Lavoro e Previdenza

Tuesday 23 March 2004

Indennità mensile di disponibilità da corrispondere al lavoratore nell’ambito del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITI

Indennità mensile di disponibilità da corrispondere al lavoratore nell’ambito del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 10 marzo 2004

(G.U. n. 68 del 22.03.2004)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

( Visto l’art. 22, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre

2003, n. 276, che disciplina l’indennità’ mensile di disponibilità

da corrispondere, nell’ambito del contratto di somministrazione di

lavoro a tempo indeterminato, dal somministratore al lavoratore per i

periodi nei quali il medesimo rimane in attesa di assegnazione….)

Decreta

Art. 1.

     1. Nel contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, la misura dell’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il medesimo rimane in attesa di assegnazione, non può essere inferiore a 350,00 euro mensili. Per la determinazione della quota oraria il divisore da utilizzare è 173.

     2. L’indennità è aggiornata, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ogni due anni, secondo la variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall’ISTAT.