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Friday 03 January 2003

L’ inflazione ed il caro prezzi non risparmiano neanche il Codice della Strada: ritoccati gli importi delle sanzioni. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DECRETO 24 dicembre 2002

Linflazione ed il caro prezzi non risparmiano neanche il Codice della Strada: ritoccati gli importi delle sanzioni

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 dicembre 2002

Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada. Art. 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

(G.U. n. 304 del 30-12-2002)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l’art. 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada;

Ritenuto di dover provvedere, in conformita’ alla citata disposizione, all’aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella misura risultante al 1 gennaio 2002 a seguito dell’operazione di conversione in euro secondo le disposizioni dell’art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in misura pari alla intera variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale);

Ritenuto, altresi’, di dover adeguare l’importo delle sanzioni introdotte nel nuovo codice della strada per effetto delle disposizioni della legge 27 dicembre 1997, n. 449, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, affinche’ l’intervento di aggiornamento possa riguardare contestualmente tutte le sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada e si possa superare la discrasia temporale sin qui verificatasi;

Considerato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al mese di novembre 2002, comunicato dall’Istituto nazionale di statistica, indica la variazione percentuale dell’indice del mese di novembre 2002 rispetto a novembre 2000 in misura pari al 5%;

Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e successive modifiche ed integrazioni, e’ aggiornata secondo la tabella figurante in allegato al presente decreto.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra’ effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Roma, 24 dicembre 2002

Il Ministro della giustizia Castelli

Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi

ALLEGATO

Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma previste dal codice della strada devono intendersi sostituiti come segue:

Ove era prevista la sanzione da ¬ 19,00 a ¬ 78,00

la stessa deve intendersi sostituita con quella da ¬ 19,95 a ¬ 81,90

Ove era prevista la sanzione da ¬ 32,00 a ¬ 131,00

la stessa deve intendersi sostituita con quella da ¬ 33,60 a ¬ 137,55

Ove era prevista la sanzione da ¬ 39,00 a ¬ 78,00

la stessa deve intendersi sostituita con quella da ¬ 40,95 a ¬ 81,90

Ove era prevista la sanzione da ¬ 65,00 a ¬ 262,00

la stessa deve intendersi sostituita con quella da ¬ 68,25 a ¬ 275,10

Ove era prevista la sanzione da ¬ 78,00 a ¬ 157,00

la stessa deve intendersi sostituita con quella da ¬ 81,90 a ¬ 164,85

Ove era prevista la sanzione da ¬ 98,00 a ¬ 196,00

la stessa deve intendersi sostituita con quella da ¬ 102,90 a ¬ 205,80

Ove era prevista prevista la sanzione da ¬ 121,00 a ¬ 485,00

la stessa deve intendersi sostituita con quella da ¬ 127,05 a ¬ 509,25

Ove era prevista la sanzione da ¬ 131,00 a ¬ 524,00

la stessa deve intendersi sostituita con quella da ¬ 137,55 a ¬ 550,20

Ove era prevista la sanzione da ¬ 258,00 a ¬ 1.032,00

la stessa deve intendersi sostituita con quella da ¬ 270,90 a ¬ 1.083,60

Ove era prevista la sanzione da ¬ 274,00 a ¬ 1.373,00

la stessa deve intendersi sostituita con quella da ¬ 287,70 a ¬ 1.441,65

Ove era prevista la sanzione da ¬ 327,00 a ¬ 1.311,00

la stessa deve intendersi sostituita con quella da ¬ 343,35 a ¬ 1.376,55

Ove era prevista la sanzione da ¬ 516,00 a ¬ 2.065,00

la stessa deve intendersi sostituita con quella da ¬ 541,80 a ¬ 2.168,25

Ove era prevista la sanzione da ¬ 549,00 a ¬ 2.747,00

la stessa deve intendersi sostituita con quella da ¬ 576,45 a ¬ 2.884,35

Ove era prevista la sanzione da ¬ 601,00 a ¬ 2.427,00

la stessa deve intendersi sostituita con quella da ¬ 631,05 a ¬ 2.548,35

Ove era prevista la sanzione da ¬ 625,00 a ¬ 2.503,00

la stessa deve intendersi sostituita con quella da ¬ 656,25 a ¬ 2.628,15

Ove era prevista la sanzione da ¬ 655,00 a ¬ 2.623,00

la stessa deve intendersi sostituita con quella da ¬ 687,75 a ¬ 2.754,15

Ove era prevista previsto la sanzione da ¬ 1.032,00 a ¬ 4.131,00

la stessa deve intendersi sostituita con quella da ¬ 1.083,60 a ¬ 4.337,55

Ove era prevista la sanzione da ¬ 1.549,00 a ¬ 6.197,00

la stessa deve intendersi sostituita con quella da ¬ 1.626,45 a ¬ 6.506,85

Ove era prevista la sanzione da ¬ 2.065,00 a ¬ 8.263,00

la stessa deve intendersi sostituita con quella da ¬ 2.168,25 a ¬ 8.676,15