Lavoro e Previdenza

Tuesday 23 March 2004

Indennità mensile di disponibilità da corrispondere al lavoratore nell’ambito del contratto di lavoro intermittente, ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 10 marzo

Indennità mensile di disponibilità da corrispondere al lavoratore nell’ambito del contratto di lavoro intermittente, ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 10 marzo 2004

(G.U. n. 68 del 22.03.2004)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l’art. 36 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,

che disciplina l’indennità mensile di disponibilità da

corrispondere, nell’ambito del contratto di lavoro intermittente, al

lavoratore per i periodi nei quali il medesimo garantisce la

disponibilità al datore di lavoro in attesa di assegnazione…)

Decreta:

Art. 1.

     1. Nel contratto di lavoro intermittente, la misura dell’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali lo stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione, è determinata nel 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato.

Art. 2.

     1. La retribuzione mensile da prendere come base di riferimento per la determinazione dell’indennità di cui all’art. 1, è costituita da:

       minimo tabellare;

       indennità di contingenza;

       E.T.R.;

       ratei di mensilità aggiuntivi.

Art. 3.

     1. Per la determinazione delle quote orarie si assume come coefficiente divisore orario quello del CCNL applicato.