Civile

Friday 01 April 2005

La banca deve risarcire il danno morale subito dal correntista per l’ illegittimo protesto di assegni. Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 31 gennaio-30 marzo 2005, n. 6732

La banca deve risarcire il danno morale subito dal correntista per
l’illegittimo protesto di assegni.

Cassazione – Sezione terza civile –
sentenza 31 gennaio-30 marzo 2005, n. 6732

Presidente Vittoria – relatore Petti

Pm Scardaccione
– conforme – ricorrente Sorrentino – controricorrente BNL Spa

Svolgimenti del processo

Con citazione del 20 gennaio 1992, Sorrentino Sergio, quale ex correntista di un conto
corrente aperto presso la Agenzia 27 della Banca
Nazionale del lavoro di Roma, chiuso all’inizio del 1987, conveniva dinanzi al
Tribunale di Roma la Banca Nazionale del Lavoro, per sentirla condannare,
avendo riguardo alla sua qualità di imprenditore edile, alla rifusione dei
danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all’illegittimo protesto di
tre assegni bancari, tratti su un carnet non richiesto né ritirato dal cliente
e recanti una firma visibilmente arte fatta. Assegni utilizzati dopo la
chiusura del conto e protestati.

I danni patrimoniali erano indicati
complessivamente in 500 milioni a titolo di lucro cessante e di danno
emergente, e i danni non patrimoniali erano indicati in 400 milioni,tenendosi conto della gravità dei fatti e della qualità di
imprenditore iscritto nel registro per gli appalti e gare pubbliche. Si
costituiva la Banca Nazionale del lavoro e contestava il fondamento delle
pretese. La lite era istruita documentalmente, ma la
banca non ottemperava all’ordine di esibizione del cedolino di richiesta del carnet,che recava la firma del
cliente e la data del rilascio. grano poi escussi il
Direttore della Banca dell’Etruria e del Lazio,
agenzia di Roma, presso cui il Sorrentino aveva un
conto affidato, ed il capo cantiere del sorrentino,
in ordine alle difficoltà economiche dell’impresa conseguenti ai protesti ed
alle vicende penali risolte In favore del Sorrentino.

Con sentenza del 14 aprile 1997 il
Tribunale di Roma accertava la falsità della firma di traenza
“Sorrentino Sergio” apposta sui tre assegni;
dichiarava la responsabilità della Banca per la Illegittima
circolazione dei tre assegni nonché per il protesto degli stessi in danno
dell’attore, ordinava la pubblicazione per estratto della sentenza sul
quotidiano romano “Il Messaggero”; rigettava le altre domande risarcitorie del Sorrentino e
compensava per la metà le spese del giudizio, ponendo il resto a carico della
Banca.

Contro la decisione proponeva appello
il Sorrentino sulla mancata liquidazione dei danni;
resisteva la Banca e proponeva appello incidentale sul punto relativo
all’accertamento della propria responsabilità per la illegittima
circolazione degli assegni ed il relativo protesto.

Con sentenza del 16 gennaio 2001 la
Corte di appello di Roma così decideva: accoglie
parzialmente l’appello principale e rigetta quello incidentale; per l’effetto
In parziale riforma della sentenza Impugnata condanna la Banca a pagare al Sorrentino a titolo di risarcimento di danni non
patrimoniali, la somma di lire tremilioni cinquecentomila oltre interessi
legali dalla pubblicazione della presente sentenza; conferma nel resto la
sentenza impugnata; compensa per la metà le spese del grado, ponendo il resto a
carico della Banca.

Contro la decisione ricorre il Sorrentino deducendo due
motivi di censura illustrati da memoria, resiste la Banca con controricorso e ricorso incidentale, illustrato da memoria.

I ricorsi sono stati previamente riuniti.

Motivi della decisione

I ricorsi non meritano accoglimento:
precede l’esame del primo motivo del ricorso incidentale della Banca che
contesta il punto decisivo della sua responsabilità, quindi verrà in esame il
ricorso principale dell’ imprenditore, mentre per il
danno cd morale verranno in esame congiunto i gravami delle parti.

A.Esame del primo motivo del ricorso
incidentale della Banca.

Sostiene la Banca che era onere del
cliente dimostrare la falsità delle firme apposte sui tre assegni, utilizzati a
conto chiuso; e che la Banca non era tenuta, in base alle leggi bancarie
all’epoca vigenti, alla conservazione della documentazione relativa
al rilascio del libretto ed alle operazioni sul conto corrente chiuso.
Pertanto nessuna condotta illecita era imputabile alla Banca.

In senso contrario ai osserva come la
grave negligenza della banca sia stata rimarcata da entrambi i giudici del
merito con ampia ed analitica motivazione, che esprime un prudente
apprezzamento delle prove,non sindacabile in questa
sede, come del resto è evidente dalla fragilità della censure.

Il giudice dell’appello (cfr:6,7,8 della motivazione)
descrive ed analizza la condotta sleale della Banca, non solo verso il cliente,
ma nel corso della procedura, rifiutando di esibire documenti che era agevole
reperire, anche con riscontri contabili, dato che il protesto era stato elevato
successivamente alla chiusura del conto, a pochi anni dalla chiusura, e su un
carnet sicuramente utilizzato dopo la chiusura.

Il contesto
degli elementi probatori, pur di carattere indiziario, è dì tale gravità da
giustificare il convincimento del giudice del merito sulla imputazione
soggettiva per colpa grave (data la qualità della Banca) ed oggettiva per la
causalità da cui è derivata una serie di danni ingiusti, in ordine ai quali
l’onere della prova gravava sul danneggiato.

Il motivo è dunque generico ed infondato.

Tanto premesso in punto di accertamento del fatto illecito, può procedersi
all’esame del ricorso dell’imprenditore che si fonda sulla richiesta dì una
migliore determinazione dei danni.

B.Esame del ricorso principale

Nel primo motivo si deduce l’error in
iudicando ed il vizio della motivazione su sette
circostanze rilevanti:

a).le dichiarazioni del direttore
della Banca amica (Banca di Etruria)
che mantenne l’affidamento, ma limitato e garantito, dopo la vicenda dei
protesti. Ricorda il direttore in sede di deposizione, che
nessuna banca concede fidi o affidamenti a debitori protestati (fatto notorio);

b).mancato esame della documentazione
proveniente dalla Banca di Etruria
e delle attestazioni sulle attività imprenditoriale;

c).mancata considerazione delle
tipologie degli appalti pubblici commissionati al Sorrentino,
iscritto nell’apposito albo per la partecipazione,
impedita dallo stato di insolvenza a seguito di protesto;

d).mancato esame
della disciplina delle gare per i pubblici appalti;

e)mancata considerazione degli
effetti dei protesti sulla iscrizione dello albo
nazionale dei costruttori;

f) la
sottovalutazione delle deposizioni del capo cantiere circa le difficoltà di
liquidità venute a determinarsi nei due cantieri aperti e per il pagamento degli operai;

g).infine la incidenza
del protesto di una cambiale anche essa a firma falsificata.

Le censure riassunte investono il
prudente apprezzamento dei fatti compiuto dalla Corte di appello
di Roma in ordine alla prova dei danni consequenziali all’illecita condotta
della Banca, e in relazione al danno patrimoniale emergente o da lucro
cessante, sicuramente vi è la prova dell’an debeatur. E tuttavia, data la qualità dell’impreditore e delle sue numerose attivitá,
che richiama nell’indicazione delle descritte
circostanze, resta di tutta evidenza una assoluta carenza di produzioni idonee
alla quantificazione dei danni, anche al fino di consentire una valutazione equitativa ai sensi degli articoli 2056, che richiama gli
articoli 1223 e 1226 del Cc (cfr.Cassazione 1799/95, Cassazione 11020/94).

Pertanto la decisione di rigetto
appare corretta in relazione alla mancata produzione
di prove idonee ed il riferimento a circostanze non considerate o mal
interpretate non disvela lacune o errori giuridici
nel prudente apprezzamento delle prove.

Nel secondo motivo si deduce la iniquità della liquidazione (per tre milioni e
cinquecentomila) in relazione a quattro elementi di valutazione:

a) apertura di procedure penali poi
chiuse con provvedimento di amnistia;

b) esiguità degli importi degli
assegni protestati,

c) inidoneità a compromettere la
reputazione del protesto di una cambiale a firma di traenza
falsa,

d) inidoneità del cd.effetto
compensativo della pubblicazione sul quotidiano romano “Il Messaggero” a
diffusione nazionale.

Per contro osserva la Banca, nel
ricorso incidentale, che non essendovi prova di un illecito penale ascrivibile
alla Banca, nessun danno “morale” era suscettibile di liquidazione.

Per primo viene in esame l’argomento
negativo. Al riguardo è sufficiente ricordare che sono rimasti ignoti gli
autori della illecita utilizzazione del carnet e degli
assegni a firma falsificata, anche per la mancata collaborazione della Banca;
ma il punto attiene alla ricostruzione del danno alla reputazione
dell’imprenditore, persona fisica (ma la questione si pone anche per la persona
giuridica) come danno non patrimoniale fondato sul rispetto della dignità
sociale e professionale del medesimo (articoli 2,3,41 della Costituzione, tra
dì loro correlati, in relazione alla libertà di produzione ma in condizioni di
rispetto della propria immagine ed attività professionale).

Sulla base dì tale ricostruzione può
ritenersi applicabile la giurisprudenza evolutiva di questa Corte in tema di
lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 2059 Cc,
includendo nella categoria dei danni non patrimoniali anche i danni che
derivano dalla violazione e lesione di posizioni soggettive protette, di rango
costituzionale o ordinario, sulla base di precisi
riferimenti normativi. (cfr. Cassazione,
sentenze 8827 e 8828 del 2003 e Corte costituzionale 233/03). Tale
inclusione prescinde dall’ accertamento di un fatto
reato e conduce ad una distinzione ontologica tra danno morale da reato, al
quale appartiene la configurazione tradizionale del danno sanzione (mentre deve
ritenersi superata la sua riconducibilità ad una
pecunia doloris, anche alla luce dell’articolo II, 61
della Costituzione europea che tutela la integrità morale dell’individuo sotto
il valore universale della dignità) ed il danno non patrimoniale in relazione a
lesione di diritti inviolabili o fondamentali e di interessi giuridici protetti
perché inerenti a beni della vita od a beni essenziali per la comunità (come
accade per l’habitat, l’inquinamento, l’ambiente di lavoro etc)
con una eterogeneità di situazioni che rendono difficile una classificazione categoriale generale (come sostiene la dottrina che elabora
il danno esistenziale come categoria generale). La tutela del danno non
patrimoniale è dunque risarcitoria a titolo pieno,
come accade per il danno patrimoniale.

Resta allora da considerare la
censura della iniquità della liquidazione in relazione
ai quattro elementi sopra segnalati.

Nella specie, Il dimensionamento del
danno è obbiettivamente grave, poiché dal protesto è derivata una perdita
dell’immagine e della affidabilità imprenditoriale e
per lungo tempo, come si desume dalle prove e dalla documentazione.

E tuttavia la valutazione del giudice
del merito è avvenuta in via equitativa, con la indicazione analatica (ff.13) degli elementi di valutazione che hanno giustificato
una liquidazione contenuta, e dunque con un giudizio che non appare
all’evidenza iniquo, ma esprime un apprezzamento discrezionale non sindacabile
il questa sede.

C. Esame del ricorso incidentale.

Il primo motivo è stato già esaminato
come punto pregiudiziale, ma infondato,
parimenti il secondo motivo è stato considerato analizzando il risarcimento del
danno per la perdita della reputazione professionale, ed è parimenti infondato.

Al rigetto di entrambi
i ricorsi segue la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di
cassazione.

PQM

Riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.