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Thursday 05 May 2005

Infrazioni al Codice della Strada. L’ impossibilità dell’ immediata contestazione deve essere specificamente motivata Cassazione – Sezione seconda civile – sentenza 21 marzo-28 aprile 2005, n. 8837

Infrazioni al Codice della Strada. Limpossibilità dellimmediata contestazione deve essere specificamente motivata

Cassazione Sezione seconda civile sentenza 21 marzo-28 aprile 2005, n. 8837

Presidente Corona relatore Scherillo

Pm Finocchi Ghersi difforme ricorrente Pecora

Svolgimento del processo

Con ricorso al Gip di Roma lavv.Francesco Pecora proponeva opposizione al verbale di accertamento n.001676045, notificatogli in data 24 aprile 2001 dal Comune dì Roma, con cui gli si contestava di avere, in data 4 dicembre 2000, fatto uso durante la guida di telefono non a viva voce, dichiarando limpossibilità dei vigili urbani verbalizzanti di fermarlo nei modi regolamentari ai fini della contestazione immediata della violazione.

Deduceva lopponente la mancanza di motivazione in ordine alla dichiarata impossibilità di immediata contestazione dellillecito. Sosteneva, inoltre, che nella stessa ora e giorno egli si trovava altrove, e precisamente nel proprio studio, come risultava dai tabulati telefonici, che produceva, chiedendosi altresì lammissione di prova al riguardo.

Il Comune di Roma non si costituiva.

Con sentenza 2234/02 il GdP rigettava lopposizione sul duplice rilievo che limpossibilità di immediata contestazione risultava indicata nel verbale di accertamento e rientrava tra i casi previsti dallarticolo 384 lettera E del regolamento di attuazione del Cds, ed inoltre che il verbale redatto da pubblico ufficiale faceva fede sino a querela di falso, che lopponente non aveva proposto.

Contro la sentenza lavv.Pecora ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi.

Nessuna attività difensiva ha svolto il comune di Roma.

Motivi della decisione

1.1 – Col primo motivo si denuncia violazione di legge per avere il GdP ritenuto sussistente nel caso di specie una delle ipotesi di impossibilità dì contestazione immediata indicate dallarticolo384 lettera E del Regolamento di attuazione del Cds, benché il verbale di accertamento, a causa dell estrema genericità dellespressione usata dai verbalizzanti, non indicasse nessuna delle ipotesi previste dalla norma regolamentare.

Col secondo motivo si denuncia lerroneità della sentenza per avere attribuito fede privilegiata al verbale di accertamento, benché il Comune, rimasto contumace, non avesse provveduto al deposito degli atti, e senza consentire al ricorrente di dimostrare i fatti sostenuti, e cioè che egli, al momento dellaccertamento, non era presente sul luogo.

Col terzo motivo sì deduce la nullità della sentenza per mancanza della lettura del dispositivo in udienza.

1.2 – Per primo, in ordine logico, va esaminato il terzo motivo, il quale è infondato.

Si legge infatti nel verbale di udienza del 18 gennaio 2002 che il giudicante decide come da separato dispositivo di cui dà lettura in udienza.

1.3 – va ora esaminato il primo motivo, il quale merita, invece, accoglimento.

In tema dì violazioni del codice stradale questa Corte ha più volte affermato che la contestazione immediata imposta dallarticolo 201 Cds ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore. La limitazione del diritto di conoscere subito lentità delladdebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, i quali devono essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale, conseguendone altrimenti lilleggittimità dellaccertamento e degli atti successivi del procedimento (ex plurimis: Cassazione 11184/01).

Nel caso dì specie, nel verbale di accertamento notificato al ricorrente si legge che la contestazione immediata non è stata effettuata per limpossibilità dì fermare il veicolo nei modi di legge.

Tale espressione, che riproduce testualmente lipotesi astratta indicata alla lettera E dellarticolo 384 del regolamento di attuazione del Cds, non consente di conoscere la ragione concreta per la quale, nel caso di specie, non era stato possibile fermare il veicolo del ricorrente per procedere alla contestazione immediata. Manca, infatti, nel verbale qualsiasi riferimento, sia pure sommario, alle circostanze di tempo, di luogo e di fatto che resero impossibile la contestazione immediata da parte degli agenti verbalizzanti.

In accoglimento del motivo, la sentenza va, pertanto, cassata, ma senza rinvio perché, stante la nullità del verbale di accertamento, è possibile decidere anche nel merito accogliendo lopposizione.

Resta assorbito il restante motivo di ricorso, attinente al merito.

Ricorrono giusti motivi per compensare tutte le spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata senza rinvio e, decidendo nel merito, accoglie lopposizione compensando le spese.