Ambiente

Tuesday 18 March 2003

Istituzione del Parco nazionale della Sila e dell’Ente parco. D.P.R. 14 novembre 2002 (in G.U. n. 63 del 17 marzo 2003)

Istituzione del Parco nazionale della Sila e dell’Ente parco. D.P.R. 14 novembre 2002 (in G.U. n. 63 del 17 marzo 2003)

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  legge  8 luglio  1986, n. 349, recante l’istituzione del

Ministero  dell’ambiente,  ed  in  particolare l’art. 5, comma 2, che

attribuisce  al  Ministero dell’ambiente la competenza ad individuare

le  zone  di  importanza naturalistica nazionale ed internazionale su

cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;

  Vista  la  legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina

quadro  delle aree protette, ed in particolare l’art. 1 che definisce

le finalita’ e l’ambito di applicazione della stessa;

  Vista  la legge 8 ottobre 1997, n. 344, ed in particolare l’art. 4,

comma  1,  che prevede l’istituzione, a decorrere dall’anno 1998, con

decreto  del  Presidente  della  Repubblica, su proposta del Ministro

dell’ambiente,  del  Parco nazionale della Sila, sentita la regione e

previa consultazione delle province e dei comuni interessati, nonche’

l’art. 4, comma 6, che prevede l’affidamento all’Ente parco nazionale

della  Sila  della  gestione  dei territori attualmente ricadenti nel

Parco  nazionale  della  Calabria, con l’esclusione di quelli facenti

parte  del  Parco  nazionale  dell’Aspromonte, nonche’ la gestione di

altre aree di interesse naturalistico definite dal decreto istitutivo

del Parco stesso;

  Visto l’art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

112,  che,  ai  sensi  dell’art.  1, comma 4, lettera c), della legge

15 marzo  1997,  n. 59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le

funzioni  in  materia  di parchi naturali attribuiti allo Stato dalla

legge 6 dicembre 1991, n. 394;

  Visto l’art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

112,  il  quale  dispone  che  l’individuazione,  l’istituzione  e la

disciplina  generale dei parchi e l’adozione delle relative misure di

salvaguardia siano operati sentita la Conferenza unificata;

  Visto  l’art. 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come

sostituito  dall’art.  2,  comma  23, della legge 9 dicembre 1998, n.

426,  che prevede che la classificazione e l’istituzione dei parchi e

delle riserve statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate

d’intesa con le regioni;

  Vista  la  legge  2 aprile  1968,  n. 503, di istituzione del Parco

nazionale della Calabria;

  Visto  il  decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste in

data 29 dicembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98, del

7 aprile  1979,  di perimetrazione del Parco nazionale della Calabria

ed i decreti del Ministro dell’agricoltura e delle foreste in data 20

giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 21 gennaio

1983  e  8 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del

22 marzo 1986, di ampliamento;

  Visto  il  decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste in

data  13  luglio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del

12  agosto  1977,  di  costituzione  delle  riserve  naturali statali

biogenetiche   “Gallopane”,   “Golia  Corvo”,  “Tasso-Camigliatello”,

“Poverella-Villaggio          Mancuso”,         “Coturelle-Piccione”,

“Gariglione-Pisarello”,   “Macchia   della   Giumenta-S.  Salvatore”,

“Trenta Coste”;

  Visto il decreto del Ministro deIl’ambiente 21 luglio 1987, n. 426,

di  istituzione della riserva naturale statale guidata biogenetica “I

Giganti della Sila”;

  Vista  l’istruttoria  per  l’istituzione  del Parco nazionale della

Sila   svolta   dal   Ministero  dell’ambiente  e  della  tutela  del

territorio,  nel  cui  ambito  e’  intervenuta la consultazione delle

province e dei comuni interessati;

  Visto  il  parere  favorevole  all’istituzione  del Parco nazionale

della  Sila  espresso  dalla  Conferenza  unificata  nella seduta del

20 giugno 2002;

  Vista  la delibera della giunta regionale della regione Calabria n.

