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Thursday 09 September 2004

L’ Autorità Giudiziaria non può sindacare la scelta del Sindaco di rimuovere un assessore. Tar Abruzzo – Sezione de L’ Aquila – sentenza 13 maggio-1 luglio 2004, n. 805

LAutorità Giudiziaria non può sindacare la scelta del Sindaco di rimuovere un assessore

Tar Abruzzo Sezione de LAquila sentenza 13 maggio-1 luglio 2004, n. 805

Presidente Balba Relatore De Leoni – Ricorrente Vittoriani

Fatto

Con ricorso notificato il 18 novembre 2003, il ricorrente, nominato con decreto sindacale n. 17785 del 9 maggio 2003, Assessore presso il Comune di LAquila, impugna latto specificato in epigrafe, con cui il Sindaco del Comune di LAquila ha disposto la revoca del decreto sindacale di incarico di Assessore e, con esso, le deleghe amministrative conferitegli.

A sostegno dellimpugnativa deduce un unico motivo, riferito alla violazione e/o errata applicazione dellarticolo 3 della legge 241/90, poiché il provvedimento impugnato sarebbe privo di qualsiasi motivazione ed anche di una pur minima attività istruttoria.

Conclude per laccoglimento del ricorso, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese ed onorari di giudizio.

LAmministrazione intimata, costituitasi in giudizio, conclude per il rigetto del ricorso.

AllUdienza del 13 maggio 2004 la causa è stata ritenuta in decisione.

  Diritto

Può prescindersi dalla eccezione sollevata dalla parte resistente, stante la infondatezza del ricorso.

Giova sottolineare che nel contesto in esame il sindacato giurisdizionale di legittimità del Giudice amministrativo sullatto di revoca in questione sia confinato in ambiti assai ristretti, rivolti a verificare essenzialmente i profili formali e procedimentali della revoca e la congruenza tra latto ed i presupposti assunti a sua giustificazione, senza spingersi sino ad un diretto apprezzamento della sufficienza e congruità di quei presupposti, poiché questi sono connessi a valutazioni di opportunità politico-amministrative rimesse in via esclusiva al sindaco.

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato configura una revoca in senso proprio dellAssessore ed il potere esercitato nella specie è quello, proprio e tipico, della revoca, che rientra nella previsione dellarticolo 34 della legge 142/90, come sostituito dallarticolo 16 della legge 81/1993, e riprodotto nellarticolo 46, comma quarto, del D.Lgs 267/00, che assegna al Sindaco il potere di nominare (comma secondo) e revocare (comma quarto) i componenti della Giunta e che impone un obbligo di motivazione solo nei confronti della comunicazione al Consiglio comunale.

Alla stregua delle osservazioni di cui sopra non sussiste il difetto di motivazione dedotto, poiché, dal chiaro tenore letterale della norma, non è dato evincere alcun obbligo di motivazione in ordine alla revoca della delega assessorile (obbligo che, di contro, è imposto per la comunicazione al Consiglio), presiedendo ad essa valutazioni di opportunità politica sottratte al sindacato giurisdizionale e che conducono ad affermare che la disposizione in questione possa essere configurata quale lex specialis derogatoria del generale principio della necessità della motivazione.

Per quanto sopra, il ricorso va, pertanto, respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

PQM

Il Tar per lAbruzzo – LAquila, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallAutorità amministrativa.