Ambiente

Monday 03 April 2006

L’ ultimo atto giudiziario prima dell’ abbattimento dell’ ecomostro di Punta Perotti.

L’ultimo atto
giudiziario prima dell’abbattimento dell’ecomostro di Punta Perotti.

Tribunale di Bari – Sezione
seconda civile – ordinanza 29-30 marzo 2006

Giudice Agostinacchio

Osserva

La società ricorrente ha posto base della richiesta
cautelare il proprio diritto di credito nei confronti della Sudfondi srl
garantito da ipoteca sui beni pignorati con atto notificato il 26 maggio 2004 e
trascritto presso il registro immobiliare di Bari il 4 giugno 2004; atto che ha
dato origine alla procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Bari. A seguito di confisca, tali beni sono stati acquisiti al patrimonio
del Comune di Bari, il quale sta per procedere alla demolizione dei fabbricati ipotecati,
con accesso dal Lungomare Perotti e dal Viale Imperatore Traiano in Bari.
L’iniziativa dell’ente territoriale costituirebbe pertanto atto diretto a
sottrarre alla
garanzia del credito i beni sottoposti ad espropriazione forzata: previo
accertamento pertanto del suo diritto di creditore pignorante alla
conservazione dell’esecuto pignorato – in conformità con la previsione di cui
all’articolo 492 Cpc – la società M. ha chiesto in via d’urgenza l’inibizione
dell’attività di demolizione, prevista nei prossimi giorni, lamentando
l’inosservanza degli obblighi di custodia da parte del Comune. Il diritto che
s’intende azionare, derivante dal pignoramento, è
chiaramente esposto nel ricorso: “La S.M. Spa intende proporre nei confronti
del Comune di Bari e della General Smontaggi s.r.l. un giudizio di merito
tendente ad ottenere un provvedimento che inibisca loro il compimento di
qualunque ulteriore atto diretto a sottrarre, deteriorare e distruggere i beni
pignorati il 26 marzo 2004” (pag.23).

Il fumus boni juris, quindi, va
valutati alla stregua dell’interesse concreto ed attuale della ricorrente ad
ottenere una pronuncia di accertamento del proprio
diritto di creditore pignorante alla conservazione del bene; diritto
minacciato, nelle more del giudizio di merito, dalla denunciata attività dei
resistenti;

Così posta la questione, non
sembra sussistere alcun problema di giurisdizione, dovendosi affermate
la cognizione del giudice ordinario a statuire in ordine all’esistenza del
diritto soggettivo prospettato, basato sul principio di diritto secondo cui il
bene pignorato è assoggettato alla garanzia del credito per tutto il periodo di
permanenza del pignoramento e sia il proprietario sia il custode sia il terzo
debbono astenersi da atti idonei a pregiudicarne la consistenza, senza che
possa a tal fine rilevare la posizione del Comune, in qualità di pubblica
amministrazione tenuta a demolire l’opera ex articolo 30 Tu delle disposizioni
in materia di edilizia. D’altra parte lo stesso Comune di
Bari ha dimostrato di condividere tale impostazione della fattispecie,
rivolgendosi al giudice ordinario per far valere la nullità del pignoramento,
in quanto avente ad oggetto un bene escluso dal patrimonio di cui alla
responsabilità prevista dall’articolo 2740, Cc (ricorso in opposizione
all’esecuzione depositato il 24 giugno 2004).

Punto nodale pertanto è
verificare se il pignoramento in questione conservi
allo stato efficacia e, quindi, costituisca causa ostativa all’adempimento
dell’obbligo di legge posto a carico della Pa.

Il procedimento esecutivo
indicato è stato dichiarato improcedibile con ordinanze del G.E.
del 22 febbraio 2004 e del 27 ottobre 2005; il secondo provvedimento è
conseguente alla sentenza 2240/05 del Tribunale di Bari, pronunciata a seguito
di opposizione agli atti esecutivi instaurata dalla società M. avverso la prima
di dette ordinanze.

La lettura di tali decisioni non
può che essere unitaria, riferendosi alla medesima fase del processo esecutivo,
e va effettuata quindi collegando le varie statuizioni
in essi contenute, seguendo criteri interpretativi suggeriti a riguardo dallo
stesso giudice di legittimità.

La sentenza 2240/05 presenta un
dispositivo complesso con il quale il giudice dell’opposizione non si è
limitato soltanto a revocare l’ordinanza del G.E. del
22 dicembre 2004 ma ne ha fatto salvi anche taluni effetti, limitatamente ai
fabbricati (dei quali ribadisce l’impignorabilità), ritenendo invece
pignorabili le aree di sedime; la lettura della motivazione evidenzia in
maniera in equivoca la portata della decisione, laddove si afferma che l’azione
esecutiva debba proseguire al solo fine di garantire – dopo la rimozione dei
fabbricati – la espropriazione del suolo. La conseguenza è che la pronuncia
d’illegittimità – previa individuazione di un duplice effetto espropriativo
dell’unico pignoramento – ha una corrispondente incidenza sull’ordinanza
impugnata: caducatoria nella parte in cui individua un vizio di pronuncia sulla
(autonoma) questione del suolo e confermativa nella parte in cui ribadisce la correttezza del ragionamento a base
dell’impignorabilità dei fabbricati. In definitiva, la sentenza, così
interpretata, ha la portata di una revoca parziale.

A fugare tuttavia ogni
possibilità di dubbio sullo stato del procedimento esecutivo è intervenuta poi
l’ordinanza del G.E. del 27 ottobre 2005, con la quale
il giudice afferma chiaramente (paragrafo 3) di voler esercitare il
potere-dovere di dichiarare improcedibile l’azione esecutiva, afrontando la
questione censurata e ribadendo le ragioni della propria determinazione, Con
tale provvedimento quel giudice “dichiara l’improcedibilità dell’azione
esecutiva relativamente all’espropriazione immobiliare promossa da S.M. Spa nei
confronti del Comune di Bari anche con riferimento alle aree di sedime degli edifici
e pertanto dispone la liberazione dell’immobile dal pignoramento” (parte
dispositiva).

L’azione esecutiva viene quindi dichiarata non proseguibile dallo stesso
giudice dell’esecuzione, con riferimento ai fabbricati ed al suolo, conclusione
alla quale si perviene sia volendo dare rilevanza all’ordinanza del 22 dicembre
2004, così come modificata dalla sentenza 2240/05, ed integrata dall’ordinanza
del 27 ottobre 2005, sia attribuendo efficacia autonoma ed esaustiva a
quest’ultimo provvedimento, con il quale in maniera in equivoca si dichiara
l’improseguibilità dell’azione esecutiva con riferimento “anche” al suolo,
laddove la congiunzione estende e non limita la portata della statuizione,
riferita all’azione nel suo complesso.

Ogni diversa lettura dei provvedimenti
giudiziali in questione risulta formalistica e
contraria alla ratio delle decisioni adottate.

E’ evidente inoltre che esula
dall’esame della domanda cautelare ogni questione relativa al
merito dei provvedimenti stessi, impugnati peraltro nelle competenti sedi,
dovendosi limitare il presente accertamento alla presa d’atto della loro
esistenza ed all’incidenza sulla situazione giuridica fatta valere.

Va altresì ribadito
un principio di diritto affermato dal giudice dell’esecuzione nell’ordinanza 27
ottobre 2005 (par.1) circa l’immediata esecutività delle ordinanze del g.e. (e,
nel caso di specie, di quella dichiarativa dell’improcedibilità, in quanto atto
esecutivo che incide sul procedimento ed è privo di contenuto decisorio su
diritti); principio del quale in realtà non pare dubitare la stessa difesa
della società ricorrente.

È appena il caso di evidenziare
che l’intrinseca efficacia esecutiva dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione è prevista dall’articolo 487 comma 1 Cpc:
essendo essi destinati ad avere immediata attuazione nel procedimento possono
per tale motivo essere revocati o modificati solo finché non abbiano
determinato situazioni irreversibili.

Il legislatore ha altresì
previsto avverso le ordinanze del G.E. proprio per la
loro natura esecutiva – oltre alla possibilità di modifica o di revoca – il
rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’articolo 617 Cpc ed una
correlata tutela cautelare tipica, quanto mai ampia, riservata allo stesso
giudice dell’esecuzione.

