Imprese ed Aziende

Friday 01 August 2003

In Europa massima attenzione e tutela per la concorrenza. Nuove disposizioni per la prevenzione e repressione delle violazioni della proprietà intellettuale. Bruxelles, 22 luglio 2003

In Europa massima attenzione e tutela per la concorrenza. Nuove disposizioni per la prevenzione e repressione delle violazioni della proprietà intellettuale

Regolamento del Consiglio relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, Bruxelles, 22 luglio 2003

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Per migliorare il funzionamento del sistema relativo all’introduzione nella Comunità e all’esportazione e alla riesportazione dalla Comunità di merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale, istituito dal regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994 [1], che fissa misure intese a vietare l’immissione in libera pratica [2], l’esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative, è opportuno fare il bilancio della sua applicazione. Per fini di chiarezza, occorrerebbe abrogare e sostituire il regolamento (CE) n. 3295/94.

(2) La commercializzazione di merci contraffatte, di merci usurpative e, in genere, di tutte le merci che violano i diritti di proprietà intellettuale reca notevole pregiudizio ai fabbricanti e ai commercianti che rispettano le leggi, nonché ai titolari di diritti e inganna i consumatori, facendo talvolta correre a questi ultimi rischi per la salute e la sicurezza. Tali merci andrebbero, per quanto possibile, tenute lontano dal mercato e occorrerebbe adottare misure volte a contrastare efficacemente tale attività illegale, pur senza ostacolare la libertà del commercio legittimo. Tale obiettivo è conforme agli interventi in atto sul piano internazionale.

(3) Nei casi in cui le merci contraffatte o usurpative e, in genere, le merci che violano un diritto di proprietà intellettuale sono originarie o provengono dai paesi terzi, occorrerebbe vietarne l’introduzione, compreso il trasbordo, nel territorio doganale della Comunità, l’immissione in libera pratica nella Comunità, il vincolo ad un regime sospensivo, il collocamento in zona franca o in deposito franco e istituire una procedura adeguata che consenta l’intervento delle autorità doganali per assicurare, il più efficacemente possibile, il rispetto di tale divieto.

(4) L’intervento dell’autorità doganale dovrebbe essere applicato anche alle merci contraffatte o usurpative e alle merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale, che sono in procinto di essere esportate, riesportate o in uscita dal territorio doganale della Comunità,

(5) L’intervento dell’autorità doganale dovrebbe consistere o nella sospensione dell’immissione in libera pratica, dell’esportazione e della riesportazione delle merci sospettate di essere contraffatte o usurpative o di violare taluni diritti di proprietà intellettuale, o nel blocco di tali merci quando siano vincolate ad un regime sospensivo, in zona franca o in deposito franco, in procinto di essere riesportate previa notifica, introdotte nel territorio doganale o di lasciare tale territorio, per tutto il tempo necessario ad accertare se si tratti effettivamente di merci siffatte.

(6) Occorre definire ed armonizzare in tutti gli Stati membri le informazioni che devono figurare nella domanda d’intervento, quali la durata di validità e la forma. Lo stesso dicasi per le condizioni che disciplinano l’accettazione delle domande da parte delle autorità doganali e dei servizi designati a riceverle, esaminarle e registrarle.

(7) Occorrerebbe autorizzare gli Stati membri a bloccare, per un periodo determinato, le merci in questione, anche prima della presentazione o dell’accettazione di una richiesta da parte del titolare del diritto, affinché questi possa presentare una domanda d’intervento alle autorità doganali.

(8) Le procedure avviate per determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale ai sensi della normativa nazionale, si svolgono in base ai criteri utilizzati per determinare se le merci prodotte nello Stato membro interessato violino i diritti di proprietà intellettuale. Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni degli Stati membri in merito alla competenza degli organi giurisdizionali o ai procedimenti giudiziari.

(9) Per permettere alle amministrazioni doganali e ai titolari del diritto di applicare il regolamento, occorrerebbe prevedere inoltre una procedura più flessibile che consenta di distruggere le merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale senza che vi sia l’obbligo di avviare una procedura volta a determinare l’esistenza di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale ai sensi della legge nazionale.

