Penale

Monday 16 June 2003

Integra il reato di minacce avvertire qualcuno che non lo si aiuterà a far carriera? Secondo la Cassazione sì. Cassazione – Sezione quinta penale (up) – sentenza 14 aprile-12 giugno 2003, n. 25516

Integra il reato di minacce avvertire qualcuno che non lo si aiuterà a far carriera? Secondo la Cassazione sì

Cassazione Sezione quinta penale (up) sentenza 14 aprile-12 giugno 2003, n. 25516

Presidente Foscarini relatore Fumo

Pg DAmbrosio ricorrente Peretti ed altri

[Omissis]

Diritto e motivi della decisione

I ricorsi sono infondati e meritano rigetto. I ricorrenti vanno condannati al pagamento, in solido, delle spese del procedimento.

Le dedotte questioni di illegittimità costituzionale sono manifestamente infondate.

Alcune censure appaiono comuni ai diversi ricorrenti. Di esse dunque si tratterà unitariamente nel senso che, anche se verranno valutate con riferimento al ricorso proposto da uno tra i tre imputati, ovviamente, le considerazioni svolte dovranno essere ritenute relative anche agli altri cui il motivo sia comune.

Quanto alle censure dedotte da Albisetti, invero, questo Collegio non ignora che una risalente giurisprudenza (Asn 198909080 rv 181714) ha affermato che il compito del candidato di un pubblico concorso è da considerare, ai fini della tutela della sua genuinità, come scrittura privata. Lassunto, tuttavia, non può essere condiviso quando, come nel caso di specie, detto compito viene redatto su di un supporto cartaceo sul quale siano stati apposti timbro, firme di componenti della commissione (o del presidente) e numero progressivo. Invero, è stato ritenuto (Asn 199200870 rv 189592) che anche un semplice visto possa assumere di per sé la veste di atto; in tal caso infatti la firma, allorché risulti destinata ab initio alla prova di determinate attività di controllo demandate ad un pubblico dipendente nellesercizio dei suoi compiti, costituisce atto completo, quantunque manchi la materialità di una dichiarazione scritta dallautore della firma stessa; alla dichiarazione infatti supplisce lesistenza di una connessione, logica e funzionale, che intercorre con lattività dovuta del pubblico dipendente ed il significato che al visto è, convenzionalmente e per logica necessità, attribuito. Tanto ciò è vero che, in un pubblico concorso non è consentito al candidato liberarsi dei fogli ricevuti proprio perché li utilizzi per lestensione del suo elaborato, ed infatti lo stesso, ferma restando la possibilità di ottenerne altri, è tenuto comunque a riconsegnarli tutti, anche se danneggiati, annullati o inutilizzati. Va da sé poi che non sarebbe concepibile la convivenza nel medesimo atto di due distinte nature (pubblica e privata), dovendo invece affermarsi che un atto scritto, redatto da un pubblico ufficiale nellesercizio delle sue funzioni, se posto in essere allo scopo precipuo di attestare la genuinità e la provenienza delle scritturazioni che un privato è autorizzato o facultato ad apporre su di esso, mantiene la sua caratteristica unitaria di atto pubblico anche con riferimento alla componente grafica proveniente dal privato cittadino.

Nel caso in esame, comunque, agli imputati è contestata la distruzione dei fogli (firmati, timbrati e numerati) che originariamente erano stati consegnati a Randelli perché vi vergasse il suo tema, dunque, quantomeno sotto il profilo del falso per distribuzione, il reato risulta correttamente contestato, anche se si vuol condividere lorientamento giurisprudenziale più risalente. Per quel che riguarda la non punibilità del secondo falso (la falsificazione di un atto falso), è da notare che la contestazione è ben chiara: viene addebitato agli imputati, prima, di aver distrutto il tema con gli errori, quindi, di averlo sostituito con uno senza errori, infine, di aver apposto nuovamente la g sul compito immune tranne che nel titolo da imprecisioni ortografiche. È di tutta evidenza che, quantomeno, le prime due azioni rappresentano due momenti di un unico contesto operativo, certamente integrante il reato di falso, mentre la terza sezione, nellipotesi di accusa, è stata portata a compimento per rimediare alle conseguenze dellesposto presentato di Parrini.

È poi non condivisibile lassunto del ricorrente, in base al quale la corte territoriale si sarebbe pienamente adagiata sulla ipotesi prospettata dallimpugnante Pg ed in base al quale tutto si fonderebbe unicamente sulla parola di Parrini. In realtà, dalla lettura della sentenza di secondo grado, è agevole comprendere come il giudice di appello abbia fondato il suo ragionamento e la sua ricostruzione dei fatti su cinque punti che ha logicamente concatenato e relazionato:

1. Parrini rileva il grave errore ortografico e lo segnala agli altri commissari, quando i temi vengono assegnati alla sottocommissione per la correzione;

2. nel momento, successivo, del controllo materiale degli elaborati consegnati dai candidati, si rileva che quello che poi si scoprirà essere di Randelli reca una numerazione difforme dalle altre;

3. il titolo del predetto elaborato presenta un errore ortografico (La scogliosi), che non appare frutto della interposizione della lettera g;

4. nel testo elaborato, viceversa, la stessa parola è scritta sempre in modo errato, ma con il palese inserimento ex post della g;

5. dopo la presentazione dellesposto da parte di Parrini, Peretti ed Albisetti, tengono, nei suoi confronti, il sintomatico comportamento descritto al capo B.

La Corte milanese, dunque, lungi dallaffidarsi ad affermazioni indimostrate ed apodittiche, lungi dal recepire supinamente quanto sostenuto dallappellante Pg, sviluppa un suo ragionamento che, muovendo da fatti certi, giunge, attraverso un iter, sicuramente non illogico, a conseguenti conclusioni.

Correttamente poi è stato ritenuto che la condotta descritta al capo B integri il reato (consumato) di cui allarticolo 611 Cp, in quanto la ipotesi criminose in questione, a differenza di quanto (esplicitamente) previsto da quella ex articolo 612 Cp ed (implicitamente) da quella ex articolo 610 stesso codice, non prevede lingiustizia del fatto minacciato, il che è pienamente comprensibile, atteso che la ingiustizia è comunque presupposta nello scopo perseguito (la commissione di un reato ed opera del soggetto minacciato).

Pertanto, anche se lagente minaccia un danno non ingiusto (cioè in astratto autorizzato da una norma giuridica), ovvero minaccia di astenersi dal compiere unazione socialmente e/o moralmente discutibile (quale è quella di appoggiare o raccomandare taluno nella sua carriera professionale), il delitto sussiste comunque, in quanto la predetta minaccia è formulato allo scopo di costringere il soggetto passivo a commettere unazione vietata dalla legge penale.

Dunque, anche se lazione che si minaccia di non compiere non sostanzia un comportamento cui

il minacciante è tenuto, nondimeno tale minaccia può manifestarsi idonea a comprimere la

volontà del minacciato, tanto da costringerlo a commettere un reato. Non aiutare qualcuno a far carriera in campo universitario, costituisce senza dubbio una minaccia (scil. la previsione di una conseguenza negativa derivante ‑nel caso di specie – da un comportamento omissivo del dichiarante), minaccia che, se certamente sembra far riferimento ad un diffuso malcostume che vige (o si presuma che viga) in quellambiente, nondimeno appare atta e destare preoccupazione nel destinatario (a prescindere dal fatto che egli condivide, attui, ovvero

subisca il predetto malcostume). Si tratta, per altro, di una forma aggravata (ed anticipata)

di violenza privata, che, a differenza di questultima, si consuma nel momento stesso in cui

viene operata la coazione finalizzata a costringere la vittima a commettere un reato. Quanto

alla concreta capacità di intimidire il destinatario della comunicazione, trattasi, ad evidenza,

di una valutazione riservata al giudice di merito, il quale deve apprezzare lintero contesto

ambientale, che consente di cogliere il senso anche di espressioni allusive, di insidiose litoti, di

riferimenti obliqui. Va poi notato che, come risulta della sentenze, i due, rivolti a Parrini,

affermarono anche che si sarebbero difesi bene. Lespressione, di per sé neutra (se

astrattamente considerata), quando tuttavia è apprezzate nellambito di un contesto

relazionale caratterizzato da tensione e forte contrapposizione, può anche assumere anche un

implicito significato minaccioso, atteso che una strenuo difesa delle proprie posizioni ben può

determinare un danno e quelle altrui. E ciò è tanto più vero in campo giudiziario. Anche in

questo caso, come ovvio, trattasi di una valutazione di merito, che la Corte di appello mostra

di aver compiuto, considerando (a frase unitamente a quella seguente, relativa ai rischi cui

avrebbe potuto essere esposto il cursus honorum universitario del giovane Parrini, privo

dellappoggio paterno e lasciato in balia di un ambiente professionale potenzialmente ostile ed ansioso di regolare i conti.

