Enti pubblici

Thursday 24 July 2003

L’ Università di Milano modifica il suo statuto. UNIVERSITA’ DI MILANO – DECRETO RETTORALE 23giugno 2003. Modifiche allo statuto. (GU n. 169 del 23-7-2003)

LUniversità di Milano modifica il suo statuto

UNIVERSITA’ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 23 giugno 2003

Modifiche allo statuto. (GU n. 169 del 23-7-2003)

IL RETTORE

  Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n.  168,  e  in  particolare gli

articoli 6 e 16;

  Visto  il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito in legge,

con  modificazioni,  con legge 4 aprile 2002, n. 56, e in particolare

l’art. 4;

  Visto lo statuto dell’Universita’ degli studi di Milano emanato con

decreto rettorale 28 maggio 1996 e successive modificazioni;

  Visto  in  particolare  l’art.  54  dello  stesso che individua nel

senato accademico l’organo preposto alla revisione dello statuto;

  Vista  la  deliberazione  in  data  11 marzo  2003, con la quale il

senato accademico ha disposto, con la maggioranza richiesta dall’art.

54   dello  statuto,  di  apportare  allo  stesso  statuto  ulteriori

modifiche;

  Vista  la  nota  rettorale  prot.  18355 del 15 aprile 2002, con la

quale  le modifiche allo statuto approvate dal senato accademico sono

state  trasmesse  al  Ministero  dell’istruzione,  dell’universita’ e

della  ricerca  per  il  prescritto  controllo  di  legittimita’ e di

merito;

  Vista  la  nota  prot. 2031 in data 29 maggio 2003, con la quale il

Ministero    dell’istruzione,  dell’universita’  e  della  ricerca  ha

comunicato  di  non  aver  osservazioni  da  formulare in ordine alle

modifiche statutarie approvate dal senato accademico;

                               Decreta

allo statuto dell’Universita’ degli studi di Milano sono apportate le

modifiche di seguito indicate.

                              Titolo II

                AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE

  L’art.  16  (Regolamenti  delle  strutture  e dei servizi) – e piu’

precisamente   il   primo   comma   viene  ad  assumere  la  seguente

formulazione:

  «I  regolamenti  delle strutture e dei centri di servizio dotati ai

sensi  del  presente  statuto  di autonomia, contenenti l’indicazione

degli  scopi,  degli  organi  e  delle  regole di funzionamento, sono

approvati  dai rispettivi consigli o dai consigli delle strutture che

ne promuovono la costituzione a maggioranza assoluta dei componenti».

                             Titolo III

                          ORGANI DI GOVERNO

  L’intero  testo  dell’art.  17  e’  soppresso  ed e’ sostituito dal

seguente:

  «Art.  17  (Rettore). – 1.  Il rettore ha compiti di iniziativa, di

attuazione  e  di  vigilanza,  assicura  il  raccordo  tra gli organi

centrali  di  governo dell’ateneo e rappresenta l’Universita’ ad ogni

effetto di legge.

  Spetta in particolare al rettore:

    a) convocare e presiedere il senato accademico ed il consiglio di

amministrazione  e  sovrintendere  alla  esecuzione  delle rispettive

deliberazioni;

    b) vigilare  sul  funzionamento  delle  strutture  e  dei servizi

dell’Universita’   impartendo  direttive  –  nell’ambito  dei  poteri

conferitigli   dalla   legge  e  dallo  statuto  –  per  la  corretta

applicazione  delle  norme  di legge, dello statuto e dei regolamenti

autonomi,  per  l’efficiente  funzionamento  delle  strutture  e  dei

servizi e per la determinazione delle relative responsabilita’;

    c) curare  l’osservanza  delle  norme  concernenti  l’ordinamento

universitario;

    d) esercitare   l’autorita’  disciplinare  secondo  le  normative

vigenti;

    e) presentare  all’inizio  di  ogni anno accademico una relazione

pubblica sullo stato dell’Ateneo;

    f) emanare i decreti e gli atti di sua competenza;

    g) assumere,  in caso di necessita’ e di indifferibile urgenza, i

necessari  provvedimenti,  i  quali,  se  di  competenza  del  senato

accademico  o  del  consiglio  di amministrazione, sono da sottoporre

alla ratifica di tali organi alla prima riunione successiva utile;

    h) esercitare  tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate

dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

  2.  Il rettore e’ eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo di

prima  fascia  che abbiano optato per il tempo pieno od optino in tal

senso  in caso di elezione; dura in carica quattro anni e puo’ essere

rieletto una sola volta.

  E’ nominato con decreto del ministro.

  3. Il rettore e’ eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto

al  voto nella prima votazione. Nel caso in cui questa non abbia dato

esito  positivo, si procede ad una seconda votazione, per la quale e’

richiesta  la  maggioranza  assoluta dei votanti. Qualora nessuno dei

candidati  l’ottenga, si procede ad una terza ed ultima votazione con

il  sistema  del  ballottaggio  tra i due candidati che nella seconda

votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

  Tra  le  votazioni di cui sopra deve intercorrere un intervallo non

inferiore a sette giorni.

