Penale

Wednesday 18 January 2006

In caso di urgenza anche l’ infermiere generico può effettuare prelievi di sangue.

In caso di urgenza
anche l’infermiere generico può effettuare prelievi di sangue.

Cassazione – Sezione sesta penale
(up) – sentenza 16 dicembre 2005-17 gennaio 2006, n. 1756

Presidente de Roberto – Relatore
Colla

Pg Consolo – Ricorrente Pg in
proc. Odetto

Fatto e diritto

Con la sentenza in epigrafe, la
Corte d’appello di Torino, in totale riforma della sentenza del Tribunale di
Mondovì in data 23 gennaio 2002, appellata da Odetto Marisa, assolveva la
stessa perché il fatto non costituisce reato in ordine alla
ipotesi di cui all’articolo 348 Cp. Con la pronuncia di primo grado, l’imputata
era stata condannata alla pena di lire 600.000 di multa per il reato di abusivo esercizio di una professione, oltre che al
risarcimento danni in favore delle costituite parti civili, per avere
effettuato sulla persona di Caterina Enrici un prelievo ematico, pur essendo
infermiera generica dell’Ospedale civile di Carrù (CN), non abilitata a tale
tipo di prestazione sanitaria, che le era stata sollecitata urgentemente dalla
figlia della Enrici (collega della Odetto), che aveva rappresentato una
situazione di necessità (malore diabetico della madre). La Corte d’appello
applicava nel caso di specie la scriminante dello stato di
necessità nella forma putativa, in virtù delle seguenti considerazioni. I
responsabili della Asl, in passato, si erano avvalsi
della attività dell’Odetto per eseguire prelievi ematici, autorizzandola e anzi
inducendola a tali prestazioni in supposta presenza di situazioni di emergenza
(giuridicamente di stato necessità), salvo, poi, a causa dell’inasprimento dei
rapporti tra le parti per una causa di lavoro intentata dalla Odetto,
denunciarla per il prelievo ematico che ha dato origine al presente giudizio.
La Corte d’appello, quindi, dopo aver considerato che la stessa ASL aveva
autorizzato l’Odetto a effettuare simili prestazioni
in casi in cui la stessa Azienda aveva reputato sussistere l’ipotesi dello
stato di necessità, e pur rilevando che tali autorizzazioni non potevano avere
effetti giuridici di alcun peso, e, In particolare non potevano avere alcun
valore scriminante, osservava che il comportamento della Asl aveva sicuramente
influenzato lo stato soggettivo della imputata, la quale, nella concreta
fattispecie, confrontando una situazione che le appariva come emergenziale al
pari di altre situazioni in cui la stessa Asl aveva ritenuto che si potesse in
tal modo fronteggiare una impellente esigenza, ben aveva potuto ritenere esente
da rilevanza penale il proprio comportamento nei confronti della Enrici,
presentatasi nell’occasione in stato di malessere diabetico e a digiuno
prolungato, in considerazione della sussistenza delle condizioni concretanti
l’esimente dello stato di necessità.

Con il ricorso per cassazione, il
Pg presso la Corte d’appello di Torino deduce, con un primo motivo,
l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale (articolo 54 e 59 Cp),
avendo mancato la Corte di valutare la sussistenza dei requisiti di cui alla
norma dell’articolo 54, e, con un secondo mezzo il difetto di motivazione,
perché, se negli altri casi la Odetto era stata
autorizzata dalla datrice di lavoro a eseguire siffatte prestazioni, onde la
situazione di sussistenza di uno stato putativo di necessità poteva avere una
sua logica, nel caso era stato un privato a effettuare una simile richiesta.

