Enti pubblici

Tuesday 11 May 2004

In tema di legittimità delle spese effettuate dagli enti locali. TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. II – sentenza 10 maggio 2004 n. 1053

In tema di legittimità delle spese effettuate dagli enti locali.

TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. II – sentenza 10 maggio 2004 n. 1053 – Pres. Esposito, Est. Iannini – Consorzio Valle Crati (Avv. Strazzulli) c. Comune di Cosenza (Avv. Callea)

per la condanna

del Comune di Cosenza al pagamento della somma di £. 7.335.285.215, oltre £. 225.304.209 a titolo di interessi, per complessive £. 7.560589.424 (pari ad € 3.788.358), oltre interessi maturati dalle singole scadenze e non fatturati e gli ulteriori su capitale ed interessi dalla domanda al soddisfo, dovuta a titolo di contributi di gestione dei servizi di depurazione di acque reflue;

FATTO

Con ricorso notificato il 6 agosto 2001, depositato in Segreteria il successivo 7 agosto, il Consorzio Valle Crati esponeva di essere gestore dell’impianto di trattamento dei rifiuti solidi e liquidi urbani, provenienti da una serie di Comuni, tra cui quello di Cosenza, e che all’impianto in questione vengono convogliate, tramite reti fognanti e collettori consortili, le acque reflue urbane trattate.

Tra i 45 Comuni aderenti al Consorzio, precisava parte ricorrente, vi è quello di Cosenza, che utilizza l’impianto di trattamento dei reflui sin dal 1988.

Il Consorzio ricorrente specificava, ancora, che i mezzi economici necessari al proprio funzionamento derivano dal versamento, da parte dei Comuni aderenti, di contributi ordinari e di contributi di esercizio. Il Contributo ordinario è fissato in una quota annua uguale per tutti i Comuni, mentre il contributo di esercizio è determinato in una quota proporzionale alla popolazione residente in ciascun comune ed in una quota determinata in ragione dell’effettivo utilizzo degli impianti e dei servizi prestati.

In mancanza di apparecchi di misurazione, aggiungeva parte ricorrente, le percentuali di refluo registrate e trattate sono state stabilite da una commissione tecnica, composta dai rappresentanti dei Comuni fruitori. Per il Comune di Cosenza la percentuale è stata individuata nel 73%. Una seconda commissione tecnica, istituita a seguito delle perplessità manifestate dal Comune di Cosenza, ha sostanzialmente confermato il dato accertato dall’altra commissione tecnica.

Il Comune di Cosenza, sottolineava, infine, il Consorzio, ha pagato il contributo dal 1993 al 1997, nonostante esso fosse stato determinato con le stesse modalità dei contributi relativi agli anni 1998 e 1999, il cui ammontare è stato invece contestato dal Comune.

Le somme non pagate dal Comune di Cosenza, affermava il Consorzio, ammontano a complessive £. 7.335.285.215 e risultano dalla fattura n. 135 del 5 novembre 1998, relativa al secondo quadrimestre 1998, per un importo di £. 1.557.846.444, dalla fattura n. 18 del 20 settembre 1998, relativa al terzo trimestre 1998, per un importo di £. 463.284.155, dalla fattura n. 113 del 20 settembre 1999, relativa al conguaglio saldo 1997, per un importo di £. 470.859.607, dalla fattura n. 131 del 20 settembre 1999, relativa al conguaglio saldo 1998, per un importo di £. 131.266.069, dalla fattura n. 180 dell’11 novembre 1999, relativa al secondo quadrimestre 1999, per un importo di £. 1.111.115.115, dalla fattura n. 42 del 3 aprile 2000, relativa al terzo quadrimestre 1999, per un importo di £. 1.276.757.955,, dalla fattura n. 155 del 27 novembre 2000, relativa al primo quadrimestre 1998 (residuo), per un importo di £. 150.537.126; dalla fattura n. 54 del 19 febbraio 2001, relativa al secondo quadrimestre 2000, per un importo di £. 921.868.656, dalla fattura n. 53 del 5 febbraio 2001, relativa al terzo quadrimestre 2000, per un importo di £. 1.251.750.088.

A tale somma andrebbero aggiunte £. 225.304.209, a titolo di interessi, come da fatture n. 73 del 15 giugno 1999 e n. 95 del 16 maggio 2000.

Il Consorzio ricorrente chiedeva, quindi, la condanna del Comune di Cosenza al pagamento della somma di £. 7.335.285.215, oltre £. 225.304.209 a titolo di interessi, per complessive £. 7.560589.424 (pari ad € 3.788.358), oltre interessi maturati dalle singole scadenze e non fatturati e gli ulteriori su capitale ed interessi dalla domanda al soddisfo.

