istituito l’Osservatorio nazionale per il volontariato, organo consultivo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per lo sviluppo delle politiche del volontariato.

1bis. L’Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composto da venti rappresentanti delle organizzazioni di volontariato e da due esperti. I membri dell’Osservatorio durano in carica per tre anni e sono rinnovabili.

1ter. Per lo svolgimento dei suoi compiti l’Osservatorio adotta un apposito regolamento.

1quater. L’Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla Direzione Generale del volontariato, l’associazionismo sociale e le politiche giovanili del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha in particolare i seguenti compiti:

esprime pareri e formula proposte sulle normative che coinvolgono il volontariato;

stabilisce raccordi con altri organismi istituzionali e soggetti nazionali e regionali che perseguano analoghe finalità, in particolare con l’Osservatorio nazionale dell’associazionismo e con l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

promuove ricerche e studi in Italia e all’estero;

approva progetti sperimentali elaborati anche in collaborazione con gli enti locali da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

promuove il sostegno e la consulenza per progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori di competenza della presente legge;

pubblica un rapporto biennale sull’andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;

promuove, anche con la collaborazione delle regioni e di altri soggetti istituzionali, iniziative di formazione ed aggiornamento;

promuove iniziative di informazione, e comunicazione, e altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l’attività di volontariato;

promuove, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

2. Al finanziamento dei progetti di cui al comma 1quater, lettera d), si provvede mediante il Fondo nazionale per il volontariato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 13

(Limiti di applicabilità)

1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e del servizio civile nazionale.

Articolo 14

(Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria)

1. Per il funzionamento dell’Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell’articolo 12 e per l’organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1quater, lettera i) dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa annuale non inferiore a un milione e seicentomila euro.

2. All’ onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1991, all’uopo utilizzando parzialmente l’accantonamento “Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato”.

3. Le minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all’uopo utilizzando parzialmente l’accantonamento: “Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato”.

Articolo 15

(Fondi speciali presso le Regioni)

1. Gli enti di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell’accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le Regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizi a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività.

2. Le Casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all’articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del regio decreto 25 aprile 1923, n. 967, e successive modificazioni.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art 15bis

(Centri di servizio per il volontariato)

1. I Centri di servizio per il volontariato, di cui all’articolo 15, comma 1, hanno la funzione di sostenere e qualificare l’attività delle organizzazioni di volontariato, iscritte e non iscritte ai registri di cui agli articoli 5bis e 6. A tal fine, erogano le seguenti prestazioni:

servizi di promozione e rafforzamento dell’attività di volontariato, anche attraverso il finanziamento di progetti;

servizi di consulenza tecnica, fiscale ed amministrativa;

strumenti per la progettazione, l’avvio e la realizzazione di specifiche attività;

servizi di formazione;

servizi di informazione.

2. I Centri di servizio redigono bilanci preventivi e consultivi, trasmessi all’Osservatorio nazionale per il volontariato.

Articolo 16

(Norme transitorie e finali)

1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono a emanare o adeguare le norme per l’attuazione dei principi contenuti nella presente legge.

Articolo 17

(Flessibilità nell’orario di lavoro)

1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui agli articoli 5bis e 6, per poter espletare l’attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.

2. All’articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell’ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l’organizzazione dell’amministrazione di appartenenza».