2796 del 18 settembre 1989;

  Acquisita  l’intesa  con  la regione Calabria ai sensi dell’art. 2,

comma  23,  della  legge  9 dicembre  1998,  n.  426, espressa con la

deliberazione della giunta regionale n. 725 del 6 agosto 2002;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione dell’8 novembre 2002;

  Sulla  proposta  del  Ministro  dell’ambiente  e  della  tutela del

territorio;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  E’ istituito il Parco nazionale della Sila che comprende le due

aree  denominate  “Sila  Grande” e “Sila Piccola” del Parco nazionale

della Calabria che contestualmente cessa di esistere.

  2.   E’   istituito  l’Ente  parco  nazionale  della  Sila  che  ha

personalita’  di diritto pubblico ed e’ sottoposto alla vigilanza del

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

  3. All’Ente parco nazionale della Sila si applicano le disposizioni

di  cui  alla legge 20 marzo 1975, n. 70, trovando collocazione nella

tabella IV ad essa allegata.

  4.  Il  territorio del Parco nazionale della Sila e’ delimitato, in

via  definitiva,  dalla perimetrazione riportata nella cartografia in

scala  1:50.000,  allegata  al presente decreto del quale costituisce

parte  integrante,  e  depositata  in  originale  presso il Ministero

dell’ambiente  e  della  tutela  del territorio e, in copia conforme,

presso la regione Calabria e presso la sede dell’Ente parco nazionale

della Sila.

  5.   Nel   territorio   del   Parco,  a  decorrere  dalla  data  di

pubblicazione  del  presente  decreto  e fino alla data di entrata in

vigore  del Piano del parco di cui all’art. 12 della legge 6 dicembre

1991,  n.  394,  come  modificato  dall’art. 2, comma 30, della legge

9 dicembre  1998,  n.  426,  si applica direttamente la disciplina di

tutela  riportata  nell’allegato  A  al  presente  decreto  del quale

costituisce  parte  integrante.  Il  Piano del parco, nell’ambito dei

compiti  e  fini assegnati dalla legge citata, terra’ conto di quanto

stabilito nel presente decreto.

  6.  All’Ente  parco nazionale della Sila viene affidata la gestione

delle  seguenti riserve naturali statali: “Gallopane”, “Golia Corvo”,

“Tasso-Camigliatello”,         “Poverella-Villaggio         Mancuso”,

“Coturelle-Piccione”,    “Gariglione-Pisarello”,    “Macchia    della

Giumenta-S. Salvatore”, “Trenta Coste”, “I Giganti della Sila”, salvo

eventuali successive modifiche di legge.

  7.  La  pianta organica dell’Ente parco e’ determinata ed approvata

entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  insediamento  del consiglio

direttivo  osservate  le  procedure  di  cui  all’art.  6 del decreto

legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.     

                               Art. 2.

  1. Sono organi dell’Ente parco nazionale della Sila:

    a) il presidente;

    b) il consiglio direttivo;

    c) la giunta esecutiva;

    d) il collegio dei revisori dei conti;

    e) la comunita’ del parco.

  2.  La  nomina degli organi di cui al comma 1 e’ effettuata secondo

le disposizioni e le modalita’ previste dall’art. 9, commi 3, 4, 5, 6

e  10  della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall’art.

2, comma 24, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

  3.  Il  Consiglio  direttivo  dell’Ente  parco della Sila individua

all’interno del territorio del Parco la sede legale ed amministrativa

dell’Ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento.

  4.  L’Ente  parco  puo’  avvalersi  di  personale  in  posizione di

comando,  nonche’  di  mezzi  e  strutture messi a disposizione dalla

regione,  dalle  province  interessate, dagli enti locali, nonche’ da

altri  enti  pubblici,  secondo  le  procedure previste dalle vigenti

disposizioni di legge.     

                               Art. 3.

  1.   Costituiscono   entrate   dell’Ente   parco  da  destinare  al

conseguimento dei fini istitutivi:

    a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

    b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;

    c) i finanziamenti concessi dall’Unione europea;

    d) i  lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di

cui  all’art.  3  della  legge  2 agosto  1982,  n. 512, e successive

modificazioni ed integrazioni;

    e) eventuali redditi patrimoniali;

    f) i  canoni  delle  concessioni previste dalla legge, i proventi

dei  diritti di ingresso e di privativa, e le altre entrate derivanti

dai servizi resi;

    g) i proventi delle attivita’ commerciali e promozionali;

    h) i  proventi   delle  sanzioni  derivanti  da inosservanza delle

norme regolamentari;

    i) ogni  altro  provento  acquisito  in  relazione  all’attivita’

dell’Ente parco.

  2.  I  contributi  ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico

dello  stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela

del territorio.     

                               Art. 4.

  1.   Fino   alla   nomina   del   direttore   dell’Ente  parco,  le

autorizzazioni   previste   nelle   misure  di  salvaguardia  di  cui

all’allegato    A    al    presente   decreto,   vengono   rilasciate

dall’assessorato  ambiente  e  urbanistica  della  regione  Calabria,

secondo le modalita’ previste dall’art. 9 dell’allegato A.

                               Art. 5.

  1.   L’Ente  parco  puo’  avvalersi,  previa  stipula  di  apposita

convenzione,  degli  enti  strumentali  della  regione, nonche’ degli

uffici  del  Corpo  forestale dello Stato, per tutte le attivita’ che

dovessero  rendersi  necessarie per il raggiungimento delle finalita’

dell’area  protetta  di  cui  all’art.  2 dell’allegato A al presente

decreto.     

                               Art. 6.

  1.  Al  fine  di  favorire  il  mantenimento  e  lo  sviluppo delle

attivita’  agro-silvo-pastorali  tradizionali, il recupero dei nuclei

rurali, la creazione di nuova occupazione, saranno attivate opportune

forme  di  incentivazione  attraverso le concessioni di sovvenzioni a

privati  ed  enti  locali, cosi’ come previsto dall’art. 14, comma 3,

della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

  2.   A   tale  fine  l’Ente  parco,  entro  sessanta  giorni  dalla

costituzione  degli  organi,  potra’  provvedere  a  trasmettere alla

regione  uno  schema  di  accordo di programma, ai sensi dell’art. 2,

comma  22,  della  legge  9  dicembre   1998,  n.  426, finalizzato al

raggiungimento  degli  obiettivi di cui al comma 1 entro i successivi

cinque anni.

                               Art. 7.

  1.  Al  fine  di  promuovere  ed  incentivare  le iniziative atte a

favorire  lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti

all’interno  del parco, l’Ente parco puo’ concedere l’uso del proprio

nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino

requisiti  di  qualita’  e che soddisfino le finalita’ istitutive del

parco.     

                               Art. 8.

  1.  In  considerazione  del prevalente uso forestale dell’altopiano

silano  e’ consentito nei boschi demaniali e privati, ricadenti nelle

“zone  2”  di  cui  all’allegato  A  al  presente  decreto, il taglio

silvo-colturale,  nei  casi  specificati  nella delibera della giunta

regionale  della  regione  Calabria n. 2796 del 18 settembre 1989, di

cui in premessa.     

                               Art. 9.

  1.  Per  quanto  non  specificato  nel   presente decreto valgono le

disposizioni  di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive

modificazioni ed integrazioni.

  Il  presente  decreto  sara’  trasmesso alla Corte dei conti per la

registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

    Dato a Roma, addi’ 14 novembre 2002

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

                              dei Ministri

                              Urbani,  Ministro dell’ambiente e della

                              tutela del territorio

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2003

Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed

assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 80

                                                         Allegato A (

                                       previsto dall’art. 1, comma 5)

         DISCIPLINA DI TUTELA DEL PARCO NAZIONALE DELLA SILA

                               Art. 1.

                         Zonizzazione interna

    1.  Il  territorio  del  Parco  nazionale  della Sila, cosi’ come

delimitato  nella  cartografia in scala 1:50.000 allegata al presente

decreto, e’ suddivisa nelle seguenti zone:

      zona  1  – di rilevante interesse naturalistico e paesaggistico

con inesistente o limitato grado di antropizzazione;

      zona  2  –  di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico

con  maggiore  grado  di  antropizzazione  e di presenza di attivita’

agro-silvo-pastorali.

                                Art. 2.

           Tutela e promozione per lo sviluppo sostenibile

    1.  Nell’ambito  del territorio di cui al precedente art. 1, sono

assicurate:

      a) la   conservazione   di   specie   animali  o  vegetali,  di

associazioni  vegetali  o  forestali,  di  formazioni  geologiche, di

singolarita’ paleontologiche, di comunita’ biologiche, di biotopi, di

processi naturali, di equilibri ecologici;

      b) la tutela del paesaggio;

      c) l’applicazione  di metodi di gestione del territorio, idonei

a  realizzare  una  integrazione  tra  uomo  e  ambiente  mediante il

mantenimento  e  lo  sviluppo  delle  attivita’  agro-silvo-pastorali

tradizionali;

      d) la  promozione  e  lo  sviluppo  dell’agricoltura  biologica

attraverso  opportune  forme  di  incentivazione per la riconversione

delle  colture  esistenti.  A  tale fine, entro sessanta giorni dalla

nomina  degli organi del parco, il consiglio direttivo approntera’ un

piano  di riconversione delle colture esistenti a colture biologiche,

con  la  previsione dei relativi fabbisogni finanziari, da sottoporre

all’esame   della  regione  Calabria  nel  quadro  dei  finanziamenti

compresi nel Quadro comunitario di sostegno 2000/2006;

      e) la  conservazione  del  bosco  e  la  gestione delle risorse

forestali attraverso interventi che non modifichino il paesaggio e le

caratteristiche fondamentali dell’ecosistema;

      f) la promozione di attivita’ di educazione, di formazione e di

ricerca  scientifica  anche  interdisciplinare  nonche’  di attivita’

ricreative compatibili;

      g) la  difesa  e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed

idrogeologici;

      h) la   sperimentazione   e   valorizzazione   delle  attivita’

produttive compatibili.

                               Art. 3.

                          Divieti generali

    1.  Su  tutto  il  territorio del Parco nazionale della Sila sono

vietate le seguenti attivita’:

      a) la  cattura,  l’uccisione,  il danneggiamento ed il disturbo

delle  specie  animali  ad  eccezione  di quanto eseguito per fini di

ricerca’ e di studio previa autorizzazione dell’Ente parco, salvo gli

eventuali  abbattimenti selettivi o prelievi faunistici necessari per

ricomporre equilibri ecologici compromessi, accertati dall’Ente parco

ai sensi dell’art. 11, comma 4 della legge 6 dicembre 1991, n 394;

      b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, salvo

nei    territori    in    cui    sono    consentite    le   attivita’

agro-silvo-pastorali  e nel rispetto delle normativa degli usi civici

locali;  e’  fatta  salva la raccolta di funghi, come disciplinata da

specifica normativa regionale;

      c) l’introduzione  in ambiente naturale non recintato di specie

vegetali o specie animali estranee alla flora e alla fauna autoctona,

fatte  salve  le  foraggere  ed altre specie vegetali impiegate nelle

coltivazioni agrarie e le specie animali in transumanza;

      d) il  prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e

paleontologico, ad eccezione di quello eseguito per fini di ricerca e

di studio previa autorizzazione dell’Ente parco;

      e) l’apertura   e   l’esercizio   di  cave,  di  miniere  e  di

discariche,  l’asportazione  di  minerali;  le cave e/o le miniere in

coltivazione e regolarmente autorizzate potranno restare in esercizio

fino  ad’esaurimento  delle autorizzazioni attraverso specifici piani

di coltivazione, dismissione e recupero autorizzati dall’Ente parco;

