Enti pubblici

Saturday 12 July 2003

L’ aumento dell’ ICI entro la soglia tra il 4 ed il 6/000 non necessita di motivazione.

L’aumento dell’ICI entro la soglia tra il 4 ed il 6/000 non necessita di motivazione.

Consiglio di Stato – Sezione quinta – decisione 20 maggio-10 luglio 2003, n. 4117

Presidente Quaranta – estensore Carboni

Ricorrente Comune di Sarzana

Fatto

Il Comune di Sarzana con la deliberazione di giunta sopra indicata ha fissato l’aliquota dell’imposta comunale sugl’immobili (d’ora in poi anche: Ici), per l’anno 1993 nella misura del cinque per cento. L’associazione delle proprietà edilizia e la proprietaria di un immobile nel comune con ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Liguria notificato il 5 e il 9 marzo 1993 hanno impugnato l’atto, censurandolo per difetto di motivazione e d’istruttoria (primo motivo), e formulando altresì, con altri tre motivi di ricorso, varie eccezioni d’illegittimità costituzionale delle disposizioni istitutive dell’imposta e concernenti la fissazione delle tariffe d’estimo e delle rendite catastali. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Sarzana e l’amministrazione finanziaria dello Stato. In particolare il comune, nella memoria depositata il 20 ottobre 1997, ha formulato a sua volta varie eccezioni, tra cui quella di mancanza di prova della legittimazione dell’associazione ricorrente a proporre l’impugnazione, non risultando se agisse per un interesse proprio o per quello degli associati.

Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha respinto le eccezioni pregiudiziali e preliminari e ha accolto il ricorso, giudicando fondato e assorbente il primo motivo.

Appella il comune, il quale ripropone l’eccezione di difetto di legittimazione, censurando la motivazione della sentenza relativa all’ammissibilità del ricorso dell’associazione e osservando che la signora Tavilla non aveva provato di essere proprietaria di un immobile soggetto all’imposta, essendosi limitata a produrre un certificato catastale. L’appellante censura poi l’accoglimento del motivo di ricorso. Il Ministero delle finanze si è costituito, sostenendo che il comune gode di piena libertà di fissare l’aliquota tra il quattro e il sei per cento, e che entro tali limiti non occorre nessuna motivazione.

Diritto

L’eccezione di carenza di legittimazione a ricorrere della signora Tavilla, proposta dal comune come motivo d’appello, è infondata: la predetta aveva dichiarato di essere proprietaria di un immobile in Sarzana, indicandone indirizzo, estremi d’identificazione catastale e rendita catastale. Chi ricorre contro un atto amministrativo ha bensì l’onere d’indicare il proprio titolo di legittimazione, ma non anche di provarlo quando nessuno lo contesti. È quindi superfluo esaminare la questione della legittimazione o meno dell’associazione che ricorreva insieme con la predetta signora Tavilla.

Venendo al merito, l’articolo 4 della legge 421/92 dava delega al Governo d’istituire l’imposta comunale sugl’immobili «con determinazione di un’aliquota unica da parte del comune in misura variante dal 4 al 6 per mille, con applicazione dell’aliquota minima in caso di mancata determinazione e con facoltà di aumentare l’aliquota massima fino all’uno per mille per straordinarie esigenze di bilancio»; così come poi il Governo ha fatto con decreto legislativo 504/92. La legge 241/90, contenente norme in materia di procedimento amministrativo, all’articolo 3, dopo aver prescritto al comma 1 che i provvedimenti amministrativi siano motivati, al comma 2 dispone: «La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale». Risulta chiaro, dall’insieme delle due disposizioni, che il comune non ha l’obbligo di motivare la quantificazione della percentuale d’imposta all’interno dell’intervallo tra quattro e sei, più di quanto abbia l’obbligo di motivare la quantificazione delle singole voci del bilancio di previsione; e del resto onerare il comune di una simile incombenza equivarrebbe a introdurre ulteriori e più specifiche regole di quantificazione dell’imposta, che la legge non ha previsto.

L’appello è dunque fondato e va accolto. Il Collegio nondimeno stima equo, data la novità della questione specifica, compensare le spese di giudizio dei due gradi.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta), accoglie

l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge l’impugnazione della deliberazione 1273/92 della giunta comunale di Sarzana. Compensa le spese di giudizio.