Penale
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. La questione sulla competenza del Tribunale in composizione collegiale anzichè monocratica è rimessa alla Corte Costituzionale ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 Maggio 2005
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. La questione sulla competenza del Tribunale in composizione collegiale anziché monocratica è rimessa alla Corte Costituzionale
ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 Maggio 2005 – 5 Maggio 2005, n. 482
Ordinanza emessa il 5 maggio 2005 dal tribunale di Mantova nel procedimento penale a carico di Corvino Umberto Competenza e giurisdizione – Reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – Prevista competenza del giudice in composizione collegiale anziche’ monocratica – Ingiustificata ed irragionevole disparita’ di trattamento rispetto alla fattispecie piu’ ampia e grave di cui all’art. 640-bis cod. pen. – Violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge. – Codice di procedura penale, art. 33-bis, lett. b). – Costituzione, artt. 3 e 25. (GU n. 40 del 5-10-2005 )
IL TRIBUNALE
Pronunciando sulla eccezione della difesa dell’imputato che ha
chiesto che il tribunale in composizione collegiale dichiari la
propria incompetenza a giudicare del reato di cui all’art. 316-ter.
c.p. essendo competente per tale reato il tribunale in composizione
monocratica;
Sentito il parere del il quale si oppone all’accoglimento della
eccezione facendo rilevare che il reato di cui all’art. 316-ter c.p.
e’ compreso tra quelli indicati dall’art. 33-bis, lettera b) c.p.p. e
non indicato tra quelli espressamente esclusi;
Ritenuto di dovere sollevare di ufficio questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 33-bis, lettera b) nella parte in cui non
comprende tra le esclusioni dalla competenza collegiale il reato
previsto dall’articolo 3l6-ter c.p., in relazione alla violazione
degli articoli 3 e 25 della Costituzione per i seguenti motivi:
premesso che nel presente procedimento l’imputato Corvino
Umberto e’ chiamato a rispondere di varie imputazioni di truffi
nonche del reato cui all’art. 316-ter c.p. e che lo stesso e stato
rinviato a giudizio avanti al Tribunale di Mantova in composizione
collegiale, giusta decreto in data 12 novembre 2004 emesso dal g.u.p.
in esito all’udienza preliminare;
che la difesa dell’imputato ha sollevato la questione in
ordine alla attribuzione della cognizione del processo al giudice
collegiale, anziche’ monocratico, con eccezione da ritenere
tempestiva, anche con riguardo al disposto dell’art. 33-quinquies
c.p.p., atteso che la richiesta di rinvio a giudizio comprendeva in
origine anche una imputazione per un reato ritenuto di sicura
competenza collegiale, e per il quale e’ intervenuta sentenza di
N.L.P., sicche’ la eccezione sollevata dalla difesa poteva essere
proposta per la prima volta in questa sede e fase;
O s s e r v a
La questione relativa alla attribuzione del reato di cui
all’articolo 316-ter c.p. al tribunale in composizione collegiale,
anziche’ monocratica, e’ rilevante nel presente giudizio, atteso che
si tratta di stabilire se il giudicante sia stato investito
legittimamente della cognizione del processo;
L’unica interpretazione possibile dell’art. 33-bis c.p.p. e’ nel
senso come sopra prospettato dal posto che il reato di cui
all’art. 316-ter c.p. e’ inserito nel capo I del titolo II del libro
secondo del c.p. e non e’ ricompreso nel novero delle esclusioni ivi
previste, essendo peraltro impossibile estendere con operazione
ermeneutica il novero delle esclusioni, in ossequio ai principi
generali sulla stretta interpretazione delle norme di natura
eccezionale (art. 14 preleggi, artt. 1 e 2 c.p. art. 25 Cost);
La norma, cosi come sopra necessariamente interpretata, risulta,
a parere del Collegio giudicante, in contrasto con i principi
gerarchicamente superiori dettati dagli articoli 3 e 25 della
Costituzione.
Invero, secondo pacifica e costante dottrina e giurisprudenza (da
ultimo Cass, Sez VI, 15 ottobre 2004 n. 43202) la fattispecie
criminosa di cui all’art. 316-ter c.p. costituisce ipotesi
sussidiaria e residuale rispetto alla fattispecie di cui
all’art. 640-bis c.p. il quale esaurisce l’intero disvalore del fatto
ed assorbe l’interesse tutelato dalIa prima previsione, di guisa che
la prima costituisce un minus rispetto alla seconda (in questo so si
e espressa anche Corte costituzionale con ord. 12 marzo 2004, n. 95),
anche sotto il profilo sanzionatorio, senza presentare profili
specializzanti di sorta, atteso che entrambe le ipotesi si
configurano come delitti contro la pubblica amministrazione che
possono essere commessi da chiunque.
Tuttavia, nonostante tali caratteristiche di sussidiarieta’ e di
minor gravita’ della prima fattispecie, la sua cognizione appartiene
secondo la norma censurata al Collegio, mentre la cognizione della
fattispecie piu’ ampia e piu’ grave appartiene al giudice
monocratico, con ogni correlata conseguenza processuale.
Detta disparita’ di trattamento sotto il profilo processuale
appare ingiustificata e del tutto irragionevole, sia per i generici
motivi di cui sopra, sia perche’ viola il principale dei parametri di
riferimento adottati dal legislatore per l’individuazione delle
singole ipotesi criminose da demandare al giudizio del Collegio,
costituito dal particolare allarme sociale e disvalore connesso al
reato per cui si procede.
Tale irragionevolezza viene confermata dalla disamina delle
caratteristiche dei reati compresi nel novero delle esclusioni di cui
all’art. 33-bis, lettera b) c.p.p., i quali, tutti, pur essendo
inseriti nel capo I del titolo II del libro secondo del c.p. sono
reati comuni e non propri del pubblico ufficiale, cosi’ come quello
di cui all’art. 316-ter c.p.
I suesposti profili di censura vengono ad incidere di riflesso
sulla disciplina costituzionale del giudice naturale, che deve essere
precostituito da una legge orientata ai criteri di ragionevolezza
sopra commentati.
Tutto cio’ considerato, ritiene questo Collegio che la questione
di legittimita’ costituzionale, che si viene a sollevare d’ ufficio,
presenti in rapporto sia all’art. 3 che all’ art. 25 della
Costituzione una non manifesta infondatezza e, nello stesso tempo,
una diretta rilevanza ai fini della decisione del giudizio in corso.
. Q. M.
Visti gli art. 134 Cost., legge cast. 9 febbraio 1948 n. 1, 23
legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per le ragioni
di cui in motivazione, la questione di legittimita’ costituzionale
sollevata d’ufficio dell’art. 33-bis, lettera b) c.p.p. nella parte
in cui non comprende tra le esclusioni dalla competenza collegiale il
reato previsto dall’art. 3l6-ter c.p., in relazione alla violazione
degli articoli 3 e 25 della Costituzione;
Dispone immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale;
Dispone il presente giudizio in corso;
Ordina che la presente ordinanza, di cui viene data lettura in
pubblica udienza ed allegata al relativo verbale, venga notificata a
cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e
comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del senato della
Repubblica.
Mantova, addi’ 5 maggio 2005
Il Presidente: Latagliata