  4.  L’elettorato  passivo  e’  riservato a quanti, trovandosi nelle

condizioni   di  cui  al  punto  2,  abbiano  presentato  la  propria

candidatura almeno quarantacinque giorni prima della data della prima

votazione.

  5.  L’elettorato  attivo  e’  costituito  dai professori di ruolo e

fuori ruolo e dai ricercatori dell’Ateneo, nonche’ dai rappresentanti

degli  studenti  e  del personale tecnico e amministrativo eletti nel

senato accademico e nel consiglio di amministrazione.

  6. Il rettore designa un prorettore vicario scelto tra i professori

di   ruolo   di   prima  fascia,  che  lo  coadiuva  anche  assumendo

responsabilita’ delegate in settori di attivita’ e lo supplisce nelle

sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.

  Negli  organi  accademici  il  prorettore vicario non ha diritto di

voto se e’ presente il rettore.

  7. In relazione alle esigenze funzionali di settori di attivita’ di

rilevante  importanza  e  complessita’ e che eventualmente comportino

anche  funzioni  di  rappresentanza  istituzionale,  il  rettore puo’

proporre  al  senato  accademico la designazione fino a un massimo di

tre  prorettori,  individuati  tra  i  professori  di  ruolo di prima

fascia,   incaricati  di  seguire  piu’  direttamente  i  settori  in

questione.

  8.   Il  rettore  puo’  avvalersi  della  collaborazione  di  altri

professori  di  ruolo  delegando  loro  funzioni  che  non  gli siano

inderogabilmente   riservate,   finalizzate   alla  realizzazione  di

progetti  specifici  o allo svolgimento di attivita’ definite o quali

delegati in sua vece in organi nei quali cio’ sia consentito, dandone

comunicazione    al    senato   accademico   ed   al   consiglio   di

amministrazione.

  Il  rettore puo’ designare uno o piu’ delegati alla verifica e alla

firma di atti di sua competenza.

  9.  Il  rettore,  per  esigenze  cui  non  si  possa far fronte con

personale  in  servizio,  puo’  avvalersi  dell’opera di esperti e di

collaboratori  anche esterni all’Universita’ con funzioni istruttorie

e consultive.

  10.  Il  rettore  ha  diritto,  a richiesta, per il periodo del suo

mandato,  alla  limitazione  dell’attivita’  didattica,  ivi compreso

l’esonero  dall’obbligo di svolgere il corso ufficiale, purche’ senza

oneri aggiuntivi sul bilancio dell’Universita’.

  11.   Il   prorettore  vicario  puo’  avvalersi  della  limitazione

dell’attivita’  didattica,  comprensiva  dell’esonero dall’obbligo di

svolgere  il  corso  ufficiale,  purche’  senza  oneri aggiuntivi sul

bilancio  dell’Universita’,  qualora la giustifichino l’entita’ degli

incarichi attribuitigli. La limitazione e’ autorizzata dal rettore.».

  L’intero  testo  dell’art.  18  e’  soppresso  ed e’ sostituito dal

seguente:

  «Art.   18  (Senato  accademico). – 1.  Nel  quadro  dell’autonomia

universitaria   e   nel   rispetto  del  potere  di  proposta,  delle

prerogative   e   dell’autonomia   specifica  proprie  delle  singole

strutture  didattiche  e scientifiche, il senato accademico definisce

le  linee  di intervento e di sviluppo dell’Ateneo, programmandone le

fasi,  e  sovrintende  al  coordinamento delle attivita’ didattiche e

scientifiche.

  In particolare, il senato accademico:

    a) elabora  e  approva,  sentiti per quanto di loro competenza il

consiglio  di  amministrazione,  le  strutture   didattiche  e  per la

ricerca   e  la  conferenza  degli  studenti,  i  piani  di  sviluppo

dell’Universita’ e ne verifica le fasi di attuazione;

    b) definisce  gli  obiettivi  e  le priorita’ da perseguire nella

predisposizione  del  bilancio  di  previsione  dell’Ateneo  e  nella

distribuzione delle risorse di personale, di spazi e finanziarie alle

strutture didattiche, di ricerca e di servizio;

    c) provvede  al  coordinamento  delle  attivita’  e  dei  servizi

didattici dell’Ateneo;

    d) favorisce lo sviluppo delle attivita’ scientifiche dell’Ateneo

e  ne  promuove  il  coordinamento;  propone l’ammontare dei fondi da

iscrivere in bilancio destinati alla ricerca e provvede alla relativa

ripartizione,  sentiti,  per quanto di competenza, la commissione per

la  ricerca  scientifica  e  il  trasferimento  tecnologico di cui al

successivo art. 19;

    e) sentite  le facolta’ interessate o su loro proposta, determina

l’organico dei professori di ruolo e dei ricercatori delle facolta’ e

ne   dispone,   con   periodicita’  almeno  triennale,  le  eventuali

variazioni  in  conformita’  con  gli  ordinamenti didattici e con le

connesse  esigenze  didattiche  e di ricerca; effettua l’attribuzione

dei posti di professore e di ricercatore di nuova istituzione;

