Civile

Friday 10 October 2008

Inammissibili i ricorsi di Camera e Senato alla Corte Costituzionale sul caso Eluana Englaro.

Inammissibili i ricorsi di Camera
e Senato alla Corte Costituzionale sul caso Eluana Englaro.

ORDINANZA della Corte
costituzionale N. 334 dell’ANNO 2008

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta
dai signori:

– Franco BILE Presidente

– Giovanni Maria FLICK Giudice

– Francesco AMIRANTE “

– Ugo DE SIERVO “

– Paolo MADDALENA “

– Alfio FINOCCHIARO “

– Alfonso
QUARANTA “

– Franco GALLO “

– Luigi MAZZELLA “

– Gaetano
SILVESTRI “

– Sabino CASSESE “

– Maria Rita SAULLE “

– Giuseppe TESAURO “

– Paolo Maria NAPOLITANO “

ha
pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei
giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorti a seguito
della sentenza della Corte di cassazione, n. 21748 del 16 ottobre 2007 e del
decreto della Corte di appello di Milano del 25 giugno 2008, promossi con
ricorsi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica depositati in
cancelleria il 17 settembre 2008 ed iscritti ai nn. 16 e 17 del registro
conflitti tra poteri dello Stato 2008, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio
dell’8 ottobre 2008 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che con ricorso
depositato il 17 settembre 2008 (reg. confl. poteri
amm. n. 16 del 2008), la Camera
dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Corte
di cassazione e della Corte di appello di Milano, assumendo che tali Autorità
giudiziarie abbiano «esercitato attribuzioni proprie del potere legislativo,
comunque interferendo con le prerogative del potere medesimo»;

che, in
particolare, la sentenza della Corte di cassazione, sez. 1 civile, n. 21748 del
2007 e il decreto della Corte di appello di Milano, sez. I civile, n. 88 del 25
giugno 2008 avrebbero «creato una disciplina innovativa della fattispecie,
fondata su presupposti non ricavabili dall’ordinamento vigente con alcuno dei
criteri ermeneutici utilizzabili dall’autorità giudiziaria», così meritando di
essere annullate da questa Corte;

che
entrambi i provvedimenti menzionati sono stati adottati a seguito della domanda
del tutore di una giovane donna di interrompere il trattamento (alimentazione
con sondino gastrico) che mantiene in essere lo stato vegetativo permanente in
cui ella giace da numerosi anni, a seguito di un incidente stradale;

che tale
domanda, già rigettata dal Tribunale di Lecco e da altra sezione della Corte di
appello di Milano, è stata infine accolta tramite il decreto impugnato, a
seguito della pronuncia del giudice di legittimità con cui si è annullato il
provvedimento negativo della Corte di appello;

che la Corte di cassazione ha
stabilito che il legale rappresentante che chiede l’interruzione del
trattamento vitale «deve, innanzitutto, agire nell’esclusivo interesse
dell’incapace; e, nella ricerca del best interest, deve decidere non “al posto”
dell’incapace né “per” l’incapace, ma “con” l’incapace: quindi, ricostruendo la
presunta volontà del paziente incosciente, già adulto prima di cadere in tale
stato, tenendo conto dei desideri da lui espressi prima della perdita della
coscienza, ovvero inferendo quella volontà dalla sua personalità, dal suo stile
di vita, dalle sue inclinazioni, dai suoi valori di riferimento e dalle sue
convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche»;

che,
pertanto, l’interruzione del trattamento può venire disposta soltanto: «a)
quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso
apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico,
secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che
lasci supporre che la persona abbia la benché minima possibilità di un qualche,
sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del
mondo esterno; e b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base
ad elementi di prova chiari, concordanti e convincenti, della voce del
rappresentato, tratta dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi
convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in
stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona»;

che la Camera ricorrente ritiene
pacificamente ammissibile il conflitto, in quanto esso non avrebbe ad oggetto
un mero error in iudicando da parte dell’Autorità giudiziaria: quest’ultima,
viceversa, avrebbe colmato il vuoto normativo assunto a presupposto delle
proprie pronunce «mediante un’attività che assume sostanzialmente i connotati di
vera e propria attività di produzione normativa»;

che
sarebbe perciò interesse della Camera «ripristinare l’ordine costituzionale
delle attribuzioni», giacché per tale via si sarebbe realizzato «il radicale
sovvertimento del principio della divisione dei poteri», in violazione degli
artt. 70, 101, secondo comma e 102, primo comma, della
Costituzione;

che il
presupposto da cui muove la ricorrente risiede nel difetto di un’espressa
disciplina legislativa atta a regolamentare la fattispecie, come avrebbe
affermato la stessa Corte di cassazione;

che
mentre quest’ultima ha ugualmente ritenuto di poter accogliere la domanda, la Camera sostiene che ciò
sarebbe precluso al giudice, attesa la «appartenenza della materia alla sfera
tipica della discrezionalità legislativa»: l’autorità giudiziaria avrebbe
invece «proceduto all’auto produzione della disposizione normativa»;

che tale
circostanza troverebbe conferma in numerosi indici segnalati dalla ricorrente;

che,
anzitutto, la Cassazione,
traendo spunti da «una congerie di richiami a soluzioni che al riguardo sarebbero
state adottate in ordinamenti e sentenze straniere» e spingendosi persino oltre
i limiti ivi tracciati, avrebbe essa stessa confermato «l’impossibilità di
reperire nel nostro ordinamento vigente una apposita disciplina legislativa»;
inoltre, «le numerose proposte di legge avanzate in materia, peraltro pendenti
al momento dell’adozione dei provvedimenti giudiziari impugnati» sarebbero
«probanti» del vuoto normativo che fino ad ora ha accompagnato il cd.
“testamento di vita”: «d’altro canto, è ben comprensibile», aggiunge la Camera, «che nell’ambito
dei campi dell’esperienza umana in cui, come nel caso di cui si tratta, l’evoluzione medico scientifica sollevi controverse
questioni etico/giuridiche fondamentali, la risposta del legislatore – quale
che ne possa essere il verso – non sia pressoché immediata, ma necessiti di
adeguati tempi di riflessione, ferma restando nelle more l’obbligatoria
applicazione della normativa esistente»;

che in
presenza di tali condizioni, per giustificare l’intervento del giudice non
«sarebbe conferente appellarsi alla impossibilità del “non liquet”, considerato
che la sua ratio non è certamente quella di consentire la trasformazione del
giudice in legislatore, ma anzi è volta, come si sa, a rendere ancor più
ineludibile il vincolo al rispetto del sistema legislativo vigente»;

che,
infatti, alla luce degli artt. 70, 101 e 102 della Costituzione, «nessuno
potrebbe disconoscere che nella Costituzione, conformemente alla nostra
tradizione giuridica, opera una istanza di ripartizione
dei compiti tra il potere legislativo ed il potere giudiziario il cui nucleo
essenziale non può subire alterazioni o attenuazioni di sorta. Tale istanza
trova appunto la sua puntuale espressione nelle disposizioni costituzionali
sopra richiamate, le quali respingono recisamente l’idea, che emerge
obiettivamente dalle sentenze qui impugnate, che tra funzione legislativa e
funzione giurisdizionale vi sia niente di più che una
frontiera mobile che ciascun potere potrebbe liberamente varcare
all’occorrenza»;

che, a
maggior ragione, tale conclusione dovrebbe venire ribadita con riferimento alla
disciplina dei diritti costituzionali soggetti a riserva di legge, giacché in
tal caso «la legge è il mezzo “privilegiato” destinato alla conformazione» di
tali diritti;

che,
prosegue la ricorrente, l’Autorità giudiziaria non avrebbe potuto pronunciare
ai sensi dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, poiché, al
contrario, gli artt. 357 e 414 cod. civ., in tema di
poteri del tutore, già allo stato avrebbero precluso l’accoglimento della
domanda, non potendosi attribuire al primo, a parere della Camera, la
prerogativa di «disporre della vita del soggetto tutelato»;