      f) l’introduzione da parte di privati, di armi, di esplosivi, e

di  qualsiasi  mezzo  distruttivo  o  di cattura, se non autorizzata,

fatto  salvo quanto previsto dall’art. 21, comma 1, lettera g), della

legge 11 febbraio 1992, n. 157;

      g) il  campeggio, al di fuori delle aree destinate a tale scopo

ed  appositamente  attrezzate,  ad eccezione del campeggio temporaneo

autorizzato;

      h) il  sorvolo  non  autorizzato  dalle  competenti  autorita’,

secondo  quanto  espressamente  definito dalle leggi sulla disciplina

del volo;

      i) il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali,

provinciali,  comunali, vicinali gravate da servitu’, fatta eccezione

per  i  mezzi di servizio e per i mezzi accessori all’esercizio delle

attivita’ agro-silvo-pastorali;

      l)  lo  svolgimento  di attivita’ pubblicitarie al di fuori dei

centri urbani, non autorizzate dall’Ente parco.

                               Art. 4.

                          Divieti in zona 1

    1.  Nelle aree di zona 1, l’ambiente naturale e’ conservato nella

sua  integrita’  e  pertanto  sono  vietate tutte le attivita’ che ne

determinino in qualsiasi modo l’alterazione e vigono, in particolare,

i seguenti ulteriori divieti:

      a) l’uso dei fitofarmaci;

      b) la  realizzazione  di  nuovi  tracciati  stradali e di nuove

opere di mobilita’;

      c) la realizzazione di nuovi edifici;

      d) l’apposizione   di  cartelli  e  manufatti  pubblicitari  di

qualunque natura e scopo, ad esclusione della segnaletica informativa

del parco;

      e) il   taglio   dei  boschi,  ad  eccezione  degli  interventi

necessari  alla  loro conservazione e alla prevenzione degli incendi;

in  particolare  tali  interventi devono fondare la loro applicazione

sull’ecologia,  sulla  biologia  e  sulla  pedologia,  assicurando la

conservazione  nel  tempo  e  nello spazio del popolamento forestale,

senza   alterarne   le   caratteristiche   ecologiche   fondamentali:

copertura, struttura, composizione, densita’ e suolo;

      f) lo svolgimento di attivita’ sportive con veicoli a motore;

      g) la  realizzazione  di  opere che comportino la modificazione

del  regime  delle  acque,  fatte  salve  le  opere  necessarie  alla

sicurezza delle popolazioni.

                               Art. 5.

                          Divieti in zona 2

    1. Nelle aree di zona 2 di cui al precedente art. 1 vigono, oltre

i divieti generali di cui all’art. 3, i seguenti divieti:

      a) l’apertura  di nuove strade, salvo quelle di servizio previa

autorizzazione dell’Ente parco;

      b) la  circolazione di natanti a motore nei bacini lacustri, ad

eccezione delle attivita’ di sorveglianza e di soccorso;

      c) la  realizzazione  di nuove opere di mobilita’, ad eccezione

di quelle previste alla lettera d) del successivo art. 8;

      d) la  realizzazione  di  nuovi  edifici all’interno delle zone

territoriali  omogenee  “E” di cui al decreto del Ministro dei lavori

pubblici  2 aprile 1968, n. 1444, ad eccezione di piccole strutture e

attrezzature  per  la promozione e la commercializzazione di prodotti

turistici  locali,  e di strutture rurali strettamente necessarie per

la   conduzione   delle  aziende  agro-silvo-pastorali,  che  saranno

autorizzate  sulla  base  di  apposito  regolamento redatto dall’Ente

parco, di concerto con la regione interessata;

      e) il taglio, fatto salvo quello silvo-colturale, dei boschi di

proprieta’ demaniale, statale e regionale, e privata, di cui all’art.

8  del  decreto  istitutivo  del  Parco  nazionale  della Sila, senza

autorizzazione dell’Ente parco;

      f) la  realizzazione  di  opere che comportino la modificazione

del  regime  delle   acque,  fatte  salve  le  opere  necessarie  alla

sicurezza  delle  popolazioni  e le opere minori legate all’esercizio

delle  tradizionali  attivita’  agro-silvo-pastorali  e  comunque non

rilevanti per gli alvei naturali.

                               Art. 6.

                    Regime autorizzativo generale

    1.  L’adozione  dei  nuovi  strumenti urbanistici generali e loro

varianti  generali  e  parziali  per la parte ricadente nell’area del

parco deve essere preceduta da intesa col soggetto gestore del parco.

    2.  Le  attivita’  silvo-colturali,  comprese quelle interessanti

demani statali, regionali e comunali, sono autorizzate dall’autorita’

territoriale  competente,  secondo  quanto specificato dalla delibera

della giunta regionale n. 2796 del 18 settembre 1989;

    3.  Tutti  gli  interventi  e  le  opere da realizzare nelle aree

proposte e/o designate ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE

e 79/409/CEE sono sottoposti alla necessaria valutazione di incidenza

ai  sensi  dell’art.  5  del  decreto del Presidente della Repubblica

8 settembre 1997, n. 357;

    4.  E’  prevista  la realizzazione del progetto di metanizzazione

delle  frazioni  di  Camigliatello  e  Moccone del comune di Spezzano

della  Sila,  approvato  con  delibera  della   giunta comunale n. 107

dell’11 agosto 1998, in deroga ai divieti di cui all’art. 4.

                               Art. 7.

                   Regime autorizzativo in zona 1

    1.  Salvo  quanto  disposto  dai  precedenti  articoli 3 e 4 sono

sottoposti ad autorizzazione dell’Ente parco i seguenti interventi:

      a) le opere tecnologiche;

      b) gli    interventi    di    restauro    conservativo   e   di

ristrutturazione   edilizia   finalizzata   al  riuso  dei  manufatti

esistenti,  cosi’  come definiti dall’art. 31, lettere c) e d), della

legge 5 agosto 1978, n. 457.

    2.  Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio

che  siano  gia’  in corso d’opera alla data di entrata in vigore del

presente   decreto,  i  soggetti  titolari  delle  opere  trasmettono

all’Ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall’entrata in

vigore  del  presente  decreto, l’elenco delle opere, accompagnato da

una  relazione  dettagliata  sullo  stato  dei  lavori  e  contenente

l’indicazione  del  luogo  ove  sono  depositati  i relativi progetti

esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui

sopra  l’ente  di gestione provvedera’ ad ordinare in via cautelativa

la sospensione dei lavori.

                               Art. 8.

                    Regime autorizzativo in zona 2

    1.  Salvo  quanto  disposto  dai  precedenti articoli 3 e 5, sono

sottoposti ad autorizzazione dell’Ente parco i seguenti interventi:

      a) opere che comportino modificazione del regime delle acque al

fine della sicurezza delle popolazioni;

      b) opere  tecnologiche quali elettrodotti, con esclusione delle

opere   necessarie   alla   elettrificazione  rurale;  gasdotti,  con

esclusione  delle  reti  di distribuzione; acquedotti, con esclusione

delle reti di distribuzione; depuratori e ripetitori;

      c) ammodernamento degli impianti di risalita esistenti;

      d) realizzazione di piste ed impianti per lo sci da fondo;

      e) impianti  per allevamenti e impianti di stoccaggio agricolo,

cosi’ come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;

      f) impianti di acquacoltura;

      g) la  realizzazione di attrezzature sportive e di servizio per

lo svolgimento di attivita’ nautiche;

      h) l’apertura di nuove strade;

      i) interventi   di   restauro   conservativo,   di  risanamento

igienico-edilizio  e  di  ristrutturazione  edilizia,  finalizzati al

riuso  dei  manufatti  esistenti,  cosi  come  definiti dall’art. 31,

lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

    2.  Sono  ammessi  gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria e

straordinaria  cosi’  come definiti alle lettere a) e b) dell’art. 31

della citata legge n. 457 del 1978.

    3.  Nelle  zone  2  coperte  da boschi privati sono consentite le

aperture  di piste frestali per il concentramento e lo smacchio delle

utilizzazioni  boschive.  Resta  ferma la possibilita’ di continuare,

secondo  gli  usi  tradizionali  ovvero secondo metodi di agricoltura

biologica,  le  attivita’  agro-silvo-pastorali nonche’ di pesca e di

raccolta  di  prodotti  naturali,  ed  e’  incoraggiata la produzione

artigianale di qualita’.

    4.  Nelle  aree  di zona 2 di cui all’art. 1, sono fatte salve le

previsioni  contenute  negli  strumenti urbanistici comunali vigenti,

specificatamente  per  le  zone omogenee A e B cosi’ come definite ai

sensi  dell’art.  2  del  decreto  del  Ministro  dei lavori pubblici

2 aprile  1968,  n.  1444,  nonche’ i piani attuativi ricadenti nelle

zone  di espansione edilizia, residenziale, turistica e/o produttiva,

tutte  le  opere e gli interventi gia’ regolarmente autorizzati, gia’

finanziati, o gia’ previsti da accordi di programma.

    5.  Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio

che  siano  gia’  in corso d’opera alla data di entrata in vigore del

presente  decreto,  i  soggetti  titolari  delle  opere,  trasmettono

all’Ente  di  gestione, entro e non oltre trenta giorni dalla data di

entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  l’elenco  delle  opere,

accompagnato  da  una  relazione dettagliata sullo stato dei lavori e

contenente  l’indicazione  del  luogo  ove sono depositati i relativi

progetti   esecutivi.   In   caso   di  mancata  comunicazione  delle

informazioni  di cui sopra l’ente di gestione provvedera’ ad ordinare

in via cautelativa la sospensione dei lavori.

    6. Qualora gli interventi di cui al comma 5 del presente articolo

interessino  in tutto o in parte aree proposte e/o designate ai sensi

delle  direttive  comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE, e’ richiesta la

valutazione  di  incidenza  ai  sensi  dell’art.  5  del  decreto dei

Presidente  della  Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e l’eventuale

attivazione delle misure di compensazione.

                               Art. 9.

              Modalita’ di richiesta di autorizzazioni

    1. L’eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell’organismo

di gestione, per quanto disposto dai precedenti articoli 6, 7 e 8, e’

subordinato  al  rispetto,  da  parte del richiedente, delle seguenti

condizioni:

      a) gli   elaborati   tecnici  relativi  alle  istanze  prodotte

dovranno essere corredati di tutte le autorizzazioni, i nulla-osta, i

pareri,  comprese  le  eventuali  prescrizioni,  da  parte degli Enti

istituzionalmente  competenti per territorio secondo quanto richiesto

alla normativa vigente;

      b) l’autorizzazione  e’  rilasciata entro sessanta giorni dalla

ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte;

tale  termine  potra’ essere prorogato, per una sola volta, di trenta

giorni per necessita’ di istruttoria.

                              Art. 10.

                      Vigilanza e sorveglianza

    1.  La vigilanza sulla gestione del Parco nazionale della Sila e’

esercitata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

    2.  La  sorveglianza del territorio di cui all’art. 1 e’ affidata

al  Corpo forestale dello Stato, nei modi previsti dall’art. 21 della

legge  6 dicembre.  1991,  n. 394, e all’Arma dei carabinieri ed alle

altre  Forze  di polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di

agente  o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di

procedura penale.

    3.  Le  eventuali  esigenze  di  potenziamento della sorveglianza

potranno essere esercitate mediante l’utilizzo di personale dell’Ente

parco  nei modi di cui al comma 2 dell’art. 21 della legge 6 dicembre

1991,  n.  394,  nonche’ attraverso operatori di eventuali servizi di

polizia ecologica dell’Ente parco.