    f) definisce,  sulla  base  delle proposte avanzate dalle singole

facolta’,  la  suddivisione della quota dei contributi a carico degli

studenti  destinata  al  potenziamento  delle strutture e dei servizi

didattici;

    g) delibera,  sentita la commissione per la ricerca scientifica e

il  trasferimento  tecnologico,  la  costituzione, la modificazione e

l’eventuale  disattivazione  dei dipartimenti, degli istituti e delle

altre  strutture  per la ricerca, nonche’ in merito alle questioni di

afferenza di professori e ricercatori;

    h) delibera  l’attivazione  delle nuove facolta’, dei nuovi corsi

di  studio  e  delle  altre  iniziative  didattiche  e delle connesse

strutture di servizio;

    i) delibera  i  regolamenti  di  propria competenza ed esercita i

compiti  di  verifica  previsti  dallo  statuto  sui  regolamenti  di

facolta’ e delle altre strutture autonome;

    l) assume, nell’ambito delle norme di legge in vigore, iniziative

atte  a  garantire  un equilibrato rapporto tra risorse disponibili e

numero di studenti iscrivibili ai vari corsi e scuole;

    m) svolge  le  altre  funzioni  affidategli  dalla  legge,  dallo

statuto e dai regolamenti.

  2. Il senato accademico e’ composto:

    a) dal rettore;

    b) dal  prorettore  vicario, con le modalita’ previste al punto 6

dell’art. 17;

    c) dai presidi di facolta’:

    d) dal   direttore   amministrativo,  che  funge  da  segretario,

assistito per la verbalizzazione da un funzionario da lui designato;

    e) da  quattro  professori  di  ruolo  di  prima  fascia, quattro

professori  di  ruolo  di  seconda  fascia,  quattro ricercatori, che

abbiano   optato   o   che   optino   per   il  tempo  pieno,  eletti

rispettivamente,  con  voto  limitato  ad  una  sola  preferenza, dai

professori  di  prima  fascia, dai professori di seconda fascia e dai

ricercatori  nell’ambito di ciascuna delle seguenti facolta’ o gruppi

di  facolta’: 1) scienze matematiche, fisiche e naturali; 2) medicina

e   chirurgia;   3)  giurisprudenza,  lettere  e  filosofia,  scienze

politiche,   scienze   motorie;   4)   agraria,   farmacia,  medicina

veterinaria;

    f) da   tre   rappresentanti   eletti  del  personale  tecnico  e

amministrativo;

    g) da sei rappresentanti eletti degli studenti.

  Partecipano  ai lavori del senato accademico senza diritto di voto,

qualora non compresi tra i componenti di cui alle lettere c) od e), i

prorettori eventualmente designati.

  Il numero dei rappresentanti degli studenti e’ ridotto a cinque nel

caso  in  cui  abbia partecipato alle relative votazioni meno dell’8%

degli aventi diritto.

  La  nomina dei componenti non di diritto del senato e’ disposta con

decreto rettorale.

  3.  I  membri  elettivi  del senato accademico durano in carica tre

anni e possono essere immediatamente rieletti una sola volta.

  I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e possono

essere   rieletti,   purche’   abbiano  conservato  i  requisiti  per

l’eleggibilita’  previsti dal regolamento generale d’Ateneo, una sola

volta.

  4.  Per le materie di cui alle lettere c), d), f), h), i) del punto

1, nonche’ per l’elaborazione delle parti dei regolamenti concernenti

il  funzionamento  delle  strutture  didattiche  e  scientifiche e la

posizione  dei  professori e ricercatori, e’ richiesta, ai fini della

validita’  delle  delibere,  anche  la  maggioranza  della componente

docente   (rettore   o   prorettore   vicario,  presidi,  professori,

ricercatori)  presente alla seduta. Le attribuzioni di posti di nuova

istituzione  di  cui  alla  lettera  e)  sono  deliberate  dalla sola

componente docente.

  5.  Il senato si riunisce su convocazione del rettore, che ne fissa

l’ordine  del  giorno,  o quando ne faccia richiesta almeno un quarto

dei  suoi  membri. In tal caso il rettore e’ tenuto alla convocazione

entro  quindici  giorni,  ponendo all’ordine del giorno l’argomento o

gli argomenti che hanno motivato la richiesta.

  6.  Il  senato  accademico  puo’ istituire commissioni permanenti o

temporanee   con   funzioni   istruttorie,   anche   con  l’eventuale

partecipazione  di  esperti  esterni, ove non si possa far fronte con

personale in servizio.

  D’intesa  con  il consiglio d’amministrazione, il senato accademico

puo’  istituire  una o piu’ commissioni paritetiche per l’istruttoria

delle  decisioni  che  interessano entrambi gli organi. Ai membri del

senato sono trasmessi anche i verbali del consiglio e viceversa.