Lo stesso Consorzio chiedeva, inoltre, l’emissione di ordinanza ingiunzione, ai sensi dell’art. 183 ter c.p.c., per l’immediato pagamento di somma corrispondente alla sorte capitale.

Si costituiva in giudizio il Comune di Cosenza deducendo l’infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.

In particolare, il Comune negava la sussistenza dell’obbligazione, rilevando che non è mai stato stipulato il contratto di adesione al Consorzio, per il quale, secondo il disposto dell’art. 2603 c.c., è prevista la forma scritta ad substantiam. Rilevava, inoltre, l’improcedibilità del ricorso per la violazione di norme sull’imposta di bollo e, comunque, l’infondatezza della pretesa in considerazione dell’erroneità del piano di riparto delle spese del servizio di smaltimento dei rifiuti.

Con ordinanza n. 88 del 7 febbraio 2002 veniva respinta la domanda volta all’emissione di ordinanza ingiunzione, ai sensi dell’art. 183 ter c.p.c., avanzata dal Consorzio ricorrente.

Con ordinanza istruttoria n. 60 dell’8 ottobre 2003, in considerazione dei rilievi del Comune di Cosenza, veniva disposta l’acquisizione di copia dello schema di convenzione per il convogliamento e lo smaltimento dei liquami civili dei comuni consorziati presso l’impianto di depurazione consortile, il cui schema era stato approvato con delibera dell’assemblea consortile n. 8 del 24 giugno 1993, nonché di relazione illustrativa, corredata da congrua documentazione, recante indicazione di quali, tra i Comuni consorziati, abbiano sottoscritto la stessa convenzione.

Il Consorzio Valle Crati inviava quanto richiesto.

In esito alla produzione documentale il Comune depositava memoria illustrativa.

Alla pubblica udienza del 5 marzo 2004 il ricorso veniva ritenuto per la decisione.

DIRITTO

Il Consorzio ricorrente è gestore dell’impianto di trattamento dei rifiuti solidi e liquidi urbani, provenienti da una serie di Comuni tra cui quello di Cosenza. Esso chiede la condanna di questo Comune al pagamento della somma di £. 7.335.285.215, quali quote di esercizio relative ad un periodo compreso tra il 1998 ed il 2000, risultanti dalle fatture meglio indicate nell’esposizione in fatto. A tali somme andrebbero aggiunte £. 225.304.209 a titolo di interessi, cosicché il credito ammonterebbe a complessive £. 7.560589.424 (pari ad € 3.788.358), oltre interessi maturati dalle singole scadenze e non fatturati e gli ulteriori su capitale ed interessi dalla domanda al soddisfo.

Occorre esaminare, in via preliminare, l’eccezione di improcedibilità del ricorso per violazione degli articoli 4 e 5 del DPR 26 ottobre 1972 n. 642, sollevata dalla difesa del Comune di Cosenza, in considerazione del fatto che, nella stesura del ricorso, non si sarebbe tenuto conto delle regole relative ai margini ed al numero delle linee della carta bollata.

L’eccezione è infondata. Come affermato dalla giurisprudenza di questo Tribunale (TAR Calabria, Catanzaro, 15 ottobre 1981) il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 non ha riprodotto la norma dell’art. 28 D.P.R. 25 giugno 1953 n. 492, che prevedeva la sanzione dell’improcedibilità in caso di irregolarità del bollo. Da ciò deve desumersi che i provvedimenti di giustizia debbono essere emessi pur in presenza di atti di citazione o di ricorso non estesi su carta da bollo.

Passando all’esame del merito, si è detto che il Comune, nel costituirsi in giudizio, ha negato la stessa sussistenza dell’obbligazione, rilevando che non è mai stato stipulato il contratto di adesione al Consorzio, per il quale, secondo il disposto dell’art. 2603 c.c., è prevista la forma scritta ad substantiam.

Tale assunto è infondato, atteso che, come emerge anche dai documenti depositati dal Consorzio in esito all’istruttoria, il Comune di Cosenza ha partecipato, attraverso proprio rappresentante, alla stipulazione, avvenuta in data 4 gennaio 1993, della convenzione che ha sancito la conferma, per 99 anni, del Consorzio stesso, con la quale, tra le altre cose, sono stati fissati gli scopi di esso, i mezzi per farvi fronte ed è stato approvato lo Statuto. L’adesione del Comune è avvenuta sulla base di deliberazione del Consiglio Comunale del 30 novembre 1992.

I profili problematici della fattispecie si connettono, però, ad un aspetto diverso, non concernente l’adesione al Consorzio, che il Comune di Cosenza ha focalizzato nella memoria depositata in data 20 febbraio 2004. Proprio in considerazione di esso è stata disposta l’acquisizione dei documenti cui si è accennato in narrativa.

