Tributario e Fiscale

Saturday 22 October 2005

L’ Agenzia delle Entrate contro la Cassazione sull’ esenzione delle imposte per il trasferimento della casa coniugale ai figli effettuato in sede di separazione.

LAgenzia delle Entrate contro la Cassazione sullesenzione delle imposte per il trasferimento della casa coniugale ai figli effettuato in sede di separazione.

Agenzia delle entrate Direzione centrale normativa e contenzioso Risoluzione 151/E 19 ottobre 2005

Oggetto: Istanza dinterpello Agevolazione ex articolo 19 legge n. 74/1987

Si segnala, per linteresse e la correttezza della tesi interpretativa sostenuta, il parere reso dalla Direzione Regionale &&& in sede di risposta allinterpello di seguito riportato.

Quesito

Il contribuente istante, tramite il proprio procuratore XX, premette di avere contratto matrimonio il 09.11.1985, regolando gli aspetti economici secondo il regime della comunione legale e di avere acquistato in costanza di matrimonio un immobile rientrante quindi in tale regime legale.

Successivamente i coniugi procedevano alla separazione consensuale e, in tale provvedimento, non risultava alcuna decisione in ordine al citato immobile, che pertanto restava in comunione pro indiviso.

Risultando ora pendente presso il Tribunale di XY la procedura di divorzio, le parti intenderebbero regolare lo scioglimento della comunione mediante la cessione della quota della madre al figlio minore, che avverrebbe nel corso dellaccordo giudiziale (omologa o sentenza).

Listante chiede di conoscere se tale cessione rientri o meno nellagevolazione prevista dallarticolo19 della legge n.74/1987, in considerazione anche della circostanza che, a detta del professionista incaricato, da colloqui intercorsi sulla questione con lUfficio dellAgenzia delle Entrate di XY, è emerso che non sussiste alcuna uniformità di interpretazione nelle materia di cui trattasi.

Soluzione interpretativa prospettata dallistante

Il professionista istante ritiene che lagevolazione recata dallarticolo19 della legge n.74/1987, estesa nella sua portata dalla sentenza delle Corte costituzionale n.154/1999, sia applicabile anche nellipotesi in cui i coniugi regolano allinterno di un procedimento di divorzio lo scioglimento della comunione di beni immobili tramite una cessione della quota, a titolo di donazione o vendita, a favore del loro figlio.

Detto orientamento, ad avviso dellistante, può essere desunto sia dallinterpretazione letterale della legge che riguarda lo scioglimento della comunione dei beni sia dalla ratio stessa della norma in quanto il figlio non può essere certo considerato terzo estraneo alla famiglia bensì soggetto di primo rilievo.

Risposta della direzione al contribuente istante

Con riferimento allinterpello in oggetto, si osserva che larticolo19 della legge n.74/1987 prevede lesenzione dallimposta di registro, bollo e da ogni altra tassa per gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio: con sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 è stata dichiarata lillegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non estende dette agevolazioni anche ai medesimi atti e documenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.

Con circolare n.49/E del 16.03.2000 sono stati forniti chiarimenti in ordine alla problematica di cui sopra e, in particolare, circa lapplicabilità dellesenzione in parola agli atti portanti attribuzioni patrimoniali fra coniugi conseguenti ad accordi formalizzati nel provvedimento di separazione personale o al divorzio e ad esso connessi: sulla base di tali istruzioni la scrivente, in relazione ad analoga problematica, ha sostenuto, con interpretazione che risulta essere stata condivisa dalla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, che la norma di cui trattasi è applicabile, oltre che agli atti giudiziari in senso stretto di scioglimento del matrimonio o di separazione personale, anche agli eventuali conseguenti atti portanti attribuzione fra i coniugi dei beni patrimoniali. Nel caso di specie, invece, latto per il quale viene invocata lagevolazione di cui allarticolo19 della legge n.74/1987 non sembra trovare causa giuridica nella sistemazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi al momento dello scioglimento del matrimonio, bensì in un intento di liberalità nei confronti di un soggetto terzo (nella fattispecie uno dei figli), circostanza che non appare strettamente e funzionalmente collegata con lo scioglimento del matrimonio e che, peraltro, avrebbe potuto essere realizzata in qualunque momento (cfr. Cassazione Sezione V – n. 2347 del 17.02.2001). Per i motivi sopra indicati si ritiene di non potere accogliere la soluzione interpretativa formulata dallistante e che pertanto latto di cui trattasi non possa fruire del beneficio di cui al più volte citato articolo19 della legge n.74/1987, che sembra non poter essere esteso a cessioni poste in essere da soggetti terzi o a favore di soggetti terzi, diversi dai coniugi.