  Non  e’  consentito  –  eccetto  che  per il rettore, il prorettore

vicario e il direttore amministrativo – fare parte contemporaneamente

del senato accademico e del consiglio d’amministrazione.

  Dopo  l’art.  18  e’  inserito,  con  il numero 19 e il conseguente

scorrimento  della  numerazione  degli  articoli successivi, il nuovo

articolo   di  seguito  riportato,  contenente  la  disciplina  della

commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico

e dei comitati di area.

                               Art. 19.

Commissione per la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico

                         e comitati di area

  1.  La  commissione  per  la ricerca scientifica e il trasferimento

tecnologico  e’  organo  consultivo del senato accademico e si avvale

per l’espletamento dei suoi compiti dei comitati di area.

  2.  La  commissione  per  la ricerca scientifica e il trasferimento

tecnologico  opera  secondo le linee strategiche generali dell’Ateneo

in  materia di ricerca scientifica espresse dal senato accademico, di

programmi di sviluppo delle singole facolta’, le esigenze specifiche,

equilibratamente   considerate,   delle   diverse  aree  scientifiche

presenti in Universita’.

  In  particolare essa avanza pareri sulla destinazione delle risorse

a  bilancio e comunque attribuite alla ricerca per le quali il senato

accademico  richieda  la  sua  valutazione, eventualmente indicandole

preventivamente   i   criteri  ai  quali  attenersi;  esprime  pareri

sull’attivazione  e  la  disattivazione  di  dipartimenti e istituti,

sull’istituzione  di  dottorati  di  ricerca,  sulla  costituzione di

centri  di  ricerca  e  di servizi di interesse della ricerca e sulle

loro  eventuali  modifiche, sulla costituzione di spin-off e su altre

forme  di trasferimento tecnologico che coinvolgano l’Ateneo; esamina

le  relazioni  annuali sull’attivita’ scientifica predisposte secondo

quanto   stabilito  dal  presente  statuto  dalle  singole  strutture

dell’Ateneo   ed   elabora   su   questa   base   relazioni  biennali

sull’andamento   e   le   condizioni   della  ricerca  nell’Ateneo  e

sull’impiego  dei mezzi ad essa destinati; si pronuncia su ogni altra

materia  attinente  alle  sue  competenze che le venga sottoposta dal

rettore e dal senato accademico.

  I  criteri  per  l’attribuzione  alle singole aree dei fondi per la

ricerca   scientifica  sono  preventivamente  deliberati  dal  senato

accademico, secondo le linee di programmazione pluriennale in materia

anche  di  ricerca  scientifica, unitamente agli eventuali criteri di

distribuzione dei fondi all’interno delle singole aree.

  La  commissione  formula  le proposte di assegnazione delle risorse

previa acquisizione dei parere dei comitati d’area.

  I  comitati  d’area possono svolgere altre funzioni loro attribuite

dalla   commissione  nel  quadro  delle  attivita’  generali  di  sua

competenza.

  3.  La  commissione  per  la ricerca scientifica e il trasferimento

tecnologico    e’   formata    in   relazione   alle   seguenti   aree

scientifico-disciplinari  cui  fanno  riferimento  i  professori  e i

ricercatori  dell’Ateneo: 1) scienze matematiche; 2) scienze fisiche;

3) scienze chimiche; 4) scienze geologiche; 5) scienze biologiche; 6)

scienze  informatiche;  7)  scienze  mediche;  8) scienze agrarie; 9)

scienze  veterinarie; 10) scienze farmaceutiche e farmacologiche; 11)

scienze       giuridiche;      12)      scienze      dell’antichita’,

filologico-letterarie  e  storico-artistiche;   13)  scienze storiche,

filosofiche,  pedagogiche  e  psicologiche;  14) scienze economiche e

statistiche; 15) scienze politiche e sociologiche.

  Ciascuna   area   costituisce   un  distinto  collegio  elettorale.

L’appartenenza  alle  singole  aree  e’  determinata  sulla  base dei

settori  scientifico-disciplinari con decreto rettorale, tenuto conto

delle eventuali opzioni degli interessati.

  Le  disposizioni di cui al primo e al secondo comma hanno finalita’

organizzative  interne all’Ateneo; per tutte le altre funzioni, anche

statistiche  e  di  valutazione,  che  lo richiedano, e’ garantita la

piena   rispondenza   delle   afferenze   dei  singoli  professori  e

ricercatori  in servizio con l’articolazione delle aree e dei settori

scientifico-disciplinari stabilita dalla normativa nazionale.

  Il senato accademico definisce la dimensione di ciascun comitato di

area  e  quella  delle  loro  rappresentanze nella commissione per la

ricerca  scientifica  e  il  trasferimento tecnologico sulla base del

numero complessivo dei professori e dei ricercatori che afferiscono a

ciascuna area.

