Famiglia

Friday 18 November 2005

L’ errore reciproco sulle qualità del coniuge rende nullo il matrimonio.

L’errore reciproco sulle qualità
del coniuge rende nullo il matrimonio.

Cassazione – Sezione prima civile
– sentenza 19 settembre-16 novembre 2005, n. 23073

Presidente Luccioli – Relatore
Giuliani

Pm Frazzini – conforme –
ricorrente Cerruto – controricorrente Di Sciorno

Svolgimento del processo

Con ricorso in data 5 giugno
1987, Francesco Di Sciorno chiedeva al Tribunale di Chiavari di
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 28
gennaio 1978 con Andreina Cerruto.

Il Giudice adito, mediante
sentenza del 12 febbraio-19 marzo 1991, disponeva in conformità, impartendo
altresì le conseguenziali statuizioni.

Avverso la
decisione, proponeva appello la stessa Cerruto.

Nel corso del relativo
procedimento, la Corte territoriale di Genova, con pronuncia del 18 novembre
1991, dichiarava l’efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza del
Tribunale della Sacra Romana Rota in data 20 dicembre 1989, il quale aveva
dichiarato la nullità del matrimonio anzidetto per il ritenuto errore, da parte
del Di Sciorno, “in qualitate personae directe et
principaliter intenta”.

Conseguentemente, il giudizio di appello di cui sopra era definito dalla medesima Corte
genovese attraverso la sentenza del 9 giugno 1992/20 marzo 1993, in forza della
quale veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine
alle questioni sub iudice.

La Certuto, quindi, previo
ricorso ai sensi dell’articolo 700 Cpc accolto dal Tribunale di Chiavari con
decreto dell’8 aprile 1994, mediante citazione del 16 maggio 1994 conveniva il
Di Sciorno davanti a quest’ultimo Giudice chiedendo: a) che lo stesso Di
Sciorno fosse dichiarato tenuto, a norma dell’articolo 129bis Cc,

alla
corresponsione di una congrua indennità e di un assegno alimentare in misura
non inferiore a lire 10.000.000 mensili;

b) che il predetto Di Sciorno, in
subordine, fosse obbligato, ai sensi dell’articolo 129 Cc, a versare per un
periodo di tre anni un assegno mensile, da determinare in proporzione alle
sostanze ed ai redditi di lui ed al tenore di vita
goduto dall’attrice in costanza di matrimonio.

Nel contraddittorio delle parti,
avendo il Di Sciorno contestato sotto ogni riguardo le
pretese avversarle, il Tribunale adito, con sentenza dell’11 luglio, 22
settembre 2000, respingeva le domande di cui alla citazione, ritenuta
l’inapplicabilità tra le parti della disciplina dettata dai richiamati articoli
129bis e 129 Cc.

Avverso tale
decisione, proponeva appello la Cerruto, riproponendo le istanze già
formulate in primo grado.

Resisteva nel grado l’appellato.

La Corte territoriale di Genova,
con sentenza in data 9 ottobre-6 novembre 2002, respingeva il gravame,
assumendo:

a) che la causa della dichiarata
nullità del matrimonio contratto dal Di Sciorno e
dalla Cerruto, la quale esigeva di essere assunta ed apprezzata, ad opera del
giudice statuale, nella caratterizzazione ad essa conferita dal giudice
ecclesiastico, senza possibilità di alcuna complementare configurazione,
modificativa o integrativa, fosse costituita dall’errore (“in qualitate
personae directe et principaliter intenta”) risultante dal fatto che la Cerruto
si era rivelata diversa sia nei confronti della bambina sia nei confronti del
marito, nel senso che, mentre prima era apparsa dolce e affettuosa, durante il
matrimonio si era manifestata rigida, severa e fredda;

b) che tale causa di nullità
rappresentasse l’unico, esclusivo termine di riferimento di ogni
questione e valutazione attinente alla problematica del matrimonio putativo,
restando irrilevante qualsiasi altro prospettabile aspetto di anomala nel
matrimonio contratto dalle parti e dovendosi considerare altrettanto
irrilevante qualsiasi questione processuale rimasta interna al giudizio
ecclesiastico e superata dalla definitività della decisione, in quella sede
emanata, dichiarata efficace nell’ordinamento italiano,

c) che dovesse escludersi, per
necessità logica, la possibilità di addebitare alla persona la quale avesse
versato in errore l’omessa partecipazione ad altra persona della cognizione di
tale sua condizione soggettiva,

d) che, in altri termini,
l’annullamento del matrimonio contratto per l’errore sulla qualità dell’altro
coniuge non fosse imputabile al coniuge caduto in
errore, ma, eventualmente, a chi lo avesse indotto in orrore;

e) che, non potendo essere
disconosciuta nei confronti della Cerruto una contrapposta situazione di buona
fede riferita alla causa di nullità, consistente essenzialmente ed
esclusivamente nell’errore del Di Sciorno sulle
qualità personali della Cerruto medesima, si configurasse una situazione di
sussistenza delle condizioni del matrimonio putativo nei riguardi di entrambi i
coniugi, riconducibile all’ipotesi normativa di cui all’articolo 129 Cc,
rispetto alla quale, tuttavia, non poteva trovare accoglimento la subordinata
domanda della Cerruto, intesa ad ottenere il riconoscimento in proprio favore
di somme periodiche di denaro secondo quanto previsto dalla citata
disposizione, atteso che, pur risultando il triennio di protrazione
dell’attribuibilità di tali somme esteso per qualche mese al di là della data
di notificazione della citazione introduttiva del giudizio, la stessa Cerruto,
nell’anzidetto contesto cronologico, ed anche successivamente, aveva percepito
l’assegno determinato in sede di separazione, di entità tutt’altro che modesta.

Avverso quest’ultima sentenza,
ricorre per cassazione la Cerruto, deducendo un solo, complesso, motivo di
gravame, illustrato da memoria, al quale resiste il Di Sciorno con
controricorso.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione ed errata
applicazione degli articoli129bis, 122 e 2043 Cc, in relazione all’articolo
360, n. 3 e n. 5, Cpc, assumendo:

a) che la ratio decidendi posta a
fondamento della pronuncia della Corte, genovese si sostanzia nel rilievo secondo
il quale la causa di nullità di cui al giudicato rotale (errore sulla qualità
della Cerruto, dolce e affettuosa prima, severa e fredda dopo il matrimonio)
rappresenta il solo termine di riferimento di ogni
questione, onde, non potendo tale errore, per la sua stessa essenza, venire
partecipato alla medesima Cerruto, la condotta di questa è irrilevante e non
c’è mala fede imputabile all’uno o all’altro del coniugi, dovendo, quindi, la
domanda ex articolo 129bis essere respinta;

b) che, poiché l’articolo 129 Cc
prende in considerazione l’ipotesi in cui le condizioni del matrimonio putativo
si verificano rispetto ad ambedue i contugi, appare
chiaro che l’articolo 129bis Cc potrà venire in considerazione in un’ipotesi
diversa, che la lettura della norma porta ad individuare nell’assenza per uno
soltanto dei coniugi di tali condizioni, ovvero quando alla buona fede di un
coniuge faccia riscontro la mala fede dell’altro, la quale, identificata nella
conoscenza della causa di nullitá del matrimonio, assume il ruolo di
presupposto per l’applicazione dell’articolo 129bis Cc, ovvero di presupposto
per poter procedere a quel giudizio di imputabilità della medesima nullità al
cui esito è condizionata l’operatività degli oneri patrimoniali previsti dalla
norma; c) che, nella specie, non esiste neppure l’ombra della prova circa la
condizione psico-patologica del Di Sciorno atta a togliere a quest’ultimo
l’attitudine di intendere il reale significato dei propri atti, essendosi egli
prefisso nel matrimonio “il solo scopo” di affidare la figlia ad una donna
diversa dalla norma, ovvero di addivenire, in pratica, ad una sorta di
contratto di baliatico e di precettorato;

d) che, infatti, fu
esclusivamente la moglie ad essere ingannata dal marito con l’esca del
matrimonio, per essere, stata relegata al ruolo, non di moglie, ma di balia e
protettrice;

e) che in ciò sta, non fosse
altro, la prova dell’inganno, ovvero della mala fede del Di
Sciomo, a questo imputabile ex articolo 129bis Cc, onde l’errore si palesa
addebitabile solo al fine che lo stesso si era prefisso di conseguire
attraverso il matrimonio;

f) che va, dunque, affermata la
responsabilità del Di Sciorno ai fini di cui
all’articolo 129bis, per essere rimasta provata la sua mala fede, la quale si
sostanzia, in sintesi, nella circostanza che l’orrore sulla qualità della
persona ( ovviamente imputabile al Di Sciorno) è il frutto della mala fede cui
è stata sempre improntata tutta la condotta dell’errante.

Il motivo non è fondato.

La Corte territoriale, infatti, è
addivenuta al rigetto della domanda principale
avanzata dalla Cerruto, in relazione al disposto dell’articolo 129bis Cc, sulla
base di “un diverso ordine di considerazioni” rispetto a quelle svolte dal
primo Giudice (onde il mancato accoglimento dell’istanza di riforma della
sentenza appellata nonostante il riconoscimento che “la ratio decidendi
censurata appare., inficiata da una fuorviante impostazione”) e, segnatamente,
muovendo dall’incensurato rilievo secondo cui “agli effetti della disciplina
del matrimonio putativo nessuna differenza di regime. è
riscontrabile tra le conseguenze personali e patrimoniali della nullità del
matrimonio concordatario e quelle della nullità del matrimonio civile” (così,
del resto Cassazione 4902/78, 1905/80), nonché dal corretto richiamo dei
principi, enunciati da questa Corte, in forza dei quali:

a) perché si realizzi l’ipotesi
prevista dall’articolo 129bis Cc, che disciplina la responsabilità del coniuge
(e del terzo) al quale sia imputabile la nullità del
matrimonio, occorre un doppio collegamento tra la situazione in cui si
sostanzia la causa di invalidità del matrimonio ed il coniuge a carico del
quale si pongono gli oneri patrimoniali a favore dell’altra parte, ovvero un
obiettivo nesso eziologico ed un’attribuibilità soggettiva che, senza
identificarsi con l’elemento psicologico delle fattispecie penali previste
dagli articoli139 Cc e 558 Cp, giustifichi detta responsabilità quanto meno
sotto il profilo della consapevolezza del fatto invalidante e dell’omesso
rifiuto di contrarre matrimonio, laddove ad integrare tale elemento soggettivo
non è però necessario che il coniuge o il terzo, ai quali sia imputabile la
causa di nullità, abbiano dolosamente posto in essere la situazione
invalidante, né che siano consapevoli degli effetti giuridici che da essa
conseguono (Cassazione 1826/80); b) ai fini della responsabilità ex articolo
129bis Cc del coniuge in inala fede cui sia imputabile la nullità del
matrimonio, non è sufficiente la riferibilità oggettiva della causa di
invalidità e non basta neppure la consapevolezza, certa o probabile, di essa,
occorrendo altresì un comportamento ulteriore, commissivo od omissivo del
responsabile, contrario al dovere generale di correttezza, che abbia
contribuito alla celebrazione del matrimonio nullo, la cui dimostrazione può
anche derivare direttamente dalla sentenza ecclesiastica di accertamento
dell’invalidità, la quale fa stato anche in ordine agli accertamenti di fatto
che costituiscono il presupposto della finale decisione, o dalla utilizzazione
che il giudice faccia della facoltà di desumere elementi di convincimento dalle
risultanze della sentenza medesima in ordine a punti non coperti dal giudicato
(Cassazione 348/93);

e) anche
ai fini della responsabilità del coniuge in malafede (e del terzo), cui sia
imputabile la nullità del matrimonio ai sensi dell’articolo 129bis Cc, è
necessario che la situazione invalidante si risolva in un atteggiamento
psichico rimasto confinato nella sfera soggettiva del responsabile e da questo
non estimato in alcun modo idoneo a renderla percepibile, dall’altro coniuge,
con l’uso dell’ordinaria diligenza (Cassazione 4649/86);

d) al fine dell’obbligazione
indennitaria del coniuge cui sia imputabile la nullità del matrimonio, ai sensi
dell’articolo 129bis Cc, il requisito della buona fede dell’altro coniuge, da
presumersi fino a prova contraria, si identifica nella
incolpevole ignoranza della specifica circostanza per la quale, nella concreta
vicenda, è stata pronunciata la nullità, onde, in caso di declaratoria
di invalidità che sia stata resa dal giudice ecclesiastico con sentenza
dichiarata efficace nell’ordinamento interno, il superamento dell’indicata
presunzione si ha con la dimostrazione dell’imputabilità della nullità
matrimoniale anche al coniuge che richiede l’indennità (Cassazione 2734/95;
1780/96).

Muovendo da simili premesse,
appare, innanzi tutto, palese come la Corte territoriale,
sulla base dell’incensurato apprezzamento di fatto secondo il quale ‘la causa
della dichiarata nullità del matrimonio religioso contratto dal Di Sciorno e
dalla Cerruto è costituita… essenzialmente ed esclusivamente … dall’errore
del Di Sciorno sulle qualità personali della Cerruto medesima (“in qualitate
personae directe et principaliter intenta”) consistente in ciò che “la Cerruto
si è rivelata diversa sia nel confronti della bambina che nei confronti del
marito”, perché “mentre prima si era manifestata dolce e affettuosa, durante il
matrimonio si rivelò rigida, severa e fredda”, del tutto correttamente (giusta
i principi sopra riportati e, segnatamente, quello che riconosce alla sentenza
ecclesiastica di accertamento dell’invalidità la capacità di fare stato anche
in ordine agli accertamenti di fatto che costituiscono il presupposto della
finale decisione, ovvero di fornire al giudice statuale elementi di
convincimento in ordine a punti non coperti dal giudicato Cassazione 348/93,
cit.) abbia ritenuto che tale causa di nullità «esige di essere da (detto)
giudice assunta ed apprezzata, per i fini che qui interessano, nella caratterizzazione
ad essa conferita dal giudice ecclesiastico, senza possibilità di alcuna
complementare configurazione, modificativa o integrativa», onde la medesima
causa di nullità «rappresenta l’unico esclusivo termine di riferimento di ogni
questione e valutazione attinente alla problematica del matrimonio putativo,
restando irrilevante qualsiasi altro prospettabile aspetto di anomalia nel
matrimonio contratto tra la Cerruto e il Di Sciorno e altrettanto irrilevante
dovendosi considerare qualsiasi questione processuale rimasta interna al
giudizio ecclesiastico e superata dalla definitività della decisione in quella
sede emanata e dichiarata efficace nell’ordinamento italiano, con particolare
riferimento alla circostanza del mutamento della causa petendi tra l’incapacità
psichica a prestare un valido consenso matrimoniale allegato dal Di Sciorno nel
libello introduttivo rassegnato al Tribunale ecclesiastico regionale e l’errore
sulle qualità personali del coniuge posto dallo stesso Cerruto (rectius, Di Sciorno),
a fondamento della domanda poi definitivamente accolta dal Tribunale della
Sacra Rota».

Secondariamente, non soggiace a
censura neppure il conseguenziale apprezzamento che la Corte territoriale ha
ritenuto di trarre là dove, nella sentenza impugnata, trovasi affermato che «la
peculiare natura della situazione invalidante del consenso che per tal modo
viene in rilievo, … consistente essenzialmente ed esclusivamente nell’errore del Di Sciorno sulle qualità personali della
Cerruto,…nella sua dimensione psicologica risolventesi nella ignoranza di una
realtà rilevante e nella prospettazione di una realtà diversa supposta ma
insussistente, esclude per necessità logica la possibilità che alla persona che
versa in errore possa essere addebitabile l’omessa partecipazione ad altra
persona della cognizione di tale sua condizione soggettiva» (altrimenti
esprimendo il riferito apprezzamento con le parole, riprese dalla motivazione
della sentenza del Tribunale, secondo le quali «l’annullamento del matrimonio
contratto per l’errore sulla qualità dell’altro coniuge non è imputabile al
coniuge caduto in errore, ma ‑ eventualmente ‑ a chi l’ha indotto in
errore»), onde, (pur) restando «estraneo alla presente materia del contendere
(in cui si discute della mala fede che la Cerruto addebita al Di Sciorno in
relazione alla nullità del matrimonio pronunciata per il riconosciuto errore
determinante del Di Sciorno su qualità personale della Cerruto) il problema
dell’addebitabilità alla persona, alla quale si riferisce la qualità rilevante,
del fatto di non averla resa conoscibile a colui che perciò è caduto in
errore,…restano (tuttavia) privi di pregio gli argomenti di contenuto
fattuale e di ordine etico ai quali l’odierna appellante affida il suo
tentativo di dimostrare ‑ a smentita dell’opinione espressa nella sentenza
rotale ‑
che quella che i giudici ecclesiastici definiscono la ruina matrimonii trova
causa nel comportamento della controparte».

Al riguardo, si osserva che il
fondamento della responsabilità prevista dal primo comma dell’articolo 129bis
Cc a carico del soggetto passivo del rapporto risiede nel fatto che egli, al
momento della celebrazione del matrimonio, sia stato consapevole dell’esistenza
della causa che ne ha determinato la nullità, ovvero nel fatto che il soggetto
cui è imputabile (riferibile) tale causa di nullità sia stato
in malafede circa l’esistenza anzidetta.

Peraltro, al fine di individuare
la nozione di “imputabilità” sottintesa dalla norma, è stato rilevato in
dottrina come occorra considerare quale causa (di
nullità) imputabile non già quella, di significato formale, in cui si
concretizza il vizio che determina la nullità appunto del matrimonio, bensì
quella, di significato sostanziale, che è all’origine del vizio medesimo o che
è il presupposto di questo, benché non direttamente rilevante agli effetti
dell’annullamento dello stesso matrimonio, dal momento che, se si accogliesse
il punto di vista formale, considerando causa della nullità (come nella specie)
l’errore del coniuge sulle qualità personali dell’altro coniuge, la norma
contenuta nel primo comma del già citato articolo 129bis Cc, dovrebbe essere
intesa nel senso di escludere ogni possibilità di tutela nei riguardi del
soggetto che può trovarsi nelle condizioni di fatto per poter invocare in
proprio favore gli effetti della buona fede, ovvero il coniuge vittima
dell’errore, cosi restringendo l’ambito di applicazione della disposizione in
parola fino ad escludere le ipotesi di nullità del matrimonio per errore
appunto.

