Penale

Wednesday 04 May 2005

L’ emendamento presentato dal Governo al decreto competitività con le nuove pene per la bancarotta.

L’emendamento presentato dal Governo al decreto competitività
con le nuove pene per la bancarotta.

Disegno di legge di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante
«Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione
per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (3344)»

2 maggio 2005

Sostituire l’articolo 1 con il
seguente:

«1. Il decreto legge 35/2005, recante
disposizioni urgenti nell’ambito del Piano d’azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.

(Governo delega riforma Cpc)

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata vigore
della presente legge, un decreto legislativo recante modificazioni al codice di
procedura civile approvato con regio decreto 1443/40. Il decreto, nel rispetto
ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi ed ai criteri direttivi previsti dal presente
comma, provvede a realizzare il necessario coordinamento
con le altre disposizioni vigenti ed è adottato, sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il
ministro dell’Economia e delle Finanze, nonché sottoposto al parere della
Assemblea generale della Corte suprema di cassazione ai sensi dell’articolo 93
del regio decreto 12/1941. Il parere è reso entro trenta
giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, il decreto è emanato
anche in mancanza del parere. Lo schema di decreto è successivamente
trasmesso al Parlamento, perché si espresso il parere delle competenti
Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data della
trasmissione; decorso tale termine, è emanato anche in mancanza del parere.
Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo
spirare del termine previsto dal precedente periodo o successivamente,
la scadenza di quest’ultimo è prorogata di centoventi
giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e
integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri
direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al presente
comma.

3. Nell’attuazione della delega di cui al comma 2, il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) disciplinare il processo di
cassazione in funzione nomofilattica, stabilendo
identità dei motivi di ricorso ordinario e straordinario ai sensi
dell’articolo 111, settimo comma, della Costituzione, prevedendo che il
vizio di motivazione debba riguardare un fatto controverso; l’obbligo che il
motivo ricorso si chiuda, a pena di inammissibilità dello stesso, con la chiara
enunciazione di un quesito di diritto; l’estensione del sindacato diretto della
Corte sull’interpretazione e sull’applicazione dei contratti collettivi
nazionali di diritto comune, ampliando la previsione del numero 3)
dell’articolo 360 del codice di procedura civile; la non ricorribilità
immediata delle sentenze che decidono parzialmente il merito, con conseguente
esclusione della riserva di ricorso avverso le prime e la previsione della
riserva di ricorso avverso le seconde; la distinzione fra pronuncia delle
sezioni semplici e pronuncia delle Sezioni unite prevedendo che la questione di
giurisdizione sia sempre di competenza delle sezioni unite nei casi di cui
all’articolo 111, ottavo comma, della Costituzione, e possa invece, essere
assegnata, negli altri casi, alle sezioni semplici se sulla stessa si siano in
precedenza pronunziate le sezioni unite; il vincolo delle sezioni semplici al
precedente delle Sezioni unite, stabilendo che, ove la sezione semplice non
intenda aderire al precedente, debba reinvestire le sezioni unite con ordinanza
motivata; l’estensione delle ipotesi di decisione nel merito, possibile anche
nel caso di violazione di norme processuali; l’enunciazione del principio di
diritto, sia in caso di accoglimento, sia in caso di rigetto dell’impugnazione
e con riferimento a tutti i motivi della decisione; meccanismi idonei, modellati
sull’attuale articolo 363 del codice di procedura civile, a garantire l’esercitabilità della funzione nomofilattica
della Corte di cassazione, anche nei casi di non ricorribilità
del provvedimento ai sensi dell’articolo 111, settimo comma, della Costituzione.
Prevedere la revocazione straordinaria e l’opposizione di terzo contro le
sentenze di merito della cassazione, disciplinandone la competenza;

b) riformare in senso razionalizzatore la disciplina dell’arbitrato prevedendo:
la disponibilità dell’oggetto come unico e sufficiente presupposto
dell’arbitrato, salva diversa disposizione di legge; che, per la stipulazione
di compromesso e di clausola compromissoria, vi sia un unico criterio di
capacità, riferito al potere di disporre in relazione al
rapporto controverso; una disciplina relativa all’arbitrato con pluralità di
parti, che garantisca nella nomina degli arbitri il rispetto della volontà
originaria o successiva delle parti, nonché relativa alla successione nel
diritto controverso ed alla partecipazione dei terzi al processo arbitrale, nel
rispetto dei principi fondamentali dell’istituto; una disciplina specifica
finalizzata a garantire l’indipendenza e l’imparzialità degli arbitri; una
disciplina unitaria e completa della responsabilità degli arbitri, anche
tipizzando le relative fattispecie; una disciplina dell’istruzione probatoria,
con la previsione di adeguate forme di assistenza giudiziaria; che gli arbitri
possano conoscere in via incidentale delle questioni pregiudiziali non
arbitrabili, salvo che per legge sia necessaria la decisione con efficacia di
giudicato autonomo; una razionalizzazione della disciplina dei termini per la
pronuncia del lodo, anche con riferimento alle ipotesi di proroga degli stessi;
una semplificazione e una razionalizzazione delle forme e delle modalità di
pronuncia del lodo; che il lodo, anche non omologato, abbia gli effetti di una
sentenza; una razionalizzazione delle ipotesi attualmente esistenti di
impugnazione per nullità secondo i seguenti princìpi:
a) subordinare la controllabilità del lodo ai sensi del secondo comma
dell’articolo 829 del codice di procedura civile alla esplicita previsione
delle parti, salvo diversa previsione di legge e salvo il contrasto con i
principi fondamentali dell’ordinamento giuridico, b) disciplinare il
procedimento, prevedendo le ipotesi di pronuncia rescissoria da parte del
giudice dell’impugnazione per nullità, c) disciplinare in generale i rapporti
fra arbitro e giudice, ivi compresa l’eccezione di patto compromissorio; una
disciplina dell’arbitrato amministrato, assicurando che l’intervento
dell’istituzione arbitrale nella nomina degli arbitri abbia luogo solo se
previsto dalle parti e prevedendo, in ogni caso, che le designazioni compiute
da queste ultime siano vincolanti; la eliminazione del capo dedicato
all’arbitrato internazionale, con tendenziale estensione della relativa
disciplina all’arbitrato interno, salvi gli opportuni adattamenti, con
esclusione di quanto previsto dall’articolo 838 del codice di procedura civile;
la previsione che le norme in materia di arbitrato trovino sempre applicazione
in presenza di patto compromissorio comunque denominato, salva la diversa ed
espressa volontà delle parti di derogare alla disciplina legale, fermi in ogni
caso il rispetto del principio del contraddittorio, la sindacabilità
in via di azione o di eccezione della decisione per vizi del procedimento e la
possibilità di fruire della tutela cautelare.

4. Nell’esercizio della delega di cui
ai commi 2 e 3, il Governo può revisionare la formulazione
letterale e la sistemazione topografica degli articoli del vigente codice e
delle altre norme processuali civili vigenti non direttamente investiti dai
principi di delega in modo da accordarle con le modifiche apportate dalla legge
delegata.

(Governo delega riforma fallimentare)

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con l’osservanza dei princìpi
e dei criteri direttivi di cui al comma 6, uno o più decreti legislativi recanti
la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al
regio decreto 67/1942, e successive modificazioni. La riforma, nel rispetto ed
in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e ai
criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizza il necessario
coordinamento con le altre disposizioni vigenti, nonché
la riconduzione della disciplina della transazione in sede fiscale per
insolvenza o assoggettamento a procedure concorsuali al concordato preventivo come
disciplinato in attuazione della presente legge. I decreti legislativi previsti
dal presente comma sono adottati su proposta del
ministro della giustizia e del ministro dell’Economia e delle Finanze, di
concerto con il ministro delle Attività produttive e successivamente trasmessi
al Parlamento, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni
competenti che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei
pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti
allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest’ultimo
è prorogata di sessanta giorni.

6. Nell’esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo si attiene seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) modificare la disciplina del
fallimento, secondo i seguenti principi:

1) semplificare la disciplina
attraverso l’estensione dei soggetti esonerati dall’applicabilità dell’istituto
e l’accelerazione delle procedure applicabili alle controversie in materia;

2) ampliare le
competenze del comitato dei creditori consentendo una maggiore partecipazione
dell’organo alla gestione della crisi dell’impresa; coordinare i poteri degli
altri organi della procedura;

3) modificare la disciplina dei
requisiti per la nomina a curatore, annoverando tra i soggetti legittimati a
ricoprire la carica gli studi professionali associati, le società tra
professionisti, nonché coloro che abbiano comprovate
capacità di gestione imprenditoriale;

4) modificare la disciplina delle
conseguenze personali del fallimento, eliminando le sanzioni personali
e prevedendo che le limitazioni alla libertà di residenza e di corrispondenza
del fallito siano connesse alle sole esigenze della procedura;

5) modificare la disciplina degli
effetti della revocazione, prevedendo che essi si rivolgano nei confronti
dell’effettivo destinatario della prestazione;

6) ridurre il
termine di decadenza per l’esercizio dell’azione revocatoria;

7) modificare la disciplina degli
effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti, ampliando i termini
entro i quali il curatore deve manifestare la propria scelta in
ordine allo scioglimento dei relativi contratti e prevedendo una disciplina
per i patrimoni destinati ad uno specifico affare e per i contratti di
locazione finanziaria;

8) modificare la disciplina della
continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa ampliando i poteri del
comitato dei creditori e del curatore ed introducendo l’obbligo di informativa
periodica da parte del curatore al comitato dei creditori sulla gestione
provvisoria;

9) modificare la disciplina
dell’accertamento del passivo, abbreviando i tempi della procedura,
semplificando le modalità di presentazione delle relative domande di ammissione e prevedendo che in sede di adunanza per
l’esame dello stato passivo i creditori possano, a maggioranza dei crediti
insinuati, confermare o effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti
del comitato dei creditori, nonché confermare il curatore ovvero richiederne la
sostituzione indicando al giudice delegato un nuovo nominativo;

10) prevedere che, entro sessanta
giorni dalla redazione dell’inventario, il curatore predisponga un programma di
liquidazione da sottoporre, previa approvazione del comitato dei creditori,
all’autorizzazione del giudice delegato contenente le modalità e i termini
previsti per la realizzazione dell’attivo,
specificando:

a) se è opportuno disporre
l’esercizio provvisorio dell’impresa o di singoli rami di azienda,
anche tramite l’affitto a terzi;

b) la sussistenza di proposte di
concordato;

c) le azioni risarcitorie,
recuperatorie o revocatorie da esercitare;

d) le possibilità di cessione
unitaria dell’azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici
individuabili in blocco;

e) le condizioni della vendita dei
singoli cespiti, e che il comitato dei creditori possa proporre al curatore
modifiche al programma presentato, prima di procedere alla sua votazione e che
l’approvazione del programma sia subordinata all’esito favorevole della
votazione da parte del comitato dei creditori;

11) modificare la
disciplina della ripartizione dell’attivo, abbreviando i tempi della procedura
e semplificando gli adempimenti connessi;

12) modificare la disciplina del
concordato fallimentare, accelerando i tempi della procedura e prevedendo
l’eventuale suddivisione dei creditori in classi che tengano conto della
posizione giuridica e degli interessi omogenei delle varie categorie di
creditori, nonché trattamenti differenziati per i
creditori appartenenti a classi diverse; disciplinare le modalità di voto per
classi, prevedendo che non abbiano diritto di voto i creditori muniti di
privilegio, pegno ed ipoteca, a meno che dichiarino di rinunciare al privilegio;
disciplinare le modalità di approvazione del concordato, modificando altresì la
disciplina delle impugnazioni al fine di garantire una maggiore celerità dei
relativi procedimenti;

13) introdurre la disciplina dell’esdebitazione e disciplinarne il relativo procedimento,
prevedendo che essa consista nella liberazione del debitore persona fisica dai
debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti qualora:

a) abbia cooperato con gli organi
della procedura fornendo tutte le informazioni
e la documentazione utile all’accertamento del passivo e al proficuo
svolgimento delle operazioni;

b) non abbia in alcun modo ritardato
o contribuito a ritardare la procedura;

c) non abbia violato le disposizioni
di cui alla gestione della propria corrispondenza;

d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci
anni precedenti la richiesta;

e) non abbia distratto l’attivo o
esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo
gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli
affari o fatto ricorso abusivo al credito;

f) non sia stato condannato per
bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e
il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio
dell’attività d’impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la
riabilitazione.

14) abrogare la disciplina del
procedimento sommario;

b) prevedere l’abrogazione
dell’amministrazione controllata;

(Relatore privilegio crediti Iva)

c) prevedere che i crediti di rivalsa
verso il cessionario previsti dalle norme relative all’imposta
sul valore aggiunto, se relativi alla cessione di beni mobili, abbiano
privilegio sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del
privilegio generale di cui agli articoli 2752 e 2753 del codice civile, cui
tuttavia è posposto;

(Borea reati fallimentari)

d) modificare la disciplina dei reati
commessi dal fallito secondo i seguenti princìpi:

1) prevedere i seguenti delitti:

a) bancarotta fraudolenta patrimoniale
dell’imprenditore individuale, consistente in condotte contemporanee allo stato di insolvenza o al concreto pericolo del
medesimo, se segue il relativo provvedimento di apertura della procedura di
liquidazione concorsuale, ovvero successive a detto provvedimento, di
distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione o dissipazione del
patrimonio che, a norma delle leggi civili, è destinato al soddisfacimento dei
creditori; ovvero in condotte di esposizione o riconoscimento di passività
inesistenti finalizzate ad arrecare pregiudizio ai creditori; ovvero in
condotte di causazione intenzionale del dissesto, se segue il relativo
provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale;

b) bancarotta fraudolenta documentale
dell’imprenditore individuale, consistente in condotte contemporanee allo stato di insolvenza o al concreto pericolo del
medesimo, se segue il relativo provvedimento di apertura della procedura di
liquidazione concorsuale, ovvero, successive a detto provvedimento, di sottrazione,
distruzione, falsificazione di libri o scritture contabili con lo scopo di
arrecare pregiudizio ai creditori ovvero di tenuta delle scritture e dei libri
contabili o di omessa tenuta dei medesimi, se previsti dalla legge, che rendono
impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari;

c) bancarotta fraudolenta
preferenziale dell’imprenditore individuale, consistente in condotte,
contemporanee allo stato di insolvenza o al concreto
pericolo del medesimo, se segue il relativo provvedimento di apertura della
procedura di liquidazione concorsuale, ovvero successive a detto provvedimento,
di preferenza indebita o ingiustificata nei pagamenti o in altre prestazioni estintive di obbligazioni, allo scopo di favorire taluni
creditori a danno di altri, ovvero di simulazione di titoli di prelazione;

2) prevedere il delitto di bancarotta
semplice dell’imprenditore individuale, consistente nelle condotte di omessa o ritardata presentazione dell’istanza per
l’apertura della procedura di liquidazione concorsuale che hanno aggravato il
preesistente dissesto, se segue il relativo provvedimento di apertura della
procedura di liquidazione concorsuale;

3) prevedere il delitto di bancarotta
del soggetto, cui è estesa la procedura di liquidazione concorsuale,
consistente nei fatti descritti al numero 1), lettere
a) e c), se commesse sui propri beni;

4) prevedere il delitto di bancarotta
fraudolenta impropria consistente:

a) nei fatti di cui al numero 1
commessi dall’institore, da chi svolge funzioni di amministrazione,
direzione, controllo o liquidazione di società, di imprenditori collettivi o di
enti dichiarati insolventi;

b) in condotte di abuso
dei relativi poteri o di violazione dei relativi doveri da parte dei soggetti
di cui alla lettera a) che abbiano cagionato il dissesto, ovvero nei fatti di
cui agli articoli 2621, 2622, 2623, 2624, 2638 del codice civile, contemporanei
all’insolvenza o al concreto pericolo dell’insolvenza, se segue il relativo
provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale;

5) prevedere il delitto di bancarotta
semplice impropria consistente nei fatti di cui al numero 2) commessi
dall’institore, da chi svolge funzioni di amministrazione,
direzione, controllo o di liquidazione di società, imprenditori collettivi o
enti dichiarati insolventi, se segue il relativo provvedimento di apertura
della procedura di liquidazione concorsuale;

6) prevedere il delitto di domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza
concorso con l’insolvente o con gli organi di società, enti, imprenditori
collettivi dichiarati insolventi consistente nella condotta di presentazione di
domande di ammissione di crediti fraudolentemente simulati, anche per
interposta persona, ovvero in condotte che causano la diminuzione ingiustificata
del patrimonio dell’insolvente, senza il suo concorso, da parte di chiunque,
consapevole dello stato di dissesto o dell’apertura della procedura di
liquidazione concorsuale, non è creditore o titolare di diritti sul patrimonio
dell’insolvente; prevedere circostanze attenuanti, ad effetto speciale, nei
casi in cui le predette domande sono ritirate prima del provvedimento di cui
all’articolo 97 del regio decreto 267/42 o, se manca l’accertamento dei crediti
o dei diritti, prima dell’esercizio dell’azione penale o nel caso in cui i
beni, ingiustificatamente sottratti al patrimonio dell’insolvente, sono
reintegrati anche per equivalente;

7) prevedere il delitto di falsa
esposizione di dati o di informazioni
o altri comportamenti fraudolenti consistente nella condotta di esposizione di informazioni false o di omissione di informazione imposte dalla legge per l’apertura
delle procedure di amministrazione controllata, di concordato preventivo al
fine di potervi accedere, ovvero per ottenere l’omologazione degli accordi di
ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182bis del regio decreto
267/42, ovvero in successivi atti o nei comportamenti di cui ai numeri 1) e 4)
compiuti nel corso di esse; ovvero di simulazione dei crediti inesistenti o di
altri comportamenti di frode, al fine di influire sulla formazione delle
maggioranze; prevedere che la stessa pena si applica al creditore che riceve il
pagamento o accetta la promessa al fine dell’espressione del proprio voto;

8) prevedere per i predetti delitti
la pena, da graduare in rapporto alla gravità degli illeciti:

a) della reclusione non inferiore nel
minimo a due anni e non superiore nel massimo a sei anni per i delitti
descritti al numero 1 lettere a) e b) ed al numero 3), nella parte in cui rinvia
ai fatti descritti al numero 1) lettera a) e 4;

b) della reclusione non inferiore nel
minimo ad un anno e non superiore nel massimo a quattro anni per i delitti descritti ai commi 1), lettera c), 3) nella parte
in cui rinvia ai fatti descritti al numero 1), lettera c), 6) e 7);

c) con la reclusione non inferiore
nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a due anni per i delitti di
cui ai numeri 2) e 5);

9) stabilire disposizioni comuni e
processuali ed in particolare:

a) prevedere circostanze aggravanti
ed attenuanti, anche ad effetto speciale, per i reati di cui al presente comma
nel caso di più fatti ovvero se il fatto ha causato rispettivamente un danno
patrimoniale di rilevante gravità ovvero di speciale tenuità ovvero se, prima
del giudizio o prima del provvedimento di cui all’articolo 97 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, è intervenuta integrale riparazione del danno
patrimoniale ai creditori o se manca l’accertamento dei crediti o dei diritti,
prima dell’esercizio dell’azione penale, è intervenuta da parte dell’autore del
fatto consegna della contabilità o di altri documenti idonei alla completa ricostruzione
contabile del patrimonio o del movimento degli affari;

b) prevedere che alla condanna per i
delitti di cui ai precedenti numeri 1), 4), e 5) consegue, in ogni caso, la
pena accessoria della interdizione temporanea dagli
uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

7. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella «Gazzetta
ufficiale».

Allegato

Modificazioni apportate in sede di
conversione al decreto legge 35/2005

Articolo 1

(Nocco, Fasolino risorse Dogane)

All’articolo 1 apportare le seguenti
modificazioni al comma 4, sostituire le parole: «strumentali finalizzati», con
le seguenti: «strumentali nonché finalizzate».

Al comma 5, lettera
a), sostituire la parola: «ciascun» con la seguente: «ciascuno».

(Relatore confisca)

Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti
periodi: « In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di
cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo
70/2003».

(Governo comm.el.)

Al comma 11 sostituire le parole «Il Comitato anti contraffazione di cui all’articolo 4, comma

72, della legge 350/03» con le
seguenti. «L’alto commissario per la lotta alla
contraffazione di cui all’articolo 1quater»;

(Relatore drafting)

al comma 12, sostituire le parole:
«dell’attività» con le seguenti: «delle attività».

Al comma 15, primo
periodo, dopo le parole: «di cui all’articolo 3 del» inserire le seguenti:

«regolamento di cui al».

(Semplificazioni contabili Mae
per coop. Internazionale)

Dopo il comma 15, aggiungere i
seguenti: «15bis. I fondi di cui all’articolo 25, comma 1 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 177/88, sono accreditati alle
rappresentanze diplomatiche, per le finalità della legge 49/1987, e per gli
adempimenti derivanti dai relativi obblighi internazionali, sulla
base di interventi, progetti o programmi, corredati dei relativi
documenti analitici dei costi e delle voci di spesa, approvati dagli organi
deliberanti.

15ter. Ai fondi
di cui al comma 15bis, accreditati nell’ultimo quadrimestre dell’esercizio
finanziario di competenza, si applicano le disposizioni dell’articolo 61bis,
primo comma, del regio decreto 2440/1923, ove ciò sia indispensabile alla
prosecuzione o al completamento dell’intervento, progetto o programma,
debitamente attestati da parte del capo missione.

15quater. Le erogazioni successive a quella iniziale sono condizionate al rilascio di una
attestazione da parte del capo missione sullo stato di realizzazione degli
interventi, progetti o programmi. La rendicontazione
finale è altresì corredata da una relazione del Capo Missione, attestante
l’effettiva realizzazione dell’intervento, progetto o programma ed il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

15quinques. Con decreto del ministro
degli Affari esteri, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze,
sono emanate disposizioni per la definizione dei procedimenti amministrativi di
rendicontazione e di
controllo dei finanziamenti erogati ai sensi della legge 49/1987, sino al 31
dicembre 1999.Le disposizioni cui al primo periodo si
applicano sia alla gestione dei finanziamenti disposti a valere sull’ex «Fondo Speciale per la cooperazione allo Sviluppo»,
sia alla gestione di quelli disposti sui pertinenti capitoli di bilancio successivamente istituiti ai sensi dell’ articolo 4 della
legge 559/93.

15sexies. Per la realizzazione degli
interventi di emergenza di cui all’articolo 11 della
legge 49/1987, mediante fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche, il
capo missione può stipulare convenzioni con le organizzazioni non governative
che operano localmente. La congruità dei tassi di interesse
applicati dalle organizzazioni non governative per la realizzazione di
programmi di microcredito è attestata dal capo della rappresentanza
diplomatica».

Dopo l’articolo 1, sono aggiunti i
seguenti:

Articolo 1bis

(Modifiche al decreto legislativo 276/03)

(Governo modifiche lav.
intermitten. reinserimen. o, accessorio)

1. Al decreto legislativo 276/03,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13,
il comma 6 è soppresso;

b) all’articolo 34, il comma 2, è
sostituito dal seguente:

«2. Il contratto di lavoro
intermittente può in ogni caso essere concluso con
riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di età
ovvero da lavoratori con più di quarantacinque anni di età, anche pensionati»;

c) all’articolo 59, il comma 1, è
sostituito dal seguente: «1. Durante il rapporto di inserimento,
la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più
di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto
collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che
richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali
è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto. Il
sottoinquadramento non trova applicazione per la categoria di lavoratori di cui
all’articolo 54, comma 1, lettera e), salvo non esista
diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali
sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»;

d) all’articolo 70, comma 1, è
aggiunta la seguente lettera:

«ebis) dell’impresa familiare di cui all’articolo 230bis del
codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi»;

e) all’articolo 70, il comma 2, è
sostituito dai seguenti:

«2. Le attività
lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari,
configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi
per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al
medesimo committente, a compensi superiori a 5 mila euro nel corso di un anno
solare.

3. Le imprese familiari possono
utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non
superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro”;

f) all’articolo 72, il comma 4 è
sostituito dai seguenti:

«4. Fermo restando quanto disposto
dal comma 4bis, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla
persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice
fiscale, effettua il versamento per suo conto dei
contributi per fini previdenziali all’Inps, alla
gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/95, in
misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono e per fini
assicurativi contro gli infortuni
all’Inail, in misura pari al 7 per cento del valore
nominale del buono e trattiene l’importo autorizzato dal decreto di cui al
comma 1, a titolo di rimborso spese.

4bis. Con riferimento all’impresa
familiare di cui all’articolo 70, comma 1, lettera ebis), trova applicazione la normale disciplina
contributiva e assicurativa del lavoro subordinato».

g) all’articolo 72, comma 5 la
parola: «metropolitane» è soppressa.

Articolo 1ter

(Quote massime di lavoratori stranieri per
esigenze di carattere stagionale)

(Governo quote lavoratori extra Ue stagionali)

1. In attesa
della definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio
dello Stato per lavoro subordinato ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del testo
unico di cui al decreto legislativo 286/98, e successive modificazioni, possono
essere stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quote
massime di stranieri per lavoro subordinato per esigenze di carattere
stagionale per i settori dell’agricoltura e del turismo, anche in misura
superiore alle quote stabilite nell’anno precedente. Sono comunque
fatti salvi i provvedimenti già adottati.

Articolo 1quater

(Alto commissario anticontraffazione)

(Franco, Paolo, Lauro, Alto comm. anti contraffazione)

1. È istituito l’alto Commissario per
la lotta alla contraffazione con compiti di: a) coordinamento delle funzioni di
sorveglianza in materia di violazione dei diritti di
proprietà industriale ed intellettuale;

b) monitoraggio
sulle attività di prevenzione e di repressione dei fenomeni di contraffazione.

2. L’alto Commissario di cui al comma
1, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro delle attività produttive.

3. L’alto Commissario si avvale per
il proprio funzionamento degli uffici delle competenti direzioni generali del Ministero delle attività produttive.

4. Con decreto del Ministro delle
attività produttive, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze
sono definite le modalità di composizione e di funzionamento dell’Alto
commissario, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.

5. Sono abrogate le disposizioni di
cui all’articolo 145 del decreto legislativo 30/2005».

Articolo 2

(Relatore drafting)

All’articolo 2, apportare le seguenti
modificazioni:

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:
«67. Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie» con le seguenti: «Articolo 67.
(Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie)».

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:
«70. Effetti della revocazione» con le seguenti:

«Articolo 70. (Effetti
della revocazione)».

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole:
«160. Condizioni per l’ammissione alla procedura» con le seguenti: «Articolo
160. (Condizioni per l’ammissione alla procedura)».

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole:
«161. Domanda di concordato» con le seguenti: «Articolo 161. (Domanda
di concordato)».

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole:
«163. Ammissione alla procedura» con le seguenti: «Articolo 163. (Ammissione alla procedura)» e dopo le parole: «Con il provvedimento di cui al primo comma», inserire le seguenti:
«, il tribunale».

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole:
«177. Maggioranza per l’approvazione del concordato» con le seguenti: «Articolo
177. (Maggioranza per l’approvazione del concordato)».

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole:
«180. Approvazione del concordato e giudizio di omologazione»
con le seguenti: «Articolo 180. (Approvazione del
concordato e giudizio di omologazione)».

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole:
«181. Chiusura della procedura» con le seguenti: «Articolo 181. (Chiusura della procedura)».

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole:
«182bis. Accordi di ristrutturazione dei debiti» con le seguenti: «Articolo
182bis. (Accordi di ristrutturazione dei debiti)».

Al comma 3, nell’alinea, sostituire le parole:
«Al regio decreto 1443/40,»

con le seguenti: «Al
codice di procedura civile», conseguentemente, nelle lettere a), b), c), d) ed
e), sopprimere le parole: «del codice di procedura civile».

Al comma 4, lettera c), n. 5),
sopprimere, in fine, i seguenti segni di interpunzione:
“».”.

Conseguentemente nella rubrica, dopo
la parola: «fallimentare» inserire il seguente segno di interpunzione:
«,».

(Legnini, Calvi, Ayala, Fassone,
Maritati Applicazione nuova disciplina fall. ai concordat. pendenti)

Dopo il comma 2 aggiungere il
seguente:

«2bis. Le disposizioni di cui al
comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) si applicano altresì ai procedimenti
di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto».

(Comm. II riforma Cpc)

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

A) alla lettera a), al capoverso ivi
introdotto, aggiungere in fine le parole: «A tal fine il difensore indica nel
primo scritto difensivo utile il numero di fax o indirizzo di posta elettronica
presso cui dichiara di volere ricevere l’avviso»;

B) alla lettera b), al capoverso ivi
introdotto, aggiungere in fine le parole: «A tal fine il difensore indica nel
primo scritto difensivo utile il numero di fax o indirizzo di posta elettronica
presso cui dichiara di volere ricevere l’avviso»;

C) dopo la lettera b) inserire le
seguenti:

bbis) All’articolo 164 del codice di
procedura civile, all’ultimo comma la parola: «ultimo» è sostituita dalla
seguente: «secondo»;

bter) all’articolo 167 del codice di
procedura civile, al secondo comma, dopo le parole: «le eventuali domande riconvenzionali» sono inserite le seguenti «e le eccezioni
processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio»;

D) alla lettera c), dopo le parole
«documenti informatici e
teletrasmessi» aggiungere il seguente periodo: «A tal fine il difensore indica
nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o indirizzo di posta
elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la
comunicazione»;

E) dopo la lettera c) inserire le
seguenti:

cbis) L’articolo 180 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente «Articolo 180. – (Forma di
trattazione). – La trattazione della causa è orale. Della trattazione della
causa si redige processo verbale».

c-ter) Gli articoli 183 e 184 del codice
di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 183. –
(Prima Comparizione delle parti e trattazione della causa). – All’udienza
fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione
il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità del
contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti
dall’articolo 102, secondo comma, dall’articolo 164, secondo, terzo e quinto
comma, dall’articolo 167 secondo e terzo comma, dall’articolo 182 e
dall’articolo 291, primo comma. Quando pronunzia i provvedimenti di cui al
primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di
trattazione. Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta, fissa
l’udienza per la comparizione personale delle parti, al fine di interrogarle
liberamente. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce
comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell’articolo 116. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno
facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale
deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere
conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire
al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata
conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma
dell’articolo 116.

Nell’udienza di trattazione ovvero in
quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle
parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le
questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.
Nella stessa udienza l’attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale
o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere
autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma,
se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti posso
precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

Se richiesto, il giudice concede alle
parti un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di
memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni
e delle conclusioni già proposte, e per produrre documenti e indicare nuovi
mezzi di prova, nonché un successivo termine
perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed
eccezioni nuove o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che
sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, e per l’indicazione
di prova contraria. Salva l’applicazione dell’articolo 187, il giudice si
riserva di provvedere sulle richieste istruttorie con ordinanza pronunziata
fuori dell’udienza entro un termine non superiore a trenta giorni, fissando
l’udienza di cui all’articolo 184 per l’assunzione dei
mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. L’ordinanza di cui al sesto
comma è comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al
deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato
indicato negli atti difensivi, nonché a mezzo di posta
elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici
e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo
utile il numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti.

Articolo 184. – (Udienza di assunzione dei mezzi di prova). – Nell’udienza fissata
con l’ordinanza prevista dal sesto comma dell’articolo 183,
il giudice istruttore procede all’assunzione dei mezzi di prova ammessi. Nel
caso in cui vengano disposti d’ufficio mezzi di prova,
ciascuna parte può dedurre. Entro un termine perentorio assegnato dal giudice
con l’ordinanza di cui al comma precedente, i mezzi di prova che si rendono
necessari in relazione ai primi».

F) sostituire la lettera e) con la
seguente:

e) Al libro III del codice di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l’articolo 474 è sostituito dal
seguente:

«Articolo 474. – (Titolo esecutivo).
– L’esecuzione forzata non può avere luogo che in
virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

1) le sentenze, e i provvedimenti e
gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;

2) le cambiali, nonché
gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente
la stessa efficacia;

3) gli atti
ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a
riceverli,

o le scritture private autenticate,
relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi

contenute. L’esecuzione forzata per
consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù
dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1 e 3 del secondo comma».

2) All’articolo
476, al quarto comma, le parole: «non superiore a 5 euro» sono sostituite dalle
seguenti: «da euro 1.000 a 5.000».

3) All’articolo 479
al secondo comma sopprimere le parole da: «ma se esso» fino a: «a norma
dell’articolo 170».

4) All’articolo 490 sono apportate le
seguenti modificazioni:

4.1) il secondo comma è sostituito
dal seguente: «In caso di espropriazione di beni
mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili,
lo stesso avviso, unitamente a copia dell’ordinanza del giudice e della
relazione di stima redatta ai sensi dell’articolo 173bis delle disposizioni di
attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi siti internet
almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della
data dell’incanto»;

4.2) nel terzo
comma dell’articolo 490, dopo le parole: «sia inserito», sono inserite le
seguenti: «almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione
delle offerte o della data dell’incanto».

5) L’articolo 492 è sostituito dal
seguente:

«Articolo 492. – (Forma del
pignoramento). – Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il
pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al
debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del
credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i
frutti di essi.

Il pignoramento deve altresì
contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare
presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza
o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per
l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o
comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello
stesso giudice. L’ufficiale giudiziario, quando constata che i beni
assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del
creditore procedente, invita il debitore ad indicare, i beni utilmente
pignorabili e i luoghi in cui si trovano. Della dichiarazione del debitore è
redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se
sono indicati beni dal debitore, questi dal momento della dichiarazione, sono
considerati pignorati anche agli effetti dell’articolo 388, terzo comma, del
codice penale. Qualora, a seguito di intervento di
altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente il creditore
procedente può richiedere all’ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei
precedenti commi e, successivamente, esercitare la facoltà di cui all’articolo
499, terzo comma. In ogni caso l’ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca
delle cose da sottoporre ad esecuzione, può, su
richiesta del creditore e previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione,
rivolgere richiesta ai soggetti gestori dell’anagrafe tributaria e di altre
banche dati pubbliche. La richiesta, anche riguardante più soggetti nei cui
confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente la completa
generalità di ciascuno, nonché quella dei creditori
istanti e gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione. L’ufficiale
giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l’assistenza della forza pubblica,
ove da lui ritenuto necessario. Quando la legge
richiede che l’ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito
del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l’esecuzione
può concedere al creditore l’autorizzazione prevista nell’articolo 488 secondo
comma».

6) All’articolo 495 sono apportate le
seguenti modificazioni:

6.1) al primo comma, le parole: «In
qualsiasi momento anteriore alla vendita» sono sostituite dalle seguenti: «Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli
articoli 530, 552 e 569»;

6.2) Al quarto
comma, le parole: «nove mesi» sono sostituite con le altre: «diciotto mesi».

7) All’articolo 499 sono apportate le
seguenti modificazioni:

7.1) il primo comma è sostituito dal
seguente: «Possono intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti
del debitore hanno un credito fondato su titolo
esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano
eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di
prelazione risultante da pubblici registri o un diritto di pegno».

7.2) è aggiunto, in fine, il seguente
comma: «Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore
pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all’udienza fissata
per l’autorizzazione della vendita o per l’assegnazione, l’esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di
invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o,
altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l’estensione. Se i creditori
intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni
indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore
pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede
di distribuzione».

8) All’articolo 510, secondo comma,
sono aggiunte, in fine, le parole: «e previo accantonamento delle somme che
spetterebbero ai creditori sequestratari, pignoratizi e ipotecari privi di
titolo esecutivo».

9) l’articolo 512 è sostituito dal
seguente

«Articolo 512. – (Risoluzione delle
controversie). – Se, in sede di distribuzione, sorge
controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo
assoggettato all’espropriazione, circa la sussistenza o l’ammontare di uno o
più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice
dell’esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede
con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617,
secondo comma. Il giudice può, anche con l’ordinanza di cui al primo
comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata».

10) All’articolo
524, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «nell’articolo
525, secondo comma» e le parole: «nel terzo comma dell’articolo 525» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «nell’articolo 525, primo comma»
e: «nel secondo comma dell’articolo 525».

11) All’articolo 525 sono apportate le
seguenti modificazioni:

11.1) il primo comma è abrogato;

11.2) il terzo comma è sostituito dal
seguente:

«Qualora il valore dei beni
pignorati, determinato a norma dell’articolo 518, non superi ventimila euro,
l’intervento di cui al comma precedente deve aver luogo
non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall’articolo 529».

12) All’articolo
526, le parole: «a norma del secondo comma e del terzo comma dell’articolo
precedente» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell’articolo 525».

13) L’articolo 527 è abrogato.

14) All’articolo 528 il primo comma è
sostituito dal seguente:

«I creditori chirografari che
intervengono successivamente ai termini di cui
all’articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla
distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti
i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli
intervenuti in precedenza».

15) All’articolo 530, quinto comma,
le parole «terzo comma» ovunque ricorrano sono
sostituite dalle seguenti: «secondo comma».

16) All’articolo 532 il primo e il
secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice dell’esecuzione può
disporre la vendita senza incanto dei beni pignorati. Le cose pignorate devono
essere affidate, all’istituto vendite giudiziarie, ovvero,
con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di
competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario. Nello
stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se
necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e
commerciale in relazione alla peculiarità del bene
stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l’importo globale fino al
raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al
commissionario una cauzione».

17) L’articolo 534bis è sostituito
dal seguente:

«Articolo 534bis. – (Delega delle
operazioni di vendita). – Il giudice con il provvedimento di cui all’articolo
530, può, sentiti gli interessati, delegare all’istituto di cui al primo comma
dell’articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio
avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un dottore
commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui
all’articolo 179ter delle disposizioni di attuazione del presente codice il
compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni
mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono
regolati dalle disposizioni di cui all’articolo 591bis, in quanto compatibili
con le previsioni della presente sezione».

18) All’articolo 546 sono apportate
le seguenti modificazioni:

18.1) dopo le
parole: «da lui dovute» sono inserite le seguenti: «e nei limiti dell’importo del
credito precettato aumentato della metà»;

18.2) è aggiunto, in fine, il
seguente comma:

«Nel caso di pignoramento eseguito
presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei
singoli pignoramenti a norma dell’articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice
dell’esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti
giorni dall’istanza».

19) All’articolo
557, secondo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«dieci giorni».

20) All’articolo 559 sono apportate
le seguenti modificazioni:

20.1) al secondo comma è aggiunto
infine il seguente periodo: «Il giudice provvede a
nominare una persona diversa quando l’immobile non sia occupato dal debitore»;

20.2) sono aggiunti infine i seguenti
commi: «Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.

Il giudice, se custode dei beni
pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi
ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui
pronuncia l’ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega
delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona
incaricata delle dette operazioni o l’istituto di cui al
primo comma dell’articolo 534.

Qualora tale istituto non sia
disponibile o debba essere sostituito è nominato
custode altro soggetto».

21) All’articolo 560 sono apportate
le seguenti modificazioni:

21.1) la rubrica è sostituita dalla
seguente: «(Modalità di nomina e revoca del custode. Modo della custodia)»;

21.2) al primo comma è anteposto il
seguente: «I provvedimenti di nomina e di revoca del custode, nonché l’autorizzazione di cui al terzo comma o la sua
revoca, sono dati con ordinanza non impugnabile. In quest’ultimo
caso l’ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Dopo
l’aggiudicazione deve essere sentito l’aggiudicatario ai sensi dell’articolo
485;

21.3) sono aggiunti infine i seguenti
commi: «Il giudice, con l’ordinanza di cui al primo comma, stabilisce le
modalità con cui il custode deve adoperarsi perché gli interessati a presentare
offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il
custode provvede all’amministrazione e alla gestione dell’immobile pignorato ed
esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la
disponibilità.

22) L’articolo 563 è abrogato.

23) L’articolo 564 è sostituito dal
seguente:

«Articolo 564. – (Facoltà dei
creditori intervenuti). – I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata
per l’autorizzazione della vendita partecipano
all’espropriazione dell’immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo,
possono provocarne i singoli atti.

24) Agli articoli 561, secondo comma,
565 e 566 le parole: «nell’articolo 563, secondo comma,»
sono sostituite dalle seguenti: «nell’articolo 564».

25) L’articolo 567 è sostituito dal
seguente:

«Articolo 567. – (Istanza
di vendita). – Decorso il termine di cui all’articolo 501,
il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo
esecutivo possono chiedere la vendita dell’immobile pignorato.

Il creditore che richiede la vendita
deve provvedere, entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare
allo stesso l’estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di
destinazione urbanistica come previsto nella vigente normativa, di data non
anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonché
i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato;
tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante
le risultanze delle visure catastali e dei registri
immobiliari. Il termine di cui al secondo comma può essere prorogati sola una
volta su istanza dei creditori o dell’esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore
ad ulteriore centoventi giorni. Se la proroga non è richiesta o non è concessa,
il giudice dell’esecuzione, anche d’ufficio, dichiara l’inefficacia del
pignoramento relativamente all’immobile per il quale
non è stata depositata la prescritta documentazione. L’inefficacia è dichiarata
con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l’ordinanza, dispone la
cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l’articolo 562,
secondo comma. Il giudice dichiara altresì l’estinzione del processo esecutivo
se non vi sono altri beni pignorati.

26) L’articolo 569 è sostituito dal
seguente:

«Articolo 569. – (Provvedimento per
l’autorizzazione della vendita). – A seguito dell’istanza
di cui all’articolo 567 il giudice dell’esecuzione, entro trenta giorni dal
deposito della documentazione di cui al secondo comma dell’articolo 567, nomina
l’esperto convocandolo davanti a sé per prestare il giuramento e fissa
l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all’articolo
498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata
per l ‘udienza non possono decorrere più di novanta
giorni. All’udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le
modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di
decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal
diritto di proporle. Se non vi sono opposizioni o se su di esse
si raggiunge l’accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza
la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore
a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai
sensi dell’articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l’udienza
per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli offerenti di cui
all’articolo 573 e provvede ai sensi dell’articolo 576, per il caso in cui non
siano proposte offerte d’acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il
caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell’articolo 571, ovvero per
il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall’articolo 572,
terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non
abbia luogo per qualsiasi altra ragione. Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice
dell’esecuzione dispone la vendita con ordinanza. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa
deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro
autorizzato, ai creditori di cui all’articolo 498 che non sono comparsi.

27) Gli articoli 571, 572 e 573 sono
sostituiti dai seguenti:

«Articolo 571. – (Offerte
d’acquisto). – Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a
offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di
procuratore legale anche a norma dell’articolo 579 ultimo comma. L’offerente
deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l’indicazione del
prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla
valutazione dell’offerta. Se un termine più lungo non
è fissato dall’offerente, l’offerta non può essere revocata prima di venti
giorni. L’offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai
sensi dell’articolo 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a
norma dell’articolo 568 o se l’offerente non presta cauzione, con le modalità
stabilite nell’ordinanza di vendita, in misura non inferiore al
decimo del prezzo da lui proposto. L’offerta deve essere depositata in
busta chiusa all’esterno della quale viene annotato, a
cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi
materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione o del
professionista delegato ai sensi dell’articolo 591bis e la data dell’udienza
fissata per l’esame delle offerte. Se è stabilito che
la cauzione è da versare mediante assegno circolare lo stesso deve essere
inserito nella busta. Le buste sono aperte all’udienza fissata per l’esame
delle offerte alla presenza degli offerenti.

Articolo 572. – (Deliberazione
sull’offerta). – Sull’offerta il giudice dell’esecuzione sente le parti e i
creditori iscritti non intervenuti. Se l’offerta è superiore al valore
dell’immobile determinato a norma dell’articolo 568, aumentato di un quinto, la
stessa è senz’altro accolta. Se l’offerta è inferiore
a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso
del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene
che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell’incanto. In
tali casi lo stesso ha senz’altro luogo alle condizioni e con i termini fissati
con l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’articolo 569. Si applicano anche in
questi casi le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.

Articolo 573. – (Gara tra gli
offerenti). – Se vi sono più offerte, il giudice dell’esecuzione invita gli
offerenti a una gara sull’offerta più alta. Se la gara
non può avere luogo per mancanza di adesioni degli
offerenti il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente
oppure ordinare l’incanto».

28) L’articolo 575 è abrogato.

29) All’articolo 576, primo comma, il
numero 5 è sostituito dal seguente:

«5. L’ammontare della cauzione in
misura non superiore al decimo del prezzo base d’asta
e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli
offerenti;».

30) L’articolo 580 è sostituito dal
seguente:

«Articolo 580. – (Prestazione della
cauzione). – Per offrire all’incanto è necessario avere prestato la cauzione a
norma dell’ordinanza di cui all’articolo 576. Se
l’offerente non diviene aggiudicatario la cauzione è
immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo stesso
non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la
cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell’intero e la
restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti
dall’esecuzione».

31) Gli articoli 584 e 585 sono
sostituiti dai seguenti:

«Articolo 584. – (Offerte dopo
l’incanto). – Avvenuto l’incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma
esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello
raggiunto nell’incanto. Le offerte di cui al primo comma si
fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all’articolo 571,
prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi
dell’articolo 580. Il giudice, verificata la regolarità delle offerte,
indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma
dell’articolo 570 e comunicazione all’aggiudicatario fissando il termine
perentorio entro il quale possono essere fatte
ulteriori offerte a norma del secondo comma. Alla gara possono partecipare,
oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l’aggiudicatario,
anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal
giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di
cui al secondo comma. Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del
terzo comma, l’aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a
carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti
dall’esecuzione.

Articolo 585. – (Versamento del
prezzo). – L’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo
fissati dall’ordinanza che dispone la vendita a norma
dell’articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante
l’avvenuto versamento. Se l’immobile è stato aggiudicato a
un creditore ipotecario o l’aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un
debito garantito da ipoteca, il giudice dell’esecuzione può limitare, con suo
decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la
soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti. Se il
versamento del prezzo avviene con l’erogazione a seguito di contratto di
finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore
della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile
oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato
tale atto ed il Conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la
trascrizione del decreto se non unitamente all’iscrizione dell’ipoteca concessa
dalla parte finanziata».

32) All’articolo 586, al primo comma,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice con il decreto ordina
anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni
ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento».

33) Gli articoli 588, 589, 590, 591,
591bis e 591ter sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 588. – (Termine per l’istanza di assegnazione). – Ogni creditore, nel termine di
dieci giorni prima della data dell’incanto, può presentare istanza
di assegnazione a norma dell’articolo seguente per il caso in cui la vendita
all’incanto non abbia luogo per mancanza di offerte.

Articolo 589. – (Istanza
di assegnazione). – L’istanza di assegnazione deve
contenere l’offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista
nell’articolo 506 ed al prezzo determinato a norma dell’articolo 568. Fermo
quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta
che vi sia alcuno dei creditori di cui all’articolo 498 e se non sono
intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi può presentare offerta
di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea
capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.

Articolo 590. – (Provvedimento di assegnazione). – Se la vendita all’incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di
assegnazione il giudice provveda su di esse fissando il termine entro il quale
l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio. Avvenuto il versamento, il
giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma
dell’articolo 586.

Articolo 591. – (Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto). – Se non
vi sono domande di assegnazione o se non crede di
accoglierle, il giudice dell’esecuzione dispone l’amministrazione giudiziaria a
norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi
dell’articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto. In quest’ultimo
caso il giudice può stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base
inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove
condizioni di vendita o fissa nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine
non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi
dell’articolo 571. Si applica il terzo comma, secondo
periodo, dell’articolo 569.

Articolo 591bis. – (Delega delle
operazioni di vendita). – Il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza con la
quale provvede sull’istanza di vendita ai sensi
dell’articolo 569, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente
preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un dottore commercialista
o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui all’articolo 179-ter
delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle
operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo
articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice
stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità
della pubblicità il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell’articolo
570, il luogo ove si procede all’esame delle offerte e alla gara tra gli
offerenti e ove si svolge l’incanto. Il professionista delegato provvede:

1) alla determinazione del valore
dell’immobile a norma dell’articolo 568, terzo comma,
anche tramite l’ausilio dell’esperto nominato dal giudice ai sensi dell’articolo
569, primo comma;

2) ad autorizzare l’assunzione dei
debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario a
norma dell’articolo 508;

3) sulle offerte dopo l’incanto a
norma dell’articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi
di cui all’articolo 585, secondo comma;

4) alla fissazione degli ulteriori incanti o sulla istanza di assegnazione, ai sensi
degli articoli 587, 590 e 591;

5) alla esecuzione
delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto
di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni
negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di
trasferimento nonché all’espletamento delle formalità di cancellazione delle
trascrizioni dei pignoramenti delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al
decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione ai sensi
dell’articolo 586;

6) a ricevere o autenticare la
dichiarazione di nomina di cui all’articolo 583;

7) alla formazione del progetto di
distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell’esecuzione che, dopo
avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell’articolo 596.
In caso di delega al professionista delle operazioni di vendita con incanto, il
professionista provvede alla redazione dell’avviso avente il contenuto di cui
all’articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui
all’articolo 498, non intervenuti, nonché a tutti gli
altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell’avviso va
specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 576 e seguenti debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice
dell’esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell’esecuzione, sono
effettuate dal professionista incaricato presso il suo studio ovvero nel luogo
da lui indicato. All’avviso si applica l’articolo 173quater delle disposizioni di attuazione del presente codice. Il professionista
delegato provvede altresì alla redazione del verbale d’incanto, che deve
contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali l’incanto si svolge,
le generalità delle persone ammesse all’incanto, la descrizione delle attività
svolte, la dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria con l’identificazione
dell’aggiudicatario. Il verbale è sottoscritto esclusivamente
dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la
procura speciale di cui all’articolo 579, secondo comma. Se
il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà
tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo ai
sensi degli articoli 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato,
predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice
dell’esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere
allegato il certificato di destinazione urbanistica dell’immobile quale
risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla
trasmissione del fascicolo al giudice dell’esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all’assegnazione o ad ulteriori incanti ai
sensi dell’articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è
proponibile l’opposizione di cui all’articolo 617. Le
somme versate dall’aggiudicatario sono depositate presso una banca indicata dal
giudice. I provvedimenti di cui all’articolo 586 restano
riservati al giudice dell’esecuzione anche in caso di delega al professionista
delle operazioni di vendita con incanto.

Articolo 591ter. – (Ricorso al
giudice dell’esecuzione). – Quando, nel corso delle
operazioni di vendita con incanto, insorgono difficoltà, il professionista
delegato può rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con
decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il
predetto decreto nonché avverso gli atti del
professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con
ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il
giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Restano ferme le
disposizioni di cui all’articolo 617.».

34) All’articolo
596, primo comma, dopo le parole: «dell’esecuzione» sono inserite le seguenti:
«o il professionista delegato a norma dell’articolo 591bis».

35) All’articolo
598 dopo le parole: «dell’esecuzione» sono inserite le seguenti: «o
professionista delegato a norma dell’articolo 591bis».

36) All’articolo 600 il secondo comma
è sostituito dal seguente: «Se la separazione in
natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla
divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita
della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa,
determinato a norma dell’articolo 568».

37) All’articolo 608 il primo comma è
sostituito dal seguente:

«L’esecuzione inizia con la notifica
dell’avviso con il quale l’ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni
prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l’immobile, il giorno e l’ora in
cui procederà».

38) Dopo l’articolo 608 è inserito il
seguente:

«Articolo 608bis. –
L’esecuzione di cui all’articolo 605 si estingue se la parte istante prima
della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all’ufficiale giudiziario
procedente».

39) All’articolo
611, al secondo comma, dopo le parole: «giudice dell’esecuzione», sono inserite
le seguenti: «a norma degli articoli 91 e seguenti».

40) All’articolo 615 al primo comma,
in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Il giudice, concorrendo gravi
motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia
esecutiva del titolo».

41) All’articolo 617 sono apportate
le seguenti modificazioni:

41.1) al primo
comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti
giorni»;

41.2) al secondo
comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti
giorni».

42) L’articolo 624 è sostituito dai
seguenti:

«Articolo 624. – (Sospensione per
opposizione all’esecuzione). – Se è proposta opposizione all’esecuzione a norma
degli articoli 615, secondo comma, e 619, il giudice dell’esecuzione,
concorrendo gravi motivi sospende, su istanza di
parte, il processo con cauzione o senza. Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi
dell’articolo 669terdecies. La disposizione di cui al periodo
precedente si applica anche al provvedimento di cui all’articolo 512, secondo
comma.

Articolo 624bis. – (Sospensione su istanza delle parti). – Il giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo,
può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. La
sospensione è disposta per una sola volta. L’ordinanza è revocabile in
qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo
creditore e sentito comunque il debitore. Entro dieci giorni dalla scadenza del
termine la parte interessata deve presentare istanza
per la fissazione dell’udienza in cui il processo deve proseguire.»;

43) all’articolo 630 del codice di
procedura civile, al terzo comma, dopo le parole “è ammesso reclamo” sono
inserite le seguenti: “da parte del debitore o del
creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine
perentorio di venti giorni dall’udienza o dalla comunicazione dell’ordinanza
e”.

G) dopo la lettera e) inserire le
seguenti:

ebis) Al capo III del titolo I del libro
IV del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1) All’articolo
669quinquies, al primo comma, dopo la parola: «in arbitri» sono aggiunte le
seguenti: «anche non rituali»;

2) All’articolo 669-octies sono
apportate le seguenti modificazioni:

2.1) al primo
comma, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta
giorni»;

2.2) al secondo
comma, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta
giorni»;

2.3) dopo il quinto comma sono
aggiunti i seguenti commi:

«Le disposizioni di cui al presente
articolo e quella di cui al primo comma dell’articolo 669novies non si
applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi
dell’articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli
effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi
speciali, nonchè ai provvedimenti emessi a seguito di
denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell’articolo 688, ma
ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito. L’estinzione del giudizio di
merito non determina l’inefficacia dei provvedimenti di cui al comma
precedente, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di
causa. L’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso
processo.

3) All’articolo 669-decies, il primo
comma è sostituito dai seguenti:

«Salvo che sia
stato proposto reclamo ai sensi dell’articolo 669terdecies, nel corso
dell’istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di
parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se
emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o
se si allegano fatti anteriori di cui si è acquista conoscenza successivamente
al provvedimento cautelare. In tale caso, l’istante deve fornire la prova del
momento in cui ne è venuto a conoscenza. Quando il
giudizio di merito non sia iniziato o sia stato
dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell’ordinanza di accoglimento,
esaurita l’eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell’articolo
669terdecies, possono essere richieste al giudice che ha provveduto
sull’istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si
allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento
cautelare. In tale caso l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza».

4) All’articolo 669-terdecies sono
apportate le seguenti modifiche:

4.1) il primo comma è sostituito dal
seguente:

«Contro l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è
ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in
udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore»;

4.2) dopo il terzo comma è inserito
il seguente: «Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della
proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel
rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il
tribunale può sempre assumere informazioni
e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione
al primo giudice».

5) All’articolo 696 sono apportate le
seguenti modificazioni:

5.1) al primo comma è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «L’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale, se
ne ricorre l’urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell’istante
e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l’istanza
è proposta»;

5.2) dopo il primo comma è inserito
il seguente: «L’accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere
anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni
relativi all’oggetto della verifica».

6) Dopo l’articolo 696 è inserito il
seguente: «Articolo 696bis. – (Consulenza tecnica preventiva ai fini della
composizione della lite). L’espletamento di una consulenza tecnica, in via
preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al
primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa
determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice
procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696.
Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove
possibile, la conciliazione delle parti. Se le parti
si sono conciliate si forma processo verbale della conciliazione. Il giudice
attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai
fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per
l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Il processo
verbale è esente dall’imposta di registro. Se la
conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione
depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di
merito. Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili».

7) All’articolo 703 sono apportate le
seguenti modificazioni:

7.1) il secondo comma è sostituito
dal seguente: «Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669bis e seguenti,
in quanto compatibili»;

7.2) sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi: «L’ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile
ai sensi dell’articolo 669terdecies. Se richiesto da una
delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla
comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto,
del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé
l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica
l’articolo 669-novies, terzo comma».

8) All’articolo 704, il secondo comma
è sostituito dal seguente: «La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia
domandata al giudice competente a norma dell’articolo 703,
il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può
proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell’articolo
703».

eter) al capo I del titolo II del libro
IV del codice di procedura civile gli articoli 706, 707, 708, 709 sono
sostituiti dai seguenti: «Articolo 706. – (Forma della domanda). – La domanda
di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell’ultima
residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del
luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che
deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata. Qualora
il coniuge convenuto sia residente all’estero, o risulti
irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di
domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all’estero, a
qualunque tribunale della Repubblica. Il presidente, nei cinque giorni
successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell’udienza
di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve
essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la
notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge
convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla
memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate. Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di
figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il
matrimonio.

Articolo 707. – (Comparizione
personale delle parti). – I coniugi debbono comparire
personalmente davanti al presidente con l’assistenza del difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non
ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto,
il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la
notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.

Articolo 708. –
(Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente). –
All’udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima
separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo
verbale della conciliazione. Se la
conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio, sentiti i coniugi ed
i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti
che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi, nomina il
giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a
questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non
compare, sentito il ricorrente ed il suo difensore.

Articolo 709. – (Notificazione
dell’ordinanza e fissazione dell’udienza). – L’ordinanza con la quale il
presidente fissa l’udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell’attore al convenuto non
comparso, nel termine perentorio stabilito nell’ordinanza stessa, ed è
comunicata al pubblico ministero. Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere
notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione e
trattazione devono intercorrere i termini di cui all’articolo 163bis ridotti a
metà. Con l’ordinanza il presidente assegna altresì
termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa,
che deve avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2),
3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai
sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la
proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili
d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la
costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo
167, primo e secondo comma, e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di
merito non rilevabili d’ufficio. I provvedimenti temporanei
ed urgenti assunti dal presidente con l’ordinanza di cui al terzo comma
dell’articolo 708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore.

Articolo 709bis. –
(Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore).
–All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto,
quinto, sesto e settimo. Si applica altresì l’articolo 184».

Conseguentemente, dopo il comma 3,
inserire i seguenti:

«3bis. L’articolo 4
della legge 898/70 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4. – 1. La domanda per
ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si
propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei
coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza
o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del
luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente
all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può
essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o
dell’altro coniuge.

2. La domanda si propone con ricorso,
che deve contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui
quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti
civili dello stesso è fondata.

3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all’ufficiale dello stato civile del luogo
dove il matrimonio fu trascritto per l’annotazione in calce all’atto.

4. Nel ricorso deve essere indicata
l’esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi
durante il matrimonio.

5. Il presidente del tribunale, nei
cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data
di comparizione dei coniugi avanti a sé, che deve avvenire entro novanta giorni
dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del
decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva
e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando
il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.

6. Al ricorso e alla prima memoria
difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente
presentate.

7. I coniugi devono comparire davanti
al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi
e comprovati motivi, e con l’assistenza di un difensore. Se
il ricorrente non si presenta o rinuncia la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può
fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del
ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All’udienza di comparizione, il
presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente,
tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il
presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

8. Se la conciliazione non riesce, il
presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché,
qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro
età, i figli minori, dà, anche d’ufficio, con ordinanza i provvedimenti
temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della
prole, nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione
dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge
convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L’ordinanza
del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si
applica l’articolo 189 delle disposizioni di attuazione
del codice di procedura civile.

9. Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere
notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione e
trattazione devono intercorrere i termini di cui all’articolo 163-bis del
codice di procedura civile ridotti a metà.

10. Con l’ordinanza di cui al comma
8, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in
cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui
all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di
procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai
sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso codice nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di
merito che non siano rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere
l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine
implica le decadenze di cui all’articolo 167 del codice di procedura civile e
che oltre il termine stesso non potranno più essere
proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.

11. All’udienza davanti al giudice
istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli
180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del
codice di procedura civile. Si applica altresì l’articolo 184 del medesimo
codice.

12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell’assegno, il
Tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla
cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale
sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena
formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all’articolo 10.

13. Quando vi sia
stata la sentenza non definitiva, il Tribunale, emettendo la sentenza che
dispone l’obbligo della somministrazione dell’assegno, può disporre che tale
obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.

14. Per la parte relativa
ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è
provvisoriamente esecutiva.

15. L’appello è deciso in camera di
consiglio.

16. La domanda
congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e
ai rapporti economici, è proposta con ricorso al Tribunale in camera di
consiglio. Il Tribunale, sentiti i coniugi, verificata l’esistenza dei
presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all’interesse
dei figli, decide con sentenza. Qualora il Tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli siano in contrasto con gli interessi degli
stessi, si applica la procedura di cui al comma 8 del presente articolo».

3ter. Alle disposizioni per
l’attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) Dopo l’articolo 70-bis è inserito
il seguente: «Articolo 70ter. La citazione può anche contenere, oltre a quanto
previsto dall’articolo 163, terzo comma, numero 7, del codice, l’invito al
convenuto o ai convenuti, in caso di pluralità degli stessi, a notificare al
difensore dell’attore la comparsa di risposta ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 5/2003, entro un termine non inferiore a sessanta giorni
dalla notificazione della citazione, ma inferiore di
almeno dieci giorni al termine indicato ai sensi del primo comma dell’articolo
163bis del codice. Se tutti i convenuti notificano la
comparsa di risposta ai sensi del precedente comma, il processo prosegue nelle
forme e secondo le modalità previste dal decreto legislativo 5/2003».

b) L’articolo 169bis è sostituito dal
seguente:

«Articolo 169bis. –
(Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice
dell’esecuzione). – Con il decreto di cui all’articolo
179-bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai agli avvocati e ai
dottori commercialisti per le operazioni di vendita con incanto dei beni mobili
iscritti nei pubblici registri».

c) L’articolo 169-ter è sostituito
dal seguente:

«Articolo 169ter. – (Elenco dei
professionisti che provvedono alle operazioni di vendita). – Nelle
comunicazioni previste dall’articolo 179-ter sono indicati anche gli elenchi
dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e
esperti contabili disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con
incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri».

d) Dopo l’articolo 173 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura
civile, sono inseriti i seguenti: «Articolo 173bis. –
(Contenuto della relazione di stima e compiti dell’esperto). – L’esperto
provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:

1) l’identificazione del bene,
comprensiva dei confini e dei dati catastali;

2) una sommaria descrizione del bene;

3) lo stato di possesso del bene, con
l’indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale
è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati
in data antecedente al pignoramento;

4) l’esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene che
resteranno a carico dell’acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da
contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli
connessi con il suo carattere storico-artistico;

5) l’esistenza di formalità, vincoli
e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all’acquirente;

6) La verifica della regolarità
edilizia e urbanistica del bene nonché l’esistenza
della dichiarazione di agibilità dello stesso. L’esperto
prima di ogni attività controlla la completezza dei documenti di cui
all’articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando al giudice
immediatamente quelli mancanti o inidonei. L’esperto, terminata la relazione,
ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se
non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell’udienza fissata ai
sensi dell’articolo 569 del codice, a mezzo posta ordinaria o posta
elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizioni, la trasmissione e la ricezione dei

documenti informatici
e teletrasmessi. Le parti possono depositare all’udienza note
alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad
inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma;
in tale caso l’esperto interviene all’udienza per rendere i chiarimenti.

Articolo 173ter. – Il ministro della
Giustizia stabilisce con proprio decreto i siti
internet destinati all’inserimento degli avvisi di cui all’articolo 490 del
codice e i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi
disponibili.

Articolo 173quater. – L’avviso di cui
al terzo comma dell’articolo 591-bis del codice deve contenere l’indicazione
della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di
destinazione urbanistica di cui all’articolo 30 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 380/01, nonché
le notizie di cui all’articolo 46 del citato testo unico e di cui all’articolo
40 della legge 47/1985, e successive modificazioni; in caso di insufficienza di
tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all’articolo 46, comma 1,
del citato testo unico, ovvero di cui all’articolo 40, secondo comma, della
citata legge 47/1985, ne va fatta menzione nell’avviso con avvertenza che
l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle
disposizioni di cui all’articolo 46, comma 5 del citato testo unico e di cui
all’articolo 40, sesto comma, citata legge 47/1985». e) Gli articoli 179bis e
179ter delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 179bis. –
(Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal
giudice dell’esecuzione). – Con decreto del ministro della Giustizia, di
concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Consiglio
nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell’ordine degli avvocati e il
Consiglio nazionale dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
è stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai, avvocati,
dottori commercialisti e esperti contabili per le
operazioni di vendita di beni immobili. Il compenso dovuto al professionista è
liquidato dal giudice dell’esecuzione con specifica determinazione della parte
riguardante le operazioni di incanto e le successive
che sono poste a carico dell’aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione
del compenso costituisce titolo esecutivo.

Articolo 179ter. – (Elenco dei
professionisti che provvedono alle operazioni di vendita con incanto). – Il
Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell’ordine degli avvocati e il
Consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti e
esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei Tribunali gli
elenchi, distinti per ciascun circondario. rispettivamente
dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti l’indicazione degli avvocati, dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili sono allegate le schede formate e
sottoscritte da ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono riferite le
specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie
o concorsuali. Il Presidente del Tribunale forma quindi l’elenco dei
professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo
trasmette ai giudici dell’esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi. Al termine di ciascun semestre, il Presidente del
Tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in una o più
procedure esecutive sia stata revocata la delega in
conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal
giudice dell’esecuzione a norma dell’articolo 591bis, primo comma del codice. I
professionisti cancellati dall’elenco a seguito di revoca di delega non possono
essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio
successivo».

f) L’articolo 181 è sostituito dal
seguente:

«Articolo 181 – (Disposizioni sulla
divisione). – Il giudice dell’esecuzione, quando dispone che si proceda a
divisione del bene indiviso provvede all’istruzione della causa a norma degli
articoli 175 e seguenti del Codice, se gli interessati sono tutti presenti. Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice
dell’esecuzione, con l’ordinanza di cui all’articolo 600, secondo comma, del
codice fissa l’udienza avanti a sé per la comparizione delle parti concedendo
termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per
l’integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell’ordinanza».

3-quater. Le disposizioni di cui ai
commi 3, lettere bbis), bter),
cbis), cter), e), ebis), eter), 3bis e 3ter entrano
in vigore centoventi giorni dopo la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale».

(Tirelli spese racc. A/R a carico mittente)

Dopo il comma 4, aggiungere i
seguenti:

«4bis. I costi derivanti dalla
spedizione della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento di cui al
secondo comma sono posti a carico del mittente indicato nell’avviso di
ricevimento stesso, secondo le previsioni tariffarie vigenti, fatti salvi i
casi di esenzione dalle spese di notifica previsti
dalle leggi vigenti.

(Relatore Covered bonds)

4ter. Nella legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo
l’articolo 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

Articolo 7bis

1. Le disposizioni di cui
all’articolo 3, commi 2 e 3, all’articolo 4 e all’articolo 6, comma 2, si
applicano, salvo quanto specificato ai successivi commi 2 e 3, alle operazioni
aventi ad oggetto le cessioni di crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei
confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche
individuabili in blocco, nonché di titoli emessi
nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi
ad oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche in favore di
società il cui oggetto esclusivo sia l’acquisto di tali crediti e titoli,
mediante l’assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche
cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse
banche ovvero da altre.

2. I crediti ed i titoli acquistati
dalla società di cui al comma 1 e le somme corrisposte dai
relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche
ai sensi dell’articolo 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni
di cui al comma 1 e delle controparti dei contratti derivati con finalità di
copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri
contratti accessori, nonché al pagamento degli altri costi dell’operazione, in
via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui al comma 1.

3. Le disposizioni
di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, si applicano a beneficio dei
soggetti di cui al comma 2. A tali fini, per portatori di titoli devono
intendersi i portatori delle obbligazioni di cui al
comma 1.

4. Alle cessioni di
cui al comma 1 non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 2440/23.
Dell’affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all’articolo
2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dalla banca cedente, è dato
avviso mediante pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» nonché
comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche
amministrazioni debitrici. Ai finanziamenti concessi alle società di cui al
comma e alla garanzia prestata dalle medesime società, si applica l’articolo
67, comma 3, del regio decreto 267/42, e successive
modificazioni.