  Nelle  aree ove siano presenti percentuali significative di docenti

in  servizio  presso  facolta’  diverse  o  dove  risultino  comunque

opportune disposizioni specifiche, il senato accademico puo’ disporre

che  i  posti  nella  commissione  per  la  ricerca  scientifica e il

trasferimento  tecnologico  e nei comitati di area siano ripartiti in

relazione  a  tali  situazioni  in  modo  di  favorire  la piu’ larga

rappresentativita’.

  In   ogni   area   l’elettorato  attivo  e  passivo  e’  attribuito

indistintamente   ai   professori   di  ruolo  e  fuori  ruolo  e  ai

ricercatori, tenuto conto delle eventuali opzioni degli interessati.

  Gli   aventi   diritto   di  ciascun  collegio  esprimono  le  loro

preferenze,  con  voto  singolo  su  due  distinte schede, una per il

rappresentante  o  i  rappresentanti  dell’area  nella commissione, i

quali  fanno  parimenti  parte  del  comitato  di  area,  e una per i

restanti componenti del comitato di area.

  Le candidature per la commissione vanno presentate e rese pubbliche

almeno venti giorni prima della data delle votazioni.

  La   presidenza   di   ciascun   comitato  d’area  e’  assunta  dal

rappresentante dello stesso eletto nella commissione ovvero, nel caso

in   cui   sia   prevista   la   presenza  in  quest’ultima  di  piu’

rappresentanti  della medesima area, dall’eletto che abbia conseguito

il maggior numero di voti.

  I  componenti  della  commissione  per  la ricerca scientifica e il

trasferimento tecnologico e dei comitati di area durano in carica tre

anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

  4. La commissione e’ presieduta dal prorettore vicario o da uno dei

prorettori.

  La  commissione  designa  nel  suo  ambito  un  vicepresidente, che

coadiuva  il presidente e lo sostituisce in caso di indisponibilita’,

e  il  segretario.  Essa  e’  convocata  dal presidente, che ne fissa

l’ordine  del  giorno,  o quando ne faccia richiesta almeno un quinto

dei  suoi  componenti.  I verbali della commissione sono trasmessi al

senato  accademico.  Per  il  lavoro  istruttorio e di reperimento ed

elaborazione  della  documentazione,  ove non si possa far fronte con

personale   in   servizio,   la   commissione   puo’  far  ricorso  a

collaboratori ed esperti esterni.

  5.  Per  operare  una  piu’  attenta  valutazione delle proposte di

spin-off  e  di  trasferimento tecnologico trasmesse al suo esame, la

commissione    costituisce    nel   proprio   ambito   una   apposita

sottocommissione,   della   quale   fa   parte  il  presidente  della

commissione brevetti, ove istituita.

  Su  proposta  del  presidente,  approvata dal senato accademico, la

sottocommissione  puo’ essere integrata da esperti, individuati tra i

docenti  in  servizio  o  tra  esterni  di  elevata  qualificazione e

competenza.».

  L’art.  20,  prima  art.  19, assume la denominazione «Consiglio di

amministrazione».

  Al  medesimo art. 20, e precisamente al punto 3, le lettere b) e d)

vengono ad essere modificate come sotto indicato:

    «b) dal  prorettore vicario, con le modalita’ previste al punto 6

dell’art. 17»;

    «d) da  otto  professori di ruolo o ricercatori, dei quali almeno

due   professori  di  prima  fascia,  almeno due professori di seconda

fascia,  almeno  uno ricercatore, che abbiano optato o che optino per

il  tempo  pieno;  essi  sono  eletti  in un unico collegio, con voto

limitato  a  due  preferenze,  dai  professori  di  prima fascia, dai

professori di seconda fascia e dai ricercatori; non piu’ di due degli

eletti possono appartenere alla medesima facolta».

  All’art.  21  (prima  art. 20) (Collegio dei revisori dei conti – e

precisamente  al terzo comma, al termine «consiglio» e’ sostituito il

termine «collegio».

                              Titolo IV

           STRUTTURE E ATTIVITA’ DIDATTICHE E SCIENTIFICHE

  L’intero  testo  dell’art.  25  (prima  art. 24) e’ soppresso ed e’

sostituito dal testo di seguito riportato:

  «Art.  25  (Facolta). – 1.  La facolta’ opera, nella sua autonomia,

quale  struttura  fondamentale  per  lo  svolgimento  delle attivita’

didattiche.   Essa   ha   compiti  di  programmazione,  promozione  e

coordinamento  in  funzione  delle esigenze scientifiche, culturali e

formative  degli  ambiti  disciplinari che in essa confluiscono e dei

piani di sviluppo complessivi dell’Ateneo.

  Alla   facolta’  afferiscono  i  professori  e  i  ricercatori  che

ricoprono  i  posti  ad  essa  assegnati  dall’Universita’ secondo la

normativa  in  vigore  e l’art. 18, punto 1, lettera e), del presente

statuto.

