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Sunday 05 March 2006

L’ ex ministro Cirino Pomicino condannato a risarcire il danno all’ immagine dello Stato.

L’ex ministro Cirino Pomicino condannato a risarcire il danno all’immagine dello
Stato.

Cassazione – Sezioni unite civili – ordinanza 2 febbraio-2 marzo 2006, n. 4582

Presidente Carbone – Relatore
Varrone

Pm Ciccolo – difforme –
Ricorrente Cirino Pomicino – Controricorrente Pg in
proc. Masciari ed altri

La Corte
premesso in fatto

Con atto del 6 dicembre 2003, la
Procura presso la Corte dei conti per la Campania conveniva dinnanzi alla
competente sezione giurisdizionale regionale Paolo Cirino Pomicino,
chiedendo: in via principale, la condanna in solido ‑ con altri
parlamentari ‑
al risarcimento del danno all’immagine delle Istituzioni dello Stato causato
con condotta dolosa in relazione all’accettazione di contributi illeciti
erogati negli anni dal 1987 al 1992 da imprese facenti parte della
Metropolitana di Napoli Spa, aggiudicataria dei lavori di realizzazione della
metropolitana, danno equitativamente determinato in euro 2.633.930,18; in via
subordinata, la condanna al danno, causato con condotta omissiva gravemente
colposa, determinato in euro 1.549.370,69 per Cirino Pomicino, in ragione
dell’apporto causale. Per gli stessi fatti si era svolto processo penale, conclusosi, in primo grado, con il proscioglimento del
Pomicino per i capi di imputazione di corruzione e abuso d’ufficio, stante la
delibera di insindacabilità della Camera ex articolo 68 Costituzione, e con la
condanna per il reato di illecito finanziamento dei partiti; per quest’ultimo
veniva pronunciato in appello il proscioglimento per intervenuta prescrizione.

Nelle more del giudizio il Cirino
Pomicino ha promosso ricorso per regolamento
preventivo di giurisdizione per sentir dichiarare il difetto dì giurisdizione
della Corte dei conti.

Resiste con controricorso la
Procura Regionale della Corte dei conti per la Campania.

Con un unico complesso motivo di
censura, illustrato anche con memoria, il ricorrente sotto un primo profilo
contesta la giurisdizione della Corte dei conti per richieste risarcitorie nei
confronti di componenti delle Assemblee Parlamentari
in relazione all’attività espletata, di cui è espressione il voto favorevole
all’emendamento relativo al finanziamento della metropolitana di Napoli nella
legge finanziaria per il 1986, nonché l’attività svolta come Presidente della
Commissione Bilancio della Camera.

Sotto un secondo profilo, negata
l’esistenza di un rapporto di servizio con qualsiasi amministrazione, rileva
che ‑
trattandosi di fatti anteriori alla legge 20/1994 ‑ avuto riguardo al
petitum sostanziale, la responsabilità azionata ha natura extracontrattuale,
con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

Sotto un terzo profilo, il
ricorrente deduce che, trattandosi di richiesta di risarcimento del danno ex articolo 2059 Cc, la potestas juidicandi si è
esaurita con la costituzione di parte civile nel giudizio penale, con
conseguente esclusione della giurisdizione contabile.

Considerato in diritto

Il Pg presso questa Corte ha concluso per l’accoglimento del ricorso e la conseguente
affermazione della giurisdizione ordinaria in quanto «deve escludersi la
sindacabilità nell’alveo della giurisdizione contabile dell’attività svolta dal
Pomicino come membro del Parlamento (cui è riconducibile, ovviamente, anche
quella di presidente della commissione bilancio) e nell’esercizio delle
prerogative ‑
costituzionalmente garantite (cfr. Corte costituzionale 265/97) ‑
di espressione del voto».

Questa conclusione sembra frutto
di un’errata impostazione dei fatti di causa e non
può, pertanto, accogliersi. Va infatti rilevato, come
lucidamente messo in luce nel controricorso del Procuratore contabile
regionale, che:

– la vicenda riguarda un parlamentare (1976‑1992), Presidente della
Commissione Bilancio della Camera dei Deputati (1983‑1988), nonché
Ministro della Repubblica (dal 1988 al 1991; senza portafoglio sino al 1989,
del Bilancio e della Programmazione Economica sino al 1991), il quale nella
qualità di Deputato e di Presidente della Commissione Bilancio della Camera e,
quindi, in costanza di un rapporto di servizio onorario con lo Stato che gli
assicurava le prerogative previste all’articolo 68 della Costituzione,
nell’esercizio della funzione parlamentare, che gli era demandata, ha percepito
“contributi” indebiti per quattro miliardi di lire da parte di alcune imprese,
raggruppate nella Metropolitana di Napoli Spa, aggiudicataria dei lavori di
costruzione della metropolitana di Napoli, con conseguente irrimediabile danno
(indicato nella misura di euro 2.633.930,18), in termini di pregiudizio del
prestigio e del decoro dell’Istituzione pubblica, il Parlamento, cui
apparteneva, e dello Stato-Comunità, che rappresentava; che secondo il più
recente e largamente apprezzato orientamento di questa Corte, è ammessa la
risarcibilità del cosiddetto danno morale anche quando la responsabilità
dell’autore del reato risulti da una presunzione astratta di legge o, comunque,
non vi sia stato l’accertamento in concreto del fatto‑reato; che il
Cirino Pomicino non ha posto in essere esclusivamente un comportamento doloso
attivo ‑
percezione di contributi illeciti, accompagnato, ovviamente, dalla
consapevolezza della propria (e dell’altrui) qualifica ‑, ma anche uno
omissivo, quantomeno gravemente colposo, di non aver denunciato i fatti
penalmente rilevanti o di non averli impediti, in quanto a sua diretta
conoscenza, poiché il dovere di denuncia si sarebbe risolto in autodenuncia;
che in entrambi i casi (comportamento commissivo e omissivo), le condotte

risultano
gravemente trasgressive dei più elementari doveri di fedeltà di ogni pubblico
agente, di quel dovere, cioè, che prima (di) e più che ad ogni altro, fa capo
ad un rappresentante eletto dal Popolo Italiano, a cui appartiene la Sovranità
ex articolo 1 della Costituzione e al cui servizio deve essere dedicato
esclusivamente il Deputato in virtù del mandato ricevuto; che la maggior parte
delle contribuzioni illecite sono state percepite dal Cirino Pomicino in un
periodo in cui, peraltro, era anche Ministro della Repubblica, vincolato al
rispetto del dovere assoluto di fedeltà al Governo di cui era esponente; che,
in linea generale, il Deputato, quando esercita il proprio compito
istituzionale, agisce in funzione di un rapporto di servizio, speciale e
onorario e non è perseguibile in assoluto solo se c’è uno stretto legame
funzionale tra opinioni espresse e atti compiuti ed esercizio indipendente
delle proprie attribuzioni (Corte costituzione sentenze 10 e 11/2000); che tale
legame evidentemente si interrompe quando l’accettazione di denaro e di altri
beni materiali intervenga a condizionare atti parlamentari e/o di governo; che
il comportamento, inoltre, non attinente né ad opinioni espresse, né a voti
dati dal Cirino Pomicino nell’esercizio delle sue attribuzioni, è in chiaro ed
evidente nesso strumentale di occasionalità con la funzione svolta di
Presidente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati e, anzi, è
stato tenuto in ragione della stessa; che la prospettazione di un rapporto di
servizio tra il parlamentare e lo Stato è confermata dal fatto che l’Amministrazione
si è costituita parte civile nel processo penale, con atto che ha superato il
vaglio di ben due Collegi giudicanti e in relazione al quale è intervenuta condanna
al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio;

– che, peraltro, tale
costituzione non è rilevante nel presente giudizio in quanto, essendo la
giurisdizione penale e la giurisdizione civile per risarcimento dei danni, da
un lato, e la giurisdizione contabile, dall’altro, reciprocamente indipendenti
nei profili istituzionali, anche quando investano uno
stesso fatto materiale, dalle colorazioni e rilevanze giuridiche diverse, e
potendo l’interferenza verificarsi tra giudizi e mai tra le giurisdizioni, non
può accogliersi la tesi della consumazione dell’azione di responsabilità,
esercitata innanzi alla Corte dei conti per fatti, già oggetto, in altra sede,
di analoga azione esercitata dalla Pa, in quanto irrilevante in termini di
riparto di giurisdizione (Cassazione Su, 369/91 e 822/99);

‑ che le considerazioni esposte
sono in perfetta sintonia con i principi affermati in materia da questa Corte
che, da un lato, ha sempre riconosciuto la rilevanza di un rapporto di servizio
anche di natura onoraria (Cassazione Su, 5393/95 e 5467/79) e, dall’altro, è
ben ferma nell’affermare che la cognizione in ordine all’azione
di responsabilità amministrativa di soggetti istituzionalmente investiti di
pubbliche funzioni decisionali appartiene alla giurisdizione della Corte dei
conti anche allorché, con il suo esercizio, si assuma sussistente non solo il
danno erariale, ma anche il danno conseguente alla perdita di prestigio ed al
grave detrimento dell’immagine e della personalità pubblica dello Stato, che., pur
se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile
di una valutazione patrimoniale sotto il profilo della spese necessaria al
ripristino del bene giuridico leso (Cassazione Su 744/99, 98/2000, ordinanza
17078/03 ex plurimis); tutto ciò premesso e considerato, va dichiarata la
giurisdizione della Corte dei conti. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese,
stante la qualità di parte formale del Pg contabile.

PQM

La Corte, pronunciando sull’istanza di regolamento, dichiara la giurisdizione della
Corte dei conti; nulla per le spese.