(10) Occorre definire le misure applicabili alle merci in questione, quando è accertato che si tratta di merci contraffatte o usurpative o, in genere, di merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale. Tali misure dovrebbero non solo privare i responsabili del commercio di tali merci dell’utile economico derivante dall’operazione e imporre loro delle sanzioni, ma anche costituire un efficace deterrente per altre operazioni della stessa natura.

(11) Per evitare di perturbare lo sdoganamento delle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, tranne quando indicazioni concrete lascino supporre che vi sia un uso commerciale, è opportuno escludere dall’ambito d’applicazione del presente regolamento le merci che possono essere contraffatte, usurpative o merci che possono violare taluni diritti di proprietà intellettuale, importate da paesi terzi entro i limiti previsti dalla normativa comunitaria per la concessione della franchigia doganale.

(12) Per garantire l’efficacia del presente regolamento è necessario garantire l’applicazione uniforme delle norme comuni che esso stabilisce e rafforzare la mutua assistenza tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione, in particolare facendo riferimento al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.

(13) Alla luce, in particolare, dell’esperienza maturata nell’attuazione del presente regolamento, sarebbe opportuno esaminare la possibilità di estendere l’elenco dei diritti di proprietà intellettuale contemplato dal presente regolamento.

(14) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(15) È opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 3295/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Oggetto e campo d’applicazione

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni d’intervento dell’autorità doganale qualora le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale:

a) siano dichiarate per l’immissione in libera pratica, l’esportazione o la riesportazione a norma dell’articolo 61 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario;

b) siano scoperte, in occasione di un controllo effettuato su merci introdotte nel territorio doganale della Comunità o in uscita da questo a norma degli articoli 37 e 183 del regolamento (CEE) n. 2913/92, vincolate ad un regime sospensivo ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento, in procinto di essere riesportate previa notifica a norma dell’articolo 182, paragrafo 2 di detto regolamento o poste in zona franca o deposito franco ai sensi dell’articolo 166 dello stesso regolamento.

2. Il presente regolamento stabilisce inoltre le misure che le autorità competenti devono adottare quando è stato accertato che le merci di cui al paragrafo 1 violano effettivamente un diritto di proprietà intellettuale.

Articolo 2

1. Ai fini del presente regolamento, per “merci che violano un diritto di proprietà intellettuale”, si intendono:

a) le “merci contraffatte”, vale a dire:

i) le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione ai sensi della normativa comunitaria, quali previsti dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario o ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l’intervento delle autorità doganali;

ii) qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, foglietto illustrativo o documento di garanzia in cui figuri tale segno), anche presentato separatamente, che si trovi nella stessa situazione delle merci di cui al punto i);

iii) gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, che si trovino nella stessa situazione delle merci di cui al punto i);

b) le “merci usurpative”, vale a dire le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d’autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello, registrato o meno a norma del diritto nazionale, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione, quando la produzione di tali copie costituisce una violazione del diritto in questione ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari o ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l’intervento delle autorità doganali;

c) le merci che, nello Stato membro in cui è presentata la domanda per l’intervento delle autorità doganali, ledono i diritti relativi:

i) ad un brevetto a norma della legislazione di tale Stato membro;

ii) ad un certificato protettivo complementare, quale previsto nel regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio o nel regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio;

iii) alla privativa nazionale per ritrovati vegetali, a norma della legislazione di tale Stato membro o alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali quale prevista dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio;

iv) alle denominazioni d’origine o alle indicazioni geografiche, a norma della legislazione di tale Stato membro o dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CE) n. 1493/1999 del Consiglio;

v) alle denominazioni geografiche, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio.

2. Ai fini del presente regolamento per “titolare del diritto” si intende:

a) il titolare di un marchio di fabbrica o di commercio, di un diritto d’autore o dei diritti connessi, di un disegno o modello, di un brevetto o di un certificato protettivo complementare, di una privativa per ritrovati vegetali; di una denominazione d’origine protetta, di un’indicazione geografica protetta e, in genere, di uno dei diritti di cui al paragrafo 1; o

b) qualsiasi altra persona autorizzata a usare i diritti di proprietà intellettuale di cui alla lettera a) ovvero un rappresentante del titolare del diritto o una persona autorizzata.