  La facolta’:

    a) conferisce  i  titoli  di  studio,  indirizzando e coordinando

l’insieme  dei  corsi  relativi  e  verificandone  l’efficienza  e la

funzionalita’,  anche  mediante  l’utilizzo di opportuni parametri di

valutazione;

    b) provvede  alla  elaborazione  dei  propri  piani di sviluppo e

coopera  con  proposte  e  pareri  alla  determinazione dei programmi

dell’Ateneo,  anche  con  riferimento  al  contesto  istituzionale  e

sociale  e  agli  enti  e  alle  realta’ operanti negli ambiti di sua

pertinenza;

    c) avanza, per quanto di sua competenza, richieste e proposte con

riguardo  alle esigenze di spazi, attrezzature, personale, dotazioni,

e  procede  alla  suddivisione delle diverse risorse rese disponibili

dagli  organi  di  governo  dell’Ateneo,  anche  assumendo  specifici

compiti organizzativi e di servizio;

    d) esercita  tutte  le  altre   attribuzioni che le sono demandate

dall’ordinamento    universitario,    dal   presente   statuto,   dai

regolamenti, dalle delibere degli organi di governo dell’Ateneo.

  2. Sono organi della facolta’:

    a) il preside;

    b) il consiglio di facolta’.

  3.  Il  preside  rappresenta  la  facolta’,  convoca  e presiede il

consiglio di facolta’, cura l’attuazione delle sue delibere, coordina

i  servizi  generali  di  competenza  della  facolta’.  Ha compiti di

vigilanza  sulle  attivita’ didattiche, anche al fine di garantire la

congruita’  dei carichi dei vari insegnamenti con i crediti formativi

ad  essi  attribuiti,  e  sui  servizi  che fanno capo alla facolta’,

nonche’  i  compiti delegati eventualmente attribuitigli dal rettore.

Nomina,  sulla  base delle proposte dei professori ufficiali e previa

approvazione  dei consigli delle strutture didattiche interessate, le

commissioni  per gli esami di profitto. Nomina le commissioni per gli

esami di laurea e di laurea specialistica e ne fissa il calendario.

  Il  preside e’ eletto dal consiglio di facolta’ tra i professori di

ruolo  e  fuori ruolo di prima fascia che abbiano optato o che optino

per il tempo pieno in caso di elezione ed e’ nominato con decreto del

rettore. Dura in carica tre anni e non e’ immediatamente rieleggibile

piu’ di una volta.

  L’elezione  del  preside avviene a scrutinio segreto, a maggioranza

assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione. Nel caso

in  cui  questa  non  abbia  dato  esito  positivo, si procede ad una

seconda  votazione, per la quale e’ richiesta la maggioranza assoluta

dei  votanti.  Qualora nessuno dei candidati l’ottenga, si procede ad

una  terza  ed ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i

due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior

numero  di  voti. La seduta per l’elezione del preside e’ convocata e

presieduta  dal  professore  di  prima  fascia di ruolo o fuori ruolo

della facolta’ con maggiore anzianita’ accademica.

  In relazione agli oneri ed all’impegno del suo incarico, il preside

puo’   richiedere   per   il   periodo  del  mandato  la  limitazione

dell’attivita’   didattica,   ivi   compreso   l’esonero   temporaneo

dall’obbligo  di  svolgere  il  corso  ufficiale, purche’ senza oneri

aggiuntivi   per  il  bilancio  dell’Universita’.  Il  preside  della

facolta’  di medicina e chirurgia puo’ richiedere di essere esonerato

dalle  responsabilita’ assistenziali in regime convenzionale, secondo

modalita’  definite  nel  regolamento  di  facolta’. La limitazione e

l’esonero  sono  concessi  con provvedimento del rettore, su delibera

del  senato accademico; l’esonero dalle responsabilita’ assistenziali

e’ concesso di intesa con l’ente convenzionato.

  Per  i  casi  di  temporaneo  impedimento o assenza il preside puo’

delegare le sue funzioni a un professore di prima fascia.

  Il  preside  puo’  affidare lo svolgimento di particolari compiti a

componenti  il  consiglio di facolta’ o ai presidenti dei consigli di

coordinamento  didattico secondo le norme indicate nel regolamento di

facolta’.

  4.  Il  consiglio  di facolta’ delibera sulle materie di competenza

della facolta’ come individuate al precedente punto 1.

  In particolare il consiglio:

    a) avanza  proposte  e delibera in merito alla istituzione e alla

attivazione di corsi di laurea e di laurea specialistica, di corsi di

dottorato, di scuole di specializzazione, di corsi di perfezionamento

e  di aggiornamento, di master universitari, di corsi di orientamento

e   di  attivita’  culturali  e  formative  secondo  quanto  previsto

dall’art.   6   della  legge  n.  341/1990,  sentiti  i  consigli  di

coordinamento  didattico  per quanto di loro pertinenza e fatte salve

le competenze dei dipartimenti;

    b) propone  al  senato  accademico  le  eventuali  modifiche  del

regolamento  didattico d’Ateneo, secondo quanto disposto dall’art. 13

del presente statuto;