che,
parimenti, l’art. 5 cod. civ., in tema di atti dispositivi del proprio corpo, e
gli artt. 575, 576, 577, 579, 580 cod. pen., in tema
di omicidio, avrebbero imposto all’Autorità giudiziaria di concludere che nel
nostro ordinamento vige «un principio ispiratore di fondo che è quello della
indisponibilità del bene della vita», tutelato dall’art. 2 della Costituzione,
secondo quanto già apprezzato, in fattispecie che la Camera reputa analoga, dal
Tribunale di Roma, sezione I civile, con sentenza del 15 dicembre 2006;

che, per
contro, gli elementi normativi richiamati dall’Autorità giudiziaria a sostegno
delle pronunce appaiono alla ricorrente «palesemente inidonei»: infatti, sia il
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 (Attuazione della direttiva
2001/20/CE relativa all’applicazione della buona pratica clinica
nell’esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico),
sia l’art. 13 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale
della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza), sia il codice
deontologico dei medici, sia l’art. 2 della CEDU, sia infine la Convenzione di Oviedo
sancirebbero l’opposto principio di tutela del diritto alla vita e alla salute
del paziente;

che,
infine, neppure gli artt. 13 e 32 della Costituzione varrebbero, secondo la Camera dei deputati, a
sorreggere le conclusioni cui è giunta l’Autorità giudiziaria, posto che «anche
a considerare l’ipotesi che i principi costituzionali siano suscettibili di
applicazione diretta in sede giudiziaria, detta eventualità non può che
risultare circoscritta al caso in cui il loro contenuto precettivo sia univoco
ed auto sufficiente, come tale in grado di assolvere ex se alla funzione di
criterio esauriente di qualificazione della fattispecie»;

che,
invece, le precitate disposizioni costituzionali non varrebbero, di per sé, a
somministrare al giudice la regola del giudizio, anche in ragione delle
«differenti letture di cui appare suscettibile l’art. 32 della Costituzione»;

che
l’Autorità giudiziaria, per conseguire il risultato cui è giunta, avrebbe
dovuto, secondo la Camera,
prospettare piuttosto una questione di legittimità costituzionale dell’art. 357
cod. civ.: omettendo tale condotta, essa avrebbe invece proceduto alla
«disapplicazione delle norme di legge che avrebbero precluso la soluzione
adottata», sostituendole con «una disciplina elaborata ex novo»;

che per
tali ragioni, la Camera
dei deputati chiede alla Corte, previa declaratoria di ammissibilità del
conflitto, di dichiarare che non spettava all’Autorità giudiziaria adottare gli
atti impugnati, con conseguente annullamento degli stessi;

che con
ricorso depositato il 17 settembre 2008 (reg. confl. poteri
amm. n. 17 del 2008) il Senato della Repubblica ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti della Corte di Cassazione e della Corte di appello
di Milano, avente ad oggetto i medesimi atti impugnati dalla Camera dei
deputati, chiedendo a questa Corte di dichiarare che «non spettava al Potere
giudiziario, e in particolare alla Suprema Corte di Cassazione: a) stabilire il
diritto del malato in stato vegetativo permanente di conseguire l’interruzione
di trattamenti sanitari invasivi che si risolvono in un inutile accanimento
terapeutico cui consegua con certezza il suo decesso; b) disporre la esercitabilità di tale diritto personalissimo da parte
del tutore alla stregua e nel presupposto di presunte opinioni espresse in
precedenza dall’infermo», con conseguente annullamento della sentenza n. 21748
del 2007 della Corte di cassazione e del decreto del 25 giugno del 2008 della
Corte di appello di Milano;

che i
presupposti in fatto del ricorso sono i medesimi già enunciati dalla Camera dei
deputati: i provvedimenti dell’Autorità giudiziaria avrebbero determinato una
«interferenza nell’area della attribuzione della funzione legislativa», fondata
su una «cosciente intenzione supplettiva diretta ad ovviare ad una supposta
situazione di vuoto normativo»; anzi, le proposte di legge vertenti in
argomento attribuirebbero a tale interferenza i caratteri di un intervento
indebito «in un puntuale procedimento di legislazione che il Parlamento ha in corso»;

che, in
punto di ammissibilità, il Senato osserva che «il proposito del ricorso è
unicamente quello di dimostrare che la sentenza ha fissato un principio di
diritto debordando verso le attribuzioni del Legislativo e superando, quindi, i
limiti che l’ordinamento pone al Potere Giudiziario, e non quello di un invito
al riesame del processo logico seguito dalla Cassazione per giungere alla sua
pronuncia»: non si tratterebbe perciò di rilevare un error in iudicando, ma
l’esorbitanza dai «confini stessi della giurisdizione»; in tale ottica, la
censura rivolta agli «errori interpretativi dell’organo giudiziario»
costituirebbe «passaggio essenziale al fine di mettere in evidenza il momento e
il modo in cui il giudice» avrebbe ecceduto dalla funzione sua propria;

che, nel
merito, il Senato ritiene che la
Corte di cassazione abbia adottato «un atto sostanzialmente
legislativo», con cui «si introduce nell’ordinamento italiano l’autorizzazione
alla cessazione della vita del paziente in stato vegetativo permanente»,
omettendo di conseguire tale effetto tramite la sola via aperta al giudice in
tal caso, ovvero sollevando questione di costituzionalità sugli artt. 357 e 424
cod. civ., nella parte in cui essi precluderebbero la
piena tutela del diritto alla salute; la Cassazione, in altri termini, avrebbe «inteso
trovare, nelle pieghe dell’ordinamento, un appiglio normativo che consentisse
di formulare il principio di diritto che abilitasse a determinare la cessazione
della vita del paziente»; per far ciò, prosegue il Senato, «ha dovuto far
ricorso a sporadiche sentenze di giudici appartenenti ad ordinamenti diversi da
quello italiano e alla Convenzione di Oviedo (…) ignorando che in diritto
positivo italiano esistono già norme utilizzabili nel caso di specie e, in particolare,
quelle del codice penale (artt. 579 e 580 cod. pen.)»;

che, per
tale via, la Cassazione
avrebbe esorbitato dalla propria funzione nomofilattica, ledendo le
attribuzioni assegnate dall’art. 70 della Costituzione al Parlamento: la
fattispecie avrebbe dovuto essere decisa non già tramite un non liquet, ma
riconoscendo l’infondatezza della pretesa alla luce del diritto vigente;
infatti, spetterebbe al Parlamento «adottare una soddisfacente disciplina
diretta a regolare le scelte di fine vita»: sostiene il ricorrente che «la
riconduzione della tematica in parola all’interno del circuito della
rappresentanza politica parlamentare consente di assicurare la partecipazione
delle più svariate componenti della società civile, ivi comprese quelle
espressione del mondo scientifico, culturale, religioso. Secondo una impostazione che appare difficilmente contestabile il
ricorso alla legge permette di rispettare il principio dell’art. 67 della
Costituzione nella adozione di scelte di sicuro interesse dell’intera comunità
nazionale», in particolar modo in presenza di una disciplina dei diritti
fondamentali «riservata alla legge»;

che il
Senato pone poi in rilievo che l’Autorità giudiziaria avrebbe articolato i
propri provvedimenti su due punti, entrambi contestabili, ovvero «il diritto
del malato di conseguire l’interruzione di trattamenti sanitari» e «la
esercitabilità di tale diritto da parte del tutore»;

che,
quanto al primo punto, il ricorrente osserva che l’alimentazione e
l’idratazione assistita sono solo da alcuni ritenute trattamento terapeutico,
mentre altri li considerano «cure essenziali doverosamente impartite dal
sanitario», che avrebbe, anche sulla base del documento redatto dal Comitato
nazionale di bioetica del 18 dicembre 2003, il «dovere di procedere»; ad ogni
modo, in difetto di «una normativa intesa a determinare la interruzione di
trattamenti del malato terminale», la stessa Corte di Cassazione in precedente
pronuncia (ordinanza n. 8291 del 2005) ed il Tribunale di Roma (con sentenza
del 15 dicembre 2006) avevano escluso che il giudice potesse in tale materia
espletare «attività sostanzialmente paranormativa»;

