Civile

Thursday 07 September 2006

L’ accesso agli atti prevale sulle esigense di riservatezza di terzi se necessario per la tutela giurisdizionale dei diritti del richiedente.

L’accesso agli atti prevale sulle
esigense di riservatezza di terzi se necessario per la tutela giurisdizionale
dei diritti del richiedente.

TAR Abruzzo – L’Aquila, sentenza
1 agosto 2006, n. 628

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER
L’ABRUZZO

L’AQUILA

ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul
ricorso n. 225/2006 proposto dal sig. E. T., nella sua qualità di Presidente
comunale della Confesercenti di Teramo, con sede in Teramo, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Paolo Vecchioli e Gabriella Giuliani, con domicilio eletto
in L’Aquila, presso lo studio dei predetti legali, in via
Sallustio, n.99,

contro

il
Comune di Teramo, in persona del Sindaco p.t., n.c.

e nei
confronti

delle
Società V. Srl di Teramo, CA. srl di Teramo e DVD. Spa di San Giovanni Teatino,
n.c. per l’annullamento del silenzio-rifiuto con cui è stata respinta la
richiesta di accesso a documenti e per la declaratoria del diritto del
ricorrente ad ottenere la esibizione dei medesimi;

Visto il ricorso con i relativi
allegati;

Viste le memorie prodotte dalle
parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla udienza camerale
del 31 maggio 2006 il magistrato, Consigliere Luciano Rasola;

Uditi, altresì, i difensori delle
parti costituite come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato
in diritto quanto segue:

FATTO

Espone l’Associazione ricorrente
che con nota del 13.2.2006, n.6907, il suo Presidente ha chiesto al Comune di
Teramo l’accesso all’elenco delle licenze commerciali di cui all’accorpamento
effettuato in sede di conferenza di servizi del 1°.12.2005 relativamente al
centro commerciale “Piano D’Accio”.

Di dette licenze si intendeva
conoscere il nome, la sede legale, l’ubicazione dell’attività commerciale, la
ragione sociale con la relativa partita IVA.

Nella citata nota si faceva
presente che erano stati già impugnati davanti al TAR gli atti costituenti il
presupposto dell’autorizzazione commerciale in corso di rilascio, che pure si
intendeva impugnare.

Non avendo avuto riscontro alla
predetta richiesta, come anche a precedenti richieste inoltrate, la Confesercenti di
Teramo ha proposto il presente ricorso dichiarando l’illegittimità dell’opposto
silenzio-rifiuto, atteso che non vi sarebbero i motivi ostativi al rilascio
della documentazione indicati dall’art.24 della L.241/1990.

Afferma di essere titolare di
interesse qualificato a chiedere tali documenti in quanto la richiesta si
innesta in un più ampio contenzioso che vede l’Autorità giudiziaria investita
della cognizione di altri due ricorsi avverso atti
amministrativi inerenti la realizzazione del nuovo stadio di calcio sito
sempre in località Piano D’Accio di Teramo.

La causa è stata trattenuta in
decisione nell’udienza camerale del 31 maggio 2006.

DIRITTO

Il ricorso va accolto.

La domanda di accesso agli atti
prevista dall’art.25 della L.7.8.1990, n.241, prevale sulle esigenze di
riservatezza dei terzi quando sia concretamente
collegata alle specifiche esigenze del richiedente, di carattere serio e non
emulativo, allorché i documenti siano necessari o comunque utili ai fini della
tutela processuale.

L’esigenza prospettata
dall’Associazione ricorrente è quella connessa alla possibilità di agire in
giudizio, per cui trattasi di posizione giuridicamente
apprezzabile, che legittima il diritto di accesso ai documenti oggetto della
richiesta.

Si deve aggiungere e precisare
che, poiché tale diritto viene fatto valere da
un’Associazione di tutela dei commercianti, la legittimazione in giudizio, ex
art.25 L. 241/1990, può essere riconosciuta per la difesa e la salvaguardia
dell’interesse differenziato della categoria rappresentata e non per la tutela
degli interessi propri dei singoli associati ( TAR Calabria, Catanzaro, sez.II,
11.7.2005, n.1165).

Nella specie è indubbio che la
concludente agisca per la tutela di interessi dell’intera categoria, il che
legittima la medesima ad esercitare il diritto di accesso, ex art.25 citato.

Va d’altro canto evidenziato che
la documentazione richiesta non è esorbitante, avendo ad oggetto “l’elenco” delle
licenze commerciali accorpate in sede di conferenza di servizi del 1°.12.2005,
con l’indicazione del nome delle licenze, della sede legale, dell’ubicazione
dell’attività commerciale svolta, della ragione sociale e della relativa
partita IVA.

Per le ragioni esposte, il
ricorso va accolto, con il conseguente ordine al Comune di Teramo di provvedere
all’esibizione e/o al rilascio della documentazione richiesta.

Le spese di causa seguono la
soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo
Regionale per l’Abruzzo – L’Aquila, accoglie il ricorso, annullando per
l’effetto il silenzio-rifiuto e ordinando al Comune di Teramo di provvedere
all’incombente di cui in premessa.

Condanna il comune al pagamento
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 900,00.

Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in L’Aquila dal
Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo nella Camera di Consiglio del
31 maggio 2006, con la partecipazione dei magistrati.

Rolando SPECA – Presidente f.f.

Luciano RASOLA – Consigliere, rel., est.

Fabio MATTEI – 1° Referendario

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO

IL 01/08/2006

Il Segretario Generale

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER
L’ABRUZZO – L’AQUILA

A NORMA DELL’ART.87 DEL
REGOLAMENTO DI PROCEDURA

17 AGOSTO 1907 N.642, COPIA
CONFORME ALLA PRESENTE E’

STATA TRASMESSA A: ____________________________________

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ADDI’ __________________________________

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA