Penale

Thursday 09 October 2003

Inammissibilità del ricorso per Cassazione. Modifiche in vista dopo l’ approvazione da parte della Camera del Ddl 2754 bis

Inammissibilità del ricorso per Cassazione. Modifiche in vista dopo lapprovazione da parte della Camera del Ddl 2754 bis

Camera dei Deputati

«Modifiche al codice di procedura penale concernenti la Corte di Cassazione

(testo risultante dallo stralcio degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della proposta di legge n. 2754, deliberato dall’Assemblea il 18 settembre 2002)

Ddl 2754bis

Articolo 1

1. Il comma 6 dell’articolo 409 del codice di procedura penale è sostituto dal seguente:

«6. Contro l’ordinanza di archiviazione può essere proposto appello nei casi di nullità previsti dall’articolo 127, comma 5, e nei casi in cui non sia stato notificato l’avviso all’opponente ai sensi del terzo comma dell’articolo 410 del codice di procedura penale. La corte d’appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127».

Articolo 2

1. Al comma 1, lettera d), dell’articolo 606 del codice di procedura penale, le parole: «a norma dell’articolo 495 comma 2» sono soppresse.

Articolo 3

1. I commi 1 e 1bis dell’articolo 610 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il presidente della Corte di cassazione provvede all’assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario e se rileva una causa di inammissibilità assegna il ricorso ad apposita sezione. Quando il ricorso è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609, comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, il presidente della sezione fissa senza ritardo la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell’udienza al procuratore generale e ai difensori nel termine di cui al comma 5. L’avviso contiene l’enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. Si applica il comma 1 dell’articolo 611 e l’udienza si svolge in camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori. Quando il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati i difensori del ricorrente, fino a quindici giorni prima dell’udienza, possono chiedere di essere sentiti.

1bis. Sentito il procuratore generale l’inammissibilità è dichiarata senza le formalità previste dal comma 1 quando il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine stabilito o da chi non ha diritto d’impugnazione ovvero contro un provvedimento non impugnabile oppure il ricorso è assolutamente privo di motivi di impugnazione o non è sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione o vi è rinunzia al ricorso. Nello stesso modo si procede, quando il ricorso è stato proposto contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti o contro una sentenza pronunciata a norma dell’articolo 599, comma 4, salvo che i motivi riguardino la violazione dell’articolo 178, comma 1, lettere a) e b), nonché lettera c), limitatamente all’intervento, assistenza e rappresentanza dell’imputato ovvero l’errata qualificazione giuridica del fatto.

1ter. Nei casi indicati dai commi 1 e 1bis, se non viene dichiarata l’inammissibilità, gli atti sono rimessi al presidente della Corte, salvo che non debba essere comunque pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell’articolo 129».

Articolo 4

1. Al comma 1 dell’articolo 613 del codice di procedura penale, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,» sono soppresse.

Articolo 5

1. Il comma 2 dell’articolo 615 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. Se non provvede a norma degli articoli 620, 622 e 623, la corte dichiara inammissibile il ricorso quando questo è stato proposto dopo la scadenza del termine stabilito o da chi non ha diritto d’impugnazione o contro un provvedimento non impugnabile oppure è assolutamente privo di motivi di impugnazione o non è sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione o vi è rinunzia al ricorso ovvero quando è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609, comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello nello stesso modo provvede quando il ricorso è stato proposto contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti o contro una sentenza pronunciata a norma dellarticolo 599, comma 4; negli altri casi la corte rigetta il ricorso.»

Articolo 6

1. L’articolo 618 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 618. (Decisioni delle sezioni unite). – 1. Se una sezione della corte rileva che sulla questione di diritto sottoposta al suo esame è insorto, ovvero ritiene che possa insorgere, contrasto con una o più decisioni della stessa o di altra sezione, il ricorso è rimesso alle sezioni unite.

2. Il ricorso può, altresì, essere rimesso alle sezioni unite quando una sezione rileva che è insorto, ovvero ritiene che possa insorgere, contrasto con il principio di diritto enunciato da una decisione delle sezioni unite emessa ai sensi dell’articolo 610.

3. Il ricorso deve essere rimesso alle sezioni unite quando la sezione ritiene che possa insorgere contrasto con il principio di diritto enunciato da una decisione delle sezioni unite emessa per dirimere o per prevenire un contrasto.

4. La rimessione è disposta su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle parti o anche di ufficio, con ordinanza nella quale sono esposte specificamente le ragioni del provvedimento».

2. Al comma 1 dell’articolo 172 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la parola: «superato» è sostituita dalle seguenti: «insussistente o non più attuale».