Una tutela che nei casi più
urgenti può essere assicurata con decreto inaudita altera parte; che comunque presuppone l’instaurazione del contraddittorio
(dovendo il provvedimento assumere forma di ordinanza); che può avere ad
oggetto ogni statuizione indilazionabile, idonea ad assicurare la tutela
richiesta.

La conclusione quindi è nel senso
dell’inammissibilità della richiesta cautelare ex articolo 700 Cpc non essendo
la stessa invocabile in presenza di altre misure
tipiche idonee a soddisfare esigenze di tutela urgente (ex multis, Cassazione,
233/90).

In definitiva, e riassumendo le
considerazioni che precedono, la decisione d’improcedibilità del g.e. incide in maniera diretta ed immediata sull’azione
esecutiva, privando di efficacia il pignoramento in oggetto ed il creditore
pignorante del diritto alla conservazione degli immobili; la tutela cautelare
avverso tale provvedimento del g.e. è assicurata dal rimedio tipico previsto
dall’articolo 618 Cpc al quale peraltro la stessa società M. ha fatto
riferimento in sede di opposizione agli atti esecutivi, con i ricorsi
depositati il 27 dicembre 2004 (avverso l’ordinanza del G.E. 22 dicembre 2004)
ed il 14 novembre 2005 (avverso l’ordinanza del g.e. del 27 ottobre 2005).

La circostanza che l’esercizio di
tale tutela cautelare non abbia in concreto – ad oggi – portato l’effetto
invocato dal ricorrente non influisce sulla decisione
in argomento.

Per completezza espositiva
appaiono opportune due ultime considerazioni.

La difesa della società
ricorrente si è a lungo dilungata nell’atto introduttivo sulla mancata
definitività delle sentenze relative alle opposizioni
proposte ex articoli 615 e 617 Cpc evidenziando, in particolare, la mancata
formazione del giudicato sulle impugnazioni delle ordinanze del g.e.
dichiarative dell’improcedibilità dell’esecuzione, ritenendo per tale ragione
ancora efficace il pignoramento. Non considera tuttavia, che le ordinanze del g.e. sono esecutive, come rilevato, e che tale effetto non
consegue alla definitività del provvedimento stesso ,a permane nel periodo in
cui è possibile, a seguito di opposizione, la sopravvenienza della declaratoria
d’inefficacia, secondo un meccanismo processuale già affermato nell’ambito
dell’ordinamento in relazione ad altra tipologia di provvedimenti (si pensi al
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo o alle sentenze di condanna di
primo grado).

Soltanto nel caso dell’ordinanza di estinzione del processo esecutivo, nelle ipotesi
espressamente previste dalla legge, gli effetti del provvedimento restano
sospesi in pendenza del termine del reclamo ex articolo 630 Cpc e durante il
conseguente giudizio.

Eccepisce ancora la società
ricorrente la mancata cancellazione della trascrizione del pignoramento da
parte del Conservatore dei Registri Immobiliari, in pendenza del giudizio di opposizione, a conferma dell’esistenza di un pignoramento
valido ed efficace. Va rilevato a riguardo che la determinazione del
Conservatore, ancorché confortata da pareri e dalla motivazione dell’ordinanza
emessa in corso di causa nel giudizio di opposizione
concluso con sentenza 2240/05, non influisce di per sé sulla valutazione
giuridica della fattispecie, nei termini esposti; la trascrizione in ogni caso
non incide sull’efficacia del pignoramento, perfetto nei confronti della parte
(id est del Comune) con la notifica dell’atto, ma rileva esclusivamente ai fini
della opponibilità ai terzi del vincolo processuale. Resta infine da statuire
sulle spese processuali: la particolarità della fattispecie, che poteva
prestarsi ad incertezze interpretative per la complessità delle questioni
prospettate, integra gli estremi dei giusti motivi che consentono di derogare
al principio della soccombenza e di disporne l’integrale compensazione tra
tutte le parti del giudizio.

PQM

Il Giudice designato,

letti
gli articoli 700 e 669septies Cpc

pronunciando
sul ricorso ex articolo 700 Cpc depositato dalla S.M. Spa il 27 marzo 2006 nei
confronti del comune di Bari e della General Smontaggi Spa, così provvede:

dichiara
inammissibile il ricorso;

compensa
tra le parti le spese del procedimento.