Dai documenti prodotti dal Consorzio ricorrente è risultato che il Comune di Cosenza non ha mai aderito alla convenzione per il convogliamento e lo smaltimento dei liquami civili dei comuni consorziati presso l’impianto di depurazione consortile, il cui schema è stato approvato con delibera dell’assemblea consortile n. 8 del 24 giugno 1993. Ad essa hanno aderito numerosi Comuni consorziati, ma tra essi non figura il Comune resistente, che non ha inteso, quindi, corrispondere alle richieste provenienti dagli organi consortili, che sollecitavano l’adesione. Riferisce, anzi, la difesa del Comune che non è intervenuta neanche la deliberazione del Consiglio Comunale di Cosenza di approvazione dello schema di convenzione.

Ritiene il Tribunale che tale circostanza sia d’ostacolo al riconoscimento della sussistenza di un’obbligazione validamente assunta dal Comune di Cosenza.

È noto, al riguardo, che alla stregua delle disposizioni di legge succedutesi nel corso degli anni in materia di finanza e contabilità degli enti locali (art. 23, comma terzo, decreto legge 2 marzo 1989 n. 66, convertito in legge 24 aprile 1989, art. 35 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77, nel testo modificato dall’art. 4 del decreto legislativo 15 settembre 1997, articoli 183 e 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267), l’effettuazione di qualsiasi spesa da parte di tali enti è condizionata alla previa adozione di deliberazione che autorizzi la spesa stessa all’impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati.

L’affermazione del principio conduce alla conseguenza, esplicitamente enunciata dal comma 4 dell’art. 35 del decreto legislativo n. 77/95, applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, della c.d. responsabilità personalizzata dell’amministratore o funzionario che abbia consentito l’acquisizione di beni o servizi in violazione del precetto sopra richiamato (in tema, Cass., Sez. II, 28 ottobre 2002 n. 15162). Tale responsabilità si riconnette, chiaramente, all’insussistenza dell’obbligazione dell’ente e trova limite solo nella possibilità di riconoscimento nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (art. 37 decreto legislativo n. 77/95).

Fermo quanto ora rilevato, deve specificarsi che tali rigorose previsioni legislative non pregiudicherebbero, di per se stesse, la possibilità di ravvisare una valida obbligazione dell’Ente anche in assenza di apposita convezione. Un’obbligazione del Comune potrebbe, infatti, ugualmente ravvisarsi, pur in assenza di convenzione, laddove fosse possibile radicare l’obbligazione stessa ai precedenti atti posti in essere dal Comune, quale, innanzi tutto, l’atto con il quale il Comune di Cosenza ha aderito al Consorzio.

Ritiene, tuttavia, il Tribunale che tale possibilità nella presente fattispecie non si ponga.

È vero, infatti, che l’art. 5 della convenzione e l’art. 10 dello Statuto ad essa annesso contemplano l’obbligo di versamento di contributi ordinari e di esercizio a carico degli Enti consorziati, ma è anche vero, con particolare riferimento ai contributi di esercizio, che non sono poste le regole contrattuali da cui desumere il meccanismo concreto di determinazione dei contributi. Tale meccanismo è stabilito solo dalla convenzione, il cui schema è stato prodotto in giudizio dal Consorzio, che commisura il contributo di esercizio al prodotto della moltiplicazione tra la tariffa di trattamento, stabilita nei modi indicati nella stessa convenzione, ed i metri cubi di liquame urbano immesso nella rete fognante consortile. Nella stessa convenzione, poi, viene stabilito il modo di misurazione e calcolo della quantità di liquami immessi e vengono fissate le modalità della stima in caso di mancato funzionamento degli apparecchi di misurazione. Tale previsione assume particolare rilievo nella fattispecie, in cui risultano esservi contestazioni sulle modalità di calcolo dei liquami immessi dal Comune di Cosenza, dovute all’assenza di meccanismi di misurazione.

È nella convenzione, pertanto, che si rinviene la disciplina dei rapporti tra il Consorzio e l’Ente. In assenza di tale disciplina, non essendo fissata nei suoi contenuti la regolamentazione delle reciproche posizione di diritto e di obbligo, e, per quello che interessa in questa sede, degli obblighi patrimoniali gravanti sul Comune di Cosenza, non può predicarsi l’esistenza di un’obbligazione validamente assunta dal Comune stesso.

Ne consegue che, alla luce anche delle richiamate previsioni legislative, che come detto fanno pur sempre salva la possibilità di riconoscimento di debiti fuori bilancio nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, deve dichiararsi l’insussistenza dell’affermato obbligo del Comune di Cosenza, con conseguente rigetto della domanda proposta dal Consorzio ricorrente.

Appare equo compensare fra le parti le spese di giudizio

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2004.

Il Presidente L’Estensore

Luigi Antonio Esposito Giovanni Iannini

Depositata in Segreteria il 10 maggio 2004.