Lavoro e Previdenza

Tuesday 01 March 2005

Inosservanza di disposizione in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale. Secondo la Commissione Tributaria di Macerata è incostituzionale il sistema sanzionatorio dell’ ammenda calcolata dal 200 al 400 per cento del costo del lavoro relativo a cia

Inosservanza di disposizione in materia di lavoro sommerso e previdenza
sociale. Secondo la
Commissione Tributaria di Macerata è incostituzionale il
sistema sanzionatorio dell’ammenda calcolata dal 200 al 400 per cento del costo
del lavoro relativo a ciascun lavoratore

ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 Ottobre 2004 – 27 Ottobre
2004, n. 55

Ordinanza emessa il 27 ottobre 2004
dalla Commissione tributaria provinciale di Macerata sul ricorso proposto da
Parco Hotel S.r.l. contro Agenzia delle entrate Sanzioni amministrative –
Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale
– Ammenda nella misura dal 200 al 400 per cento dell’importo del costo del
lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti
collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data
di constatazione della violazione – Violazione del principio di
uguaglianza per irrazionalita’ e
ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse – Incidenza sul diritto
di difesa. – Decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito
nella legge 23 aprile 2002, n. 73. – Costituzione, artt. 3 e 24. (GU n. 8 del 23-2-2005 )

La commissione tributaria provinciale

Ha emesso
la seguente ordinanza sul ricorso n. 364/04 depositato

il 7 maggio 2004, avverso avviso
irrogazione sanzioni n. R9KLS0100031

sanz.
amministr.
2003, contro Agenzia
entrate – Ufficio Macerata

proposto
dal ricorrente Parco Hotel S.r.l., via Dante n. 41 – 62010

Pollenza (Macerata),
difeso da Cipolletti avv.
Giovanna, corso

Umberto I, 167
– 62012 Civitanove Marche (Macerata).

Sciogliendo la riserva, letti gli atti di causa, osserva.

Fatto e diritto

I) Ha presentato ricorso
a questa Commissione
tributaria

provinciale
la soc. Parco Hotel S.r.l. con
sede in Pollenza avverso

l’atto di erogazione sanzioni n. R 9
KLS01000 31/2004 con il quale le

veniva irrogata la sanzione di Euro
127.991,544 prevista dall’art. 3,

comma 3
del d.l. 22 febbraio
2002, n. 12 convertito
in legge

23 aprile 2002, n. 73, per aver impiegato n. 7
lavoratori dipendenti

non risultanti da scritture o da altra
documentazione obbligatoria.

L’atto sanzionatorio scaturiva
dal verbale di
accertamento

redatto
dall’INPS di Macerata
il 16 ottobre 2003
a seguito di

ispezione eseguita il 9 ottobre 2003, dal
quale risulta che a seguito

dello
accesso ispettivo degli
agenti della SIAE in data 26 luglio

2003 veniva rilevato
l’impiego da parte dell’impresa
di n. 7

lavoratori
non risultanti dalle
scritture o altra documentazione

obbligatoria.

L’agenzia per determinare la sanzione da irrogare ha calcolato il

costo
del lavoro sul presupposto che i
dipendenti avessero prestato

la
loro opera alle dipendenze della societa’ dal 1° gennaio 2003 al

9 ottobre 2003.

II) La societa’ ricorrente solleva una serie di eccezioni:

IIa)
Eccepisce l’infondatezza delle
circostanze poste a base

dell’avviso impugnato,
in quanto un
attento esame del
verbale

dell’INPS
consente di concludere
sulla regolare registrazione dei

lavoratori,
vi si legge
infatti che i
suddetti alla data del

26 luglio 2003
erano registrati sotto «esito
dell’accertamento», e

cio’
provato dal libro matricola e dalle denunce presso gli
organi

assicurativi. Tant’e’ che ne’ la Direzione provinciale del lavoro,

ne’
l’ufficio ispezioni hanno
preso provvedimenti sanzionatori a

seguito dell’accertamento dell’INPS.

IIb)
Contesta il metodo
con il quale
si e’ proceduto al

calcolo
del costo del
lavoro basato sulla
«presunzione» che i

lavoratori fossero alle dipendenze della societa’ dal 1° gennaio 2003

al
9 ottobre 2003; ricorda che l’accertamento della SIAE
e’ del 26

luglio
2003; eccepisce che
i lavoratori hanno
svolto nel detto

periodo
altri e diversi
lavori; eccepisce che
il calcolo e’

assolutamente
in «balia» dei
tempi dell’ispezione (il datore di

lavoro
che subisce una
ispezione a fine
anno e’ molto piu’

penalizzato
di un altro
che la subisce
all’inizio dell’anno);

eccepisce
che non si puo’
«presumere» che sette
lavoratori

nell’attivita’ della ristorazione lavorino a tempo
pieno, l’attivita’

e’ stagionale ed e’ concentrata in
alcuni giorni della settimana.

IIc)
Prospetta come fondato
il dubbio di illegittimita’

costituzionale
della normativa in esame
richiamata dall’Ente che ha

erogato
la sanzione in riferimento all’art. 3 della Costituzione per

violazione
del principio di
uguaglianza e ragionevolezza che si

traduce
in un preciso limite di discrezionalita’ del legislatore; e

in
relazione all’art. 24 della Costituzione perche’
e’ limitata la

possibilita’ di difesa da parte del trasgressore.

III) Tralasciando
per ora di
esaminare le altre
eccezioni

sollevate,
ritiene questa Commissione
che l’eccezione della

illegittimita’
costituzionale della norma
appare rilevante e non

manifestamente
infondata. Il comma
3 dell’art. 3 in esame sembra

porsi in contrasto con l’art. 3 e l’art.
24 della Costituzione.

E’ in contrasto con il principio di eguaglianza
di cui all’art. 3

della
Costituzione perche’ la norma in questione
crea una evidente e

ingiustificata
disparita’ di trattamento sanzionatorio tra il
datore

di
lavoro che si
avvale di lavoratori
irregolari e che,
pur

trovandosi nelle stesse condizioni, e’ invece
oggetto di accertamento

alla
fine dell’anno, in quanto e’ il
momento di accesso dell’organo

ispettivo,
di carattere del tutto
discrezionale, e in ipotesi anche

arbitrario,
che determina il fatto
costitutivo dell’ammontare della

sanzione. Per cui in presenza
di una identica condotta antigiuridica

si
possono avere sanzioni di diverso ammontare, con violazione anche

del
principio di proporzionalita’ della
sanzione rispetto alla

entita’ e alla gravita’
della violazione commessa.

Viceversa l’ammontare
della sanzione dovrebbe essere ancorato ad

un
fatto di carattere
oggettivo e da chiunque
verificabile, alla

durata
effettiva del ricorso a tale forma di lavoro irregolare, e la

norma
dovrebbe consentire la
prova di detta effettiva durata
del

lavoro,
e, solo in
caso di esito negativo di tale prova, ritenere

valida
la presunzione di legge che il
rapporto di lavoro irregolare

debba
farsi decorrere dall’inizio
dell’anno fino alla
data

dell’accertamento della violazione.

Per tale motivo
la norma in
esame, ponendo una presunzione

assoluta,
la’ dove stabilisce che la irregolarita’
del rapporto deve

farsi risalire all’inizio dell’anno con
esclusione della possibilita’

di
dimostrare che il rapporto di
lavoro e’ insorto in data diversa,

sembra
in contrasto anche col diritto di difesa di cui all’art.
24

della Costituzione.

Pertanto, la questione di legittimita’
costituzionale della norma

di
che trattasi va rimessa all’esame della Corte costituzionale, con

conseguente
sospensione del giudizio
in corso come della seguente

ordinanza. P. Q.
M.

Visto l’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di

legittimita’
costituzionale del comma
3 dell’art. 3 del
d.l.

22 febbraio 2002,
n. 12, convertito nella legge 24 aprile 2002, n. 73

in relazione agli articoli 3 e 24 della
Costituzione;

Dispone l’immediata trasmissione degli
atti alla Corte

costituzionale e sospende il giudizio;

Dispone che a cura della segreteria della Commissione la presente

ordinanza
venga notificata alle parti e al
Presidente del Consiglio

dei
ministri, e che venga comunicata
ai Presidenti delle due Camere

del Parlamento.

Macerata, addi’
25 ottobre 2004

Il Presidente: Ciotti