che,
piuttosto, sia l’art. 2 della CEDU (come interpretato dalla Corte EDU con la
sentenza Pretty v. Gran Bretagna del 29 aprile 2002), sia l’art. 3 della
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo sottolineano, a parere del
ricorrente, la «essenzialità del principio di tutela della vita», così
saldandosi all’art. 27 della Costituzione e agli artt. 579 e 580 cod. pen., in tema di omicidio del consenziente e di aiuto al
suicidio: «esistono, quindi, due modi contrapposti di considerare la persona e
i suoi diritti inviolabili che conducono a leggere la decisione sulla
interruzione della alimentazione o come causa del decesso o come manifestazione
della libera determinazione della cessazione di un trattamento terapeutico
inaccettabile in quanto sproporzionato e inutile»;

che per
risolvere tale alternativa, il Senato stima necessario l’intervento del
legislatore, al quale soltanto spetterebbe sciogliere il nodo, stabilendo, tra
l’altro, condizioni e natura dello stato vegetativo permanente, «ancora oggetto
di incertezze e divergenze di opinioni in quanto non coincidente con la morte
cerebrale»: parimenti, è stata la legge 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per
l’accertamento e la certificazione di morte) a stabilire espressamente che la
morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni
dell’encefalo;

che la
necessità di legiferare troverebbe conferma in «strumenti internazionali»,
quali l’art. 5, paragrafo 3, della Convenzione di Oviedo (la cui attuazione
avrebbe richiesto il decreto legislativo previsto dall’art. 3 della legge 28
marzo 2001, n. 145 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio
d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere
umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina: Convenzione
sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997,
nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di
clonazione di esseri umani) e l’art. 3, comma 2, della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea;

che,
quanto ai poteri del tutore, il Senato afferma «la non esistenza nel nostro
ordinamento del puntuale potere del tutore di intervenire in tema di diritto
indisponibile alla interruzione della vita e il regime costituzionale dei
diritti definiti personalissimi», in assenza di una disciplina di diritto
positivo concernente il cd. testamento biologico;

che, in
particolare, sarebbe erroneo il convincimento espresso dall’Autorità
giudiziaria circa l’estensione dei poteri tutori al di fuori della sfera degli
interessi patrimoniali, in assenza di una specifica norma attributiva di tali
poteri: la stessa Cassazione, in altra pronuncia (ordinanza n. 8291 del 2005)
avrebbe escluso il «generale potere di rappresentanza con riferimento ai
cosiddetti atti personalissimi»;

che,
innanzi a tale principio, le ipotesi contrarie segnalate dagli atti oggetto del
conflitto, (art. 4 del d.lgs. 211 del 2003 in tema di sperimentazioni cliniche; art.
13 della legge n. 194 del 1978
in tema di interruzione volontaria della gravidanza;
art. 6 della Convenzione di Oviedo) apparirebbero eccezionali ed insuscettibili
di applicazione analogica: l’esercizio del diritto di «disporre del proprio
corpo» e di «decidere sulle proprie cure» non potrebbe perciò essere affidato
al tutore.