    c) delibera la destinazione di risorse per l’istituzione di posti

di  professore  e  di ricercatore, determina le relative modalita’ di

copertura,  provvede  alle  chiamate  e prende atto delle conseguenti

afferenze a dipartimenti o istituti;

    d) attiva  le  procedure  di  trasferimento  e  di  mobilita’  di

professori  e ricercatori e provvede alle relative delibere prendendo

atto delle conseguenti afferente a dipartimenti o istituti;

    e) delibera   annualmente,   sulla  base  delle  indicazioni  dei

consigli di corso di studio interessati, la programmazione didattica,

definendo  gli insegnamenti da attivare e le modalita’ delle relative

coperture;

    f) determina,  nel  rispetto  della  liberta’  di  insegnamento e

sentito   l’interessato,   gli   impegni   didattici   e   i  compiti

organizzativi   dei   professori   e  dei  ricercatori  in  servizio,

autorizzando  gli  stessi,  sentiti  i dipartimenti e gli istituti di

afferenza,  alla  fruizione  di  periodi  di  esclusiva  attivita’ di

ricerca;

    g) avanza  proposte  ed esprime pareri su contratti, convenzioni,

consorzi  che  interessino  i  corsi  di  studio  di pertinenza della

facolta’;

    h) delibera  la  utilizzazione  e la destinazione delle risorse a

disposizione della facolta’;

    i) delibera  il  regolamento di facolta’, secondo le procedure di

cui all’art. 15 del presente statuto.

  Il  consiglio  di  facolta’  e’  composto dai professori di ruolo e

fuori   ruolo,   da   una  rappresentanza  dei  ricercatori,  da  una

rappresentanza degli studenti.

  La  rappresentanza dei ricercatori e’ eletta con mandato triennale,

in numero pari alla media aritmetica, arrotondata per eccesso, tra il

20%  dei  ricercatori  e  il 20% dei professori in servizio presso la

facolta’;  essa  non  e’  comunque  inferiore  a  tre unita’. Ciascun

ricercatore puo’ esprimere un numero di preferenze non superiore a un

terzo,   con  arrotondamento  in  eccesso,  della  rappresentanza  da

eleggere; non puo’ esprimere piu’ di dieci preferenze quando essa sia

superiore a trenta.

  I  singoli  regolamenti  di  facolta’  possono  stabilire,  per  la

determinazione  della  partecipazione  dei ricercatori, percentuali e

criteri  diversi  da  quelli sopra indicati, purche’ la loro adozione

non comporti effetti riduttivi sulla entita’ relativa.

  I  rappresentanti  degli  studenti  sono  eletti  per un biennio in

numero  pari  al  15%  del  consiglio. Nel caso in cui partecipi alla

votazione   meno   del   10%  degli  aventi  diritto  il  numero  dei

rappresentanti  e’  ridotto proporzionalmente. Esso non puo’ comunque

essere  inferiore  a  cinque. La rappresentanza studentesca non viene

considerata  ai  fini  del  computo  delle presenze necessarie per la

validita’ delle sedute. Gli studenti eletti nel consiglio di facolta’

sono rieleggibili per un secondo mandato purche’ abbiano conservato i

requisiti  per   l’eleggibilita’  previsti  dal  regolamento  generale

d’Ateneo.  In caso di perdita dei requisiti soggettivi, a seguito del

conseguimento  della  laurea  o  del diploma, l’eletto decade e viene

sostituito con le modalita’ stabilite al punto 3 dell’art. 50.

  I   singoli   regolamenti  di  facolta’  determinano  le  modalita’

dell’eventuale  partecipazione al consiglio, a titolo consultivo, per

questioni  specifiche,  dei  responsabili delle strutture tecniche di

interesse della facolta’.

  Le  procedure  di  convocazione  e  le  norme  di funzionamento del

consiglio di facolta’ sono fissate nel regolamento di facolta’. Salvo

diversa  indicazione  da parte dei regolamenti di facolta’, i compiti

di  segretario  vengono assolti dal professore di prima fascia con la

minore anzianita’ di ruolo.

  Fermo restando che la determinazione degli insegnamenti da attivare

e’  materia  che il consiglio tratta nella sua composizione plenaria,

gli   studenti   non   partecipano   alle   riunioni  che  comportino

deliberazioni  riguardanti  la destinazione dei posti, le chiamate, i

conferimenti  di affidamenti e supplenze e le questioni relative alle

persone   dei   professori   e   dei  ricercatori.  Le  deliberazioni

riguardanti  la destinazione dei posti di professore, le modalita’ di

copertura,  le  chiamate dei professori e le questioni attinenti alle

persone  dei  professori  sono  prese  in  sedute  con partecipazione

limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore.

  I  regolamenti  di facolta’ determinano l’eventuale costituzione di

organi  interni  che agevolino la gestione ordinaria della facolta’ e

il  coordinamento  delle  istanze  e  delle  proposte provenienti dai

diversi corsi di studio istituiti presso la facolta’.».

  All’art.   29   (prima   art.   28)  (Dottorato  di  ricerca). – la

denominazione   «commissione   per   la   ricerca  scientifica  e  il

trasferimento   tecnologico»  viene  a  sostituire  la  denominazione

«commissione d’Ateneo per la ricerca scientifica».

  All’art.  31  (prima  art. 30) (Attivita’ proprie della facolta’ di

medicina e chirurgia). – il terzo comma e’ riformulato come segue:

  «L’Universita’  puo’  istituire  propri  policlinici universitari o

altre  strutture  clinico-sanitarie,  anche  mediante  il  ricorso  a

strumenti  giuridico-finanziari  idonei, inclusa la costituzione e la

partecipazione  a societa’ con partner pubblici o privati. In assenza

di   policlinici   universitari,   la   disponibilita’  di  strutture

assistenziali   e’  garantita  mediante  rapporti  convenzionali  con

istituzioni  pubbliche  e  private,  disciplinati da idonei strumenti

giuridici ed economico-finanziari.».

  All’art. 37 (prima art. 36) (Centri interdipartimentali di ricerca)

e  all’art. 39 (prima art. 38) (Centri di ricerca convenzionati) – la

denominazione   «commissione   per   la   ricerca  scientifica  e  il

trasferimento   tecnologico»  viene  a  sostituire  la  denominazione

«commissione d’Ateneo per la ricerca scientifica» laddove ricorre.

                             Titolo VII

                         DISPOSIZIONI FINALI

  All’art.  52  (prima  art.  51)  (Indennita) – il  primo  comma  e’

integrato ed e’ cosi riformulato:

  «Il  consiglio  d’amministrazione  determina,  in  conformita’ alla

normativa vigente, la misura delle indennita’ di funzione dovute:

    al rettore;

    al prorettore vicario;

    ai prorettori, ove istituiti;

    al direttore amministrativo;

    al  personale  delle  aree dirigenziali ai sensi dell’art. 24 del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e ai titolari di funzioni

equiparate presso l’amministrazione centrale;

    ai revisori dei conti;

    ai componenti il nucleo di valutazione;

    ai  presidi  di  facolta’  (salvo  che  questi si avvalgano delle

limitazioni dell’attivita’ didattica ex art. 13, comma 2, del decreto

del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell’esonero temporaneo

dall’obbligo  di  tenere  il  corso  annuale,  previsto  dal  punto 3

dell’art. 24 del presente statuto);

    ai  direttori  di  dipartimento  (qualora  non si avvalgano della

limitazione dell’attivita’ didattica ex art. 13, comma 2, del decreto

del Presidente della Repubblica n. 382/1980)».

  Gli  art.  55  (prima  art.  54)  e  57  (prima art. 56) vengono ad

assumere la seguente nuova formulazione:

«Art.   55  (Revisioni  dello  statuto  e  del  regolamento  generale

d’Ateneo). – Possono  avanzare  proposte di revisione dello statuto e

del  regolamento  generale d’Ateneo il rettore, il senato accademico,

il  consiglio  di  amministrazione,  la  conferenza degli studenti, i

singoli consigli di facolta’ e di dipartimento.

  La  relativa  delibera  e’  assunta  dal  senato  accademico con la

maggioranza  dei due terzi dei suoi componenti per lo statuto, con la

maggioranza   assoluta  degli  stessi  per  il  regolamento  generale

d’Ateneo.

  Qualora non sia stata formulata direttamente dal senato accademico,

la  proposta  viene  trasmessa  a  quest’ultimo  che delibera sul suo

accoglimento,  al caso avanzando proposte di modifica da trasmettere,

unitamente  al  testo  originario,  all’organo  proponente perche’ si

pronunci  entro  sessanta  giorni.  Trascorso tale termine, il senato

accademico  assume la delibera definitiva secondo quanto disposto dal

comma 2.

  Le modifiche dello statuto e del regolamento generale d’Ateneo sono

emanate  dal  rettore. Quelle relative allo statuto entrano in vigore

quindici   giorni   dopo   la   loro  pubblicazione  nella  “Gazzetta

Ufficiale”;  quelle relative al regolamento generale d’Ateneo entrano

in vigore quindici giorni dopo la loro emanazione.».

  «Art.    57   (Verifica   delle   strutture   organizzative   della

ricerca). – Il  senato  accademico  e il consiglio di amministrazione

verificano  periodicamente  (di  norma  ogni due anni), con modalita’

definite  congiuntamente,  d’intesa  con  il  nucleo  di  valutazione

interna  e  avvalendosi della collaborazione della commissione per la

ricerca  scientifica  e il trasferimento tecnologico, le modalita’ di

organizzazione  e  gestione  della ricerca e delle connesse attivita’

istituzionali  nell’Ateneo,  al  fine  di predisporre piani operativi

organici anche pluriennali sulle relative strutture organizzative.».

  E’  soppresso  il  primo  comma dell’art. 58 (prima art. 57) (Norme

abrogative).

  Il  presente decreto sara’ inviato al Ministero della giustizia per

la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    Milano, 23 giugno 2003

                                                  Il rettore: Decleva