Penale

Friday 10 December 2004

In tema di sostituzione delle pene detentive con pene pecuniarie, il computo deve essere fatto con arrotondamento ed eliminazione dei decimali. Lo ha stabilito la Cassazione a Sezioni Unite

In tema di sostituzione delle pene detentive con pene pecuniarie, il computo deve essere fatto con arrotondamento ed eliminazione dei decimali. Lo ha stabilito la Cassazione a Sezioni Unite

Cassazione Sezioni unite penali (cc) sentenza 17 novembre-7 dicembre 2004, n. 47449

Presidente Marvulli Relatore Carmenini

Pg Galati ricorrente Pg in proc. Romeo

  Svolgimento del processo

Con atto depositato il 10 febbraio 2004 la Procura generale di Ancona ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Pesaro del 16 dicembre 2003, con la quale era stata applicata a Romeo Mario, ai sensi dellarticolo 444 Cpp, la pena di due mesi e venti giorni di reclusione, sostituita con euro 3.040, per il reato di cui allarticolo 2, comma 3, D.Lgs 74/2000.

Il ricorrente deduce, come unico motivo, lerronea applicazione della legge penale (articolo 606, comma 1 lett. b, Cpp, in relazione allarticolo 444 Cpp e con riguardo agli articoli 53 Legge 689/1981, 135 Cp, 51 D.Lgs 213/98), osservando che, nellaccogliere listanza di sostituzione della pena detentiva concordata, il giudicante non ha indicato i criteri del computo, né questi erano stati esplicitati nella richiesta delle parti; fa presente, tuttavia, che essi sono facilmente ricostruibili, nel senso che lunitario parametro legale di lire 75.000, fissato dallarticolo 53, comma 2, Legge 689/81 con riferimento allarticolo 135 Cp, è stato convertito in euro 38,73 e subito arrotondato in euro 38,00, di modo che tale importo unitario, moltiplicato per i giorni di pena detentiva (due mesi e venti giorni = giorni 80 x 38), ha portato al risultato finale di euro 3.040.

Chiariti i dati di riferimento, il Procuratore generale sostiene che limmediata eliminazione, operata in via preliminare, dei decimali prodotti dal calcolo della conversione da lire in euro è errata, in quanto larrotondamento – come previsto dallarticolo 51 del D.Lgs 213/98 – riguarda solo le sanzioni pecuniarie, penali o amministrative, e non il mero criterio di ragguaglio contenuto nellarticolo 135 Cp, non avente natura di sanzione; che il giudice avrebbe dovuto ragguagliare la pena detentiva a valle, dopo avere effettuato il calcolo globale in lire, o comunque dopo avere moltiplicato il dato pecuniario del computo di pareggiamento, conservando i decimali (ossia 38,73 e non 38,00), per i giorni di pena detentiva irrogata.

Secondo questo criterio di calcolo, il risultato finale viene ad essere di euro 3.098 (giorni 80 x euro 38,73 = euro 3.098,40, arrotondati mediante leliminazione dei decimali), con la conseguenza che la pena in concreto inflitta sarebbe illegale e la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata.

Il ricorso è stato assegnato alla terza sezione penale della Corte, la quale rilevato che sulla questione di diritto sottoposta al suo esame vi era un contrasto giurisprudenziale lo ha rimesso alle Sezioni Unite, a norma dellarticolo 618 Cpp, affinché il divergente orientamento fosse composto.

Il Primo Presidente ha quindi assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali, fissando per la trattazione lodierna udienza di camera di consiglio.

Motivi della decisione

Loggetto del contrasto di giurisprudenza, apparentemente di limitata portata pratica, sottende la soluzione di delicate questioni teoriche; per ben comprenderne lambito, è necessario fissare subito i dati normativi di riferimento.

La legge 433/97 conferiva al Governo la delega per lintroduzione delleuro; in particolare larticolo 6 fissava i criteri a cui doveva attenersi nel disciplinare gli effetti della conversione in euro degli importi in lire contenuti nelle norme vigenti, precisando, al comma 1 lettera d), che «le norme che prevedono sanzioni pecuniarie, da sole, alternative o congiunte a pene detentive per la commissione di taluni reati o che derivino da pene sostitutive o da conversione di altre sanzioni, dovranno essere oggetto di singoli provvedimenti per gruppi di materie al fine di conservare l’omogeneità, la congruità e la proporzionalità delle sanzioni medesime. Gli stessi principi dovranno essere osservati anche in relazione alle disposizioni omologhe contenute nella legge 689/81, e nelle disposizioni legislative di depenalizzazione successivamente emanate, nonché alle sanzioni amministrative».

In attuazione della delega è stato emesso il D.Lgs 213/98, il quale allarticolo 51 (Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative), prevede, ai commi 2 e 3, che: «- 2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato. – 3. Se l’operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali».