Considerato che la Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica con due distinti ricorsi hanno sollevato conflitto di attribuzione
nei confronti dell’Autorità giudiziaria, deducendo che la sentenza n. 21748 del
2007 della Corte di cassazione ed il decreto 25 giugno 2008 della Corte di
appello di Milano avrebbero usurpato, e comunque menomato, le attribuzioni
legislative del Parlamento;

che, in
particolare, tali provvedimenti, venendo a stabilire termini e condizioni
affinché possa cessare il trattamento di alimentazione ed idratazione
artificiale cui è sottoposto un paziente in stato vegetativo permanente,
avrebbero utilizzato la funzione giurisdizionale per modificare in realtà il
sistema legislativo vigente, così invadendo l’area riservata al legislatore;

che i
ricorsi meritano di essere riuniti, riferendosi alla medesima vicenda;

che in
questa fase del giudizio, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata a delibare, senza
contraddittorio tra le parti, esclusivamente se il ricorso sia ammissibile,
valutando se sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato;

che non
è dubbia la legittimazione attiva di ciascun ramo del Parlamento a difendere le
attribuzioni costituzionali che gli spettino, quand’anche esercitate
congiuntamente;

che
spetta parimenti alla Corte di cassazione ed alla Corte di appello di Milano la
legittimazione passiva al conflitto, in quanto organi competenti a dichiarare
in via definitiva, in relazione al procedimento di cui sono investiti, la
volontà del potere cui appartengono (ex plurimis, ordinanza n. 44 del 2005);

che la Corte di cassazione, con la
sentenza oggetto dei conflitti, ha enunciato, nel corso di un procedimento di
volontaria giurisdizione, il principio di diritto cui deve attenersi il giudice
di rinvio nella fattispecie sottoposta al suo giudizio e che la Corte di appello di Milano
ha applicato questo principio al caso concreto, avendo previamente ritenuto
manifestamente infondati gli ipotetici dubbi di legittimità costituzionale;

che, per
costante giurisprudenza di questa Corte, l’ammissibilità di un conflitto avente
ad oggetto atti giurisdizionali sussiste «solo quando sia contestata la
riconducibilità della decisione o di statuizioni in essa contenute alla
funzione giurisdizionale, o si lamenti il superamento dei limiti, diversi dal
generale vincolo del giudice alla legge, anche costituzionale, che essa
incontra nell’ordinamento a garanzia di altre attribuzioni costituzionali»
(ordinanza n. 359 del 1999; nello stesso senso, tra le più recenti, sentenze n.
290, n. 222, n. 150, n. 2 del 2007);

che la
medesima giurisprudenza afferma che un conflitto di attribuzione nei confronti
di un atto giurisdizionale non può ridursi alla prospettazione di un percorso
logico-giuridico alternativo rispetto a quello censurato, giacché il conflitto
di attribuzione «non può essere trasformato in un atipico mezzo di gravame
avverso le pronunce dei giudici» (ordinanza n. 359 del 1999; si veda altresì la
sentenza n. 290 del 2007);

che,
peraltro, questa Corte non rileva la sussistenza nella specie di indici atti a dimostrare
che i giudici abbiano utilizzato i provvedimenti censurati – aventi tutte le
caratteristiche di atti giurisdizionali loro proprie e, pertanto, spieganti
efficacia solo per il caso di specie – come meri schermi formali per
esercitare, invece, funzioni di produzione normativa o per menomare l’esercizio
del potere legislativo da parte del Parlamento, che ne è sempre e comunque il
titolare;

che
entrambe le parti ricorrenti, pur escludendo di voler sindacare errores in
iudicando, in realtà avanzano molteplici critiche al modo in cui la Cassazione ha
selezionato ed utilizzato il materiale normativo rilevante per la decisione o a
come lo ha interpretato;

che la
vicenda processuale che ha originato il presente giudizio non appare ancora
esaurita, e che, d’altra parte, il Parlamento può in qualsiasi momento adottare
una specifica normativa della materia, fondata su adeguati punti di equilibrio
fra i fondamentali beni costituzionali coinvolti;

che,
pertanto, non sussiste il requisito oggettivo per l’instaurazione dei conflitti
sollevati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti
i ricorsi,

dichiara
inammissibili, ai sensi dei commi terzo e quarto dell’art. 37 della legge 11
marzo 1953, n. 87, i ricorsi per conflitto di attribuzione sollevati dalla
Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei confronti della Corte di
cassazione e della Corte di appello di Milano, di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il l’8
ottobre 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l’8
ottobre 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA