Tributario e Fiscale

Wednesday 20 June 2007

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Messaggio n. 13792 – Roma, 30 maggio 2007 – Allegati 1 OGGETTO: Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo.

INPS – Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale Messaggio n. 13792 – Roma, 30 maggio 2007 – Allegati 1
OGGETTO: Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo.

1 – PREMESSA

L’articolo 10 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nell’introdurre il divieto di cumulo
della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone, al comma 4, che, ai
fini dell’applicazione di tale divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre
all’ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro
autonomo riferiti all’anno precedente, entro lo stesso
termine previsto per la dichiarazione ai fini dell’IRPEF per il medesimo anno.

In applicazione dell’anzidetta
disposizione i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l’anno 2006,
soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro
autonomo per tale anno sono tenuti a dichiarare entro il 2 luglio 2007, data di
scadenza della dichiarazione dei redditi dell’anno 2006, i redditi da lavoro
autonomo conseguiti nell’anno 2006.

Con riferimento a tale
disciplina, si forniscono chiarimenti in ordine all’individuazione dei
pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti
nell’anno 2006.

2 – PENSIONATI ESCLUSI
DALL’OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI NELL’ANNO
2006

Sono esclusi dall’obbligo di
dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i
redditi da lavoro autonomo:

– i titolari di pensione diretta
di qualsiasi categoria (anzianità, invalidità, prepensionamento) avente
decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;

– i titolari di pensione di
vecchiaia. Si ricorda che per effetto dell’articolo 72
della legge23 dicembre 2000, n. 388 [1] dal 1° gennaio 2001 le pensioni di
vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive
della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono
interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente
dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione
della prestazione;

– i titolari di pensione di
anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza
compresa tra il 1° gennaio 1995 ed il 30 settembre1996 che abbiano perfezionato
i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione
entro il 31 dicembre 1994;

– i titolari di pensione di
anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza
compresa tra il 1° ottobre 1996 e il 31 dicembre1997 [2] che abbiano
perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 1994, sempreché
alla data del 30 settembre 1996 facciano valere, unitamente ai 35 anni di
assicurazione e di contribuzione, anche 52 anni di età, ovvero almeno 36 anni
di contribuzione indipendentemente dall’età;

– i titolari di pensione di
anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza
compresa tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 dicembre1996 che abbiano perfezionato
i requisiti per il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 1994;

– i titolari di pensione di
anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza
compresa tra il 1° gennaio 1997 ed il 31 dicembre1997 che abbiano perfezionato
i requisiti per il diritto alla pensione entro il 1994, sempreché alla data del
30 settembre 1996 facciano valere, unitamente ai 35 anni di assicurazione e di
contribuzione, anche 55 anni di età;

– i titolari di pensione di
anzianità, di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza
esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni
previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributivapari o
superiore a 40 anni (V. Circolare n. 20 del 26 gennaio 2001). Si precisa che ai
fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi
alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di
supplementi (V. Circolare n. 22 dell’8 febbraio 1999 e Messaggio n. 4233 del 23
luglio 1999).

Con riferimento agli assegni di
invalidità si ricorda che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 42,
della legge n. 335 del 1995, secondo cui all’assegno di invalidità, nei casi di
cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano
le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla predetta legge, continuano ad
operare anche nei casi in cui l’assegno di invalidità sia stato liquidato con
un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (V. Circolare
n. 234, punto 2, del 25 agosto 1995 e Circolare n. 20, punto 3, del 26
gennaio 2001).

Sono altresì esclusi dall’obbligo
di dichiarazione dei redditi:

– i titolari di pensione di
anzianità che all’atto del pensionamento, cioè alla data di decorrenza della
pensione, abbiano un’anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni ed
abbiano compiuto 58 anni di età;

– i titolari di pensione di
anzianità al 1° dicembre 2002 che hanno effettuato il versamento intero o
rateale, entro i termini previsti dall’articolo 44 della legge 27 dicembre
2002, n. 289 per accedere al regime di totale cumulabilità;

– gli iscritti che hanno maturato
i requisiti per il pensionamento di anzianità, hanno interrotto il rapporto di
lavoro subordinato, hanno presentato domanda di pensione entro il 30 novembre
2002 e hanno diritto alla pensione con decorrenza successiva al 1° dicembre
2002 per effetto delle c.d. "finestre" a condizione che abbiano
effettuato il versamento intero o rateale per accedere al regime di totale
cumulabilità.

3 – PENSIONATI SOGGETTI
ALL’OBBLIGO DI DICHIARARE I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CONSEGUITI NELL’ANNO
2006

I pensionati che non si trovano
nelle condizioni di cui al punto 2 sono tenuti ad effettuare la comunicazione
dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2006 entro il 2 luglio
2007.

Si ricorda che per i pensionati
titolari di pensione di vecchiaia liquidata esclusivamente con il sistema contributivo
detta pensione è incumulabile nella misura del 50 per cento della parte
eccedente il trattamento minimo dell’assicurazione generale obbligatoria con i
redditi da lavoro autonomo, fino a concorrenza con i redditi stessi ai sensi
dell’articolo 1, commi 21 e 22, della citata legge n. 335 (V. Circolare n. 20
del 26 gennaio 2001).

Si ritiene comunque opportuno
richiamare le seguenti situazioni particolari.

3.1 – L’articolo 10, comma 2, del
decreto n. 503 del 1992 stabilisce che le disposizioni in materia di
incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei
titolari di pensione di invalidità dalla cui attività dipendente o autonoma
derivi un reddito complessivo annuo non superiore all’importo del trattamento
minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente
anno.

Pertanto, i titolari di pensione
di invalidità e di assegno di invalidità che, non trovandosi nelle condizioni
di cui al punto 2, sarebbero in linea di principio soggetti
al divieto parziale di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo,
non sono in concreto assoggettati a tale divieto qualora nell’anno 2006 abbiano
conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a euro 5.558,54.

3.2 – L’articolo 10, comma 5, del
decreto n. 503 del 1992 stabilisce che i trattamenti pensionistici sono
totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di
programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse
da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. Pertanto gli anzidetti
redditi non assumono alcun rilievo ai fini dell’applicazione del divieto di
cumulo con la pensione.

A sua volta, il comma 4-bis,
aggiunto all’articolo 11 della legge 21novembre 1991,
n. 374 [3], dall’articolo 15 della legge 6 dicembre 1994, n. 673, stabilisce
che le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace
sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque
denominati.

Le indennità e i gettoni di
presenza di cui all’articolo 82, commi 1 e 2,del TUEL
[4] percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro
ai fini del cumulo con la pensione (V. Messaggio n. 340 del 26.9.2003, lettera
B).

Del pari tutte le indennità
comunque connesse a cariche pubbliche elettive (e, quindi, ad esempio, le
indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei
parlamentari nazionali ed europei) non costituiscono redditi da lavoro ai fini
del cumulo con la pensione (v. circolare n. 58 del 10 marzo 1998, p. 2.1 e n.
197 del 23 dicembre 2003, p. 1).

Sono altresì cumulabili con il
trattamento pensionistico le indennità di cui all’articolo 8 della legge 22
luglio 1997, n. 276 [5] e successive modificazioni ed integrazioni percepite
dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni (V. Circolare
n. 67 del 24 marzo 2000).

A norma
dell’articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342 i pensionati che
svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo
per le indennità percepite per l’esercizio di tale funzione (V. Circolare n. 20
del 26 gennaio 2001).

4 – REDDITI DA DICHIARARE

I redditi da lavoro autonomo
devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali
e al lordo delle ritenute erariali.

Il reddito d’impresa deve essere
dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.

5 – MODULI DA UTILIZZARE PER LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione del reddito da
lavoro autonomo può essere resa utilizzando il Modello 503 AUT (allegato 1).
Resta inteso, in ogni caso, che devono essere considerate valide anche le
dichiarazioni rese senza utilizzare tale modulo.

6 –
DICHIARAZIONE A PREVENTIVO PER L’ANNO 2007

A norma del comma 4-bis, aggiunto
all’articolo 10 del decreto n. 503 del 1996 dall’articolo 1, comma 210, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, le trattenute delle quote di pensione non
cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono
effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali sulla base della
dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso
dell’anno. A tal fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all’ente
previdenziale competente apposita dichiarazione.

Le trattenute sono conguagliate
sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata
dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei
redditi ai fini dell’IRPEF.

Pertanto i pensionati, nei cui
confronti trova applicazione il divieto di cumulo della pensione con i redditi
da lavoro autonomo, che svolgano nel corrente anno attività
di lavoro autonomo sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di
conseguire nel corso del 2007.

Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo"
saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2007 resa a consuntivo
nell’anno 2008.

7 –
ACQUISIZIONE DEI REDDITI DICHIARATI DAI PENSIONATI

I redditi da lavoro autonomo
dichiarati dai pensionati devono essere acquisiti con le procedure di
ricostituzione delle pensioni secondo le modalità in atto.

–o0o–

Sono tenuti a presentare la
dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati per i quali la
situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto
variazioni.

Del pari sono tenuti a presentare
la dichiarazione reddituale a preventivo anche i pensionati per i quali la
situazione reddituale dell’anno in corso non è variata rispetto a quella
dichiarata a consuntivo per l’anno precedente.

IL DIRETTORE CENTRALE – NORI