Penale

Friday 07 October 2005

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. La questione sulla competenza del Tribunale in composizione collegiale anzichè monocratica è rimessa alla Corte Costituzionale ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 Maggio 2005

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. La questione sulla competenza del Tribunale in composizione collegiale anziché monocratica è rimessa alla Corte Costituzionale

ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 Maggio 2005 – 5 Maggio 2005, n. 482

Ordinanza emessa il 5 maggio 2005 dal tribunale di Mantova nel procedimento penale a carico di Corvino Umberto Competenza e giurisdizione – Reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – Prevista competenza del giudice in composizione collegiale anziche’ monocratica – Ingiustificata ed irragionevole disparita’ di trattamento rispetto alla fattispecie piu’ ampia e grave di cui all’art. 640-bis cod. pen. – Violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge. – Codice di procedura penale, art. 33-bis, lett. b). – Costituzione, artt. 3 e 25. (GU n. 40 del 5-10-2005 ) 

IL TRIBUNALE

    Pronunciando  sulla  eccezione  della difesa dell’imputato che ha

chiesto  che  il  tribunale  in  composizione  collegiale dichiari la

propria  incompetenza  a giudicare del reato di cui all’art. 316-ter.

c.p.  essendo  competente per tale reato il tribunale in composizione

monocratica;

    Sentito  il  parere del il quale si oppone all’accoglimento della

eccezione  facendo rilevare che il reato di cui all’art. 316-ter c.p.

e’ compreso tra quelli indicati dall’art. 33-bis, lettera b) c.p.p. e

non indicato tra quelli espressamente esclusi;

    Ritenuto di dovere sollevare di ufficio questione di legittimita’

costituzionale  dell’art. 33-bis,  lettera  b) nella parte in cui non

comprende  tra  le  esclusioni  dalla  competenza collegiale il reato

previsto  dall’articolo  3l6-ter  c.p.,  in relazione alla violazione

degli articoli 3 e 25 della Costituzione per i seguenti motivi:

        premesso  che  nel  presente  procedimento l’imputato Corvino

Umberto  e’  chiamato  a  rispondere  di  varie imputazioni di truffi

nonche  del  reato  cui all’art. 316-ter c.p. e che lo stesso e stato

rinviato  a  giudizio  avanti al Tribunale di Mantova in composizione

collegiale, giusta decreto in data 12 novembre 2004 emesso dal g.u.p.

in esito all’udienza preliminare;

        che  la  difesa  dell’imputato  ha  sollevato la questione in

ordine  alla  attribuzione  della  cognizione del processo al giudice

collegiale,   anziche’   monocratico,   con   eccezione  da  ritenere

tempestiva,  anche  con  riguardo  al disposto dell’art. 33-quinquies

c.p.p.,  atteso  che la richiesta di rinvio a giudizio comprendeva in

origine  anche  una  imputazione  per  un  reato  ritenuto  di sicura

competenza  collegiale,  e  per  il  quale e’ intervenuta sentenza di

N.L.P.,  sicche’  la  eccezione  sollevata dalla difesa poteva essere

proposta per la prima volta in questa sede e fase;

                            O s s e r v a

    La   questione  relativa  alla  attribuzione  del  reato  di  cui

all’articolo  316-ter  c.p.  al tribunale in composizione collegiale,

anziche’  monocratica, e’ rilevante nel presente giudizio, atteso che

si   tratta  di  stabilire  se  il  giudicante  sia  stato  investito

legittimamente della cognizione del processo;

    L’unica  interpretazione possibile dell’art. 33-bis c.p.p. e’ nel

senso   come  sopra  prospettato  dal  posto  che  il  reato  di  cui

all’art. 316-ter  c.p. e’ inserito nel capo I del titolo II del libro

secondo  del c.p. e non e’ ricompreso nel novero delle esclusioni ivi

previste,  essendo  peraltro  impossibile  estendere  con  operazione

ermeneutica  il  novero  delle  esclusioni,  in  ossequio ai principi

generali   sulla   stretta  interpretazione  delle  norme  di  natura

eccezionale (art. 14 preleggi, artt. 1 e 2 c.p. art. 25 Cost);

    La  norma, cosi come sopra necessariamente interpretata, risulta,

a  parere  del  Collegio  giudicante,  in  contrasto  con  i principi

gerarchicamente  superiori  dettati  dagli  articoli  3  e  25  della

Costituzione.

    Invero, secondo pacifica e costante dottrina e giurisprudenza (da

ultimo  Cass,  Sez  VI,  15 ottobre  2004  n. 43202)  la  fattispecie

criminosa   di   cui   all’art. 316-ter    c.p.   costituisce  ipotesi

sussidiaria   e   residuale   rispetto   alla   fattispecie   di  cui

all’art. 640-bis c.p. il quale esaurisce l’intero disvalore del fatto

ed  assorbe l’interesse tutelato dalIa prima previsione, di guisa che

la  prima costituisce un minus rispetto alla seconda (in questo so si

e espressa anche Corte costituzionale con ord. 12 marzo 2004, n. 95),

anche  sotto  il  profilo  sanzionatorio,  senza  presentare  profili

specializzanti   di   sorta,   atteso  che  entrambe  le  ipotesi  si

configurano  come  delitti  contro  la  pubblica  amministrazione che

possono essere commessi da chiunque.

    Tuttavia,  nonostante tali caratteristiche di sussidiarieta’ e di

minor  gravita’ della prima fattispecie, la sua cognizione appartiene

secondo  la  norma  censurata al Collegio, mentre la cognizione della

fattispecie   piu’   ampia   e   piu’  grave  appartiene  al  giudice

monocratico, con ogni correlata conseguenza processuale.

    Detta  disparita’  di  trattamento  sotto  il profilo processuale

appare  ingiustificata  e del tutto irragionevole, sia per i generici

motivi di cui sopra, sia perche’ viola il principale dei parametri di

riferimento  adottati  dal  legislatore  per  l’individuazione  delle

singole  ipotesi  criminose  da  demandare  al giudizio del Collegio,

costituito  dal  particolare  allarme sociale e disvalore connesso al

reato per cui si procede.

    Tale  irragionevolezza  viene  confermata  dalla  disamina  delle

caratteristiche dei reati compresi nel novero delle esclusioni di cui

all’art. 33-bis,  lettera  b)  c.p.p.,  i  quali,  tutti, pur essendo

inseriti  nel  capo  I  del titolo II del libro secondo del c.p. sono

reati  comuni  e non propri del pubblico ufficiale, cosi’ come quello

di cui all’art. 316-ter c.p.

    I  suesposti  profili  di censura vengono ad incidere di riflesso

sulla disciplina costituzionale del giudice naturale, che deve essere

precostituito  da  una  legge  orientata ai criteri di ragionevolezza

sopra commentati.

    Tutto  cio’ considerato, ritiene questo Collegio che la questione

di  legittimita’ costituzionale, che si viene a sollevare d’ ufficio,

presenti   in   rapporto   sia  all’art. 3  che  all’  art. 25  della

Costituzione  una  non  manifesta infondatezza e, nello stesso tempo,

una diretta rilevanza ai fini della decisione del giudizio in corso.

. Q. M.

    Visti  gli  art. 134  Cost., legge cast. 9 febbraio 1948 n. 1, 23

legge 11 marzo 1953, n. 87;

    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per le ragioni

di  cui  in  motivazione, la questione di legittimita’ costituzionale

sollevata  d’ufficio  dell’art. 33-bis, lettera b) c.p.p. nella parte

in cui non comprende tra le esclusioni dalla competenza collegiale il

reato  previsto  dall’art. 3l6-ter c.p., in relazione alla violazione

degli articoli 3 e 25 della Costituzione;

    Dispone    immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte

costituzionale;

    Dispone il presente giudizio in corso;

    Ordina  che  la  presente ordinanza, di cui viene data lettura in

pubblica  udienza ed allegata al relativo verbale, venga notificata a

cura  della  cancelleria  al  Presidente del Consiglio dei ministri e

comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del senato della

Repubblica.

        Mantova, addi’ 5 maggio 2005

                       Il Presidente: Latagliata