5. Il ministro dell’Economia e delle
finanze, con regolamento emanato ai sensi della legge 400/88, sentita la Banca
d’Italia, adotta disposizioni di attuazione del
presente articolo aventi ad oggetto, in particolare, il rapporto massimo tra le
obbligazioni oggetto di garanzia e le attività cedute, la tipologia di tali
attività e di quelle, dagli equivalenti profili di rischio, utilizzabili per la
loro successiva integrazione, nonché le caratteristiche della garanzia di cui
al comma 1.

6. Ai sensi dell’articolo 53 del
testo unico bancario sono emanate disposizioni di attuazione
del presente articolo. Tali disposizioni disciplinano anche i requisiti delle
banche emittenti, i criteri che le banche cedenti adottano per la valutazione
dei crediti e dei titoli ceduti e le relative modalità di integrazione,
nonché i controlli che le banche effettuano per il rispetto degli obblighi
previsti dal presente articolo, anche per il tramite di società di revisione
allo scopo incaricate.

7. Ogni imposta e tassa è dovuta considerando le operazioni di cui al comma 1 come
non effettuate e i crediti e i titoli che hanno formato oggetto di cessione
come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le cessioni è pagato un
corrispettivo pari all’ultimo valore di iscrizione in bilancio dei crediti e
dei titoli, e il finanziamento di cui al comma 1 è concesso o garantito dalla
medesima banca cedente.

Articolo 7ter

1. Alla
costituzione di patrimoni destinati aventi ad oggetto i crediti ed i titoli di
cui all’articolo 7bis, comma 1, e alla destinazione dei relativi proventi,
effettuati ai sensi dell’articolo 2447bis del codice civile, per garantire i
diritti dei portatori delle obbligazioni emesse da banche di cui all’articolo
7bis, comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7bis, commi 5 e
6.

4quater. Il comma 1
dell’articolo 4 della legge 69/1965 è sostituito dal seguente:

(Caruso, Bucciero,
Semeraro, Bobbio
Convocazione assemblea Consiglio ordine giornalisti, ingegnere, architetto,
chimico, professionista in economia e commercio attuario,
agronomo, ragioniere, geometra, perito agrario, perito industriale medici
chirurghi, veterinari, farmacisti, ostetriche)

«1. L’Assemblea per l’elezione dei
membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della
scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua
mediante avviso spedito, almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti,
esclusi i sospesi dall’esercizio della professione, per posta prioritaria, per
telefax o mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve
essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul
sito Internet dell’Ordine nazionale. È posto a carico dell’Ordine l’onere di dare prova solo dell’effettivo invio delle comunicazioni».

4quinquies. All’articolo
3 del decreto legislativo luogotenenziale 382/44, il comma 1 è
sostituito dal seguente:

«1. L’assemblea per l’elezione del
Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui
esso scade. La convocazione si effettua mediante
avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti,
esclusi i sospesi dall’esercizio della professione, per posta prioritaria, per
telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve
essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul
sito Internet dell’Ordine nazionale. È posto a carico dell’ordine l’onere di dare prova solo dell’effettivo invio delle comunicazioni.

4-sexies. All’articolo
2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n. 233, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«5. I componenti
del Consiglio durano in carica tre anni e l’assemblea per la loro elezione deve
essere convocata entro il mese di novembre dell’anno in cui il Consiglio scade.
La convocazione si effettua mediante avviso spedito
per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi
dall’esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo
di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì
avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito Internet
dell’Ordine nazionale. È posto a carico dell’ordine l’onere di dare prova solo dell’effettivo invio delle comunicazioni».

(Giuliano distretti notarili)

4septies. Alla
legge 89/1913, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L’articolo 4 è sostituito dal
seguente:

«Articolo 4. – 1. Il numero e la
residenza dei notai per ciascun distretto è
determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli
notarili e le Corti d’appello, tenendo conto della popolazione, della quantità
degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e
procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione
di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli
ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali.

2. La tabella che determina il numero
e la residenza dei notai, dovrà, udite le Corti d’appello e i Consigli
notarili, essere rivista ogni sette anni, e potrà essere modificata
parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia
dimostrata l’opportunità».

4octies. In via transitoria e in sede
di prima applicazione della presente legge:

a) la prima revisione
della tabella di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 89/1913, come
modificato, ha luogo entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della
presente legge; b) è a carico della Cassa nazionale del notariato, con
riferimento alle disposizioni contenute nell’articolo 4, comma 1, della legge
89/1913, come modificato, l’adozione delle misure che assicurano l’equilibrio
economico e finanziario della gestione, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.

(Relatore azione di riduzione )

4nonies. Al fine di agevolare la
circolazione dei beni immobili già oggetto di atti di
disposizione a titolo gratuito, nonché di ribadire la corretta interpretazione
della normativa in materia di esecuzione forzata:

a) al codice civile sono apportate le
seguenti modificazioni:

1) all’articolo 561, primo comma, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: «I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione
è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo
caso l’obbligo del donatario di compensare in danaro i
legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purché la domanda
sia stata proposta entro dieci anni dall’apertura della successione. Le stesse
disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri.»;

2) all’articolo 563, primo comma,
dopo le parole: «Se i donatari contro i quali è stata
pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati» sono
inserite le seguenti: «e non sono trascorsi venti anni dalla donazione»;

3) all’articolo 563, secondo comma,
dopo le parole: «Contro i terzi acquirenti può anche
essere richiesta» sono inserite le seguenti: «, entro il termine di cui al
comma precedente»;

4) all’articolo 563 è aggiunto alla
fine il seguente comma: «Salvo il disposto del numero 8 dell’articolo 2652, il
decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all’articolo 561,
primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta
del donante che abbiano notificato e trascritto, nei
confronti del donatario, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.
Il diritto dell’opponente è personale e rinunziabile. L’opposizione perde
effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua
trascrizione»;

5) al regio decreto
1368/41, recante
«Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie», dopo l’articolo 187 è inserito il seguente: «187bis. – (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti
esecutivi compiuti). – In ogni caso di estinzione
o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione,
anche provvisoria, o l’assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi
aggiudicatari o assegnatari, in forza dell’articolo 632 secondo comma del
codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimenti
degli stessi atti,. L’istanza di cui all’articolo 495
del codice non è più ammissibile ».

(Fondi immobiliari con beni di enti prev. pubblici)

4decies. L’articolo 4 del decreto
legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito in legge 410/01, si
intende riferito anche ai beni immobili degli enti previdenziali
pubblici.

(Personale specializzato per Consob)

4undecies. La Consob
è autorizzata ad assumere entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, per ragioni di urgenza derivanti da
indifferibili esigenze di servizio, mediante nomina per chiamata diretta e con
contratto a tempo determinato non più di quindici persone che, per i titoli
professionali o di servizio posseduti, risultino idonee all’immediato
svolgimento dei compiti di istituto. La ripartizione del personale così assunto
tra l’aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del
personale a tempo determinato è stabilita con deliberazione adottata dalla Consob con la maggioranza prevista dal nono comma
dell’articolo l del decreto legge 95/1974, convertito,
con, modificazioni, dalla legge 216/74, e successive modificazioni.

4-duodecies. Al fine di assicurare un
efficiente e stabile assetto funziona1e ed organizzativo della Consob, i dipendenti assunti con contratto a tempo
determinato, il cui contratto sia stato rinnovato ai
sensi della normativa generale adottata dalla Commissione, possono essere
inquadrati in ruolo, in qualifica corrispondente a quella presa a riferimento nel
contratto, mediante apposito esame-colloquio, tenuto da una Commissione
presieduta dal Presidente o da un Commissario della Consob
e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza
istituzionale della Consob. L’esame-colloquio è
svolto nei

sei mesi precedenti la scadenza dei
contratti dei dipendenti interessati.4-terdecies. Gli
oneri finanziari derivanti dall’applicazione dei commi 4-undecies e 4- terdecies sono coperti secondo i criteri e le procedure e
con le risorse previste dall’art. 40, comma 3, della Legge 23 dicembre 1994, n.
724.

(Professioni)

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2bis

(Misure relative all’attuazione della programmazione
cofinanziata dall’Unione europea per il periodo
2005-2006)

(Governo anticipazione contributi comunitari
e statali per la realizzazione della programmazione Ue
cofinanziata)

1. Al fine di assicurare l’integrale
utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo nazionale “Azioni di Sistema” 2000-2006 a titolarità del ministero del
Lavoro e delle politiche sociali, a supporto dei programmi operativi delle
regioni dell’obiettivo 3, il fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse
disponibili, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
–Direzione generale per le politiche per l’orientamento e la formazione, le
quote dei contributi comunitari e statali previste per il periodo 2005-2006.

2. Per il reintegro delle somme
anticipate dal fondo ai sensi del comma 1, si provvede, per la parte
comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall’Unione europea a
titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte
statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi
programmi nell’ambito delle procedure previste dalla citata legge 183/87».

Articolo 3

(Veraldi prima iscrizione al Pra) All’articolo
3 apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 2, sostituire le parole:
«può essere effettuata su istanza del venditore», con
le seguenti: «può anche essere effettuata per istanza dell’acquirente».

Al comma 2, dopo le
parole: «di cui all’articolo 2 del» e: «di cui all’articolo 38, comma 3, del»
inserire le seguenti: «regolamento di cui al».

Al comma 3, dopo le
parole: «articolo 8 del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al» e
sostituire le parole: «citato decreto» con le seguenti: «citato regolamento».

Al comma 5, sostituire le parole: «dell’infrastrutture» con le seguenti. «delle
infrastrutture».

(Relatore drafting)

(Relatore drafting)

Al comma 6, sostituire le parole: «dell’infrastrutture» con le seguenti: «delle
infrastrutture».

Dopo il comma 6 aggiungere i
seguenti:

«6bis. L’articolo 2
della legge 241/90, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:

«Articolo 2. – (Conclusione del
procedimento) – 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la
pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un
provvedimento espresso.

(Relatore conclusione del procedimento
amministrativo)

2. Con uno o più regolamenti adottati
ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 400/88, su
proposta del ministro competente, di concerto con il ministro per la Funzione
pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza
delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente
previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi
i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto
della loro sostenibilità, sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa,
e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall’inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda,
se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora
non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.

4. Nei casi in cui leggi o
regolamenti prevedono per l’adozione di un provvedimento l’acquisizione di
valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i
termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all’acquisizione delle
valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta
giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una
sola volta, per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti,
stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione
stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2.

5. Salvi i casi di silenzio assenso,
decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso
il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21bis della
legge 1034/71, può essere proposto anche senza necessità di diffida
all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e
comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi
2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza. È fatta salva la riproponibilità
dell’istanza di avvio del procedimento ove ne
ricorrano i presupposti».

6ter. L’articolo 20
della legge 241/90, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:

Articolo 20. – (Silenzio assenso) –
1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti
amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a
provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori
istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato,
nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego,
ovvero non procede ai sensi del comma 2.

(Silenzio)

2. L’amministrazione competente può
indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza
di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche
tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio
dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l’amministrazione
competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21quinquies e 21nonies.

4. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio
culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica
sicurezza e l’immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui
la normativa comunitaria impone l’adozione di
provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il
silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e
procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del ministro per la funzione pubblica, di concerto con i
Ministri competenti. 5. Si applicano gli articoli 2,
comma 4, e 10bis».

6quater. I regolamenti e le
determinazioni di cui al comma 2 dell’articolo 2 della legge 241/90, come
sostituito dal comma 6bis del presente articolo, sono adottati entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.

6quinquies. Continuano ad applicarsi
le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, emanate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge
241/90, se non modificate o sostituite dalle disposizioni adottate dal Governo
o dagli enti pubblici nazionali ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge
241/90, come sostituito dal comma 6bis del presente articolo.

6sexies. Le disposizioni di cui
all’articolo 20 della legge 241/90, come sostituito dal comma 6ter del presente
articolo, non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma la facoltà
degli interessati di presentare nuove istanze.

6septies. Le domande presentate entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge si intendono accolte, senza necessità di ulteriori istanze
o diffide, se l’amministrazione non comunica all’interessato il provvedimento
di diniego nel termine di centottanta giorni, salvo che, ai sensi della
normativa vigente, sia previsto un termine più lungo per la conclusione del
procedimento. Si applica quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 20
della legge 241/90, come sostituito dal comma 6-ter del presente articolo.

6octies. Il comma 2
dell’articolo 18 della legge 241/90, è sostituito dal seguente:

«2. I documenti attestanti atti,
fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del
procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in
possesso dell’amministrazione precedente, ovvero sono detenuti,
istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione,
procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la
ricerca dei documenti».

6nonies. All’articolo
21 della legge 241/90, dopo il comma 2, e aggiunto il seguente:

«2bis. Restano ferme le attribuzioni
di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da
leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all’attività ai sensi degli
articoli 19 e 20.».

6decies. Al comma 5
dell’articolo 25 della legge 241/90, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le controversie relative all’accesso ai documenti
amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo».

6undecies. All’articolo
16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: «una sola volta»
sono sostituite dalle seguenti: «due sole volte».

(Giurisdizione esclusiva Ga)

6duodecies. Per lo svolgimento delle
attività di propria competenza, il ministro per la Funzione pubblica si avvale
di una Commissione istituita fino al 31 dicembre 2007 presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, presieduta dal
Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del Dipartimento degli affari
giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, con
funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di venti componenti
scelti fra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed
ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero
foro con almeno quindici anni di iscrizione all’albo professionale, dirigenti
delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se
appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono
essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo
le norme ed i criteri dei rispettivi ordinamenti. La Commissione è assistita da
una segreteria tecnica. Il contingente di personale da collocare fuori ruolo ai
sensi del presente comma non può superare le dieci unità.

(Commissione Fp)

6terdecies. La nomina dei componenti della Commissione e della segreteria tecnica di
cui al comma 6duodecies è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del ministro per la Funzione pubblica da lui delegato, che ne disciplina
altresì l’organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell’autorizzazione di
spesa di cui al comma 6quaterdecies, con successivo decreto dello stesso
Ministro, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, sono
stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.

6quaterdecies. Per l’attuazione dei
commi 6duodecies e 6terdecies è autorizzata la spesa massima di 750.000 euro
per l’anno 2005, di 1.500.000 euro per l’anno 2006 e di 1.500.000 euro per
l’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 303/99, come determinata dalla tabella C della legge 311/04. Il
ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Nocco, Fasolino trasmissione
prescrizione medica (Ts))

6quinquiesdecies. Al comma 8
dell’articolo 50 del decreto egge 269/03 convertito,
con modificazioni, dalla legge 326/03opo le parole «al ministero dell’economia
e delle finanze” inserire le seguenti: “, entro il giorno 10 del mese
successivo a quello di utilizzazione della ricetta
medica, anche per il tramite delle associazioni di categoria e di soggetti
terzi a tal fine individuati dalle strutture di erogazione dei servizi
sanitari».

(Mandati componenti Cciaa)

6sexiesdecies. All’articolo 16, comma 3, della legge 580/93, le parole “una sola volta” sono
sostituite dalle seguenti: “ due sole volte”.

Articolo 4

(Relatore drafting)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

nelle lettere a) e d), sostituire la
parola: «soppresso» con la seguente: «abrogato»;

(Trimestrale Iva: acconto riferito non all’ultimo
mese ma alla media dell’ultimo trimestre dell’anno)

dopo la lettera c) inserire la seguente.
«cbis) il comma 471 è sostituito dal seguente: «A
decorrere dal 1 gennaio 2005, per i contribuenti individuati con i decreti
370/00 e 366/00, che nell’anno solare precedente hanno versato imposta sul
valore aggiunto per un ammontare superiore a due milioni di euro,
l’acconto di cui al secondo comma dell’articolo 6 della legge 405/90 è pari al
97 per cento di un importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali
eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i precedenti trimestri
dell’anno in corso»

dopo la lettera d), aggiungere le
seguenti:

(Relatore disavanzi sanitari)

«dbis) al
comma 180, dopo le parole: “commi 174 e 176”, inserire le seguenti:
«nonché in

caso di mancato adempimento per gli anni
2004 e precedenti»;

(Governo concerto Min.
It sez. spec. fondo Pmi)

dter) al comma 209, nell’ultimo periodo,
dopo le parole: «con decreto di natura non

regolamentare del ministro delle Attività
produttive» sono aggiunte le seguenti: «e del Ministro per l’innovazione e le
tecnologie»;

(Ferrara, Nocco Lsu/Asu)

dquater) al primo periodo del comma 262
sostituire la cifra: 22 milioni di euro” con: “36 milioni di euro” e
successivamente la cifra: “36 milioni di euro” con: “22 milioni di euro”».

(Fasolino, Nocco termini riversamento
tributi cat. riscossi telematicamente)

d-quinquies) al comma 374, lettera d), è
aggiunto il seguente periodo: “Nel caso di versamento effettuato con modalità
telematiche, l’Agenzia o il soggetto da essa incaricato devono riversare alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato i tributi
dovuti entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione”».

(Relatore sanatoria concessionari)

d-sexies) nel comma 426, secondo periodo, le
parole da “irregolarità” a “2004”
sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità amministrative derivanti
dall’attività svolta fino al 20 novembre 2004”;

dsepties) dopo il comma 426 è inserito il
seguente:«426bis. Per effetto dell’esercizio della facoltà prevista dal comma
426, le irregolarità compiute nell’esercizio dell’attività di riscossione non
determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per
inesigibilità delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche
delle stesse e, fermi restando gli effetti delle predette definizioni, le
comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli
consegnati entro il 30 ottobre 2003 ed ancora in carico alla data del 20
novembre 2004 sono presentate entro il 30 ottobre 2006; per tali comunicazioni
il termine previsto dall’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, decorre dal 1º novembre 2006».

Dopo il comma 1, aggiungere il
seguente:

(Eufemi, Nocco Università telematiche)

«1bis. All’articolo 26, comma 5,
primo periodo, della legge 289/02, dopo la parola: “Stato” sono aggiunte le
seguenti: “fatto salvo quanto previsto dalla legge
243/91, e dall’articolo 2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 25/1998».

Dopo l’articolo 4, aggiungere i
seguenti:

Articolo 4bis

(Trasferimenti erariali alle regioni)

(Governo proroga cessazione trasferimenti
statali per funzioni trasferite alle regioni)

1. All’articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo 56/2000, le parole: «a decorrere dal 1 gennaio
2005» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1 gennaio 2006».

2. Il comma 2
dell’articolo 6 del decreto legislativo 56/2000 è sostituito dal
seguente: «2. Le aliquote e compartecipazioni definitive di
cui all’articolo 5, comma 3, sono rideterminate, a
decorrere dal 1 gennaio 2006, esclusivamente al fine di assicurare la copertura
degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario
di cui al comma 1».

(Relatore proroga sospensione fin. Reg)

3. All’articolo 4
del decreto legge 314/04, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2005,
le parole: «entro il 30 aprile 2005» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
30 settembre 2005».

Articolo 4ter

(Indicazione del codice fiscale nelle distinte di
versamento in Tesoreria)

(Fasolino, Nocco) (Cf
amm. pubbl. in Tes.)

1. Gli enti pubblici di cui alle
tabelle A e B annesse alla legge 720/84, che, ai sensi
delle vigenti disposizioni, effettuano il versamento diretto dei tributi in
Tesoreria sono tenuti ad indicare nelle relative distinte, ovvero sui titoli di
spesa, il proprio codice fiscale; in mancanza di tale indicazione, le Tesorerie
non possono accettare il versamento presso i propri sportelli.

2. Le disposizioni
di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti affluiti sui conti correnti
postali delle Tesorerie».

Articolo 5

(Relatore drafting)

Al comma 1, sostituire
le parole: «per effetto della» con le seguenti: «per effetto delle».

Al comma 7, nel
terzo periodo, sostituire le parole: «ovvero con il sindaco» con le seguenti:
«ovvero il sindaco».

Al comma 11, sostituire le parole: «delle normativa» con le seguenti: «della normativa».

Al comma 12, nel
primo periodo, dopo le parole: «articoli 118, 119 e 120 del» inserire le
seguenti: «regolamento di cui al».

(Nocco obiettivo città non i progr. reg.) (Cicolani, Nocco)

Al comma 3, sopprimere le parole: «,
da inserire in apposito programma regionale,».

Al comma 5, primo periodo, dopo le
parole: «su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti» sostituire la parola: «sono» con le seguenti: «possono
essere».

(Cicolani, Nocco nuove opere)

Al comma 5, dopo le parole: «delle
concessioni autostradali già assentite,» aggiungere le
seguenti: «anche se già».

(Procedimenti in cors.)

Sostituire il comma 6 con il
seguente:

«6. Per le opere ed i lavori di cui
al comma 5, le stazioni appaltanti procedono alla realizzazione applicando la
normativa comunitaria in materia di appalti di lavori
pubblici e, anche soltanto per quanto concerne le procedure approvative
ed autorizzative dei progetti qualora dalle medesime
stazioni appaltanti, previo parere dei commissari straordinari ove nominati,
ritenuto eventualmente più opportuno, le disposizioni di cui alla legge 443/01,
e successive modificazioni. Sono fatti salvi, relativamente
alle opere stesse, gli atti ed i provvedimenti già formati o assunti, ed
i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto che
le stazioni appaltanti, previo parere dei commissari straordinari ove nominati,
ritengano eventualmente più opportuno, ai fini della celere realizzazione
dell’opera proseguire e concludere in luogo dell’avviare un nuovo procedimento
ai sensi del predetto decreto legislativo 190/02 e successive modificazioni».

Sostituire il comma 7 con il
seguente:

(Cicolani, Nocco procedura nomina del
Commissario)

«7. Per le opere di cui al comma 5,
si può procedere alla nomina di un Commissario straordinario al quale vengono conferiti i poteri di cui all’articolo 13 del
decreto legge 67/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, e successive modificazioni. I Commissari straordinari sono nominati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente
della Regione interessata, su proposta del ministro
delle Infrastrutture e dei trasporti, tra soggetti in possesso di specifica
professionalità, competenza ed esperienza maturata nel settore specifico della
realizzazione di opere pubbliche, provvedendo contestualmente alla conferma o
alla sostituzione dei commissari straordinari eventualmente già nominati».

(Cicolani Nocco)

Sopprimere il comma 9

(Ciccanti, Tarolli rigassificatori)

Sostituire il comma 10 con il
seguente:

«10. Gli enti preposti al rilascio
delle ulteriori autorizzazioni e dei permessi
necessari alla

realizzazione o al potenziamento dei terminali di rigassificazione in possesso di concessione rilasciata ai sensi
delle norme vigenti o autorizzati ai sensi dell’articolo 8 della legge 340/00 e
dichiarati infrastrutture strategiche nel settore gas naturale ai sensi della
legge 443/01, sono tenuti ad esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta.
In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo il
Ministero delle Attività produttive provvede senza necessità di diffida alla
nomina di un commissario «ad acta» per gli
adempimenti di competenza».

(Cicolani Poteri del Comm. per superare
ritardi)

Al comma 11 aggiungere in fine i seguenti
periodi: «Per assicurare il rispetto della normativa in
materia di tutela ambientale e paesaggistica, il Commissario acquisisce il
parere delle competenti amministrazioni, che deve essere espresso entro
sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Commissario
procede comunque nella esecuzione dell’opera. Qualora
rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere siano tali da
non consentire il rispetto dei tempi per la realizzazione completa dell’opera e
da determinare un grave pericolo per l’economia e per la sicurezza e incolumità
pubbliche, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, può deliberare lo stato di emergenza ai
sensi dell’articolo 5 della legge 225/92, conferendo al Commissario i relativi
poteri, sentita la Regione o le Regioni interessate. I provvedimenti emanati in
deroga alle leggi vigenti devono contenere l’indicazione delle principali norme
cui si intende derogare e devono essere motivati».

(Cicolani, Conseguenze del fallimento dell’appaltatore)

Dopo il comma 12 inserire i seguenti:

“12bis. In deroga al comma 1-ter
dell’articolo 10 della legge 109/94, e successive modificazioni, le stazioni
appaltanti, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del
contratto per grave inadempimento del medesimo, possono interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. Si procede
all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato
la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario.

12ter. L’affidamento avviene alle
medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta
dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente
in sede di gara.

12quater. In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi
dei commi 12bis e 12ter, le stazioni appaltanti possono procedere
all’affidamento del completamento dei lavori mediante procedura negoziata senza
pubblicazione di bando, in deroga alla normativa vigente – ivi inclusi gli
articoli 2, 10, commi 1ter e 1quater 19, 20, 21, 23, 24 e 29 della legge
109/94, e successive modificazioni – nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento e della normativa comunitaria. L’affidamento con procedura
negoziata avviene mediante gara informale,
sulla base del progetto originario eventualmente modificato o integrato per
effetto di varianti che si fossero rese nel frattempo
necessarie, alla quale devono essere invitati almeno dieci concorrenti.
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 20 agosto 2002 n. 190, e successive modificazioni.

12quinquies. Qualora il fallimento
dell’appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del
medesimo intervenga allorché i lavori siano già stati realizzati per una
percentuale non inferiore al 70 per cento, e l’importo netto residuo dei lavori
non superi i tre milioni di euro, le stazioni
appaltanti possono procedere all’affidamento del completamento dei lavori
direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di
cui al comma 12quater».

(Relatore li. Aeronautica)

Dopo il comma 16, aggiungere i
seguenti:

«16bis. I limiti di
impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche
disposizioni legislative concernenti lo sviluppo dei progetti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1985, n. 808 e di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 140/99 sono utilizzati
secondo le specifiche disposizioni recate dall’articolo 4, comma 177 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Relatore Sace: segr.patr)

16ter. All’Articolo
6 del decreto-legge 269/03, convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, dopo il comma 24, è aggiunto il seguente: «24bis. La Sace Spa può destinare propri
beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei
titoli da essa emessi. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 5,
commi 18 e 24. Alle operazioni di raccolta effettuate
dalla Sace Spa ai sensi del
presente comma, non si applicano gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile.
Per ciascuna emissione di titoli può essere nominato
un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli
interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in
sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni delle operazioni».

(Elimin. plafond ass.)

16quater. Il comma
5 dell’articolo 2 della legge 312/04, è abrogato.

(Fasolino, Nocco Ipzs)

16quinquies. Il
secondo periodo del comma 3 dell’articolo 7vicies quater,
del decreto legge 7/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 43/2005, è
soppresso».

(Arbitrati)

16sexies. All’articolo
32 della legge 109/94 il comma 2 è sostituito dai seguenti: «2. Ai
giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile,
salvo quanto previsto all’articolo 9, comma 4, del Dm 398/00 nonché
l’obbligo di applicazione da parte del collegio arbitrale delle tariffe di cui
all’allegato a tale decreto.

2bis. All’atto del deposito del lodo
va corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all’uno per diecimila del
valore della relativa controversia.

2ter. In caso di mancato accordo per
la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede
la Camera arbitrale, scegliendolo nell’albo previsto dal Decreto del Presidente
della Repubblica 554/99. Ai giudizi costituiti ai
sensi del presente comma si applicano le norme di procedura di
cui al Dm 398»;

16septies. Sono fatte salve le
procedure arbitrali definite o anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, purché risultino rispettate le disposizioni relative all’arbitrato
contenute nel codice di procedura civile o nell’articolo 32 della legge 109/94,
come modificato dal presente provvedimento».

Dopo l’articolo 5, aggiungere il
seguente:

Articolo 5bis

(Incentivazione della logistica)

(Relatore logistica)

1. Nell’ambito degli strumenti
finanziari a disposizione, il Cipe finanzia
prioritariamente le misure necessarie per garantire la realizzazione
di un adeguato sistema di servizi intersettoriali ed intermodali per
l’integrazione delle infrastrutture materiali del Paese con sistemi tecnologici
e di conoscenze, in funzione dello sviluppo del sistema logistico nazionale.

2. Per lo sviluppo di
efficaci strumenti a sostegno della incentivazione di un sistema
nazionale della logistica, anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo di
cui all’articolo 1, comma 354, della legge 311/04, nel rispetto di quanto
previsto dal comma 361 del citato articolo 1, è prevista prioritariamente la
realizzazione di piattaforme tecnologiche e logistiche al servizio della
piccola e media impresa, localizzate in aree strategiche per lo sviluppo del
sistema logistico nazionale, partendo dalle aree sottoutilizzate.

3. Nell’ambito degli interventi
previsti ai sensi del comma 2, sono adottate le misure necessarie a garantire
la rivalutazione del sistema portuale delle aree sottoutilizzate
e il sostegno al trasporto ferroviario e all’intermodalità, con l’adeguata
offerta dei servizi necessari per la realizzazione di
una rete logistica ed intermodale interconnessa.

4. Per la definizione di adeguati procedimenti amministrativi in grado di rendere
più efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle merci,
in coerenza con le esigenze di un sistema integrato di logistica ed
intermodalità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
ridefinite le relative procedure amministrative, ferme restando le vigenti
disposizioni in materia di servizi di polizia doganale, nel rispetto degli
obiettivi di massima semplificazione, efficacia ed efficienza, nonché utilizzo
di tecnologie informatiche».

Articolo 6

(Ciccanti, Tarolli ass. impr e Cciaa)

All’articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 3, lettera a) aggiungere, in
fine, il seguente periodo: «e, al secondo periodo, dopo le parole: “alle
imprese” sono inserite le seguenti: “anche associate in appositi organismi,
anche cooperativi, costituiti o promossi dalle Associazioni imprenditoriali e
dalle Camere di commercio”»;

(Relatore drafting)

Al comma 3, lettera b), capoverso b),
sostituire le parole: «Comunicazione della Commissione
europea 2001/C» con le seguenti: «comunicazione della Commissione europea
2001/C» e le parole: «n. 37» con le seguenti: «n. C/37».

Al comma 5, nel secondo periodo,
sostituire le parole: «dell’imprese proponenti» con le
seguenti: «delle imprese proponenti».

(Proroga convenzioni con banche per gestione
Fondo inn. Tecn.)

Al comma 6 dopo le parole “decreto
legislativo 297/99” sono inserite le seguenti: «nonché
quelle stipulate dal Ministero delle attività produttive con gli istituti
bancari per la gestione degli interventi di cui all’articolo 14 della legge
46/1982».

(Governo revoca agev.
Miur)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6bis. Il provvedimento di revoca
delle agevolazioni disposte dal Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca in materia di incentivi alle imprese
costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto legislativo
46/1999, degli importi corrispondenti, degli interessi e delle sanzioni».

(Drafting)

Al comma 7, sostituire le parole: «e
le regioni e province autonome» con le seguenti: «, le

regioni e le province autonome».

(Ministro per lo sviluppo e la coesione
territoriale)

Al comma 9, dopo le parole” dei
Ministri delle attività produttive,” sono inserite le

seguenti: “per lo sviluppo e la coesione
territoriale,”;

al comma 10, dopo le parole: «la
produttività delle imprese» inserire le seguenti: «che, anche in collaborazione
con le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio,»;

(Drafting)

Al comma 11, dopo la parola: «Fondo» inserire le
seguenti: «per le».

(Relatore Fas territorializzato)

Al comma 11 dopo le parole “fa ricorso” sono
inserite le seguenti: “, secondo i criteri stabiliti dal Cipe
e nei limiti delle finalità del Fondo stesso”; al comma 13 aggiungere, in fine,
il seguente periodo: «Per l’attrazione di professionalità di alta
qualifica, Sviluppo Italia s.p.a. può operare in convenzione con le Università,
le Associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio».

(Drafting)

Al comma 14, dopo la parola: «Fondo» inserire le
seguenti: «per le».

Dopo l’articolo 6 ,
inserire il seguente:

(Fremm)

Articolo 6bis.

(Disposizioni per l’incentivazione e lo sviluppo
dell’industria per la difesa)

1. Per consentire l’avvio del
programma di sviluppo e di acquisizione delle unità
navali della classe Fremm (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, è autorizzata
la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2005, 100 milioni di euro per l’anno
2006 e 275 milioni di euro per l’anno 2007. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
medesimo; i relativi stanziamenti sono iscritti nell’ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del
ministero delle attività produttive. Per gli anni successivi, ai fini del
completamento del programma, si potrà provvedere ai sensi dell’articolo
11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. “.

Articolo 7

(Relatore drafting)

Nella rubrica del
capo V, dopo la parola: «innovazione» inserire la seguente: «e».

(Criteri per gli ulteriori interventi per la
banda larga territorializzazione Fas)

Al comma 1 apportare le seguenti
modificazioni:

a) dopo le parole “possono essere
realizzati in tutte le aree sottoutilizzate” inserire
le seguenti: “, tenuto conto dell’attuazione del programma stesso, della
situazione di mercato e degli indirizzi fissati a livello comunitario”;

b) dopo le parole “ il Cipe stabilisce annualmente” inserire le seguenti: “,
secondo la consolidata chiave di riparto,”;

(Fondazione “Ugo Bordoni” relazione
sull’attività svolta)

Al comma 2 aggiungere alla fine il seguente
periodo: «La fondazione invia, entro il 31 marzo di ogni
anno, un relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari nella
quale dà conto delle attività svolte nell’anno precedente».

(Relatore sanzioni pubblicità scommesse)

Dopo il comma 3, aggiungere i
seguenti commi : “3-bis. All’articolo 4, comma 2,
della legge 13 dicembre 1980, n. 401, è aggiunto il seguente periodo: «La
stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, da pubblicità in
Italia a giochi, scommesse ed a lotterie, da chiunque accettate all’estero»”.

(Pc a chi lavora)

3ter. La cessione a corrispettivo
pari a quello di acquisto di personal computer di
nuova fabbricazione acquistati nello stesso esercizio della cessione,
eventualmente con annessi relativi programmi di funzionamento, se attuata da
imprese o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, in favore di
lavoratori dipendenti, non dà luogo, ai fini delle imposte sul reddito, a
presupposto di imponibilità per reddito in natura.

(Comunicazione telematica con Pa)

3quater. Le pubbliche amministrazioni
statali, nei rapporti con i cittadini e con le imprese, sono tenute a ricevere,
nonché inviare se richiesto, anche in via telematica,
nel rispetto della normativa vigente, la corrispondenza, i documenti e tutti
gli atti relativi ad ogni adempimento amministrativo, utilizzando all’uopo le
risorse finanziarie già disponibili per le esigenze informatiche.
L’obbligo di cui al presente comma decorre, per ciascuna
pubblica Amministrazione centrale,
dalla data stabilita con decreto del ministro per l’innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro per l’economia e le finanze, con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro interessato. Dalle
disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 8

(Relatore drafting)

Al comma 1, dopo le parole: «legge 19
dicembre 1992 n. 488,» inserire le seguenti: «e
successive modificazioni».

Al comma 2, nell’alinea, dopo le parole:
«Conferenza permanente» inserire le seguenti: «per i rapporti».

Al comma 2, lettera g), sostituire le
parole: «modificando eventualmente» con le seguenti: «anche con la eventuale modifica di».

Al comma 3,
sostituire le parole: «commi 2 e 3» con le seguenti: «commi 1 e 2».

Al comma 4, dopo le
parole: «ai sensi del» inserire le seguenti: «testo unico di cui al».

Al comma 6, nel primo periodo, dopo
le parole: «legge 27 dicembre 2002 n. 289,» inserire
le seguenti: «e successive modificazioni».

Al comma 7, lettera e), sostituire le
parole: «dopo l’articolo 12 è inserito il seguente» con le seguenti: «nel
titolo I, è aggiunto il seguente articolo»;
conseguentemente, nell’articolo 12bis ivi richiamato, sostituire le parole:
«presente titolo I» con le seguenti: «presente titolo».

(Esclusione contratti di programma)

a) al comma 1, lettera e), dopo le
parole: “delle graduatorie” sono inserite le seguenti:
“ove previste”; b) al comma 2, dopo le parole: “Con decreto” sono inserite le
seguenti: “di natura non regolamentare”; c) al comma 2, lettera c), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ad eccezione della misura di cui
all’articolo 2, comma 203, lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

d) il comma 3 è sostituito dal
seguente:”3. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 1, comma 356, lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla concessione di incentivi disposta in attuazione di bandi già emessi alla
data di entrata in vigore del presente decreto o a fronte di contratti di
programma per i quali il Ministro delle attività produttive, alla stessa data,
abbia presentato al Cipe la proposta di adozione
della relativa delibera di approvazione, ai sensi del punto 7.2 della delibera
CIPE n. 26 del 25 luglio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16
settembre 2003.»;

e) al comma 4, sono soppresse le
seguenti parole «, fino alla scadenza delle convenzioni in essere con questi
ultimi,”».

Dopo l’articolo 8, inserire il
seguente:

Articolo 8bis.

(Ulteriori interventi
per i Giochi olimpici invernali “Torino 2006”)

(Relatore stanziamenti per Torino 2006)

1. Lo stanziamento di cui
all’articolo 7septies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è incrementato
per un importo pari a 10 milioni di euro l’anno 2005,
10 milioni di euro per l’anno 2006 e 30 milioni di euro per l’anno 2007.

2. All’articolo 7-septies del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2005, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La società di cui al comma 1 destina
agli oneri di funzionamento il 2 per cento della dotazione di cui al comma 1 e
successivi incrementi”;

b) al comma, secondo periodo, dopo le parole:
“di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 9 ottobre
2000, n. 285, e successive modificazioni,” sono aggiunte le seguenti: “nonché
per la realizzazione di interventi temporanei correlati a quelli di cui
all’articolo 3 della citata legge n. 285 del 2000,”;

c) al comma 3, sono soppressi il
terzo e il quarto periodo;

d) al comma 6, dopo le parole: “relativi agli interventi di cui alla legge 9 ottobre 2000,
n. 285, e successive modificazioni,” sono aggiunte le seguenti: “nonché a
quelli di cui al comma 2 del presente articolo,”;

e) al comma 6, dopo l’ultimo periodo,
è aggiunto il seguente: “In relazione alla eccezionale
necessità ed urgenza di attuare i compiti di cui al comma 2, la società di cui
al comma 1 nonché i soggetti di cui la stessa si può avvalere possono altresì
procedere in deroga alle norme di contabilità
generale dello Stato e a quelle che saranno individuate con apposita ordinanza
della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottata in attuazione
dell’articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401”.

3. Agli oneri derivanti
dall’attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
come rideterminata dalle tabelle D e F della legge 30
dicembre 2004, n. 311, per 10 milioni di euro per
l’anno 2005, 10 milioni di euro per l’anno 2006 e 30 milioni di euro per l’anno
2007. Conseguentemente, per l’anno 2005 il limite dei pagamenti indicato
all’articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è
ridotto di 10 milioni di euro».

Articolo 9

(Relatore drafting)

Al comma 1,
nell’alinea, sostituire le parole: «della Commissione europea n. 2003/361/CE»
con le seguenti: «n. 2003/361/CE della Commissione,».

(Ciccanti Tarolli
Estensione a microimprese)

Al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: «Alle imprese rientrano nella definizione comunitaria di» inserire la
seguente: «microimprese,».

(Tarolli Ciccanti Estensione ad aggregazione)

Al comma 1, lettera b), dopo le
parole: «comunque operata», aggiungere le seguenti:
«ovvero l’aggregazione fra singole imprese,».

(Fasolino Nocco Attività omgenee)

Al comma 1, lettera
c), sostituire le parole: «l’attività nell’anno precedente», con le seguenti:
«attività omogenee nel periodo d’imposta precedente».

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

(Tarolli Ciccanti Nozione di concentrazione)

«1bis. Ai fini del presente articolo
per concentrazione si intende: a) la costituzione di
un’unica impresa per effetto dell’aggregazione di più imprese mediante fusione;
b ) l’incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa; c) la costituzione
di aggregazioni su base contrattuale fra imprese che organizzano in comune
attività imprenditoriali rilevanti; d) la costituzione di consorzi mediante i
quali più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per lo
svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive imprese; e) ulteriori forme che
favoriscano la crescita dimensionale delle imprese.

1-ter. La concentrazione
di cui al comma 1-bis non può avere durata inferiore a tre anni.

1-quater. Tutte le
imprese di cui al comma 1-bis iscrivono al registro delle imprese l’avvenuta
concentrazione ai sensi del presente articolo».

(Relatore drafting)

Al comma 2, dopo le
parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»
aggiungere le seguenti: «, e successive modificazioni».

Al comma 3, nel primo periodo, dopo
le parole: «l’impresa concentrataria inoltra,» inserire le seguenti: «a decorrere».

Al comma 5, dopo le
parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 199 n. 322»,
aggiungere le seguenti: «, e successive modificazioni».

Al comma 6, dopo le
parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»
aggiungere le seguenti: «, e successive modificazioni».

Al comma 7, dopo le
parole: «decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»,
aggiungere le seguenti: «, e successive modificazioni».

Articolo 10

(Relatore drafting)

Al comma 1, nell’alinea, dopo le
parole: «decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni,».

Al comma 1, lettere
b) e c), sostituire la parola: «soppresso» con la seguente: «abrogato».

Al comma 1, lettera
e), dopo le parole: «secondo le modalità» inserire le seguenti: «previste dal
regolamento».

Al comma 2, nell’alinea, dopo le
parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,»
inserire le seguenti: «e successive modificazioni,».

(Zanoletti progressione accise alcool)

Al comma 4 aggiungere alla fine le
seguenti parole: “rispettando in ogni caso per
ciascuna categoria delle accise di cui al comma 2 i
criteri di progressione delle aliquote stabiliti nel medesimo comma 2.”

(Drafting)

Al comma 7, dopo le
parole: «di cui all’articolo 45 del» inserire le seguenti: «testo unico di cui
al».

Al comma 8, lettera
a), sostituire le parole: «quelle previste dall’articolo 1» con le seguenti:
«di quelle previste in attuazione dell’articolo 1».

Al comma 9, nel primo periodo, dopo le parole:
«Il Fondo» inserire le seguenti: «per il risparmio idrico ed energetico,»,; conseguentemente, nel secondo periodo, sostituire le
parole : «fondo per il risparmio» con le seguenti: «Fondo per il risparmio».

Al comma 9, nel
secondo periodo, sostituire le parole: «fondo per la» con le seguenti: «fondo
per lo sviluppo della».

Al comma 9, nel secondo periodo,
sopprimere le parole: «, comma 5,».

Al comma 10, nel primo periodo, dopo
la parola: «forestali» sopprimere il segno di interpunzione:
«,».

Dopo l’articolo 10, aggiungere i
seguenti:

Articolo 10bis.

(Gentile Nocco
Partecipazione pubblica a soc. fin. che partecipano a coop. le finanziano)

1. Il comma 3 dell’articolo 17 della
legge 27 febbraio 1985, n. 49, come sostituito da ultimo dall’articolo 5, comma
1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è sostituito dal seguente “L’entità
delle partecipazioni è determinata per una quota pari
al 5 per cento in relazione al numero delle società finanziarie aventi i
requisiti che hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari
al 50 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto delle
partecipazioni assunte nonché dei finanziamenti e delle agevolazioni erogate ai
sensi dell’articolo 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57. La restante quota è
determinata in proporzione alla percentuale di utilizzazione
da parte di ciascuna società finanziaria delle risorse conferite dal Ministero
ai sensi della predetta norma. Il Ministero esclude dalla ripartizione le
società finanziarie che non hanno effettuato
erogazioni pari ad almeno l’80 per cento delle risorse conferite, decorsi due
anni dal conferimento delle stesse. Per l’attività di formazione e consulenza
alle cooperative nonché di promozione della normativa,
le società finanziarie ammesse alla partecipazione sono autorizzate ad
utilizzare annualmente, in misura non superiore all’uno per cento, risorse
equivalenti agli interventi previsti dalla citata legge 5 marzo 2001, n. 57,
articolo 12, effettuati nell’anno precedente. Ad integrazione del decreto
previsto dall’articolo 12, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57, il
Ministero stabilisce le modalità di attuazione del
presente comma”».

Articolo 10-ter

(Disposizioni per il settore agroalimentare)

(Grillotti agricoltura)

1. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche
agricole e forestali, con uno o più decreti, può affidare all’Istituto per lo
Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.a.
le funzioni relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di
filiera di cui all’articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 1°
agosto 2003. All’ISA Spa è riconosciuto, a valere
sulle risorse destinate ai contratti di filiera, il rimborso delle spese di
gestione per lo svolgimento delle predette attività,
da stabilirsi con atto convenzionale stipulato tra la stessa società ed il
Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche
agricole e forestali, con uno o più decreti può trasferire alla società ISA
S.p.A. le funzioni di propria competenza e le connesse risorse umane,
finanziarie e strumentali relative alla valutazione, ammissione e gestione dei
contratti di programma che prevedono iniziative nel settore agricolo e agroindustriale. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1,
comma 93, della legge finanziaria del 2005.

3. Nel rispetto delle norme
comunitarie, la stipula di contratti di coltivazione e
vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16
marzo 1988, n. 88, costituisce criterio di preferenza, secondo le modalità
stabilite in ciascun bando di partecipazione, per attribuire contributi statali
per l’innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei
prodotti agricoli.

4. Costituisce priorità nell’accesso
ai regimi di aiuti di cui all’articolo 66, commi 1 e
2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la conclusione di contratti di
coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla
legge 16 marzo 1988, n. 88.

5. Le regioni possono attribuire
priorità nell’erogazione di contributi alle imprese che concludono
contratti di coltivazione e vendita di cui al comma 3.

6. Il valore preminente previsto
dall’articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nell’aggiudicazione
degli appalti pubblici è esteso anche alle produzioni agricole oggetto di
contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di
cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2006,
alle imprese che concludono contratti di coltivazione
e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo
1988, n. 88, è riconosciuta priorità nell’erogazione degli aiuti supplementari
diretti previsti a discrezione dello Stato membro ai sensi del regolamento (CE)
n. 1782/03.

8. Ai fini di
quanto disposto nel presente articolo i contratti di conferimento tra le
cooperative ed i loro associati sono equiparati ai contratti di coltivazione e
vendita.

9. Il Ministero delle politiche
agricole e forestali è autorizzato ad acquistare dall’Istituto di servizi per
il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e da Sviluppo Italia s.p.a. le
partecipazioni da questi posseduti nell’Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare (I.S.A.) s.p.a., nonché ad esercitare i
conseguenti diritti dell’azionista. All’acquisto delle partecipazioni predette
il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede nell’ambito degli
stanziamenti del fondo unico per gli investimenti del Ministero medesimo, di cui all’articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
come rideterminati dalla legge 30 dicembre 2004, n.
311.

Articolo 11

(Ciccanti, Tarolli,
limitazione attività capitale di rischio)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «del
Fondo».

(Indirizzo per il Fondo salvataggio e ristrutturazione
imprese in crisi)Al comma 5, dopo le parole “Consiglio dei Ministri”, sono
inserite le seguenti: “, che opera sulla base degli indirizzi formulati dalle
amministrazioni competenti”.

(Nocco, Confidi)

Al comma 7, dopo la lettera b) aggiungere le
seguenti:

“b-bis) al comma
19, secondo periodo, dopo le parole “ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20,
21” aggiungere le seguenti: “23”;

b-ter) ai commi 22 e 23, le parole: “dei
finanziamenti complessivamente garantiti” sono sostituite dalle seguenti:
“delle garanzie concesse nell’anno a fronte di finanziamenti erogati”;

b-quater) dopo il comma 23 è aggiunto il
seguente: “23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a
decorrere dall’anno 2004”.

Relatore tariffe agevolate FS)

(Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. La
disposizione di cui al comma 11 non trova applicazione con riferimento al
regime, già senza limiti temporali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 maggio 1963, n. 730 che continua ad applicarsi alle condizioni in
essere al 31 dicembre 2004 fatti salvi eventuali adeguamenti da apportarsi
attraverso lo strumento convenzionale di cui all’articolo 4 del citato decreto
del Presidente della Repubblica».

(Relatore libertà stabilimento prod. Tabacchi)

Dopo il comma 14 aggiungere il
seguente:

«14-bis. Le attività di produzione e
di commercializzazione dei tabacchi lavorati, nonchè
quelle di trasformazione del tabacco greggio, con esclusione delle attività di
commercializzazione al minuto si intendono non più
riservate o comunque attribuite all’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato ovvero all’Ente di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, e la fabbricazione e trasformazione
di tali prodotti può essere effettuata nei depositi fiscali autorizzati dalla
predetta amministrazione».

Dopo l’articolo 11, inserire i
seguenti:

Articolo 11bis.

(Sanzioni irrogate dall’Autorità per l’energia
elettrica e il gas)

(Tarolli, Ciccanti sanzioni Aut. Gas)

1. Alle sanzioni previste dalla legge
14 novembre 1995 n. 481 articolo 2 comma 207 non si
applica quanto previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
L’ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall’autorità per
l’energia elettrica e il gas è destinato ad un fondo per il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori, di tipo reintegratorio o di risarcimento forfetario dei danni
subiti. Le modalità di organizzazione e funzionamento
del fondo nonché di erogazione delle relative risorse sono stabilite con
regolamento a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 e
successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

Articolo 11-ter.

(Potenziamento delle aree sottoutilizzate)

(Relatore Irap
vantaggio )

1. All’articolo 11
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-quater, i primi due
periodi sono sostituiti dai seguenti: “Fino al periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2008, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano, in ciascuno dei tre periodi
d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero di
lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al
numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel
periodo d’imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per
un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente
assunto, e nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale
classificabile nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14),
del codice civile. La suddetta deduzione decade se nei periodi d’imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero dei lavoratori
dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero
degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d’imposta; la
deduzione spettante compete in ogni caso per ciascun periodo d’imposta a
partire da quello di assunzione e fino a quello in corso al 31 dicembre 2008, semprechè permanga il medesimo rapporto di impiego”;

b) il comma 4-quinquies, è sostituito
dal seguente:

“4-quinquies. Per i
quattro periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre

2004, fermo restando il rispetto del
regolamento (CE) n. 2204/ 2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002,
l’importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater è quintuplicato
nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3,
lettera a), e triplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista
dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la
Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità
regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà
approvata per il successivo periodo”.

2. Al maggior onere derivante
dall’attuazione del comma 1, lettera b), valutato in 15 milioni di euro per l’anno 2005, 183 milioni di euro per l’anno
2006, 282 milioni di euro per l’anno 2007 e 366 milioni di euro per l’anno
2008, si provvede mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289. A tale fine sono
ridotte di pari importo, per gli anni 2005 e 2006, le risorse disponibili già
preordinate, con le delibere CIPE n. 16 del 9 maggio 2003 e n. 19 del 29
settembre 2004, pubblicate, rispettivamente, nella
Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2003 e n. 254 del 28 ottobre 2004, al
finanziamento degli interventi per l’attribuzione di un ulteriore contributo
per le assunzioni di cui all’articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
per gli anni 2007 e 2008 mediante utilizzo della medesima autorizzazione di
spesa come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L’elenco degli strumenti che confluiscono
nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui
all’allegato 1 della citata legge n. 289 del 2002, è esteso agli interventi di intensificazione dei benefici previsti dall’articolo 11,
comma 4-quinquies del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Resta fermo
quanto disposto dall’articolo 1, comma 15, lettera a),
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Gli oneri
derivanti dal comma 1, lettera b), sono soggetti a monitoraggio ai sensi
del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. In caso di accertamento
di livelli effettivi di minor gettito superiori a quelli previsti, lo
scostamento, è recuperato a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, nelle more dell’applicazione dell’articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Il CIPE conseguentemente provvede alla eventuale rideterminazione degli interventi sulla base delle risorse
disponibili anche con la modificazione di delibere già adottate.

4. Le disposizioni del comma 1 si
applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui
interviene l’approvazione da parte della Comunità europea ai sensi
dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

5. Il comma 361 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente: «361. Per le
finalità previste dai commi da 354 a 360 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per l’anno 2005 e 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008, è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati dallo stesso.
La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006, pari
rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro, è posta a carico
della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli
interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota
relativa agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno, ed
all’onere decorrente dal 2009, pari a 150 milioni di euro annui, si provvede
con le maggiori entrate derivanti dal comma 300.».

Articolo 11-quater.

(Applicazione dell’imposta sul valore aggiunto
sulle prestazioni rese in un altro Stato UE)

(Relatore Iva frontalieri
porta porta)

1. La locuzione “le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni”,
di cui agli articoli 40, comma 3, e 41, comma 1, lettera b), del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, deve
intendersi riferita alle cessioni di beni con trasporto a destinazione da parte
del cedente, a nulla rilevando le modalità di effettuazione dell’ordine di
acquisto.

2. Nell’ipotesi di
cui al comma precedente, se lo Stato membro di destinazione del bene richiede
il pagamento dell’imposta ivi applicabile sul corrispettivo dell’operazione già
assoggettata ad imposta sul valore aggiunto nel territorio dello Stato, il
contribuente può chiedere la restituzione dell’imposta assoluta, entro il
termine di due anni, ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, decorrente dalla data di notifica dell’atto impositivo
da parte della competente autorità estera. Su
richiesta del contribuente, il rimborso dell’imposta può essere effettuato
anche tramite il riconoscimento, con provvedimento formale da parte del
competente ufficio delle Entrate, di un credito di corrispondente importo
utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.».

Articolo 11-quinquies.

(Sostegno all’internazionalizzazione
dell’economia italiana)

(Relatore SACE utili)

1. All’articolo 6, comma 18, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 236 le parole da: “ad
eccezione di una quota” fino al termine del periodo sono soppresse.

(Altre attività)

2. L’articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, per la parte relativa alla
internazionalizzazione dell’economia italiana, si interpreta nel senso che SACE
S.p.A., ferma restando ogni altra disposizione
prevista dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è autorizzata altresì a
rilasciare, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, garanzie e
coperture assicurative per il rischio di mancato rimborso relativamente a finanziamenti,
prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari, ivi
inclusi quelli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione,
connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane, in possesso
dei requisiti di cui al successivo comma 3, operanti anche attraverso società
di diritto estero a loro collegate o da loro controllate.

3. L’attività di sostegno
all’internazionalizzazione di cui al comma 2 è svolta annualmente a condizioni
di mercato in relazione a operazioni effettuate per
almeno il 50 per cento a favore di piccole e medie imprese secondo la
definizione comunitaria e, per la parte rimanente, nei confronti di imprese con
fatturato annuo non superiore a 250 milioni di euro.

4. Le garanzie e coperture assicurative
di cui al comma 2 beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti specifici
indicati dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato come quota parte dei limiti ordinari indicati distintivamente
per le garanzie e le coperture assicurative di durata inferiore a superiore ai
ventiquattro mesi ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre
2003, n. 326. Per l’anno 2005 il limite specifico di cui al presente comma è
fissato in misura pari al venti per cento dei limiti
di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, che
restano invariati.

5. SACE S.p.A. fornisce informazioni dettagliate in merito all’operatività
di cui al presente articolo nel proprio bilancio di esercizio,
evidenziando specificamente, in riferimento all’attività di cui al precedente
comma 2 e alla garanzia dello Stato di cui al comma 4, le risorse impegnate, i
costi sostenuti, la redditività, e i risultati conseguiti.

Articolo 11-sexies

(Misure per la razionale produzione e
distribuzione energetica e per la tutela dell’ambiente)

(Disposizioni per la tutela dell’ambiente)

1. Il parametro di remunerazione dell’energia
riconosciuta al produttore che cede l’energia elettrica di cui all’articolo articolo 20, comma l, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, è il prezzo definito nella delibera n. 5/04 , allegato A
articolo 30, lettere a) e b).

2. Il parametro di remunerazione
dell’energia riconosciuta al produttore che cede l’energia elettrica di cui
all’articolo articolo 13, comma 3, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è una tariffa unica determinata dalla
media ponderata delle fasce orarie, del prezzo definito nella delibera
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 5/04, allegato A, articolo
30, lettere a) e b).

3. Fermo restando il principio
dell’imprescindibile riconoscimento di una tariffa unica e non differenziata per fasce derivante dalla specificità degli
impianti in oggetto, il parametro indicato al comma 2, qualora dovesse essere
modificato o venire a mancare ai sensi della normativa vigente, verrà
automaticamente sostituito con la migliore alternativa tariffaria possibile,
facendo sempre riferimento alle condizioni economiche del mercato, ma nel
rispetto dei principi e delle finalità determinati dalla normativa comunitaria
e nazionale di promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

4. La misura dell’energia ritirata ai
sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, viene effettuata dal gestore di rete competente,
al netto dei consumi per usi di centrale, e senza necessità per il soggetto
produttore di stipula del contratto di consumo di detta energia con il
distributore locale e senza oneri aggiuntivi per il produttore medesimo.

5. Le direttive, delibere o
disposizioni comunque emanate dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas, dal Gestore della rete di trasmissione nazionale,
dal Gestore del mercato elettrico, dall’Acquirente unico e dai gestori di rete,
nel campo delle energie rinnovabili, del risparmio e dell’efficienza energetica
dovranno conformarsi ai principi ed alla disciplina di cui ai commi da 1 a 4.

6. Il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio, per lo svolgimento delle attività in materia di difesa
del suolo, di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, al decreto
legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, e alle leggi 10 gennaio 1963, n. 366, 3
agosto1998, n. 267, 18 maggio 1989, n. 183, e 28 dicembre 2001, n. 448, ed, in
particolare, per il superamento delle situazioni di dissesto idrogeologico sul
territorio nazionale, si avvale, nel rispetto della normativa in materia di
procedura ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, di una società per
azioni già esistente controllata direttamente dallo Stato, con la quale stipula
apposita convenzione.

7. Al fine di ottimizzare le risorse
finanziarie destinate allo svolgimento delle attività di cui al comma 6, e di
uniformare le relative procedure di spesa, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri dell’ambiente e
della tutela del territorio e dell’economia e delle finanze, con uno o più
decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, adotta apposite procedure per
l’utilizzo delle predette risorse finanziarie.”.

Articolo 12

(Relatore drafting)

Al comma 1, nel
primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nazionale del turismo
di cui al comma 2».

(Franco-Comitato turismo)

Al comma 1, dopo la parola: «Viceministri» inserire le parole: «ed il
sottosegretario con delega al turismo».

(Cciaa)

Al comma 1, dopo le parole: “nel numero massimo di tre”, sono aggiunte le seguenti: “ e
un rappresentante delle Camere di Commercio”.

(Governo Finanziamento Enit)

Al comma 5, lettera
d), dopo le parole: «, nonchè delle attività di cui
al comma 8» aggiungere le seguenti. “al netto dei costi inerenti alla
gestione della piattaforma tecnologica ivi indicata”.

(Drafting)

Al comma 7, nel
primo periodo, sostituire le parole: «se nominato» con le seguenti: «se
nominati».

Al comma 7, nel secondo periodo,
sostituire le parole: «è in particolare previsto» con le seguenti: «sono in particolare previsti».

(Cciaa)

Al comma 7, dopo le parole: “di rappresentanti delle Regioni”, sono inserite le seguenti:
“e dello Stato” e dopo le parole “delle associazioni di categoria”, sono
aggiunte le seguenti: “e delle Camere di Commercio”.

(Rollandin turismo congress)

Alla fine del comma
7, aggiungere le seguenti parole: «e del turismo congressuale».

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

(Ciccanti Esternalizzazione
attività Map Enit)

«8-bis. – Il Ministero delle Attività
Produttive si avvale di ENIT – Agenzia nazionale per
il turismo e delle Società di essa controllate per le proprie attività di
assistenza tecnica e per la gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi
turistici multiregionali. Il Ministro delle Attività Produttive
può assegnare direttamente ad ENIT – Agenzia nazionale per il turismo ed alle
Società da essa controllate, con provvedimento
amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti».

(Drafting)

Al comma 9,
sostituire le parole: «progetto Scegli-Italia» con le
seguenti: «progetto Scegli Italia».

Al comma 10, sostituire le parole: «Progetto Scegli-Italia» con le seguenti: «progetto
Scegli Italia».

Al comma 11, sostituire le parole:
«unità revisionale di base di conto capitale “Fondo
speciale”» con le seguenti: «unità previsionale di
base di conto capitale “Fondo speciale”».

Dopo l’articolo 12, aggiungere il
seguente:

Articolo 12bis.

(Salerno calcio femm.)

1. Al comma 534 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004 n. 311, dopo le parole: “amministrazioni
regionali” si aggiungono le seguenti: “della Federazione Italiana Gioco
Calcio”».

Articolo 13

(Relatore)

Al comma 2, alinea, dopo le parole:
«per gli anni 2005 e 2006» inserire le seguenti: «, con decorrenza, in ogni
caso, non anteriore alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ».

(Relatore)

Al comma 2, lettera a) sopprimere il quinto
periodo.

(Relatore drafting)

Al comma 2, lettera c), secondo
periodo dopo la parola: «ovvero» inserire le seguenti: «, in caso di cessazione
di attività, »; conseguentemente dopo le parole:
«legge n. 223 del 1991,» sopprimere le seguenti: «in caso di cessazione di
attività, ».

Al comma 2, lettera d), primo periodo
sostituire le parole: «datori di lavoro privati,» con
le seguenti: «datori di lavoro privati ed».

Al comma 2, lettera
d), secondo periodo sostituire le parole: «capoverso precedente» con le
seguenti: «primo periodo».

Al comma 4, lettera
b), sostituire le parole: «soggetti di gestione» con le seguenti: «soggetti a
cui è attribuita la gestione».

Al comma 5 sostituire le parole: « per 402,23
milioni» e: «per 0,35 milioni» con le seguenti: «402,23 milioni» e «0,35
milioni» dopo le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali»
sostituire la parola: «e» con il segno di interpunzione:
«;»; dopo le parole: «articolo 9-ter della» sopprimere la parola: «citata».

Al comma 6
sostituire le parole: «della lettera i-quater» con le
seguenti: «lettera i-quater».

Al comma 7
sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «primo comma».

Al comma 13, nell’alinea sopprimere
le parole: «, comma 1,».

(Tofani comm. V Ind.disoccupazione)

Ai commi 7, 8 e 11
sostituire le parole: «non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori», con le
seguenti: «ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato».

(Relatore Piani per fondi interprofessionali)

Al comma 13, lettera a), sostituire
le parole : “il sesto periodo è sostituto dal
seguente” con le seguenti: “il sesto periodo è sostituito dai seguenti” e, alla
fine della medesima lettera, aggiungere il seguente periodo: “I progetti
relativi ai piani individuali ed alle iniziative propedeutiche e connesse ai
medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente
interessate, affinché ne possano tenere conto nell’ambito delle rispettive
programmazioni”.

(Relatore apprendistato)

Dopo il comma 13, aggiungere il
seguente: «13-bis. All’articolo 49, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
“5-bis. Fino all’approvazione della legge regionale prevista
dal comma 5, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante è
rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale”».

Dopo l’articolo 13, aggiungere i
seguenti:

Articolo 13-bis.

(Modifica al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180)

1. Al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, apportare le seguenti modificazioni:

(Tarolli) a) all’art. 1 apportare le seguenti modificazioni

1) dopo le parole: “salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli”
aggiungere le seguenti parole: “ed in altre disposizioni di legge”».

(Cessione del quinto)

2) dopo il comma 2, aggiungere i
seguenti commi: “2-bis. I pensionati pubblici e
privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui
all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 prestiti da
estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per
periodi non superiori a dieci anni.

2-ter. Possono essere cedute ai sensi
dl comma 2- bis le pensioni o le indennità che tenono luogo di pensione
corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a catico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli
assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti
dall’Istituto nazionale di previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i
capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.

2-quater. I prestiti devono avere la
garanzia dell’assicurazione sulla vita che ne assicuri
il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatari”;

b) all’articolo 52, apportare le
seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: «per il
periodo di cinque o di dieci anni» sono sostituite con le seguenti: «per un
periodo non superiore ai dieci anni»; sono soppresse le parole: «ed abbiano
compiuto, nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di
cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per l’indennità di anzianità»;

2) dopo il primo comma, sono aggiunti
i seguenti:

“1-bis. Nei confronti dei medesimi
impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del
quinto dello stipendio o del salario non può eccedere il periodo di tempo che,
al momento dell’operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del
contratto in essere. Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al precedente comma, non
si applica il limite del quinto”.

1-ter. I titolari dei rapporti di
lavoro di cui all’art. 409, n. 3 c.p.c.
di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro
compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purchè
questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può eccedere il periodo
di tempo che, al momento dell’operazione, deve ancora trascorrere per la
scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono
sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all’art. 545 c.p.c.».

c) all’articolo 55, apportare le
seguenti modificazioni:

1) al primo comma,
sopprimere la parola “13”».

2) al quarto comma è soppressa al
capoverso la parola: «non» e di seguito sostituire le parole: «Istituto
nazionale per l’assistenza dei dipendenti degli Enti locali» con le seguenti: «Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione pubblica». Nello stesso comma
le parole: «Lo stesso divieto vale per» sono sostituite con le parole: «Non si
possono perseguire».

2. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati, sono
dettate le disposizioni occorrenti per l’attuazione del presente articolo.”

Articolo 13-ter.

(Contributi agricoli)

(Azzollini Sosp. SCAU)

1. Per i mesi di maggio, giugno,
luglio e agosto dell’anno 2005 sono sospesi i termini per l’adempimento degli
obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e per le procedure di
riscossione relative ai contributi previdenziali e
assistenziali concernenti i datori di lavoro e i lavoratori, dipendenti e
autonomi, del settore agricolo, con recupero dei relativi importi entro il 20
dicembre 2005».

Articolo 14

(FAI)

Al comma 1, dopo le parole “articolo
7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383” inserire le seguenti: “ e
in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto
statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico, e paesaggistico di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

(Ricerca privata)

Al comma 7, lettera b) sopprimere le
parole: “lettera a), le parole: “o finalità di ricerca
scientifica” sono soppresse; nel medesimo comma”.

(AIRC, Mario Negri )

Al comma 7 lettera b) dopo le parole:
«enti di ricerca pubblici» inserire le seguenti: «le fondazioni e le
associazioni regolarmente riconosciute a norma del decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento
o la promozione di attività di ricerca scientifica,
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca»;

Dopo il comma 8 aggiungere i
seguenti:

(Assegni scuole paritare
(Corte costituzionale))

“8-bis. Il comma 7- bis dell’articolo
2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 come modificato dall’articolo
13 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni
nella legge 1 agosto 2003, n. 200 e dall’articolo 3, comma 94 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, è abrogato.

(Esenzione previdenzale
per borse di studio ERASMUS)

8-ter. La deroga di cui all’articolo
4, comma 104, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche a
decorrere dall’anno 2005.”

Dopo l’articolo 14, inserire i
seguenti:

Articolo 14-bis.

(Disposizioni particolari per le Regioni a Statuto
speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano)

(Michelini Salvaguardia TN-BZ)

1. Le disposizioni del presente
decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi
Statuti».

Articolo 14-ter

(Scommesse)

1. Sono abrogati l’articolo
2, commi 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1998, n. 169, l’articolo 2, comma 6 del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n.
174 e l’articolo 10 del decreto del Ministro delle finanze 7 aprile 1999.

2. L’attività di raccolta e accettazione
delle scommesse ippiche e sportive può essere
esercitata dal concessionario con mezzi propri o di terzi, nel rispetto
dell’articolo 93 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Articolo 15

Sostituire l’articolo 15 con il
seguente: “Articolo 15

(Copertura finanziaria)

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli
articoli 3, comma 1, 5, comma 14, 7, commi 2 e 3-ter, 9, comma 3, 10, comma 1,
12, comma 6, e 14 pari a complessivi 77,25 milioni di euro
per l’anno 2005, 472,750 milioni di euro per l’anno 2006, 378,75 milioni di
euro per l’anno 2007 e 316,55 milioni di euro a decorrere dal 2008, si
provvede:

a) quanto a 15,75 milioni di euro per l’anno 2006 e 15,25 milioni di euro per l’anno
2007,

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto nell’ambito dell’ unità previsionale di base
di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, utilizzando la proiezione per i
predetti anni dell’accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni per
euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e dell’accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri per euro 10,75 milioni per l’anno
2006 e per euro 10,25 milioni per l’anno 2007;

b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’ unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale”
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2005, utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente;

c) quanto a 68 milioni di euro per l’anno 2005, 319 milioni di euro per l’anno
2006, 293,5 milioni di euro per l’anno 2007 e 306,3 milioni di euro a decorrere
dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dagli
articoli 7, comma 3, 10, commi 2, 3 e 4;

d) quanto a 4,25 milioni di euro per l’anno 2005, 133 milioni di euro per l’anno 2006
e 65 milioni di euro per l’anno 2007 mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C
della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

2. L’importo corrispondente alle
maggiori entrate di cui agli articoli 7, comma 3, 10,
commi 2, 3 e 4 non utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente
decreto, è iscritto sul Fondo.