Al contrario, tenuto conto vuoi
delle esigenze di fondo su cui è basata la norma del
comma 1 dell’articolo 129bis Cc (la quale, ponendo come suo effetto un obbligo
di mantenimento, mira a coprire le ipotesi che non possono rientrare nel
precedente articolo 129 Cc) e, dunque, del carattere estensivo che essa deve
necessariamente avere per rispondere ad un simile tendenza, vuoi del contenuto
concreto dell’intera disposizione dell’articolo 129bis Cc (e, precisamente, dei
commi 2 e 3, i quali in tanto possono avere uno specifico significato ed una
efficace applicazione in quanto il riferimento della responsabilità venga
operato nei confronti del soggetto o dei soggetti dal cui comportamento
discenda il vizio che ha determinato la nullità del matrimonio), è da ritenere
che il legislatore abbia voluto accogliere una nozione di imputabilità in
termini sostanziali, riferendosi, cioè, non alla causa immediata in cui si
identifica il vizio che determina la nullità del matrimonio, bensì alla causa
ultima che, a sua volta, può aver determinato il vizio, in sé, ovvero alle
circostanze che, inerendo direttamente al soggetto, hanno provocato un vizio da
cui dipende la nullità, come, nel caso in esame, le qualità personali che,
essendo state oggetto di errore essenziale da parte dell’altro coniuge, il
quale rappresenta il vizio formale del consenso matrimoniale legittimandone
l’impugnativa, costituiscono l’elemento di fatto o sostanziale che ha causato
il venir meno degli effetti del matrimonio.

Ne consegue che, in effetti, là
dove la causa giuridica (formale) della nullità del matrimonio risieda nell’errore (essenziale) su qualità personali
dell’altro coniuge, ex articolo 122, comma 2 e 3, Cc, ovvero su altro tipo di
qualità cui l’ordinamento canonico (diversamente regolmentando la materia
rispetto alle disposizioni del codice civile) assegni rilievo invalidante e che
derivi, quanto alla sua dimostrazione, dalla sentenza ecclesiastica di
accertamento della relativa invalidità, il pagamento dell’indennità di cui al
primo comma dell’articolo 129bis Cc non è dovuto dal coniuge che sia incorso in
un errore simile (ovvero, nella specie, dall’odierno controricorrente), atteso
che la mala fede presupposta da quest’ultima norma n’siede nella consapevolezza
dell’esistenza di fatti (come le indicate qualità personali) su cui l’errore
stesso è caduto ed appare, quindi, riferibile non al coniuge anzidetto, bensì,
eventualmente, al coniuge che in tale errore abbia indotto l’altra parte.

In questo senso, si palesa
destituito di fondamento l’assunto della ricorrente, là dove questa, “a
smentita dell’opinione espressa nella sentenza rotale‑ (giusta quanto già
rilevato, come si è visto, dalla Corte territoriale), ha preteso di individuare
la causa della “ruina matrimonii”,nel comportamento
della controparte” e di desumere dall’illustrazione degli atti la prova della
mala fede del Di Sciorno, a questo imputabile ex articolo 129bis Cc,
segnatamente prospettandola nell’inganno di cui la Cerruto sarebbe rimasta
vittima “con l’esca del matrimonio, per essere relegata non a moglie ma a balia
e precettrice”, secondo “il solo scopo” (affidare cioè la figlia ad una donna
diversa dalla norma) prefissosi dal Di Sciorno attraverso il matrimonio stesso,
nonché negli “artifici escogitati (dal marito) per liberarsi del vincolo” onde va
del tutto esente da censura la conclusiva affermazione di detto Giudice secondo
cui, «poiché non può essere disconosciuta nei confronti di Cerruto Andreina una
contrapposta situazione di buona fede riferita alla causa di nullità,
consistente.. essenzialmente ed esclusivamente nell’errore del Di Sciorno sulle
qualità personali della Cerruto medesima, si configura una situazione di
sussistenza delle condizioni del matrimonio putativo nei riguardi di entrambi i
coniugi riconducibile all’ipotesi normativa di cui all’articolo 129 Cc».

Il ricorso, pertanto, deve essere
rigettato.

La delicatezza della controversia
sottesa alla peculiarità stessa dei rapporti intercorsi tra le parti giustifica
la compensazione delle spese del giudizio di
cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.