La Odetto
deposita memoria difensiva criticando le censure della Procura generale e
osservando, sul primo motivo, che proprio la ritenuta scriminante putativa
esonerasse la Corte da uno specifico esame delle singole cause di necessità, e
sul secondo che la differenza di situazioni doveva ritenersi del tutto
ininfluente, proprio per la mancanza di qualsiasi valore della autorizzazione
del Presidente dell’Ospedale di Carrù, il quale le aveva chiesto, anche per
carenze organizzative dell’Ospedale, quel tipo di interventi cui, nella
fattispecie, era seguita la denuncia penale.

Il ricorso del Pg è
inammissibile.

La giurisprudenza di questa
Corte, in tema di cause di giustificazione putative, è orientata nel senso che
l’allegazione da parte dell’imputato dell’erronea supposizione della
sussistenza dello stato di necessità (e in genere delle cause di
giustificazione) non può basarsi su un mero criterio soggettivo, riferito al
solo stato d’animo dell’agente, ma deve essere sostenuta da dati di fatto concreti,
che siano tali da giustificare l’erroneo convincimento
in capo all’imputato di trovarsi in tale situazione. (Sezione
sesta, sentenza 436/05 (ud. 16/09/2004) Cuccovia rv 230857; 28325/03 (ud
5/6/2003) Basso rv 225761), con valutazione‑ che deve essere
necessariamente estesa a tutte le circostanze che possono avere avuto influenza
effettiva sulla erronea supposizione, cioè su tutti
gli elementi di fatto, oltre che delle modalità del singolo episodio in sé
considerato, anche degli elementi antecedenti alla azione (Sezione prima,
sentenza 3200/00 (ud. 17/2/2000) Tripodi, rv 215808).

Questo non significa, come
vorrebbe il Procuratore generale, che il giudice del merito è tenuto ad
accertare, punto per punto, la concreta sussistenza, nel caso singolo, di tutti
gli elementi costitutivi della causa di giustificazione (perché non vi sarebbe
allora alcun bisogno di prevedere la figura putativa, essendo giustificabile
solo quel comportamento che si realizzi nella presenza concreta e accertata di
tutti gli estremi della scriminante), ma che occorre verificare se gli elementi
oggettivi, cioè le circostanze dell’operare
dell’agente, nella concreta situazione, siano tali da giustificare l’errore
dello stesso, che ha creduto di trovarsi in presenza degli elementi costitutivi
della causa di giustificazione, in realtà insussistenti (o non tutti
sussistenti).

Ora, posto che da un punto di
vista soggettivo (ma anche oggettivo) non può essere messa in discussione la convinzione della Odetto di poter effettuare prelievi ematici in
situazioni di emergenza (considerati i solleciti dei superiori a comportarsi in
tal modo in casi di urgenza), non v’è dubbio che la sentenza impugnata
contenga una congrua e logica motivazione circa la sussistenza degli elementi
che in concreto hanno potuto giustificare il comportamento dell’Odetto sotto il
profilo della esistenza della scriminante putativa, motivazione compendiata
nella presentazione in ospedale di una paziente malata di diabete, lungamente a
digiuno, in una situazione di crisi che poteva ritenersi derivante da tale
malattia e che andava affrontata ‑ ragionevolmente ‑
con tempestività e sollecitudine, a pena di gravi danni alla persona della
madre della Enrici, al punto di far evitare alla paziente una lunga fila per
eseguire il prelievo da parte di personale abilitato, come già fatto in passato
in situazioni identiche. Si tratta di una valutazione di circostanze di fatto adeguatamente e correttamente apprezzate, a fronte
della quale la Corte di cassazione non può sostituire una sua valutazione, per
i noti limiti del sindacato del Giudice di legittimità.

Il secondo motivo è
manifestamente infondato perché, considerata
la mancanza di abilitazione, il reato sarebbe comunque
esistito (in assenza della ‑ ritenuta causa di giustificazione) sia a seguito di
autorizzazione o ordine dei superiori, sia dietro richiesta del privato
paziente.

Il ricorso va dunque dichiarato
inammissibile.

PQM

Dichiara inammissibile il
ricorso.