Queste disposizioni devono essere inquadrate ed inserite, per quanto rileva in questa sede, nellambito della tematica delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi (articolo 53 Legge 689/81).

Il problema applicativo sorge, quindi, allorché si deve procedere alla sostituzione della pena detentiva con lequivalente pena pecuniaria attenendosi secondo il richiamo operato dal citato articolo 53 Legge 689/81 – al parametro di ragguaglio previsto dallarticolo 135 Cp Tale ultima norma, comè noto, prevedeva che nel caso di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria occorreva effettuare il computo, calcolando 75.000 lire (o frazione di 75.000 lire) di pena pecuniaria per ogni giorno di pena detentiva.

La terza sezione penale ha richiesto, come detto, lintervento delle Sezioni unite, ponendo la questione controversa nei termini che possono così riassumersi: «Se in caso di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi dellarticolo 53 della legge 689/81, leliminazione dei decimali prevista dallarticolo 51 del D.Lgs 213/98 debba essere eseguito, a monte, sulla somma giornaliera indicata dallarticolo 135 Cp, ovvero al termine delloperazione di conversione della somma finale in euro».

Sulla risposta da dare al quesito si sono formati due orientamenti.

Un primo filone interpretativo ritiene che larticolo 51 del D.Lgs 213/98 sia applicabile solo alle sanzioni pecuniarie espresse in lire nelle norme vigenti, mentre non è applicabile al criterio di ragguaglio indicato dallarticolo 135 Cp, con la conseguenza che larrotondamento mediante leliminazione dei decimali deve avvenire dopo loperazione di ragguaglio fra pena detentiva e pecuniaria.

Secondo laltro indirizzo, invece, queste disposizioni si applicano direttamente al parametro dellarticolo 135 Cp e leliminazione dei decimali deve essere compiuta allorigine, sia perché, a far data dal 1° gennaio 2002, ogni operazione che riguarda le sanzioni penali o amministrative deve essere tradotta in euro con leliminazione dei decimali, sia perché questo criterio si traduce in uninterpretazione più favorevole allimputato.

Il primo degli orientamenti giurisprudenziali ora riportati è senza dubbio maggioritario e prende le mosse dalla sentenza della quarta sezione penale n. 2527 del 12 dicembre 2002 (rv. 225422). Le argomentazioni svolte poggiano, sostanzialmente, su due considerazioni: larticolo 135 Cp non prevede alcuna sanzione penale o amministrativa da applicare, ma un semplice criterio per il ragguaglio fra pene di diversa natura ed è quindi solo il risultato definitivo che rappresenta la sanzione penale alla cui determinazione si perviene con il procedimento di ragguaglio e il cui esito numerico dovrà essere arrotondato; la ratio, indicata nella legge delega (di conservare lomogeneità, la congruità e la proporzionalità delle sanzioni), viene rispettata solo dallinterpretazione letterale della norma, mentre sarebbe tradita da uninterpretazione analogica (v. ancora: Cass. Sez. 2, 20 maggio 2004, PG in proc. Vimini; Cass. Sez. 3, 26 settembre 2003 n. 1468 rv. 227263-4; 8 luglio 2004 n. 940, PG in proc. Montagna; Cass. Sez. 4, 18 febbraio 2003 n. 350 rv. 223929; 20 marzo 2003 rv. 225226; Cass. Sez. 6, 16 aprile 2003 n. 916 rv. 225165; 12 novembre 2003, rv. 228264; 11 dicembre 2003 n. 2020, rv. 228273).

Il diverso indirizzo giurisprudenziale muove dalla premessa che lapplicazione di una pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva, ai sensi dellarticolo 53 della legge n. 689 del 1981, determina una trasformazione ontologica della sanzione, sicché il giudice deve comportarsi come se il reato prevedesse alternativamente lapplicazione della prima in luogo della seconda; sottolinea, inoltre, che larticolo 135 Cp costituisce un mero meccanismo di calcolo non solo in termini di esecuzione, ma integrativo della quantificazione della sanzione prevista ai sensi dellarticolo 53 della legge n. 689 del 1981 (v. Cass. Sez. 3, 12 maggio 2004 n. 621, PG in proc. Concina; Cass. Sez. 5, 25 marzo 2003, rv. 225418; 19 novembre 2003 n. 1767 rv. 228014; 16 marzo 2004 n. 424 , rv. 227753).

Così delineati i termini controversi, queste Sezioni Unite ritengono che la corretta soluzione della questione discenda dalla stessa natura delle sanzioni sostitutive e dalla qualificazione da dare alla disposizione contenuta nellarticolo 135 Cp Al riguardo devono affermare – richiamando lorientamento giurisprudenziale delineato con le proprie sentenze n. 12310 del 27 settembre 1995, (rv. 202900) e n. 11397 del 25 ottobre 1995 ( rv. 202870) che la norma dellarticolo 135, anche se inserita nel codice penale, non ha in realtà natura sostanziale né processuale, ma in base alla sua stessa formulazione ha valore per qualsiasi effetto giuridico e, quindi, sostanziale se deve essere utilizzata a tal fine, e processuale nel caso opposto; per contro le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi per il loro carattere afflittivo, per la loro convertibilità, in caso di revoca, nella pena sostituita residua, per lo stretto collegamento esistente con la fattispecie penale cui conseguono, hanno natura di vere e proprie pene e non di semplici modalità esecutive della pena detentiva sostituita; di modo che le disposizioni che le contemplano hanno natura sostanziale.

Nel presente caso, dunque, larticolo 135 Cp è richiamato dallarticolo 53 Legge 689/81 in senso sostanziale, quale parametro di determinazione della pena pecuniaria, sostitutiva di un giorno di detenzione, dovendosi ritenere che quando il legislatore parla di sanzioni intende ricomprendere nel concetto anche i metodi prescritti per la loro determinazione in concreto. In sostanza larticolo 135 costituisce un meccanismo di calcolo, non già in termini di mera esecuzione, bensì integrativo della quantificazione della pena, con la conseguenza che è corretta leliminazione a monte dei decimali, in quanto il valore indicato deve essere parametrato con il criterio normativo omogeneo per tutte le pene.

Nel caso in esame, quindi, deve affermarsi che larticolo 135 Cp assume natura di norma sostanziale non ex se, ma ripetendola dal carattere sostanziale dellarticolo 53 Legge 689/1981; attualmente il valore deve essere determinato in euro 38, poiché, comè noto, lultimo valore espresso in lire era di 75.000 pro die (75.000 lire divise per il tasso irrevocabile di conversione fissato in lire 1936,27 = euro 38,73, arrotondati ad euro 38 con leliminazione dei decimali).

Questa soluzione rispetta sia la natura sostanzialistica assunta nella specie dal combinato disposto degli articoli 53 Legge 689/81 e 135 Cp, sia la ratio dellarticolo 51 D.Lgs 213/98 che intende dettare, nella materia delle sanzioni, un criterio omogeneo di conversione da lira in euro, sì da eliminare zone di vuoto normativo (larticolo 135 Cp resterebbe lunica norma del sistema a prevedere un parametro in lire, o in euro con decimali), disparità di trattamento o incertezza. Né sembra si possa fondatamente affermare che la somma di 38 euro non rispetterebbe i criteri di omogeneità, congruità e proporzionalità delle sanzioni, mentre li rispetterebbe quella di 38,73 euro, a cui si perviene applicando il criterio sostenuto dallorientamento contrario.

La questione posta alla base del contrasto giurisprudenziale in esame può, dunque, più precisamente essere così riformulata: «Se, in applicazione dellarticolo 51 del D.Lgs 213/98a somma prevista dallarticolo 135 Cp, ai fini del ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, debba essere convertita in euro eliminando i decimali» a tale quesito deve essere data soluzione affermativa.

Per completezza di valutazione, infine, è interessante notare che larticolo 4 della legge 134/03el riscrivere larticolo 53 della legge 689/81, ha previsto un sistema di sostituzione delle pene detentive che conferma la correttezza dei ragionamenti fin qui svolti e delle conclusioni alle quali si è pervenuti.

Larticolo 53, comma 2, novellato prevede, invero, che per determinare lammontare della pena pecuniaria il giudice deve individuare il valore giornaliero al quale può essere assoggettato limputato e lo deve moltiplicare per i giorni di pena detentiva; in tale determinazione tiene conto della condizione economica complessiva dellimputato e del suo nucleo familiare. La norma stabilisce che, comunque, «il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall’articolo 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare».

Data la stretta consequenzialità delle operazioni imposte dallarticolo in esame, è del tutto evidente che leliminazione dei decimali deve essere fatta fin dal momento in cui il giudice individua il valore giornaliero della pena pecuniaria a cui può essere assoggettato limputato. Nel caso di determinazione di un valore superiore ed autonomo rispetto a quello indicato dallarticolo 135 Cp, invero, non avrebbe senso stabilire un valore giornaliero espresso in euro e centesimi ed effettuare larrotondamento alla fine di tutti i conteggi; cosicché il trascinamento dei decimali fino al termine delloperazione di conguaglio resterebbe, ove si seguisse la tesi sostenuta dal ricorrente, soltanto per il valore giornaliero minimo, fissato con riferimento alla somma stabilita dal citato articolo 135.

Dalle su esposte argomentazioni discende il rigetto del ricorso.

PQM

Rigetta il ricorso.