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Monday 05 June 2006

L’ annullamento della concessione edilizia rilasciata in violazione delle distanze tra fabbricati.

Lannullamento della concessione edilizia rilasciata in violazione delle distanze tra fabbricati.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – sentenza 26 maggio 2006 n. 3201 – Pres. Venturini, Est. Lodi – Trezzolani e altri (Avv. Sanino) c. Comune di Monteforte DAlpone (Avv. Sardos Albertini) – (conferma T.A.R. Veneto, Sez. II, 11 marzo 2005, n. 942).

FATTO

Con atto notificato il 28 settembre 2005, e depositato il successivo 4 ottobre, i signori Tarcisio e Francesca Trezzolani e Immacolata Mattalone hanno proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. per il Veneto, Sezione seconda, n. 942/2005, che aveva respinto il ricorso rivolto dai medesimi contro il provvedimento del Comune di Monteforte dAlpone n.15333 in data 9 dicembre 2004, relativo allannullamento della concessione edilizia n. 012/00208 dell8 aprile 2003 con avvio del procedimento sanzionatorio di cui allart. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e di cui allart. 96 della legge della Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61.

Il Giudice di primo grado aveva ritenuto giustificato lannullamento della concessione edilizia in quanto rilasciata in violazione delle norme inderogabili relative alle distanze dai confini e tra fabbricati, ed aveva pertanto respinto anche la richiesta di risarcimento danno avanzata dai ricorrenti.

Nellatto di appello si prospetta la erroneità delle statuizioni del T.A.R., che non avrebbe tenuto conto delle censure proposte dagli interessati avverso lasserita violazione delle distanze tra fabbricati, e si ripropongono le censure rivolte nei confronti del procedimento amministrativo, dellistruttoria effettuata dallAmministrazione comunale e nei confronti della motivazione dellatto impugnato.

Si è costituito il Comune intimato deducendo l’infondatezza del gravame in fatto e diritto.

La causa è passata in decisione alludienza pubblica del 28 marzo 2006.

DIRITTO

1. – Con determinazione del 9 dicembre 2004, oggetto dell’impugnativa in primo grado, il Comune di Monteforte d’Alpone disponeva l’annullamento della concessione edilizia rilasciata ai ricorrenti in data 8 aprile 2003, relativa alla ristrutturazione, con parziale cambio d’uso ad abitazione, di taluni locali di proprietà dei medesimi, già adibiti a garage e ripostiglio.

L’annullamento veniva motivato in riferimento alla rilevata illegittimità della concessione per violazione: a) delle norme che disciplinano le distanze dai confini, per la mancata sottoscrizione dell’atto di assenso in proposito da parte della nuda proprietaria confinante; b) delle norme che disciplinano le distanze inderogabili tra fabbricati, non essendo stata rispettata la distanza minima di m. 10 dai fabbricati esistenti, prescritta anche tra fabbricati di proprietà della stessa ditta.

2. – Il Giudice di primo grado, con sentenza in forma semplificata, ha respinto le doglianze dedotte dagli interessati rilevando, in particolare, la mancanza di censure riguardanti propriamente il mancato rispetto delle distanze tra fabbricati e respingendo, infine, la richiesta di risarcimento del danno contestualmente avanzata dai predetti.

3. – In sede di appello gli interessati hanno contestato le statuizioni della sentenza in parola ed hanno riproposto le argomentazioni dedotte in primo grado, insistendo per l’accoglimento del gravame e per la liquidazione del danno subìto.

4. – La Sezione ritiene che l’appello sia infondato.

4.1. – Nel primo e nel terzo motivo si sostiene che erroneamente il Giudice di primo grado non avrebbe riconosciuto essere state mosse censure alla contestata violazione delle distanze tra fabbricati, facendosi presente che era stata in realtà prospettata la mancata indicazione dell’interesse pubblico attuale e concreto alla emanazione dell’atto di annullamento, nonché la mancata comparazione tra l’interesse pubblico primario al rispetto di norme inderogabili di legge (quali quelle in materia di distanza tra fabbricati) e gli interessi dei privati che avevano già in parte realizzato l’opera oggetto di concessione.

Il motivo è palesemente infondato in quanto le anzidette doglianze non riguardavano in concreto e direttamente la insussistenza della violazione delle distanze minime tra i fabbricati, previste inderogabilmente dalla legge, ma varie altre questioni attinenti piuttosto a pretesi vizi di eccesso di potere sotto diversi profili.

4.2. – Con il secondo motivo gli interessati lamentano che, dopo aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, avevano inviato al Comune una memoria per esporre le proprie ragioni e per chiedere l’archiviazione degli atti della procedura, ma di tale iniziativa non era stato fatto neppure cenno nel provvedimento impugnato. Aggiungono, gli stessi interessati, che il Comune non aveva provveduto neppure alla loro audizione nonostante che essi avessero avanzato istanza in proposito prima della conclusione del procedimento, mentre laudizione sarebbe stata utile e opportuna tenuto conto che il Comune si era mosso solo su esposto di proprietari confinanti, senza aver fatto adeguati accertamenti sulla distanze tra fabbricati. Tali accertamenti, infatti, risultano effettuati soltanto in data 14 luglio 2004, su richiesta della Polizia giudiziaria, nell’ambito di un’indagine condotta dalla Procura della Repubblica.

Anche tale motivo appare infondato atteso che, va ribadito, non viene in effetti contestata la oggettiva insussistenza delle distanze minime tra fabbricati, posta a base e fondamento del provvedimento impugnato, mentre appare irrilevante che l’accertamento al riguardo sia stato effettuato su iniziativa non del Comune ma dell’ Autorità giudiziaria, essendo comunque acclarato che il provvedimento finale è stato posto in essere soltanto dopo che tale accertamento era ormai avvenuto. Né vale ad infirmare tale circostanza obiettiva il fatto che il Comune, in sede di esame del progetto edilizio, non avesse immediatamente rilevato la violazione di cui si tratta, in quanto una simile carenza istruttoria non può evidentemente riverberarsi sulla effettiva sussistenza della violazione stessa.

4.3. – Il quarto motivo è volto a riproporre le doglianze in ordine alla asserita inesistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla eliminazione dell’atto concessorio, prevalente sul contrapposto interesse del privato.

A tali argomentazioni è agevole replicare che, nel caso di specie, come espressamente indicato nel provvedimento impugnato, l’annullamento della concessione risultava giustificato dalla necessità di applicazione di norme volte a tutelare interessi pubblici, quali quelle relative alla distanza tra fabbricati, che essendo inderogabili rendevano sostanzialmente vincolata liniziativa assunta dal Comune (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 luglio 2002, n. 3929).

4.4. – Il quinto motivo riguarda l’altra causa giustificativa del provvedimento impugnato, attinente alla violazione delle norme che disciplinano le distanze dai confini. Con esso si fa presente che in sede di richiesta di rilascio della concessione edilizia gli istanti avevano prodotto una scrittura privata in data 30 novembre 1996 dalla quale sarebbe risultato il consenso al previsto intervento da parte di tutti i proprietari dei fondi confinanti. La circostanza che uno dei soggetti sottoscrittori del documento sia successivamente risultato un semplice usufruttuario, sarebbe poi questione rilevante unicamente nei rapporti di natura privatistica tra i due soggetti interessati, e ciò a prescindere dai poteri che in base alla normativa vigente devono essere comunque riconosciuti all’usufruttuario, il quale, essendo titolare di un diritto reale ne può autonomamente disporre anche ai fini della sua limitazione, salvo componimento in sede civile degli eventuali contrasti tra usufruttuario e nudo proprietario. In ogni caso il Comune non avrebbe tenuto adeguato conto del fatto che la concessione edilizia viene sempre rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi.

Le suddette argomentazioni vanno disattese dovendosi ribadire, anzitutto, che ogni questione attinente alla modifica in via permanente del bene oggetto dell’usufrutto e della sua destinazione economica deve essere proposta nei confronti del nudo proprietario, ai sensi della vigente disciplina in materia (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 5 gennaio 2000, n. 35).

Inoltre, una volta riscontrata la inidoneità dell’atto di assenso – a suo tempo acquisito dal solo usufruttuario – a consentire la deroga alla distanza dai confini, il Comune non poteva fare altro che prenderne atto ed agire in conseguenza, restando rimessa ai soggetti interessati ogni questione di natura privata tra i medesimi intercorrente.

La clausola relativa alla salvezza dei diritti dei terzi, daltronde, deve intendersi nel senso che non incombe all’autorità che rilascia la concessione di compiere complesse ricognizioni giuridico – documentali ovvero accertamenti in ordine ad eventuali pretese che potrebbero essere avanzate da soggetti estranei al rapporto concessorio, essendo sufficiente per lAmministrazione lacquisizione del titolo che formalmente abiliti alla concessione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 2 ottobre 2002, n. 5165).

5. – Per quanto riguarda, infine, la contestuale richiesta intesa ad ottenere il risarcimento dei danni, essa non può che venire disattesa in questa sede, dovendosi condividere l’autorevole orientamento giurisprudenziale secondo cui il mero ritardo nell’adempimento degli obblighi procedimentali non comporta, per ciò solo, la possibilità del risarcimento danni per responsabilità dell’Amministrazione, ove non si riscontri la sussistenza di un interesse pretensivo del privato che abbia per oggetto la tutela di interessi sostanziali, come nel caso di mancata emanazione o di ritardo nella emanazione di un provvedimento amministrativo vantaggioso per l’interessato (Cons. Stato, Ad. Plen. 15 settembre 2005, n. 7).

6. – Il ricorso in appello deve essere, pertanto, respinto.

7. – Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura complessiva di ¬ 3000 in favore del Comune resistente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:

– respinge lappello e, per leffetto, conferma la sentenza impugnata;

– condanna i ricorrenti a rifondere in favore del Comune intimato le spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi ¬ 3.000,00 (tremila).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dallAutorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 marzo 2006, con la partecipazione di:

Lucio Venturini – Presidente

Pier Luigi Lodi Rel. Estensore – Consigliere

Antonino Anastasi – Consigliere

Vito Poli – Consigliere

Sergio De Felice – Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Pier Luigi Lodi Lucio Venturini

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 26/05/2006.