Enti pubblici

Tuesday 20 May 2003

L’ Italia cerca di mettersi al passo con l’ Europa. Al via il progetto PC ai giovani. DECRETO 8 aprile 2003. (GU n. 114 del 19-5-2003)

LItalia cerca di mettersi al passo con lEuropa. Al via il progetto PC ai giovani

DECRETO 8 aprile 2003

Istituzione di un fondo speciale, denominato «PC ai giovani», di cui all’art. 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. (GU n. 114 del 19-5-2003)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Vsta  la  legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, in particolare, l’art.

27,  che istituisce un fondo speciale, denominato «PC ai giovani» (di

seguito:  «Fondo»),  destinato  alla  copertura  delle spese relative

all’omonimo   progetto   (di   seguito   «Progetto»)   promosso   dal

Dipartimento   per   l’innovazione   e   le  tecnologie,  diretto  ad

incentivare l’acquisizione e l’utilizzo degli strumenti informatici e

digitali  tra  i giovani che compiono sedici anni nel 2003, e prevede

che  con  decreto  di  natura non regolamentare adottato dal Ministro

dell’economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il Ministro per

l’innovazione  e  le  tecnologie,  sono  stabilite  le  modalita’  di

presentazione  delle istanze degli interessati, nonche’ di erogazione

degli  incentivi, prevedendo anche la possibilita’ di avvalersi della

collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione;

Ritenuta  l’opportunita’,  al fine di assicurare un’attuazione piu’

rapida  ed  efficace  dell’intervento  agevolativo,  di corrispondere

l’incentivo riconosciuto ai beneficiari sotto forma di una riduzione,

di   pari   importo,   del  prezzo  di  vendita,  praticata  all’atto

dell’acquisto   dal  rivenditore  degli  strumenti  informatici,  con

diritto di questi al rimborso della riduzione medesima;

Ritenuta,  altresi’,  l’esigenza  di avvalersi per la realizzazione

del  Progetto  della  collaborazione  di  SOGEI  –  Societa’ generale

d’informatica  S.p.a. e di Poste Italiane S.p.a., in quanto risultano

essere  gli unici organismi in possesso delle tecnologie, dei mezzi e

delle  competenze necessarie per conseguire in maniera ottimale sotto

il  profilo  sia  dell’efficienza  delle  procedure,  sia  dei  costi

finanziari  da sostenere lo scopo prefissato dal legislatore, secondo

le modalita’ stabilite dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Beneficiari, ammontare e oggetto

e validita’ temporale dell’incentivo

1. Alle persone fisiche nate nell’anno 1987 e che, quindi, compiono

il  sedicesimo  anno  di  eta’  nell’anno 2003, iscritte all’anagrafe

tributaria  e  residenti  in  Italia (di seguito: «beneficiari»), che

acquistano  nel  corso  dello  stesso anno 2003, successivamente alla

data  di entrata in vigore del presente decreto, un personal computer

(di  seguito:  «PC»)  nuovo di fabbrica, di qualsiasi prezzo, marca e

tipo,  avente  la  configurazione di cui al comma 2, e’ riconosciuto,

all’atto  dell’acquisto,  un incentivo pari ad Euro 175,00 nei limiti

delle  disponibilita’,  come  individuate ai sensi dell’art. 27 della

legge n. 289 del 2002.

2.  Ai  fini delle agevolazioni di cui al presente decreto per «PC»

si   intende   un  insieme  di  componenti  elettroniche,  dotato  di

certificato di garanzia e di assistenza tecnica e costituito da:

a) unita’ centrale e unita’ disco rigido interno;

b) scheda di gestione dell’audio e del video;

c) dispositivo  di  connessione  e  periferiche (video, tastiera,

mouse);

d) lettore CD Rom o DVD;

e) sistema  operativo  adatto ad ospitare software applicativi di

produttivita’ o gestionali;

f) predisposizione per l’accesso ad Internet (modem).

3.  Il  PC deve possedere la certificazione di qualita’ ISO 9001.2,

nonche’   la   certificazione,   rilasciata   dal  produttore  ovvero

distributore   del   sistema  operativo,  per  il  sistema  operativo

pre-installato.

4. Il contributo e’ concesso anche in caso di acquisto di una parte

del  sistema,  purche’  comprendente almeno le componenti di cui alle

lettere a), e) ed f).

5.  I beneficiari potranno aderire al progetto entro e non oltre il

31 dicembre 2003.

Art. 2.

Modalita’ di conseguimento dell’incentivo

1.  Per  i  beneficiari costituisce titolo di legittimazione per il

conseguimento   dell’incentivo   la   lettera  loro  trasmessa  dalla

Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri,  con  la  quale  vengono

illustrate  le  finalita’ del Progetto, viene attribuito un numero di

identificazione  personale  (di  seguito  «PIN»)  leggibile  mediante

abrasione della pellicola su esso sovrapposta.

2.  L’incentivo  e’ conseguito all’atto dell’acquisto del PC presso

un qualsiasi rivenditore che aderisce al Progetto, identificato da un

apposito  simbolo  riportato  nel sito informatico di cui all’art. 3,

comma   1,   esposto  in  modo  visibile  all’esterno  dell’esercizio

commerciale.

3.  I  beneficiari  forniscono al rivenditore il PIN e il numero di

codice  fiscale,  esibendo  la  carta  di identita’ o altro documento

equivalente ai fini dell’identificazione personale.

4. L’incentivo e’ costituito da una riduzione, di pari importo, del

prezzo  complessivo di acquisto del PC, IVA inclusa, al netto di ogni

eventuale sconto commerciale.

5.  I  beneficiari  che  non  abbiano  ricevuto  la  lettera di cui

all’art.  2,  comma 1, possono farne richiesta rivolgendosi al centro

di servizi (contact center) di cui all’art. 5, comma 1, lettera f).

Art. 3.

Adempimenti a carico del rivenditore

1. Il rivenditore che intende aderire al Progetto compila il foglio

elettronico   riportato   nell’apposito   sito   del   portale  «www.

italia.gov.it»,  di  seguito  denominato  sito, indicando gli estremi

identificativi   del   proprio  esercizio  commerciale,  il  relativo

indirizzo,  il  numero di partita IVA, gli estremi di iscrizione alla

Camera  di  commercio  e  manifestando  la  volonta’  di accettare le

condizioni che lo riguardano riportate nel sito medesimo.

2.  Pattuita la vendita, il rivenditore, dopo aver verificato sotto

la  propria  responsabilita’  l’identita’  dell’acquirente  e  il suo

titolo  di  legittimazione, accede alla propria posizione sul sito di

cui al comma 1 e compila l’apposito foglio elettronico, trasferendovi

i  dati  relativi  all’operazione e, specificatamente, le generalita’

dell’acquirente,  gli  estremi  del  documento di identificazione, il

numero  di codice fiscale, il PIN, il numero di serie del PC, nonche’

il numero identificativo dello scontrino fiscale emesso.

3.  L’operazione  di  cui  al comma 2 e’ automaticamente inibita in

caso di esaurimento delle disponibilita’ del Fondo.

4.  A  fronte  di  ogni  operazione  effettuata  al  rivenditore e’

riconosciuto  un  rimborso  dell’ammontare  della riduzione di prezzo

praticata, sulla base del consuntivo reso disponibile sul sito di cui

al  comma  1.  Il  relativo  importo  e’  corrisposto  mensilmente al

rivenditore,   secondo   le  indicazioni  da  esso  fornite  all’atto

dell’adesione  al  Progetto,  mediante  bonifico  su  conto  corrente

bancario o accreditamento su conto corrente postale o assegno postale

emesso  dalle  Poste  Italiane  S.p.a., previo pagamento da parte del

medesimo  della  somma  di  Euro 3,00  per  ogni  operazione, oltre i

normali costi praticati dal sistema bancario o da Bancoposta.

Art. 4.

Accesso alla Patente europea di informatica (ECDL)

1.  I  beneficiari  che  utilizzano  l’incentivo  possono  ottenere

gratuitamente  per  via  telematica  attraverso Internet dal sito, un

pacchetto  ECDL  (european  computer  driving license) costituito dai

relativi  moduli didattici. Gli stessi beneficiari, acquistata presso

il   concessionario   ECDL  la  carta  personalizzata  (skills  card)

necessaria  per la registrazione del risultato degli esami usufruendo

delle   condizioni   stabilite  dall’apposita  convenzione,  potranno

gratuitamente   sostenere   gli  esami  presso  le  scuole  pubbliche

abilitate, nel limite di una sola volta per ciascun modulo didattico.

L’eventuale  ripetizione  dell’esame  non superato sara’ a carico del

partecipante  alle condizioni stabilite dall’apposita convenzione. La

patente puo’ essere conseguita entro e non oltre il 30 giugno 2004.

2.  I  soggetti di cui al comma 1 possono, altresi’, partecipare ad

un  concorso  per  via telematica attraverso il sito. Il Ministro per

l’innovazione  e  le  tecnologie  premia  i migliori classificati nel

superare  una  prova  di  inventiva  e  capacita’  informatica per la

soluzione  di  un  problema  appositamente  concepito  i  cui termini

saranno pubblicati sul sito.

3.   Le   spese   per   l’istituzione  dei  premi  sono  ricomprese

nell’importo complessivo delle spese di realizzazione del Progetto di

cui all’art. 6.

Art. 5.

L’attivita’  del  Dipartimento  per  l’innovazione  e le tecnologie e

degli organismi esterni di collaborazione

1  .  Per  la  realizzazione  del  Progetto  secondo  le  modalita’

stabilite dal presente decreto il Dipartimento per l’innovazione e le

tecnologie  si avvale, previa stipula di apposite convenzioni sentito

il  Ministero  dell’economia  e delle finanze, della collaborazione a

titolo oneroso di SOGEI – Societa’ generale d’informatica S.p.a. e di

Poste Italiane S.p.a. per quanto concerne:

a) la predisposizione dell’elenco dei nominativi dei beneficiari,

corredato dei relativi dati necessari per l’attuazione del Progetto;

b) la  realizzazione  delle  procedure  informatizzate necessarie

all’assegnazione   del   PIN,   al   riconoscimento  della  posizione

comprovante  la tipologia dell’attivita’ commerciale del rivenditore,

nonche’ all’esercizio del controllo e del monitoraggio del Progetto;

c) la predisposizione e il recapito delle lettere ai beneficiari;

d) il  rimborso  ai  rivenditori  dei  crediti  maturati ai sensi

dell’art. 3, comma 4;

e) la   realizzazione  e  la  gestione  delle  sezioni  del  sito

necessarie allo svolgimento del Progetto;

f) l’organizzazione  e  la  gestione  di  un  centro  di  servizi

(contact  center)  al fine di soddisfare le richieste dei soggetti di

cui all’art. 2, comma 5.

2.  Il  Dipartimento  per  l’innovazione  e le tecnologie provvede,

inoltre:

a) ad   attivare   un  piano  di  comunicazione  ed  informazione

finalizzato ad assicurare la massima conoscenza dell’iniziativa;

b) effettuare   il   controllo  sistematico  ed  il  monitoraggio

dell’andamento   del   progetto,   in  relazione  agli  obiettivi  da

raggiungere;

c) provvedere a quanto necessario per l’erogazione dei corsi ECDL

e  per  il  rimborso  dei relativi esami sostenuti e superati, di cui

all’art. 4, comma 1, nonche’ ad istituire il concorso di cui al comma

2  del  medesimo  articolo  ed  alla  verifica  delle  disponibilita’

esistenti al fine delle operazioni di cui all’art. 3, comma 3.

Art. 6.

Disposizioni finanziari

1.  Gli  oneri  derivanti dall’applicazione degli articoli 2, 3 e 5

relativi  alla  realizzazione  del  Progetto  sono a carico del Fondo

nella  misura  massima del cinque per cento delle disponibilita’ come

individuate ai sensi dell’art. 27 della legge n. 289 del 2002.

2.  La  restante  quota  delle  disponibilita’ di cui al comma 1 e’

utilizzata  per  la concessione degli incentivi e per il rilascio del

pacchetto ECDL.

3.  Tutte le spese necessarie per l’attuazione del Progetto secondo

le  modalita’  di  cui  al  presente  decreto  sono  a  carico  delle

disponibilita’ del Fondo e verranno liquidate ai rispettivi creditori

dal  Dipartimento  del  tesoro  su  richiesta  del  Dipartimento  per

l’innovazione    e    le   tecnologie,   corredata   della   relativa

documentazione di spesa.

4.  I  fondi  necessari  per la concessione degli incentivi saranno

trasferiti  a Poste Italiane S.p.a. in via anticipata per tranches di

uguale  importo.  Le  tranches  successive alla prima saranno erogate

ciascuna  a  seguito dell’avvenuto impiego della precedente. La quota

non impiegata dell’ultima tranche verra’ riversata all’erario secondo

modalita’  che  saranno  comunicate  tempestivamente a Poste Italiane

S.p.a. dal Dipartimento del Tesoro.

Il  presente  decreto  sara’  inviato  alla  Corte dei conti per la

registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.  Esso  entra in vigore il giorno successivo alla data della

sua pubblicazione.

Roma, 8 aprile 2003

Il Ministro

dell’economia e delle finanze

Tremonti

Il Ministro

per l’innovazione e le tecnologie

Stanca

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2003

Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2

Economia e finanze, foglio n. 340