3. È assimilato a merci che violano un diritto di proprietà intellettuale qualsiasi stampo o matrice specificamente destinato o adattato alla fabbricazione di tali merci, a condizione che l’uso di tali stampi o matrici violi i diritti del titolare del diritto ai sensi della normativa comunitaria o della normativa dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l’intervento delle autorità doganali.

Articolo 3

1. Il presente regolamento non si applica alle merci che recano un marchio di fabbrica o di commercio con il consenso del titolare del marchio, o a quelle protette da una denominazione d’origine o da un’indicazione geografica, o da un brevetto o certificato protettivo complementare, da un diritto d’autore o diritto connesso, da un diritto di un disegno o modello o da una privativa per ritrovati vegetali fabbricate con il consenso del titolare del diritto, ma che si trovano, senza il consenso di quest’ultimo, in una delle situazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

Analogamente, il presente regolamento non si applica alle merci di cui al primo comma che sono state fabbricate o sono protette da un altro diritto di proprietà intellettuale di cui all’articolo 2, paragrafo 1 in situazioni diverse da quelle stabilite con il titolare del diritto.

2. Nei casi in cui merci prive di carattere commerciale, entro i limiti previsti per la concessione della franchigia doganale, siano contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e non vi siano indicazioni concrete che lascino supporre che esse formino parte di un traffico commerciale, gli Stati membri considerano tali merci escluse dall’ambito d’applicazione del presente regolamento.

CAPO II

Domanda d’intervento delle autorità doganali

SEZIONE 1

Misure anteriori ad una domanda d’intervento delle autorità doganali

Articolo 4

1. Quando, durante un intervento effettuato in una delle situazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e prima che sia stata depositata o accolta una domanda del titolare del diritto, esistono motivi sufficienti per sospettare che le merci violino un diritto di proprietà intellettuale, le autorità doganali possono sospendere lo svincolo o procedere al blocco delle merci per un periodo di tre giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della notifica da parte del titolare del diritto e del dichiarante o del detentore delle merci laddove essi siano conosciuti, al fine di consentire al titolare del diritto di depositare una domanda di intervento a norma dell’articolo 5.

2. Ai sensi delle norme vigenti nello Stato membro interessato, le autorità doganali possono, senza divulgare alcuna informazione, tranne quella relativa al volume reale o supposto delle merci e alla natura di queste, chiedere al titolare del diritto di fornire all’autorità doganale tutte le informazioni utili per confermare i sospetti di quest’ultima, prima che il titolare del diritto sia informato del rischio di violazione.

SEZIONE 2

Presentazione ed espletamento delle domande d’intervento delle autorità doganali

Articolo 5

1. In ogni Stato membro il titolare del diritto può presentare al servizio doganale competente una domanda scritta per ottenere l’intervento delle autorità doganali quando le merci si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1 (domanda d’intervento).

2 Ogni Stato membro designa il servizio doganale competente a ricevere e a trattare le domande d’intervento.

3. Quando esistono sistemi di scambio elettronico di dati, gli Stati membri incoraggiano i titolari del diritto a presentare la domanda d’intervento per via elettronica.

4. Quando il richiedente è titolare di un marchio comunitario o di un disegno o modello comunitario, di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, di una protezione comunitaria di una denominazione d’origine o di una indicazione geografica, o di una denominazione geografica, la domanda d’intervento può essere finalizzata ad ottenere, oltre all’intervento delle autorità doganali dello Stato membro in cui essa è presentata, l’intervento delle autorità doganali di uno o più altri Stati membri.

5. La domanda d’intervento dev’essere presentata su un modello stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2 e deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire alle autorità doganali di riconoscere facilmente le merci in questione, e in particolare:

i) una descrizione tecnica accurata e dettagliata delle merci;

ii) informazioni circostanziate sul tipo o le modalità della frode, se conosciuti dal titolare del diritto;

iii) il nome e l’indirizzo dell’operatore da contattare designato dal titolare del diritto.

La domanda d’intervento deve altresì contenere la dichiarazione del richiedente di cui all’articolo 6 e un documento giustificativo da cui risulti che il richiedente è titolare del diritto per le merci in questione.

La domanda d’intervento di cui al paragrafo 4 indica lo o gli Stati membri nei quali si chiede l’intervento dell’autorità doganale nonché il nome e l’indirizzo del titolare del diritto in ciascuno degli Stati membri interessati.

A titolo indicativo e laddove conosciute, i titolari del diritto forniscono altre informazioni in loro possesso, quali:

a) il valore, al netto delle tasse, della merce originaria sul mercato legale nel paese in cui è presentata la domanda d’intervento;

b) il luogo in cui si trovano le merci o il luogo di destinazione previsto;

c) il numero d’identificazione della spedizione o dei colli;

d) la prevista data di arrivo o di partenza delle merci;

e) il mezzo di trasporto utilizzato;

f) l’identità dell’importatore, dell’esportatore o del detentore delle merci;

g) il o i paesi di produzione e gli itinerari utilizzati dai trafficanti;

h) le specificità tecniche, se note, che distinguono le merci autentiche da quelle sospette.

6. Possono inoltre essere chieste informazioni particolareggiate peculiari al tipo di diritto di proprietà intellettuale indicato nella domanda d’intervento.

7. Il servizio doganale competente che riceve una domanda d’intervento espleta la medesima e informa per iscritto il richiedente della sua decisione entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione. Al titolare del diritto non è richiesto alcun contributo per coprire le spese amministrative occasionate dall’espletamento della domanda.

8. Quando la domanda non contiene le informazioni obbligatorie di cui al paragrafo 5, il servizio doganale competente può decidere di non espletare la domanda d’intervento; in tal caso esso fornisce la motivazione della sua decisione e informazioni sulla procedura di impugnazione. La domanda può essere ripresentata solo se debitamente completata.

Articolo 6

1. Le domande d’intervento sono corredate di una dichiarazione del titolare del diritto presentata per iscritto o per via elettronica, ai sensi della legislazione nazionale, con cui questi riconosce la sua responsabilità nei confronti delle persone interessate da una delle situazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, qualora una procedura avviata ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, non sia proseguita a causa di un atto o di un’omissione del titolare del diritto o si accerti successivamente che le merci in questione non violano un diritto di proprietà intellettuale.

Con la medesima dichiarazione il titolare del diritto accetta inoltre di assumersi tutte le spese sostenute a norma del presente regolamento per il mantenimento delle merci sotto controllo doganale ai sensi dell’articolo 9 e, se del caso, dell’articolo 11.

2. Quando la domanda d’intervento è presentata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, il titolare del diritto accetta, nella dichiarazione, di fornire e pagare eventuali traduzioni necessarie; tale dichiarazione è valida in ciascuno degli Stati membri in cui si applica la decisione che accoglie la domanda.

Articolo 7

Gli articoli 5 e 6 si applicano mutatis mutandis a qualsiasi domanda di proroga.

SEZIONE 3

Accoglimento della domanda d’intervento

Articolo 8

1. In caso di accoglimento della domanda d’intervento, il servizio doganale competente fissa il periodo durante il quale devono intervenire le autorità doganali. Tale periodo è fissato al massimo ad un anno. Alla scadenza di detto periodo e previo scarico degli eventuali importi a carico del titolare ai sensi del presente regolamento, il servizio che ha preso la decisione originaria può, su richiesta del titolare del diritto, prorogare tale periodo.

Il titolare del diritto informa il servizio doganale competente di cui all’articolo 5, paragrafo 2, se il diritto non è più validamente registrato o è estinto.

2. La decisione che accoglie la domanda del titolare del diritto è comunicata immediatamente agli uffici doganali dello o degli Stati membri eventualmente interessati alle merci che nella suddetta domanda sono sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale.

Quando una domanda d’intervento presentata a norma dell’articolo 5, paragrafo 4 è accolta, il periodo durante il quale intervengono le autorità doganali è fissato ad un anno; alla scadenza tale periodo può essere prorogato dal servizio che ha esaminato la domanda originaria, su richiesta scritta del titolare del diritto. L’articolo 250, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2913/92 si applica, mutatis mutandis , alla decisione che accoglie detta domanda, nonché alle decisioni che la prorogano o la abrogano.

Quando una domanda di intervento è accolta, spetta al richiedente trasmettere tale decisione, corredata di ogni altra informazione e delle traduzioni eventualmente necessarie, al servizio doganale competente dello o degli Stati membri nei quali il richiedente ha chiesto l’intervento delle autorità doganali. Tuttavia, con il consenso del richiedente, la decisione può essere trasmessa direttamente dal servizio doganale competente che ha preso la decisione.

Su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri interessati, il richiedente fornisce le informazioni aggiuntive necessarie per l’esecuzione della suddetta decisione.

3. Il periodo di cui al paragrafo 2, secondo comma, inizia a decorrere dalla data di adozione della decisione che accoglie la domanda. Tale decisione entra in vigore nello o negli Stati membri destinatari soltanto dalla data di trasmissione della decisione di cui al paragrafo 2, terzo comma e quando il titolare del diritto ha espletato le formalità di cui all’articolo 6.

La suddetta decisione è poi comunicata immediatamente agli uffici doganali nazionali che possono essere interessati alle merci sospettate di violare i diritti di proprietà intellettuale.

Il presente paragrafo si applica, mutatis mutandis , alla decisione di proroga della decisione iniziale.

CAPO IV

Modalità d’intervento delle autorità doganali e dell’autorità competente a deliberare nel merito

Articolo 9

1. Quando un ufficio doganale cui è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 8, la decisione che accoglie la richiesta del titolare del diritto accerta, eventualmente previa consultazione del richiedente, che le merci che si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, sono sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, cui si riferisce tale decisione, esso sospende lo svincolo o procede al blocco delle merci.

L’ufficio doganale informa immediatamente il servizio doganale competente che ha esaminato la domanda d’intervento.

2. Il servizio doganale competente o l’ufficio doganale di cui al paragrafo 1 informa il titolare del diritto nonché il dichiarante o il detentore delle merci ai sensi dell’articolo 38 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del suo intervento ed è autorizzato a comunicare loro il volume reale o stimato e la natura reale o supposta delle merci per le quali è sospeso lo svincolo o che sono state bloccate, senza per questo dover informare, a seguito di tale comunicazione, l’autorità competente a deliberare nel merito.

3. Per determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale secondo la legislazione nazionale, e ai sensi delle disposizioni nazionali relative alla protezione dei dati a carattere personale, del segreto commerciale e industriale nonché del segreto professionale e amministrativo, l’ufficio doganale o il servizio doganale che ha esaminato la domanda informa il titolare del diritto, su richiesta di questi e laddove i dati siano noti, del nome e dell’indirizzo del destinatario, dello speditore, del dichiarante o del detentore delle merci nonché dell’origine e della provenienza delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale.

L’ufficio doganale offre al richiedente e alle persone coinvolte in una delle situazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, la possibilità di ispezionare le merci per le quali lo svincolo è sospeso o che sono state bloccate.

Al momento dell’esame delle merci, l’ufficio doganale può prelevare campioni e, secondo le norme in vigore nello Stato membro interessato e su richiesta espressa del titolare del diritto, consegnarli o trasmetterli a quest’ultimo, esclusivamente a fini di analisi, per agevolare la prosecuzione della procedura. Se le circostanze lo permettono, e fatti salvi i requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, i campioni devono essere restituiti non appena conclusa l’analisi tecnica e, se del caso, prima dell’eventuale svincolo delle merci o della revoca del blocco. Tutte le analisi dei campioni sono effettuate sotto l’intera responsabilità del titolare del diritto.

Articolo 10

Le disposizioni vigenti nello Stato membro nel cui territorio le merci si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, si applicano per determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale secondo la normativa nazionale.

Dette disposizioni si applicano anche per informare immediatamente il servizio o l’ufficio doganale di cui all’articolo 9, paragrafo 1 dell’avvio della procedura di cui all’articolo 13, sempre che la medesima non sia stata avviata da tale servizio o ufficio doganale.

Articolo 11

1. Quando le autorità doganali hanno bloccato o sospeso lo svincolo delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale mentre si trovavano in una delle situazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere, ai sensi della legislazione nazionale, una procedura semplificata, previo consenso del titolare del diritto, in base a cui le autorità doganali possono disporre l’abbandono di tali merci ai fini della loro distruzione sotto controllo doganale, senza che sia necessario determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale secondo la legislazione nazionale. A tal fine gli Stati membri, ai sensi della legislazione nazionale, applicano le seguenti condizioni:

– entro un termine di dieci giorni lavorativi o tre giorni lavorativi, in caso di merci deperibili, dalla ricezione della notifica di cui all’articolo 9 il titolare del diritto comunica per iscritto alle autorità doganali che le merci oggetto della procedura violano un diritto di proprietà intellettuale di cui all’articolo 2, paragrafo 1 e forniscono per iscritto a tali autorità l’autorizzazione del dichiarante, detentore o proprietario delle merci, ad abbandonare tali merci ai fini della loro distruzione. Con il consenso delle autorità doganali tali informazioni possono essere fornite direttamente alle autorità doganali dal dichiarante, detentore o proprietario delle merci. Si ritiene che il consenso sia accordato se il dichiarante, il detentore o il proprietario delle merci non si è espressamente opposto alla loro distruzione entro il termine prescritto. In casi giustificati tale termine può essere prorogato di ulteriori dieci giorni lavorativi;

– se la legislazione nazionale non prevede diversamente, la distruzione è effettuata a spese del titolare del diritto e sotto la sua responsabilità ed è sistematicamente preceduta da un prelievo di campioni conservati dalle autorità doganali in condizioni che consentano di costituire, se del caso, elementi di prova ammissibili nei procedimenti giudiziari dello Stato membro interessato.

2. In tutti gli altri casi, ad esempio qualora il dichiarante, detentore o proprietario si opponga o contesti la distruzione delle merci, si applica la procedura di cui all’articolo 13.

Articolo 12

Le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 3, primo comma, trasmesse al titolare del diritto, devono servire esclusivamente ai fini indicati agli articoli 10, 11 e 13, paragrafo 1.

Qualsiasi altro uso, non consentito dalla legislazione nazionale dello Stato membro in cui si verifica la circostanza, può impegnare, sulla base del diritto dello Stato membro nel cui territorio si trovano le merci in questione, la responsabilità civile del titolare del diritto e comportare la sospensione della domanda d’intervento per il restante periodo di validità, prima che essa sia prorogata, nello Stato membro in cui si sono verificati i fatti.

In caso di recidiva, il servizio doganale competente può negare la proroga della domanda. Per le domande di cui all’articolo 5, paragrafo 4, esso deve inoltre informare gli altri Stati membri indicati nel formulario.

Articolo 13

1. Lo svincolo è concesso, purché siano state espletate tutte le formalità doganali o, se del caso, il blocco è revocato se, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della sospensione dello svincolo o del blocco, l’ufficio doganale di cui all’articolo 9, paragrafo 1, non è stato informato che è stata avviata una procedura intesa a determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale ai sensi della legislazione nazionale a norma dell’articolo 10, o, se del caso, non ha ricevuto dal titolare del diritto il consenso di cui all’articolo 11, paragrafo 1. In casi giustificati tale termine può essere prorogato al massimo di dieci giorni lavorativi.

2. Nel caso di merci deperibili sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, il termine di cui al paragrafo 1 è di tre giorni lavorativi, senza possibilità di proroga.

Articolo 14

1. Se le merci sono sospettate di violare i diritti relativi ai disegni o modelli, ai brevetti, ai certificati protettivi complementari o alla privativa per ritrovati vegetali, il dichiarante, il proprietario, l’importatore, il detentore o il destinatario delle merci può ottenere lo svincolo delle merci o la revoca del blocco mediante il deposito di una garanzia, purché:

a) il servizio o l’ufficio doganale di cui all’articolo 9, paragrafo 1 sia stato informato, a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, dell’avvio entro il termine ivi previsto di una procedura intesa a determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale ai sensi della legislazione nazionale;

b) l’autorità competente a tale fine non abbia autorizzato misure conservative prima dello scadere del termine di cui all’articolo 13, paragrafo 1;

c) tutte le formalità doganali siano state espletate.

2. La garanzia di cui al paragrafo 1 dev’essere sufficiente per tutelare gli interessi del titolare del diritto.

La costituzione della garanzia lascia impregiudicate gli altri mezzi di impugnazione di cui dispone il titolare del diritto.

Quando la procedura intesa a determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale secondo la legislazione nazionale è stata avviata in modo diverso che su iniziativa del titolare del disegno o modello, del brevetto, del certificato protettivo complementare o del diritto alla privativa per ritrovati vegetali, la garanzia è svincolata se la persona che ha avviato la procedura non esercita il diritto di adire le vie legali entro venti giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui ha ricevuto notifica della sospensione dello svincolo o del blocco.

Quando si applica l’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, tale termine può essere prorogato al massimo a trenta giorni lavorativi.

Articolo 15

Le modalità di magazzinaggio delle merci per la durata della sospensione dello svincolo o del blocco sono determinate da ciascuno Stato membro ma non comportano spese per i servizi doganali.

CAPO IV

Disposizioni applicabili alle merci riconosciute come merci che violano un diritto di proprietà intellettuale

Articolo 16

Sono vietati:

– l’ingresso nel territorio doganale della Comunità,

– l’immissione in libera pratica,

– il trasferimento dal territorio doganale della Comunità,

– l’esportazione,

– la riesportazione,

– il vincolo ad un regime sospensivo, o

– il collocamento in zona franca o in deposito franco di merci che al termine della procedura di cui all’articolo 9 sono riconosciute come merci che violano un diritto di proprietà intellettuale.

Articolo 17

1. Fatte salve altre azioni giudiziarie esperibili da parte del titolare del diritto, gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire alle autorità competenti:

a) di distruggere o di mettere fuori dei circuiti commerciali, secondo le pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, senza alcun risarcimento e, salvo diversamente previsto dalla legislazione nazionale, senza alcuna spesa per l’Erario, le merci riconosciute come merci che violano un diritto di proprietà intellettuale, affinché il titolare del diritto non subisca pregiudizi;

b) di adottare nei confronti di tali merci qualsiasi altra misura che abbia l’effetto di privare gli interessati dell’utile economico dell’operazione.

Tranne in casi eccezionali, non si considera che abbia tale effetto la semplice eliminazione dei marchi di fabbrica o di commercio apposti abusivamente sulle merci contraffatte.

2. Le merci riconosciute come merci che violano un diritto di proprietà intellettuale possono essere confiscate a favore dell’Erario. In tal caso si applica il paragrafo 1, lettera a).

CAPO V

Sanzioni

Articolo 18

Ciascuno Stato membro adotta sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento.

Queste sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

CAPO VI

Responsabilità delle autorità doganali e del titolare del diritto

Articolo 19

1. L’accoglimento della domanda conferisce al titolare del diritto un diritto al risarcimento nel caso in cui merci che violano un diritto di proprietà intellettuale sfuggano al controllo di un ufficio doganale per la concessione dello svincolo o per l’assenza di un provvedimento di blocco ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, unicamente alle condizioni stabilite dalla normativa dello Stato membro nel quale la richiesta è stata presentata o, quando tale richiesta è stata presentata a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, alle condizioni stabilite dalla normativa dello Stato membro nel quale le suddette merci sono sfuggite al controllo di un ufficio doganale.

2. L’esercizio da parte di un ufficio doganale o di un’altra autorità all’uopo abilitata delle competenze loro attribuite in materia di lotta contro le merci che violano un diritto di proprietà intellettuale comporta la loro responsabilità nei confronti delle persone interessate alle operazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, o delle persone cui si riferiscono le misure previste all’articolo 4, in caso di danni subiti a causa dell’intervento dell’autorità unicamente alle condizioni previste dalla normativa dello Stato membro nel quale la richiesta è stata presentata o, quando tale richiesta è stata presentata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, alle condizioni stabilite dalla normativa dello Stato membro nel quale si è verificato il danno o la perdita.

3. L’eventuale responsabilità civile del titolare del diritto è disciplinata dalla normativa dello Stato membro in cui le merci in questione si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

CAPO VII

Disposizioni finali

Articolo 20

Le misure necessarie per l’applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 21

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 22

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni utili per l’applicazione del presente regolamento.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Si applicano, mutatis mutandis , le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97.

Le modalità per la procedura di scambio d’informazioni saranno stabilite nel quadro delle disposizioni d’attuazione secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 23

La Commissione, in base alle informazioni di cui all’articolo 22, riferisce annualmente al Consiglio sull’applicazione del presente regolamento. Se opportuno, la relazione può essere corredata di una proposta di modifica del presente regolamento.

Articolo 24

Il regolamento (CE) n. 3295/94 è abrogato con efficacia al 1° luglio 2004.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 25

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.