Sostenere poi che Parrini avrebbe dovuto essere ascoltato come persona che (sin dellinizio) avrebbe dovuto assumere la veste di coindagato nel medesimo procedimento non è circostanza rispondente al vero. Infatti, pur essendo indubbio che lappliccabilità delle disposizioni degli articoli 62 e 63 Cpp (la cui violazione è sanzionata con linutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni raccolte in difformità delle prescrizioni ivi contenute) prescinde da una già intervenuta imputazione formale, dovendosi considerare la posizione sostanziale del soggetto al momento della dichiarazione (Asn 200006605 rv 217556, conf: Asn 199807181 rv 211130, Asn 199707377 rv 209747, contra 199401332 rv 198532), è da notare che per Sezioni unite 1282/96, Carpanelli, rv 206846, tale inutilizzabilità si realizza sempre che dette dichiarazioni provengono da soggetto a carico del quale sussistano indizi in ordine al medesimo recito ovvero a recito connesso o collegato con quello attribuito a terzo (e questa è, in ultima analisi, anche la filosofia che ispira lattuale articolo 210 Cpp), ciò per levidente ragione che dette dichiarazioni egli avrebbe avuto il diritto di non rendere, se fosse stato sentito come indagato o imputato. Restano però al di fuori della sanzione di inutilizzabilità comminata dal secondo comma dellarticolo63 Cpp, le dichiarazioni riguardanti persone coinvolte dal dichiarante in reati diversi, non connessi o collegati con quello o quelli in ordine ai quali esistevano fin dallinizio indizi e suo carico, poiché, rispetto a questi, egli si trova in una posizione di estraneità ed assume la veste di testimone. Orbene, posto che, certamente Parrini non può essere ritenuto persona che abbia concorso nel recito di cui al capo B (di cui è Po), resta da vedere se egli avrebbe, ipoteticamente, potuto esser chiamato a rispondere del delitto ex articolo 323, ascritto ad Albisetti, Peretti e Randelli, in continuazione con quello ex articolo 476 Cp, come sostiene limpugnante difesa.

La risposta non può che essere negativa, posto che Parrini, quale presidente della commissione, prima, segnalò la esistenza di un tema recente un intollerabile errore di ortografia, quindi indirizzò al rettore un esposto con il quale faceva notare che, nonostante tale sua segnalazione, nessun conseguente provvedimento era stato preso dai commissari. Il ricorrente sostiene che comportamento sintomatico di responsabilità sarebbe consistito

dallessersi astenuto dallannullare egli stesso lelaborato di Randelli, une volta venuto a

conoscenza (tramite il padre di costui) della identità del candidato. Lassunto non può essere

condiviso, in quanto non si vede quale vantaggio Parrini abbia concretamente procurato a Randelli o quale svantaggio abbia arrecato ad altri. Se pur si dovesse ritenere che la sua condotta non sia stata in tutto e per tutto adeguata alle incombenze che il suo incarico gli imponeva (per essersi egli tardivamente attivato), non per questo è lecito. In assenza di altri elementi sintomatici, ipotizzare, con un inammissibile processo alle intenzioni, che Parrini avesse in animo, in un primo tempo, di favorire Randelli. Ed infatti è di tutto evidenza che la sanzione della inutilizzabilità ex articolo 63 codice di rito, come daltronde ha ritenuto la

giurisprudenze (cfr Asn 200200305 rv 221360), opera solo nei casi in cui, a carico dellinteressato, sussistano, prima dellescussione, indizi non equivoci di reità, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dellinterrogante.

Né può sostenersi che la Corte di appello, nel riformare la sentenza di primo grado, non abbia chiarito i motivi in base ai quali non ha ritenuto condivisibile la ricostruzione dei fatti operati del Tribunale, ed invero la sentenza di appello confuta in radice lo schema di ragionamento seguito dai giudici di primo grado, né può pretendersi che essa rintuzzi una per une tutte le argomentazioni della prima pronunzia, ben potendo, in tale opera, richiamare e neutralizzare i passaggi cardine delliter argomentativo della decisione di primo grado. Infatti, è certamente vero che il giudice di secondo grado, quando dissente dai primo giudice, deve indicare le specifiche ragioni dellinvalidazione di quelle che sorreggono la sentenza impugnate (Asn 199508009 rv 202280), ma è comunque certo che esso non è tenuto a seguire pedissequamente il percorso espositivo tracciato dal primo giudice.

