Lavoro e Previdenza

Wednesday 20 April 2005

L’ infortunio in itinere si ferma alle scale condominiali. Non indennizzabili l’ infortunio del lavoratore che per recarsi al lavoro cade sulle scale

Linfortunio in itinere si ferma alle scale condominiali. Non indennizzabili linfortunio del lavoratore che per recarsi al lavoro cade sulle scale

Tar Lazio Sezione seconda bis sentenza 16 dicembre 2004-13 aprile 2005, n. 2695

Presidente Giulia estensore Giordano

Ricorrente Salvatore – controricorrente comune di Roma

Fatto

La ricorrente, dipendente comunale in forza alla Scuola Guido Alessi di Roma con la qualifica di operatrice dei servizi scolastici socio-educativi, subiva in data 12 maggio 1997 un grave infortunio nel recarsi al lavoro dalla propria abitazione, ubicata a circa duecento metri di distanza dalla sede di servizio.

In particolare, la Salvatore, dopo essere uscita dalla propria abitazione, cadeva rovinosamente nello scendere le scale condominiali e riportava gravi lesioni (frattura della tibia e del perone della gamba sinistra), accertate presso lospedale S.Giacomo con prognosi di cinquanta giorni.

Linteressata presentava, quindi, al comune di Roma domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dellequo indennizzo per levento occorsole.

Avverso il provvedimento specificato in epigrafe, con cui detta domanda è stata rigettata, listante ha proposto il presente ricorso, affidandolo ai seguenti motivi di doglianza:

Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta, difetto di motivazione e travisamento dei fatti. Violazione dei principi di ragionevolezza.

Il comune di Roma ha riconosciuto la dinamica dellevento, ma ha ritenuto di non dar corso allistanza sullassunto che, nella specie, non può configurarsi linfortunio in itinere, in quanto lincidente si è verificato nel luogo di abitazione e non sulla pubblica via.

Pertanto, ad avviso di controparte, le scale condominiali non sarebbero comprese nel tragitto casa-ufficio, ma farebbero parte dellabitazione.

In una successiva memoria listante ha puntualizzato i termini della questione controversa, insistendo nelle conclusioni precedentemente rassegnate, con rifusione delle spese di lite.

Parte resistente si è costituita formalmente in giudizio.

Diritto

Con lodierno gravame la ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con cui lintimata Amministrazione ha rigettato la sua istanza, volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni riportate nellinfortunio del 12 maggio 1997, nonché la concessione di equo indennizzo.

Il ricorso è infondato.

Come riferito in narrativa, lamministrazione comunale di Roma, nel respingere la domanda della dipendente, ha affermato che, trattandosi di evento verificatosi nel luogo di abitazione, e non sulla pubblica via, non può configurarsi la fattispecie dellinfortunio in itinere.

Ad avviso del Collegio, lassunto di controparte appare pienamente condivisibile, giacché le scale condominiali fanno parte, per definizione oltre che per la natura stessa dei luoghi, del concetto di abitazione in senso lato.

Invero, esse rientrano nella nozione unitaria di proprietà immobiliare, atteso che, mentre la casa vera e propria appartiene soltanto al suo titolare ovvero è nella sua disponibilità in via esclusiva, le scale dello stabile, essendo riconducibili al condominio a titolo di comune (e forzosa) proprietà privata, sono destinate ad essere necessariamente riferite pro-quota ai singoli appartamenti, configurandosi esse alla stregua di beni di uso o godimento collettivo, peraltro, inscindibili dalle singole proprietà individuali.

Conseguentemente, laccezione di abitazione, da cui prende avvio il percorso o il tragitto che il dipendente deve necessariamente seguire, per recarsi dalla propria casa allufficio, non può che comprendere anche le scale condominiali.

E, per converso, affinché possa gravare sulla comunità il rischio generico della strada nellinfortunio in itinere, la distanza che il dipendente è tenuto a coprire per raggiungere il luogo di lavoro, non può che essere il percorso stradale, vale a dire quello delle ordinarie vie di comunicazione che si dipartono dalledificio di cui fa parte la casa di abitazione.

Tale convincimento si rivela, invero, vieppiù rispondente alla ratio dellistituto, che è quella di indennizzare il lavoratore degli effetti nocivi di un accadimento, che abbia a verificarsi, senza alcuna sua rilevante e diretta responsabilità, in un ambito esterno alla sua sfera di privata autonomia.

Correttamente, dunque, il Comune resistente ha ritenuto non configurabile la fattispecie dellinfortunio in itinere nella vicenda occorsa allattuale ricorrente.

Va, invero, esclusa lindennizzabilità dellevento dannoso, non soltanto quando linfortunio si verifichi nellabitazione ovvero nel domicilio o dimora del lavoratore, ma anche nellipotesi di infortunio occorso al medesimo nelle scale condominiali od in altri luoghi di comune proprietà privata  (cfr. Cassazione, civile, Sezione lavoro, 9211/03).

Ciò stante, il ricorso in trattazione deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

PQM

Il Tar del Lazio, Sezione seconda, respinge il ricorso meglio specificato in epigrafe.

Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallautorità amministrativa.