Penale

Wednesday 28 April 2004

Incostituzionale l’ ordinamento penitenziario nella parte in cui esclude la sospensione condizionata delll’ esecuzione? 300 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 febbraio 2004.

Incostituzionale l’ordinamento penitenziario nella parte in cui esclude la sospensione condizionata delll’esecuzione?

300   ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 febbraio 2004.

  Ordinanza emessa il 5 febbraio 2004 dal Magistrato di sorveglianza di Foggia sull’istanza proposta da Ancler Vito Ordinamento penitenziario – Sospensione condizionata dell’esecuzione della parte finale della pena detentiva – Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione – Ingiustificata disparita’ di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) – Violazione del principio di finalita’ rieducativa della pena. – Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d). – Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo. (GU n. 16 del 21-4-2004)

  IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

    Vista  l’istanza  di  concessione del beneficio della sospensione

condizionata  dell’esecuzione  della  pena  detentiva  ai sensi della

legge  n. 207/03  proposta  da  Ancler  Vito, n. a Trani (Bari) il 24

settembre  1970,  det.  presso  la  C.R.  di  S. Severo, ha emesso la

seguente ordinanza.

                    Svolgimento del procedimento

     Con ordinanza 8 giugno 2001, il Tribunale di sorveglianza di Bari

concedeva  ad  Ancler  Vito,  in  epigrafe  generalizzato,  la misura

alternativa  della  semiliberta’;  in  data  4  agosto 2001, l’Ancler

faceva  rientro  nella  sua  casa  circondariale di Trani in stato di

ubriachezza,  ed alle ore 21,30 del 6 agosto 2001 (e dunque ben oltre

l’orario  di rientro in istituto) veniva sorpreso dalla P.S. di Trani

alla  guida  di  un’autovettura  in  stato di ebbrezza alcolica e con

patente  di  guida  scaduta. In considerazione di dette condotte, con

ordinanza  del  4 settembre 2001 il Tribunale di sorveglianza di Bari

revocava all’Ancler la misura della semiliberta’.

    Dal  6  giugno  2003,  l’Ancler  e’ ininterrottamente detenuto in

espiazione della pena unificata con provvedimento di cumulo emesso in

data  27 maggio 2003 dal p.m di Trani, con scadenza pena fissata al 6

maggio 2005.

                       Motivi della decisione

    Ritiene  il decidente di dover sollevare la seguente questione di

illegittimita’ costituzionale.

    L’art. 1,  comma 3, lett. d), della legge n. 207/03 esclude dalla

concessione  del  beneficio  della  sospensione dell’esecuzione della

parte  finale  della pena detentiva le persone che, dopo la condanna,

«siano  state  ammesse»  alle  misure  alternative  alla  detenzione:

espressione  francamente  ambigua,  poiche’  non e’ affatto chiaro se

essa  riguardi  solo  i  condannati  che  siano  stati ammessi – e si

trovino – in misura alternativa all’atto della decisione sull’istanza

di  sospensione  condizionata  ex  legge  n. 207/03  ovvero  anche  i

condannati  che,  dopo essere stati ammessi ad una misura alternativa

alla  detenzione,  ne abbiano successivamente subito la revoca (e’ il

caso dell’Ancler che, ammesso con ordinanza in data 8 giugno 2001 del

Tribunale  di sorveglianza di Bari alla misura della semiliberta’, di

li’ a poco subiva la revoca del beneficio con successiva ordinanza di

quel  Tribunale  in  data  4  settembre  2001, il 17 novembre 2003 ha

presentato,   in    relazione   alla  medesima  condanna,  istanza  di

sospensione  condizionata  dell’esecuzione  della  parte finale della

pena detentiva).

    Ora, a consentire la concessione del beneficio nel caso di specie

non pare sufficiente il disposto dell’art. 7 della legge n. 207/03, a

mente  del  quale  «le disposizioni della presente legge si applicano

nei  confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa

di  esecuzione  della  pena  alla  data  di  entrata  in vigore della

medesima» (in effetti l’Ancler, per effetto della citata ordinanza in

data  4  settembre  2001 del Tribunale di sorveglianza di Bari, il 22

agosto  2003  – data di entrata in vigore della legge – era «in stato

di  detenzione»),  poiche’ esso sembra avere solo il valore di «norma

di  chiusura»,  destinata  ad  individuare  il criterio temporale per

l’applicazione  del  beneficio  di nuova istituzione, ma non anche di

individuare  le  condizioni sostanziali, soggettive ed oggettive, per

la  concessione  o il diniego del beneficio, che sono invece previste

dall’art. 1  della legge in questione. E la lettera d) di tale ultimo

articolo  prevede  appunto,  tra le condizioni ostative, l’ammissione

del  condannato  ad  una  misura  alternativa alla detenzione, ma non

anche  l’attualita’  di  tale  condizione:  pertanto,  la  condizione

ostativa  ben  potrebbe  ritenersi  integrata anche nei confronti dei

condannati   che,   successivamente   all’ammissione  ad  una  misura

alternativa, ne abbiano subito la revoca.

    Una  diversa  interpretazione  della  norma  –  fondata  sul dato

meramente  letterale  –  appare  in  contrasto  con  la Costituzione,

perche’  ancora  ad  un  dato  meramente  temporale  (essere  o  meno

sottoposto  a misura alternativa alla data di entrata in vigore della

legge) l’ammissione al beneficio, la cui applicazione risulterebbe in

tal  modo  dipendente  da  una  circostanza  meramente  aleatoria, in

violazione dunque del principio di ragionevolezza.

    Per altro verso, poi, essa discrimina ingiustamente la condizione

di  chi,  essendo stato ammesso a misura alternativa alla detenzione,

non  abbia subito la revoca della stessa: questi, infatti, e’ escluso

dal  beneficio  della  sospensione dell’esecuzione della parte finale

della  pena detentiva, pur avendo rispettato le prescrizioni di legge

ed essendo dunque piu’ meritevole di chi abbia subito la revoca della

misura  alternativa  (che al contrario, in caso di accoglimento della

presente  istanza,  potrebbe  ottenere  il  beneficio  de  quo). Tale

interpretazione  appare  in contrasto con il principio di uguaglianza

sancito dall’art. 3 della Costituzione: se e’ vero, infatti, che tale

principio   e’   pur  sempre  rispettato  quando  siano  diversamente

disciplinate situazioni non identiche fra loro, e’ anche vero, pero’,

che  nel  caso  in  esame  la condizione del condannato cui sia stata

revocata  una  misura  alternativa  e’  si’ diversa, ma senz’altro in

senso  peggiorativo,  rispetto  a  quella  di  chi,  ammesso a misura

alternativa,  non  ne  abbia  subito la revoca. Il primo, dunque, pur

trovandosi  in  una  situazione soggettivamente deteriore rispetto al

secondo,  potrebbe  pero’  ugualmente  fruire  del beneficio, con una

vistosa  ed  ingiustificata disparita’ di trattamento rispetto a chi,

originariamente   nella  sua stessa condizione, abbia invece tenuto un

comportamento  osservante delle prescrizioni, come tale meritevole di

maggiore  tutela  [senza  tra  l’altro  dimenticare che, in tal modo,

potrebbe  essere  addirittura  legittimato  il  perverso  «gioco»  di

provocare   intenzionalmente  la  revoca  della  misura  alternativa,

soprattutto  se  diversa  dall’affidamento  in  prova  (la detenzione

domiciliare  e  la semiliberta’ comportano limitazioni della liberta’

personale  senz’altro  piu’  gravose rispetto a quelle rivenienti dal

c.d.  «indultino»),  al  solo  fine  di  ottenere  successivamente la

sospensione  condizionata  (la  cui  concessione e’ «automatica», una

volta  accertata la sussistenza dei presupposti «oggettivi» stabiliti

dal   legislatore),  in  palese  contrasto  con  il  principio  della

finalita’  rieducativa  della pena sancito dall’art. 27, comma terzo,

della Costituzione].

    Ne  consegue  che  il  mancato inserimento, tra le cause ostative

alla  concessione  del  beneficio  introdotto  dalla legge n. 207/03,

delle ipotesi di cui al comma secondo dell’art. 58-quater della legge

n. 354/1975  [che  vieta,  nel  caso  di  revoca  di una delle misure

alternative (ai sensi degli articoli 47 comma 11, 47-ter comma 6 e 51

comma  1, della legge n. 354/1975), la concessione di taluni benefici

penitenziari],  appare per un verso irragionevole [non appare infatti

razionale  un  sistema che, a fronte di determinati comportamenti del

condannato,   gli   neghi   per  un  certo  periodo  alcuni  benefici

penitenziari   (tra   cui  misure  alternative  recanti  prescrizioni

piuttosto  restrittive  della  liberta’ personale, come la detenzione

domiciliare  e  la  semiliberta),  ma  nel  contempo gli riconosca il

diritto  di  ottenerne  immediatamente  un  altro piu’ favorevole (le

prescrizioni  inerenti  alla sospensione condizionata, assimilabili a

quelle  dell’affidamento in prova, sono senz’altro piu’ favorevoli di

quelle  inerenti  alla detenzione domiciliare ed alla semiliberta)] e

per  altro  verso  contrastante  con  i  principi di uguaglianza e di

finalita’  rieducativa della pena [la legge de qua, difatti, consente

la  concessione  al  condannato  resosi responsabile di trasgressioni

agli  obblighi  o addirittura di reati in corso di misura alternativa

(cioe’   ad  un  soggetto  rivelatosi  per  facta  concludentia  poco

affidabile  e  non  meritevole  di  trattamenti  extramurari)  di  un

beneficio che invece, contestualmente, nega recisamente al condannato

che, essendo stato ammesso a misura alternativa e non avendo commesso

violazioni, si presenta sicuramente come piu’ meritevole].

    Consegue  a  tanto  che  appare  non  manifestamente infondata la

questione  di legittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 3, lett.

d), della legge n. 207/2003, nella parte in cui consente l’ammissione

al  beneficio  della  sospensione  condizionata dell’esecuzione della

parte  finale  della  pena  detentiva  in  favore  dei condannati che

precedentemente  abbiano  subito  la  revoca,  per fatto colpevole (e

cioe’  ai  sensi  dell’art. 51-ter  della  legge n. 354/1975), di una

misura alternativa.

    Va  infine evidenziato che la sollevata questione di legittimita’

costituzionale  rileva direttamente nel caso di specie, poiche’ dalla

pronuncia  su  di  essa   dipende la decisione in ordine alla proposta

istanza.

                                        P. Q. M.

    Applicato l’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di

legittimita’  costituzionale  dell’art. 1,  comma 3,  lett.   d) della

legge  n. 207/03, in riferimento agli articoli 3 e 27, comma 3, della

Costituzione,   nella   parte   in  cui  consente  l’ammissione  alla

sospensione  condizionata  dell’esecuzione  della  parte finale della

pena  detentiva  dei condannati che abbiano precedentemente subito la

revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa;

    Dispone   l’immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte

costituzionale;

    Sospende   il   procedimento   avente  ad  oggetto  l’istanza  di

sospensione  condizionata  dell’esecuzione  della  parte finale della

pena detentiva proposta da Ancler Vito, s.m.g. in relazione alla pena

unificata  con  provvedimento di cumulo emesso in data 27 maggio 2003

dal p.m. di Trani;

    Riserva  la definizione del predetto procedimento all’esito della

decisione della Corte costituzionale;

    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia

notificata  alle  parti  ed  al Presidente del consiglio dei ministri

nonche’ comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

        Foggia, addi’ 29 gennaio 2004

              Il magistrato di sorveglianza: D’Addetta

04C0478