Il fatto poi che il numero progressivo (33) non sia stato apposto della mano di Parrini è pacifico; ciò è affermato sin dalla sentenza di primo grado, che fa riferimento ad un accertamento grafologico da nessuno contestato.

La tesi sposata della Corte di appello non si basa dunque, come sostiene lappellante, su di una mera congettura, ma su di una consequenziale ricostruzione dellaccaduto, operata sulla base di incontroversi elementi materiali emersi nel corso del procedimento, il che rende superfluo contestare la versione offerto da Randelli (il quale ebbe a dichiarare di avere egli stesso opposto nuovamente la g allinterno della parola scoliosi, in quanto assolto dal dubbio). Al proposito è comunque da notare che la sentenza di primo grado, analizzando le dichiarazioni di questo imputato, afferma non essere dubbio che costui ebbe e dichiarare di aver in origine scritto correttamente scoliosi e di avere quindi aggiunto la consonante g. Al proposito tuttavia, il Tribunale recepisce passivamente la spiegazione che limputato fornisce circa il titolo del tema (La scogliosi): egli infetti sostiene di averlo scritto dopo aver redatto lelaborato. Tale inconsueta spiegazione, recepita e criticata, sia pure per sintesi, nellappello del Pg, deve ritenersi scartata, per la sua intrinseca illogicità, dalla motivazione sviluppata del giudice di secondo grado, con la quale appare radicalmente incompatibile.

Né alcuna incongruenza si ravvisa nellulteriore affermazione della Corte territoriale, in base alla quale, in un primo momento, lerrore sarebbe stato riprodotto solo nel titolo, atteso che, proprio perché Parrini aveva dichiarato di aver notato lerrore stesso, non si sarebbe potuto presentargli un compito del tutto corretto. Ma è poi ovvio che, se lerrore fosse comparso uno sola volta, esso sarebbe apparso giustificabile in quanto evidentemente frutto di un lapsus.

Le ulteriori censure presuppongono una alternativa utilizzazione del materiale probatorio raccolto e sono, pertanto, inammissibili.

Così dicasi con riferimento alla osservazione che pretende di cogliere la illogicità della ricostruzione operata dalla Corte di appello, la quale ha sostenuto che gli imputati, resisi conto che un esposto ere stato inviato al rettore, provvidero ad inserire la g, nella parola scoliosi, mentre, a giudizio del ricorrente, sarebbe stato più logico far scrivere da Randelli ex novo il tema (per la terza volta). Né il fatto che il giudice di secondo grado non abbia esplicitamente escluso che ciò fosse possibile in quanto oramai ere difficile (se non impossibile) avere disponibilità di nuovi fogli timbrati e firmati può costituire pecca o mancanza della motivazione, dal momento che si tratta di un evidente presupposto implicito del ragionamento sviluppato dai giudici di appello, di un presupposto, tuttaltro che illogico o svincolato da massime di esperienza, atteso che ormai il concorso era da tempo concluso e lesposto ere stato inoltrato, dunque era scarsamente credibile che i fogli in questione fossero ancora a disposizione, dopo oltre due mesi, dallespletamento della prova scritta (dalla sentenza di primo grado si evince che: gli orali si svolsero il 6.12.1996, la correzione degli scritti iniziò nei giorni seguenti e certamente fu operato anche in data 10.2.1996, lesposto dei Parrini reca la data del 5.2.1997).

Del tutto irrilevante poi appare la circostanza, sostenuta dallappellante, in base alla quale Peretti ed Albisetti avrebbero accennato agli altri commissari della esistenza di un tema contenente lo squalificante errore più volte citato così come irrilevante (nelleconomia della decisione) appare la affermazione della Corte di merito in base alla quale i due predetti avrebbero affrettato i tempi di correzione del tema di Randelli, affermazione che comunque i secondi giudici sembrano aver tratto dalla sentenza del Tribunale (atteso che a pag. 7 della sentenza di primo grado si legge che Verdoia e Cabitza riferirono che Albisetti e Peretti accennarono ad un errore , ma non si soffermarono su di esso).

Venendo quindi alla contestazione della intrinseco attendibilità del Parrini, va rilevato: a) che lo stesso può esser definito Po solo con riferimento al delitto di cui allarticolo 611 Cp, ebbene, con riferimento a tale capo di imputazione, il vaglio del giudice di secondo grado non appare né superficiale, né affrettato, atteso che le dichiarazioni di Parrini sono comunque state considerate unitamente a tutti gli altri elementi emersi nel corso del procedimento (ed in primis quello documentale). I due reciti (quello sub A e quello sub B) sono stetti ritenuti espressione del medesimo disegno criminoso (la Corte ha applicato larticolo 81 Cp) e dunque, inevitabilmente, la congruenza del racconto di Parrini, per quanto riguarda lei minaccia subita

deve esser valutata anche con riferimento a quanto emerso in relazione alla soppressione e sostituzione del compito di Randelli, ed al conseguente esposto di Parrini, che di tale minaccia rappresenta lantefatto logico ed il presupposto causale, ciò senza dire che, come si legge in sentenza, la dichiarazione, sul punto, della Po non risulta essere stato validamente contraddetta, b) la Corte di appello (che è libera di formulare le sue considerazioni come ritiene più opportuno e più efficace, e dunque anche attraverso luso di domande retoriche) ha valutato la possibilità che Parrini avesse interesse a rendere una non corretta versione dei fatti e non ha trovato ragione a sostegno della ipotesi in base alla quale costui avrebbe tenuto un comportamento scorretto (e sostanzialmente calunnioso). Il fatto che il teste nutrisse astio nei confronti del Peretti per ragioni professionali è una affermazione dellimpugnante, che trova solo parziale riscontro nelle sentenza di primo grado. La circostanza, tuttavia, non vale, di per sé, a fondare lipotesi che il primario avesse radicalmente inventato quanto oggetto del suo esposto, unicamente per danneggiare il collega (e, di riflesso, si deve ritenere, anche lAlbisetti). Si tratta insomma di una pura e semplice illazione, il cui fondamento non può intravvedersi, come invece pretende il ricorrente, nel comportamento del Parrini. Emerge infatti da entrambe le sentenze: 1. che costui, come si rese conto che un candidato aveva commesso un imperdonabile errore, lo segnalò alla commissione 2. che, raggiunto dal padre di Randelli, il quale lo pregò di usare indulgenza verso il figlio, egli si trasse dimpaccio, sostenendo che il candidato non faceva parte della suo scuola (e dunque, pur evitando, per ovvi motivi di opportunità, di assumere un atteggiamento troppo duro verso un collega, certamente non gli fornì alcuna assicurazione, né accettò raccomandazioni) 3. che a Randelli non fu impedito laccesso allesame orale 4. che tuttavia, avendo rilevato quanto sub 3 e non avendo certo dimenticato lerrore rilevato nel compito scritto, Parrini reagì presentando lesposto.

Si tratta di un comportamento sostanzialmente corretto, in quanto, il presidente della commissione, dopo aver segnalato lei esistenza di un tema con lerrore ortografico, dopo aver appreso riservatamente chi ne era lautore, non intervenne effettivamente – per far escludere Randelli degli orali, ma neanche risulta abbia comunicato ai commissari la identità del concorrente che scriveva scogliosi, attendendosi, come è ovvio, che lo stesso, in sede di correzione degli elaborati ed o seguito della sua segnalazione, venisse individuato ed adeguatamente sanzionato. Non avendo gli eventi seguito questo corso, Parrini, che non risulta avere personalmente esaminato Randelli nella fase degli orali ‑doverosamente‑ inoltrò lesposto al rettore.

Già emerge con chiarezza dalla lettura della sentenza di appello e, dunque, sul punto le censure del ricorrente appaiono manifestamente infondate, basate su di uno (alternativa e) ipotetica ricostruzione dei fatti e, conseguentemente, inammissibili.

Infine la dedotta eccezione di incostituzionalità è palesemente insussistente. Nel caso in cui limputato, assolto in primo grado, sia giudicato in appello e seguito di impugnazione del Pm, non è dubbio che il giudice di seconde cure debba tener conto proprio della sentenza impugnata, limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi dellimpugnante, procedendo, se del caso, ad una rivalutazione di prove assunte o ad unassunzione di altre prove (articolo 603 Cpp). Dunque limputato vittorioso in primo grado è chiamato, in fase di appello, ad una difesa circoscritta elle censure formulate dellimpugnante nei confronti della sentenza impugnata. Per quel motivo ciò dovrebbe consentire allimputato, condannato in secondo grado, di pretendere dalla Corte di legittimità la rivalutazione degli atti processuali cui la sentenza di primo grado ha fatto riferimento non è stato chiarito. Radicalmente diversa è la ipotesi in cui la mancanza o illogicità di motivazione può esser desunta da un raffronto tra atto di appello e sentenza di secondo grado, che ad essi non abbia dato (adeguata) risposta, da quella in cui la sentenza di appello, dopo un giudizio nel quale limputato (non appellante) ha avuto piena possibilità di difesa, ribalti quella di primo grado. Si tratta insomma di situazioni profondamente differenti che non vi è possibilità (né ragione) di assimilare e che, anzi, diversamente vanno regolate.

Venendo al ricorso di Peretti, va subito notato che la dedotta mancanza di corrispondenze tra quanto contestato e quanto ritenuto in sentenza non sussiste. Infatti, a parte il fatto che, nel campo di imputazione, è riportata lespressione e comunque alteravano lelaborato originale (il che sta a significare che agli imputati è stato contestato di avere in ogni caso manomesso il teme originale), è noto che la giurisprudenza di questa Corte ha, da tempo, chiarito che tale mancanza si verifica solo quando si manifesti radicale difformità tra i due dati, in modo che possa derivarne incertezza sulloggetto della imputazione, con conseguente pregiudizio dei diritti della difese (tra le altre, Asn 199907583 Rv 213645). Conseguentemente, lindagine volta ad accertare la eventuale sussistenza della suddetta violazione non può esaurirsi in unanalisi comparativa, meramente letterale tra imputazione e sentenza, dal momento che il contrasto non è ravvisabile se limputato, attraverso liter del processo, sia comunque venuto in concreto a trovarsi in condizione di difendersi, in ordine alloggetto della contestazione. Ebbene, nel caso di specie, da un lato, è certamente stato contestato di aver soppresso il tema originale e di averlo sostituito con un altro (avente evidentemente contenuto diverso), dallaltro, è da notare, come, sia nella sentenza di primo grado, sia nella impugnazione del Pg, si faccia parola del fatto che il titolo del tema caduto in sequestro conteneva lerrore ortografico (scogliosi) frutto, non di interpolazione della g, ma di unoriginaria, errata scritturazione. Pertanto, deve affermarsi che laccusa di aver creato un tema recante (in un primo momento) lerrore più volte citato solo nel titolo costituisce contestazione specifica, rispetto a quella (evidentemente generica) contenuta nel capo di imputazione, e dunque, anche sotto tale profilo, deve sostenersi che la predetta violazione non si è verificata (cfr. Asn 200117048 Rv 219667).

Non ha maggior fondamento la seconda censura, dal momento che la soppressione del compito originale di Randelli non è stata affatto puramente e semplicemente presupposta dai giudici di secondo grado, i quali, viceversa, hanno preso atto del fatto che Parrini ebbe a riferire di aver visto un compito recante il predetto errore sia nel titolo che nel testo (sentenza di primo grado pag. 1) e di non aver quindi più sentito parlare di tale elaborato, quasi che lerrore in questione non fosse stato rilevato, hanno anche dato atto, come più volte chiarito, che dopo lesposto presentato dal presidente della commissione, il tema attribuito a Randelli presentava (solo nella prima e nella seconda pagina, cfr. sentenza del Tribunale) lerrore, conseguente, tuttavia, alla interpolazione della consonante g. La difformità tra i due documenti è stata spiegata, in considerazione anche degli altri elementi di prova emersi e raccolti, con la soppressione e sostituzione del tema che Parrini aveva visto immediatamente dopo la sua ultimazione e che aveva segnalato ai commissari al momento della distribuzione dei temi per la correzione.

Non è poi esatto che la Corte milanese abbia affermato che, in sede di correzione, non sarebbe emerso lerrore; infatti si legge nella sentenza di secondo grado cosa diverso: vale a dire che, in sede di correzione, i commissari ignorano la segnalazione di Parrini e che il voto attribuito a Randelli (44) non fu apposto dal presidente (cfr. pag. 6). Tale essendo la ricostruzione operato dalla Corte di merito, non è certo incongruo quanto i giudici dellappello scrivono di seguito: vale a dire che Parrini, si sarebbe successivamente ricordato del compito recante lerrore. Lespressione va ovviamente intesa nel suo contesto ed altro non sta a significare che il presidente della commissione esaminatrice, resosi conto che la sua segnalazione dellerrore non aveva avuto effetto, tanto che Randelli ere stato ammesso allorale e lo aveva anche superato, ricordando le circostanze in cui lerrore stesso era stato da lui rilevato e lindicazione che ne aveva fatto (invano, evidentemente) ai commissari, reagì presentando lesposto al rettore.

Quanto alla difformità nella numerazione, è vero che lo stesso giudice di secondo grado afferma che tale difformità fu riscontrata anche con riferimento ad un altro paio di compiti, ma lindizio (perché di questo si trotta) andava valutato unitamente a tutti gli altri (dichiarazioni di Parrini, interpolazione della g, minacce ricevute dal presidente) ed, in tal modo, in effetti, ha operato il giudice di secondo grado. È evidente che, durante lo svolgimento della prova scritta di un concorso, qualche candidato possa avere necessità di ottenere altri fogli e non è certamente improbabile che, in assenza del presidente, qualche componente la commissione li visti e/o li numeri (se a tanto è abilitato), ma la circostanza, neutra se considerato isolatamente, può assumere significato indiziante, se posta in relazione agli altri elementi emersi. Anche con riferimento a tale punto della motivazione, dunque, non si riscontra la dedotta illogicità, (né contraddittorietà, né incompletezza).

Quanto poi al contenuto della nota che Parrini indirizzò al rettore, non è chiaro donde il ricorrente abbia tratto la convinzione che la Corte di merito non ne abbia esaminato il contenuto, mentre le omissioni di valutazione che a carico del giudice di secondo grado vengono formulate (non essersi interrogato: a) sulle finalità perseguite da Parrini, b) sul tempo trascorso tra la correzione del tema e la trasmissione della nota, c) sul senso delle dichiarazioni rese da costui al Pm), sono o meramente congetturali (la prima, atteso che, in mancanza di sintomi in senso contrario, deve presupporsi che Parrini abbia doverosamente segnalato, oltre eventualmente ai torti che supponeva di aver subito, una irregolarità emersa), o non rilevanti (la seconda, atteso che non esisteva e carico di Parrini un preciso dies ad quem e che comunque non è, specificato quale senso dovrebbe attribuirsi al preteso ritardo), o del tutto generiche (la terza, atteso che non è affatto chiaro che cosa si intenda, nel caso in esame, per senso di una dichiarazione resa allAg inquirente nella fase delle indagini preliminari).

Quanto al reato sub 9, costituisce niente altro che una alternativa (e solo ipotetica) ricostruzione del fatto quella ‑ sostenuta dalla difesa Peretti – in base alla quale le parole forti che questo imputato e lAlbisetti rivolsero a Parrini costituirono la comprensibile reazione di due professionisti accusati di un fatto ingiusto. Peraltro, in base alla contestazione (sul punto non smentita), i due volevano che il presidente firmasse una dichiarazione che gli sottoposero, dunque non di un puro e semplice sfogo si trattò, mo di una vera e propria pressione esercitata su Parrini perché questi tenesse una ben precisa condotta. Irrilevante poi appare, ai fini della decisione, la circostanza se con Parrini vi sia stato un solo incontro o se esso sia stato preceduto da unaltra riunione, tenutasi quando i commissari ancora non sapevano che era stato proprio il presidente ad inoltrare lesposto al rettore. Assumere poi che la prova del reato sub A non possa essere desunta da quella del reato sub 9 e viceversa, rappresenta un puro e semplice paralogismo, atteso che i giudici di merito hanno valutato i due fatti storici e li hanno ricondotti ad un unico disegno perseguito da Albisetti e Peretti: innanzitutto, aiutare Randelli a superare il concorso, in secondo luogo, neutralizzare il pericolo che dallesposto di Parrini ritenevano (fondatamente) sarebbe derivato. Poiché dunque le due condotte contestate apparivano, già in tesi di accusa, legate da un evidente vincolo psicologico e teleologico, appare del tutto corretto il percorso interpretativo seguito dalla Corte territoriale, che le ha considerate e valutate unitariamente. Con ciò risulta confutato anche la obiezione di cui ai motivi aggiunti (24.3.2003), atteso che, per le ragioni sopra specificate, nessuna inversione dellordine logico risulta essere stata operato, per la buona ragione che non di ordine logica si tratta, ma di ordine cronologico (il reato A è stato commesso prima del recito B), mentre, come premesso, sul piano logico, non si ravvisa errore nella ricostruzione operata dalla Corte di Milano, per la quale le due condotte vanno conosciute ed apprezzate in unico contesto e, dunque, necessariamente, interpretate luna attraverso laltra.

Quanto alle censure dedotte con i motivi nuovi (29.3.2003), esse sono manifestamente infondate, atteso che, trattandosi di procedimento svoltosi con il rito abbreviato, è fuori luogo qualsiasi problematico relativa e pretese violazioni del principio del contraddittorio nella raccolta della prove, né può fondatamente ritenersi che, per il solo fatto che la Corte di merito ha fatto riferimento alle fonti di prova, omettendo di indicare (ogni qualvolta le citava) i singoli documenti processuali o gli specifici passi di un documento, esse abbia operato un rinvio recettizio a tutto il materiale probatorio. Opinare diversamente porterebbe al risultato, certamente paradossale, che, il divieto per la Corte di cessazione di conoscere il (e pronunziarsi sul) merito del procedimento potrebbe essere aggirato sulla base di (presunte) carenze nella struttura motivazionale della sentenza impugnata, mentre certamente così non è, stante il dettato dellarticolo 606 comma 1 lettera e) Cpp, che consente la valutazione del vizio motivazionale solo ab intrinseco (e che ciò costituisca violazione dellesercizio del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato è già stato escluso da Asn 199401558 rv 197085).

Invero, il giudice di legittimità, non essendo giudice delle prove, deve esclusivamente accertare se il giudice di merito ha dato conto delle ragioni che lo hanno indotto ad une determinata soluzione, coordinando in termini logici gli atti sottoposti al suo esame. Nel caso di specie, a parte il riferimento, a volte, effettivamente generico al compendio degli elementi processuali o ad altre espressioni similari, resta certo il fatto che la Corte di appello ha ancorato la sua decisione a cinque punti fermi già elencati a proposito del ricorso di Albisetti (pag. 10 di questa sentenza), traendone conclusioni certamente non erronee sul piano logico.

Considerazioni in parte analoghe possono essere fatte con riferimento al ricorso di Randelli. Ciò dicasi per lordine che il ricorrente avrebbe voluto che il giudice di secondo grado avesse seguito nellesporre e nel provare i fatti (vedesi quanto già scritto con riferimento ai precedenti ricorsi) e ciò dicasi anche per le considerazioni che si formulano in ordine alle dichiarazioni di Parrini al Pm, considerazioni con le quali non si introduce, in effetti, una censura sulla motivazione, ma si auspica una diverso lettura delle carte processuali; ciò dicasi inoltre per quanto attiene alla difformità del numero progressivo che risulta opposto sul tema di Randelli (con riferimento al quale non può che richiamarsi quanto già scritto con riferimento al ricorso Albisetti, pag. 12-13 di questa sentenza).

Le ragioni poi per le quali la Corte di appello ha ritenuto che il tema caduto in sequestro non sia quello originariamente scritto da Randelli sono chiaramente (e logicamente) enunziate nella sentenza impugnata a pag. 7 ss, con la conseguenza che la ricostruzione alternativa suggerita con il ricorso proposto in favore di questo imputato viene anche essa, ed ancora una volta, ad infrangersi contro i precisi limiti entro i quali deve svolgersi il giudizio di legittimità.

Infine è priva di fondamento la considerazione in base alla quale, poiché lepisodio del capo B era, per quanto riguarda Randelli, res inter alios acta, da esso non possano trarsi conseguenze sfavorevoli per questultimo con riferimento al reato di cui al capo A). Come si è avuto modo di precisare, lepisodio sub B è un fatto storico indubbiamente legato e quello del capo A e, dunque, quali che ne siano stati i protagonisti, è certamente lecito inferirne elementi interpretativi per lintelligenza del fatto che lo ha preceduto e, secondo lassunto della Corte territoriale, lo ha determinato.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del procedimento.