Enti pubblici

Friday 01 April 2005

Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell’articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229. DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2005, n. 42 (in G.U. n. 73 del 30 marzo 2005)

Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica
amministrazione, a norma dell’articolo 10, della
legge 29 luglio 2003, n. 229.

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2005, n. 42
(in G.U. n. 73 del 30 marzo 2005)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli
articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione;

Visto
l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;

Visto
l’articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante
riassetto in materia di società dell’informazione
finalizzato a rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di garantire
la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica dalle pubbliche
amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici;

Visto
l’articolo 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per
la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa;

Visto il decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, recante
norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche a norma dell’articolo 2, comma 1,
della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme in materia di
protezione dei dati personali;

Visto il
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni
elettroniche;

Visto l’articolo 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni in materia di
monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, convertito in
legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326,
e successive modificazioni;

Rilevato che, ai sensi del citato
articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, si deve procedere, attraverso
uno o più decreti legislativi ad un generale coordinamento e riassetto della
disciplina normativa vigente, al fine di garantire la più ampia disponibilità
di servizi resi per via telematica delle pubbliche amministrazioni;

Ritenuto necessario riordinare in
un sistema unitario ed organico, che consente la massima semplificazione, gli
strumenti operativi, attualmente utilizzati dalle
pubbliche amministrazioni;

Considerato il documento «L’e-goverment per un federalismo efficiente. Una visione condivisa, una realizzazione cooperativa», approvato
dalla Conferenza unificata il 24 luglio 2003;

Vista la deliberazione del
Comitato dei Ministri per la società dell’informazione
del 18 marzo 2003, con la quale sono stati stanziati 17 milioni di euro per la realizzazione della Rete internazionale delle
pubbliche amministrazioni;

Visto il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002;

Visto il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004;

Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio deI
Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 2004;

Esperita la
procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata
dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio
1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto
legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Acquisito il
parere della Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 23
settembre 2004;

Udito il parere
del Consiglio di Stato, epresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 14 giugno e 30 agosto 2004;

Acquisito il parere della
competente Commissione della Camera dei deputati;

Considerato che la competente
Commissione del Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel
termine prescritto;

Sentito il Garante per la
protezione dei dati personali;

Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11
febbraio 2005;

Sulla proposta del Ministro per
l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro degli
affari esteri;

E m a n
a

il
seguente decreto legislativo:

Capo I

Principi generali

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «documento informatico»: la rappresentazione informatica di atti, fatti
o dati giuridicamente rilevanti;

b) «trasporto
di dati»: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti
multimediali e fonia;

c) «interoperabilità di base»: i servizi per la realizzazione,
gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni
e tra queste e i cittadini;

d) «connettivita»:
l’insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base;

e) «interoperabilità evoluta»: i servizi idonei a favorire la
circolazione, lo scambio di dati e informazioni,
e l’erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i
cittadini;

f) «cooperazione applicativa»: la
parte del sistema pubblico di connettività
finalizzata all’interazione tra i sistemi informatici
delle pubbliche amministrazioni per garantire l’integrazione delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.

Art. 2.

Sistema pubblico di connettività

1. Nel rispetto
dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel
rispetto dell’autonomia dell’organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali
il presente decreto definisce e disciplina il sistema pubblico di connettività, di seguito «SPC», al fine di assicurare il
coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni
centrali, regionali e locali e promuovere l’omogeneità nella elaborazione
e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla
realizzazione di servizi integrati.

2. Il
SPC è l’insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo
sviluppo, la condivisione, l’integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica
amministrazione, necessarie per assicurare l’interoperabilità
di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi,
garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni,
nonchè la salvaguardia e l’autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.

3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:

a) sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la natura
federata, policentrica e non gerarchica del sistema;

b) economicità
nell’utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione
applicativa;

c) sviluppo del
mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Art. 3.

Rete internazionale delle
pubbliche amministrazioni

1. Il presente decreto definisce
e disciplina la Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni,
interconnessa al SPC. La Rete costituisce
l’infrastruttura di connettività che collega, nel
rispetto della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni con gli uffici
italiani all’estero, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualità.

Capo II

Sistema pubblico di connettività

Art. 4.

Partecipazione al Sistema
pubblico di connettività

1. Al
SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il comma 1 non si applica alle
amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
limitatamente all’esercizio delle sole funzioni di ordine
e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.

3. Ai sensi dell’articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1994, n. 680, nonchè dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, è comunque garantita la connessione con
il SPC dei sistemi informativi degli
organismi competenti per l’esercizio delle funzioni di sicurezza e difesa
nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che
assicurino riservatezza e sicurezza. È altresì garantita la possibilità di
connessione al SPC delle autorità amministrative
indipendenti.

Art. 5.

Scambio di documenti informatici nell’ambito del Sistema pubblico di connettività

1. Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni
nell’ambito del SPC, avvengono nel rispetto delle
procedure di cooperazione applicativa finalizzate allo svolgimento di procedimenti
amministrativi e costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di
legge se realizzate nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza di cui
all’articolo 16.

Art. 6.

Finalità del Sistema pubblico di connettività

1. Al
SPC sono attribuite le seguenti finalità:

a) fornire un insieme di servizi
di connettività condivisi dalle pubbliche
amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti di funzionalità, qualità
e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter soddisfare le differenti
esigenze delle pubbliche amministrazioni aderenti al
SPC;

b) garantire l’interazione della
pubblica amministrazione centrale e locale con tutti gli altri soggetti
connessi a Internet, nonchè
con le reti di altri enti, promuovendo l’erogazione di servizi di qualità e la
miglior fruibilità degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese;

c) fornire un’infrastruttura
condivisa di interscambio che consenta l’interoperabilità tra tutte le reti delle pubbliche
amministrazioni esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il
territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati;

d) fornire servizi di connettività e cooperazione alle pubbliche amministrazioni
che ne facciano richiesta, per permettere l’interconnessione delle proprie sedi
e realizzare così anche l’infrastruttura interna di comunicazione;

e) realizzare
un modello di fornitura dei servizi multifornitore
coerente con l’attuale situazione di mercato e le dimensioni del progetto stesso;

f) garantire lo sviluppo dei
sistemi informatici nell’ambito del SPC salvaguardando la sicurezza dei dati, la
riservatezza delle informazioni, nel
rispetto dell’autonomia del patrimonio informativo
delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di
protezione dei dati personali.

Art. 7.

Compiti delle pubbliche
amministrazioni nel Sistema pubblico di connettività

1. Le pubbliche amministrazioni
nell’ambito della loro autonomia funzionale e gestionale
adottano nella progettazione e gestione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi,
soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre
pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 16.

2. Per le
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, le responsabilità di cui al comma 1 sono attribuite al
dirigente responsabile dei sistemi informativi
automatizzati, di cui all’articolo 10, comma 1, dello stesso decreto
legislativo.

Art. 8.

Commissione di coordinamento del
Sistema pubblico di connettività

1. È istituita la Commissione di
coordinamento del SPC, di seguito denominata:
«Commissione», preposta agli indirizzi strategici del
SPC.

2. La Commissione:

a) assicura il raccordo tra le
amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti
a ciascuna di esse;

b) approva le linee guida, le
modalità operative e di funzionamento dei servizi e delle procedure per
realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;

c) promuove l’evoluzione del
modello organizzativo e dell’architettura tecnologica del
SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e
delle opportunità derivanti dalla evoluzione delle tecnologie;

d) promuove la cooperazione
applicativa fra le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole
tecniche di cui all’articolo 16;

e) definisce i criteri e ne
verifica l’applicazione in merito alla iscrizione,
sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati SPC di cui
all’articolo 11;

f) dispone la sospensione e
cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati di cui all’articolo 11;

g) verifica la qualità e la
sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati del
SPC;

h) promuove il recepimento degli standard necessari a garantire la connettività, l’interoperabilità
di base e avanzata, la cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema.

3. Le decisioni della Commissione
sono assunte a maggioranza semplice o qualificata dei componenti
in relazione all’argomento in esame. La Commissione a tale fine elabora, entro
tre mesi dal suo insediamento, un regolamento interno da approvare con
maggioranza qualificata dei suoi componenti.

Art. 9.

Composizione della Commissione di
coordinamento del Sistema pubblico di connettività

1. La Commissione è formata da tredici componenti incluso il Presidente di cui al comma
2, scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nel settore,
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sei in
rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per l’innovazione e le tecnologie ed i
restanti sei su designazione della Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Quando esamina questioni di interesse della rete internazionale della pubblica
amministrazione, la Commissione è integrata da un rappresentante del Ministero
degli affari esteri.

2. Il Presidente del Centro
nazionale per l’informatica nella
pubblica amministrazione, è componente di diritto e
presiede la Commissione. Gli altri componenti della
Commissione restano in carica per un biennio e l’incarico è rinnovabile.

3. La Commissione è convocata dal
Presidente e si riunisce almeno quattro volte l’anno.

4. L’incarico di Presidente o di componente della Commissione e la partecipazione alle
riunioni della Commissione non danno luogo a compensi e gli eventuali oneri di
missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.

5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale del Centro nazionale per
l’informatica nella pubblica
amministrazione, di seguito denominato: «CNIPA» e sulla base
di specifiche convenzioni, di organismi interregionali e territoriali.

6. La Commissione può avvalersi,
senza alcun aggravio di spesa, della consulenza di uno o più organismi di
consultazione e cooperazione istituiti con appositi
accordi ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.

7. Ai fini della definizione
degli sviluppi strategici del SPC, in relazione
all’evoluzione delle tecnologie dell’informatica
e della comunicazione, la Commissione può avvalersi di consulenti di chiara
fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo le modalità
definite nei regolamenti di cui all’articolo 17. I relativi costi sono a carico
del CNIPA.

Art.
10.

Ruolo del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione

1. Il CNIPA, nel rispetto delle
decisioni e degli indirizzi forniti dalla Commissione, anche avvalendosi di
soggetti terzi, gestisce le risorse condivise del SPC
e le strutture operative preposte al controllo e supervisione delle stesse, per
tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il CNIPA, anche avvalendosi di
soggetti terzi, cura la progettazione, la realizzazione, la gestione e
l’evoluzione del SPC per le amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Art.
11.

Fornitori del Sistema pubblico di
connettività

1. Sono istituiti uno o più
elenchi di fornitori a livello nazionale e regionale in attuazione delle
finalità di cui all’articolo 6.

2. I fornitori che ottengono la
qualificazione SPC ai sensi dei regolamenti previsti dall’articolo 17, sono
inseriti negli elenchi di competenza nazionale o regionale,
consultabili in via telematica, esclusivamente ai fini dell’applicazione
della disciplina di cui al presente decreto, e tenuti rispettivamente dal CNIPA
a livello nazionale e dalla regione di competenza a livello regionale. I
fornitori in possesso dei suddetti requisiti sono denominati fornitori
qualificati SPC.

3. I servizi per i quali è istituito un elenco, ai sensi del comma 1, sono erogati,
nell’ambito del SPC, esclusivamente dai soggetti che abbiano ottenuto
l’iscrizione nell’elenco di competenza nazionale o regionale.

4. Per l’iscrizione negli elenchi
dei fornitori qualificati SPC è necessario che il fornitore soddisfi almeno i
seguenti requisiti:

a) disponibilità di adeguate infrastrutture e servizi di comunicazioni
elettroniche;

b) esperienza
comprovata nell’ambito della realizzazione gestione ed evoluzione delle
soluzioni di sicurezza informatica;

c) possesso di adeguata
rete commerciale e di assistenza tecnica;

d) possesso di adeguati
requisiti finanziari e patrimoniali, anche dimostrabili per il tramite di
garanzie rilasciate da terzi qualificati.

5. Limitatamente ai fornitori dei
servizi di connettività dovranno inoltre essere
soddisfatti anche i seguenti requisiti:

a) possesso dei necessari titoli
abilitativi di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per l’ambito
territoriale di esercizio dell’attività;

b) possesso di
comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella gestione delle reti e
servizi di comunicazioni elettroniche, anche sotto il profilo della
sicurezza e della protezione dei dati.

Art.
12.

Contratti quadro

1. Al fine della realizzazione del SPC, il CNIPA a livello nazionale e le regioni
nell’ambito del proprio territorio, per soddisfare esigenze di coordinamento,
qualificata competenza e indipendenza di giudizio, nonchè
per garantire la fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di
elevati livelli di disponibilità dei servizi e delle stesse condizioni
contrattuali proposte dal miglior offerente, nonchè
una maggiore affidabilità complessiva del sistema, promuovendo, altresì, lo
sviluppo della concorrenza e assicurando la presenza di più fornitori
qualificati, stipulano, espletando specifiche procedure ad evidenza pubblica
per la selezione dei contraenti, nel rispetto delle vigenti norme in materia,
uno o più contratti-quadro con più fornitori per i servizi di cui all’articolo
6, con cui i fornitori si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni
alle condizioni ivi stabilite.

2. Le
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei
contratti-quadro con uno o più fornitori di cui al comma 1, individuati dal
CNIPA. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere del CNIPA e, ove
previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all’articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli
atti esecutivi di cui al presente articolo.

Art.
13.

Migrazione della Rete unitaria
della pubblica amministrazione

1. Le Amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
aderenti alla Rete unitaria della pubblica amministrazione, presentano al
CNIPA, secondo le indicazioni da esso fornite, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i piani di
migrazione verso il SPC, da attuarsi entro diciotto mesi dalla data di
approvazione del primo contratto quadro di cui all’articolo 12, comma 1,
termine di cessazione dell’operatività della Rete unitaria della pubblica
amministrazione, e comunque non oltre trenta mesi dalla medesima data di
entrata in vigore del presente decreto.

2. Trascorsi trenta mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ogni
riferimento normativo alla Rete unitaria della pubblica amministrazione si
intende effettuato al SPC.

Capo III

Rete internazionale della
pubblica amministrazione

Art.
14. Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle

pubbliche
amministrazioni

1. Le amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che abbiano l’esigenza di connettività
verso l’estero, sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti dalla Rete
internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC.

2. Le pubbliche amministrazioni
di cui al comma 1, che dispongono di reti in ambito internazionale
sono tenute a migrare nella Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni
entro e non oltre due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, commi 2 e 3.

3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all’articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ivi incluse le autorità
amministrative indipendenti, possono aderire alla Rete internazionale delle
pubbliche amministrazioni.

Art.
15.

Compiti del CNIPA

1. Il CNIPA cura la
progettazione, la realizzazione, la gestione ed evoluzione della Rete
internazionale delle pubbliche amministrazioni, previo espletamento di
procedure concorsuali ad evidenza pubblica per la selezione dei fornitori e
mediante la stipula di appositi contratti-quadro
secondo modalità analoghe a quelle di cui all’articolo 12.

Capo IV

Art.
16.

Regole tecniche

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più
decreti, adottati sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per sua delega, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, d’intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e di sicurezza per il
funzionamento del SPC.

Art.
17.

Regolamenti

1. Ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro
per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati regolamenti per
l’organizzazione del SPC e della Commissione di cui
all’articolo 9, per l’avvalimento dei consulenti di
cui all’articolo 9, comma 7, e per la determinazione dei livelli minimi dei
requisiti richiesti per l’iscrizione agli elenchi dei fornitori qualificati del
SPC di cui all’articolo 11.

Art.
18.

Disposizioni finali

1. Il CNIPA, al fine di favorire
una rapida realizzazione del SPC, per un periodo
almeno pari a due anni a decorrere dalla data di approvazione dei
contratti-quadro di cui all’articolo 12, comma 1, sostiene i costi delle
infrastrutture condivise, a valere sulle risorse già previste nel bilancio
dello Stato.

2. Al termine del periodo di cui
al comma 1 i costi relativi alle infrastrutture
condivise sono a carico dei fornitori proporzionalmente agli importi dei
contratti di fornitura, e una quota di tali costi è a carico delle pubbliche
amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri
e la relativa ripartizione tra le amministrazioni sono determinati annualmente
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta della Commissione, previa intesa con la Conferenza unificata cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvaguardando
eventuali intese locali finalizzate a favorire il pieno ingresso nel SPC dei
piccoli Comuni nel rispetto di quanto previsto dal comma 5.

3. Il CNIPA sostiene tutti gli
oneri derivanti dai collegamenti in ambito internazionale delle amministrazioni
di cui all’articolo 14, comma 1, per i primi due anni di vigenza contrattuale,
decorrenti dalla data di approvazione del contratto
quadro di cui all’articolo 12; per gli anni successivi ogni onere è a carico
della singola amministrazione contraente proporzionalmente ai servizi
acquisiti.

4. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all’articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che aderiscono alla Rete
internazionale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 14,
comma 3, ne sostengono gli oneri relativi ai servizi
che utilizzano.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della disciplina rilevante
in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle
disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. Dall’attuazione del presente
decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.

Art.
19.

Abrogazioni

1. L’articolo 15, comma 1, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, è abrogato trascorsi trenta mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì
28 febbraio 2005

CIAMPI

Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri

Stanca,
Ministro per l’innovazione e le tecnologie

Baccini,
Ministro per la funzione pubblica

Siniscalco, Ministro
dell’e-conomia e delle finanze

Fini, Ministro degli affari
esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli