Assicurazione ed Infortunistica

Wednesday 04 June 2003

In caso di sinistro l’ Assicurazione che paga la controparte può rivalersi soltanto sul proprietario del mezzo e non sul conducenteCassazione Sezione terza civile sentenza 12 marzo-29 maggio 2003, n. 8622

In caso di sinistro l’Assicurazione che paga la controparte può rivalersi soltanto sul proprietario del mezzo e non sul conducente

Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 12 marzo-29 maggio 2003, n. 8622

Presidente Duva – relatore Lupo

PmMarinelli – conforme – ricorrente Azzaroni

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del marzo 1994 la Sara Assicurazioni spa. deduceva che: a) era stata la compagnia assicuratrice della responsabilità civile di Nelson Riccardo Pasotto, la cui autovettura era rimasta coinvolta in un incidente verificatosi il 20 giugno 1988 mentre alla sua guida si trovava Elio Lorenzo Azzaroni, privo della relativa patente; b) la danneggiata in detto incidente, Lidia Piazzi, conducente di un ciclomotore, aveva agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Monza, il quale, con la sentenza 1415/92, passata in giudicato, aveva condannato in solido il Pasotto, l’Azzaroni ed essa Sara Assicurazioni al risarcimento dei danni subiti dalla Piazzi. Tanto premesso la società assicuratrice agiva in rivalsa contro il Pasotto e l’Azzaroni per essere stato il danno cagionato da veicolo condotto da soggetto privo della patente di guida, chiedendone la condanna solidale al pagamento di lire 76.594.440, con interessi e rivalutazione monetaria.

Costituitisi i due convenuti il Tribunale di Monza, con la sentenza depositata il 2 dicembre 1995, rigettava la domanda della società Sara Assicurazioni osservando che l’Azzaroni era munito di patente, la quale era scaduta alla data dell’incidente, ma era stata poi rinnovata, e ritenendo che, in siffatta ipotesi, non fosse consentita la rivalsa dell’assicuratore.

La Sara Assicurazioni proponeva appello principale, il Pasotto appello incidentale, l’Azzaroni chiedeva il rigetto dell’appello della Sara. La Corte di appello di Milano, con la sentenza depositata l’11 dicembre 1998, riteneva infondata la tesi del Pasotto di nullità e di inopponibilità allo stesso della citata sentenza1415/92 del Tribunale di Monza, posta a fondamento della azione di rivalsa della Sara. Nel merito, per ciò che rileva in questa sede, la Corte territoriale riteneva che la guida da parte di soggetto munito di patente scaduta attribuiva all’assicuratore il diritto di rivalsa, tenuto conto che, secondo le condizioni generali di assicurazione regolanti il rapporto tra la Sara ed il Pasotto, l’operatività dell’assicurazione era esclusa “se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore” (articolo 2); accoglieva, però, l’azione di rivalsa nei confronti del solo Azzaroni perché la circolazione dell’autoveicolo era avvenuta contro la volontà del proprietario Pasotto, il quale l’aveva affidato per interventi manutentivi alla Carrozzeria Azzaroni Elio, di chiara fama nella città di Monza. Pertanto la Corte di appello condannava l’Azzaroni a pagare alla Sara Assicurazioni la somma di lire 75.594.440, oltre gli interessi legali mentre confermava il rigetto della domanda di rivalsa contro il Pasotto, sia pure con diversa motivazione.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano Elio Lorenzo Azzaroni ha proposto ricorso principale, deducendo un unico complesso motivo; la società Sara Assicurazioni ha presentato controricorso con ricorso incidentale avverso il rigetto della domanda da essa rivolta contro il Pasotto; quest’ultimo ha proposto controricorso e ricorso incidentale contro la parte della sentenza impugnata che ha ritenuto efficace nei suoi confronti la sentenza del Tribunale di Monza 1415/92.

Motivi della decisione

1. I tre ricorsi vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (articolo 1335 Cpc).

2. Con il ricorso principale Elio Lorenzo Azzaroni deduce “violazione e falsa applicazione degli articoli 1203, 1916, 2054 e 2697 Cc; degli articoli 112 e 115 Cpc; degli articoli 1 e 18 della legge 990/69, nonché omessa e insufficiente motivazione, in relazione all’articolo 360 n. 3 e 5 Cpc”. Il ricorrente rileva che la sentenza impugnata ha violato l’articolo 112 Cpc perché, mentre l’azione di rivalsa è stata fondata sull’articolo 18 della legge 990/69 e sull’articolo 2 delle condizioni generali del contratto di assicurazione, la Corte di appello ha ritenuto applicabile l’articolo 2054, terzo comma, Cc, assolvendo da ogni domanda il proprietario-assicurato Pasotto ed accogliendo l’azione di rivalsa contro il conducente Azzaroni sulla base dell’articolo 1 della legge 990/69. Se la Corte di appello avesse pronunziato sulla domanda della società attrice come proposta nei confronti del conducente avrebbe dovuto rigettarla, perché questi non è l’assicurato contro cui l’articolo 18 della legge 990169 attribuisce all’assicuratore il diritto di rivalsa. Il ricorrente lamenta, inoltre, che la Corte di appello abbia male applicato il disposto dell’articolo 2054, terzo comma, Cc, perché non sussistevano i requisiti della circolazione del veicolo prohibente domino.

Con l’unico complesso motivo del ricorso incidentale la società Sara Assicurazioni censura il rigetto della domanda da essa proposta contro il Pasotto, deducendo l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della circolazione del veicolo contro la volontà del proprietario (per cui non basta che la detta circolazione sia avvenuta ad insaputa del medesimo), nonché la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza 1415/92, che aveva condannato in solido il Pasotto e l’Azzaroni a risarcire il danno, accertando la responsabilità di entrambi nell’incidente causativo dei danni pagati dalla società assicuratrice. La ricorrente, al riguardo, osserva che il Pasotto avrebbe dovuto invocare l’applicazione dell’articolo 2054, terzo comma, Cc nel giudizio conclusosi con la detta sentenza passata in giudicalo, onde, non potendo tale eccezione essere più opposta nel presente giudizio, la Corte di appello avrebbe dovuto statuire la responsabilità del proprietario anche ai sensi dell’articolo 1203 n.3 Cc, oltre che dell’articolo 18 della legge 990/69.

Il Pasotto, con il ricorso incidentale, deduce che la sentenza del Tribunale di Monza 1415/92 deve considerarsi per lui inesistente perché la notifica dell’atto introduttivo del relativo giudizio non gli è stata effettuata, onde non gli può essere opposto il giudicato derivante da tale sentenza, la quale, essendo egli un litisconsorte necessario nel relativo giudizio, deve considerarsi inutiliter data. Comunque tale giudicato, invocato nel ricorso dalla Sara, si è formato in un giudizio avente diversi petitum e causa petendi e, trattandosi di giudicato esterno, non poteva essere dedotto per la prima volta nel ricorso per cassazione.

3. I tre ricorsi introducono numerose questioni giuridiche tra loro collegate, che vanno esaminate in ordine logico, in un discorso unitario, e non separato in relazione alle censure formulate in ciascun ricorso.

4. Vanno, innanzitutto, decise le questioni concernenti la sentenza del Tribunale di Monza 1415/92, la quale è stata posta a fondamento dell’azione di rivalsa esercitata dalla società assicuratrice Sara contro il Pasotto (proprietario del veicolo che ha causato ì danni risarciti dalla menzionata assicuratrice della responsabilità civile) e contro l’Azzaroni (conducente dello stesso veicolo).

Contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso del Pasotto, la detta sentenza 1415/92 (che ha condannato in solido la società Sara, il Pasotto e l’Azzaroni a risarcire i danni chiesti dalla danneggiata Piazzi) è passata in giudicato formale anche nei confronti del Pasotto.

I vizi di notifica dell’atto introduttivo del giudizio conclusosi con la detta sentenza  che, secondo la tesi del Pasotto, rimasto in esso contumace, comporterebbero l’inesistenza della notifica stessa e, in via consequenziale, della sentenza ‑ non possono più assumere rilievo ed impedire la formazione della cosa giudicata formale prevista dall’articolo 324 Cpc, la quale si è ormai realizzata anche se la notifica dell’atto di citazione al Pasotto non fosse avvenuta. Ed invero il Pasotto, nei cui confronti la sentenza 1415/92 è stata emanata, di essa ha avuto conoscenza al più tardi nel momento in cui la società Sara ha instaurato il presente giudizio di rivalsa (allegando la detta sentenza all’atto di citazione), se non già in data anteriore, attraverso il preannunzio della stessa azione di rivalsa. La conoscenza della sentenza, e quindi del processo instaurato nel suoi confronti, ha posto il Pasotto in grado di proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado 1415/92, in modo da far valere il vizio (o la qui addotta inesistenza) di notifica dell’atto introduttivo del giudizio conclusosi con la detta sentenza, sulla base del disposto del secondo comma dell’articolo 327 Cpc. Il decorso del termine annuale previsto dal primo comma dello stesso articolo 327, decorrente dalla conoscenza comunque ottenuta del processo e della sentenza emanata nei suoi confronti, ha comportato il passaggio in giudicato della sentenza stessa (Cassazione, Sezioni unite, 4196/90).

5. Il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza 1415/92, invocato nel ricorso della società Sara e risultante dal testo della detta sentenza allegata all’atto di citazione proposto dalla stessa società ed esistente nel fascicolo della detta parte, è deducibile (e rilevabile anche di ufficio) per la prima volta nel giudizio di cassazione.

Le Sezioni unite di questa Corte, risolvendo un contrasto interpretativo interno alla Corte, hanno, con la sentenza 226/01, affermato la tesi ‑ condivisa da questo Collegio ‑ che l’esistenza e la portata di un giudicato esterno, non diversamente da quelle di un giudicato interno, sono rilevabili dal giudice di legittimità (anche di ufficio), purché il giudicato stesso emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito.

Consegue che la ricorrente società Sara poteva, per la prima volta davanti a questa Corte, invocare il giudicato formatosi in un diverso giudizio in ordine alla responsabilità solidale del Pasotto (quale proprietario del veicolo danneggiante) in ordine ai danni indennizzati dalla detta società assicuratrice, responsabilità che invece è stata esclusa dalla sentenza impugnata.

6. L’accertamento (contenuto nella sentenza del Tribunale di Monza 1415/92, passata in giudicato) sulla responsabilità solidale del Pasotto quale proprietario del veicolo danneggiante, fondata sull’articolo 2054, terzo comma, Cc, e quindi sul fatto che la circolazione di detto veicolo non avvenne contro la sua volontà, fa stato, ai sensi dell’articolo 2909 Cc, tra le parti del presente giudizio, che sono le stesse di quelle nei cui confronti fu emanata la sentenza 1415/92 (e cioè, oltre il Pasotto, il conducente Azzaroni e l’istituto assicuratore della responsabilità civile società Sara).

Tale giudicato sostanziale è stato violato dalla sentenza impugnata, la quale, in relazione allo stesso sinistro stradale, ha affermato che la circolazione del veicolo di proprietà del Pasotto avvenne contro la volontà del medesimo, e perciò ha respinto l’azione di rivalsa proposta dalla società Sara contro il Pasotto.

Il Pasotto ha qui sostenuto che il presente giudizio è diverso da quello in cui è stata accertata la sua responsabilità solidale ed egli è stato condannato al risarcimento dei danni (in solido con l’Azzaroni e la società

Sara), perché sono differenti il petitum e la causa petendi dei due giudizi onde non sarebbe applicabile l’articolo 2909 Cc.

La tesi non può essere seguita. I due giudizi (quello instaurato dal danneggiato dal sinistro per ottenere il risarcimento del danno e quello in cui l’assicuratore della responsabilità civile che ha pagato il danneggiato si rivale contro l’assicurato che sia ritenuto responsabile del sinistro, nei limitati casi previsti dalla legge) si fondano sullo stesso fatto illecito e sull’accertamento di responsabilità in ordine ad esso, onde non può aversi una sentenza che, tra le stesse parti, affermi, con efficacia di giudicato, la responsabilità del proprietario del veicolo danneggiante (ritenendo operante la presunzione prevista dall’articolo 2054, terzo comma, Cc) ed una successiva sentenza che escluda la responsabilità del proprietario perché ritiene superata la detta presunzione dalla prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. È facile osservare che tale prova doveva essere fornita nel giudizio in cui si è formato il giudicato sulla responsabilità del proprietario del veicolo, poiché il giudicato “copre il dedotto e il deducibile”. Questa Corte ha già affermato, sia pure con riferimento a differente fattispecie, che se il petitum è diverso da altro proposto in un precedente giudizio, ma le parti sono le stesse e le domande sono fondate sul medesimo fatto, l’accertamento giudiziale, passato in giudicato, sull’esistenza di questo, fa stato nel secondo giudizio (Cassazione, 9744/97). E, d’altro canto, è frequente l’affermazione del più ampio principio secondo cui, quando due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono l’esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo (vedi, di recente, Cassazione 6883/01; 10280/00; 6041/00; 3795/99). La diversità intrinseca dell’azione di responsabilità civile proposta dal danneggiato del sinistro stradale e dell’azione di rivalsa proposta dall’assicuratore contro l’assicurato ‑diversità su cui si è soffermata la difesa del Pasotto ‑ non esclude che l’accertamento di responsabilità del proprietario, contenuta nel giudicato formatosi nel prima giudizio svoltosi tra le stesse parti, faccia stato nel successivo giudizio di rivalsa dell’assicuratore.

7. Il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza 1415/92 comporta, pertanto, l’accertamento, vincolante nel presente giudizio, che la circolazione del veicolo danneggiante non avvenne contro la volontà del proprietario Pasotto, onde è errata la sentenza impugnata che ha affermato il contrario.

Consegue che è fondato il ricorso incidentale della società Sara, la quale ha censurato il rigetto dell’azione di rivalsa perché è stata esclusa la responsabilità del Pasotto, mentre è infondato il ricorso incidentale proposto dal Pasotto e diretto ad affermare l’inefficacia nei suoi confronti della sentenza del Tribunale di Monza 1415/92.

8. Deve ora passarsi all’esame del ricorso principale proposto dall’Azzaroni (conducente del veicolo danneggiante), nei cui confronti la sentenza impugnata ha accolto l’azione di rivalsa proposta dalla società assicuratrice Sara.

Va premesso che il giudicato determinato dalla citata sentenza 1415/92 comporta l’insussistenza della situazione, prevista dall’articolo 1, comma terzo, della legge 990/69, come presupposto dell’azione di rivalsa dell’assicuratore verso il conducente, e cioè il fatto che la circolazione sia avvenuta contro la volontà del proprietario del veicolo (che ha causato a terzi danni che l’assicuratore ha dovuto pagare in applicazione della disciplina sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile). La soccombenza del conducente Azzaroni rispetto all’azione dì rivalsa dell’assicuratore non può, perciò, fondarsi sul citato articolo 1, comma terzo.

Occorre, allora, esaminare se l’azione di rivalsa verso l’Azzaroni, accolta dalla sentenza impugnata, trovi giustificazione nella disposizione dell’articolo 18, secondo comma, ultima parte, della citata legge 990/69, la quale, dopo avere disposto che l’assicuratore della responsabilità civile obbligatoria “non può opporre al danneggiato, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto”. prevede che l’assicuratore ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.

La giurisprudenza prevalente di questa Corte ha dato al quesito risposta negativa, perché ha affermato che l’azione di rivalsa. prevista dall’articolo 18 della legge 990/69 può essere esercitata soltanto contro il proprietario-assicurato, escludendo quindi la legittimazione passiva del conducente del veicolo, che è soggetto all’azione di rivalsa nella sola situazione prevista dall’articolo 1, terzo comma, della stessa legge (circolazione prohibente domino). In tal senso si sono pronunziate le sentenze di questa Corte 4147/93; 12083/98 e, sia pure in una fattispecie diversa dalla rivalsa verso il conducente, 15848/01.

In senso opposto si è espressa, però, Cassazione, 2764/93, secondo cui l’assicurato, legittimato passivo dell’azione di rivalsa prevista dal citato articolo 18, sì identifica con qualsiasi terzo che, risultando titolare dell’interesse assicurato, quale proprietario o conducente del veicolo assicurato ancorché non contraente, sia beneficiario dell’assicurazione (va, pero, osservato che tale sentenza si riferisce ad una fattispecie in cui il conducente coincideva con il proprietario del veicolo, ma era diverso il contraente dell’assicurazione, e la sentenza di merito – cassata in sede di legittimità ‑ aveva escluso la legittimazione passiva, rispetto all’azione di rivalsa ex articolo 18, del proprietario-conducente).

Questo Collegio condivide la tesi prevalente che limita il significato del termine “assicurato”, impiegato nell’articolo 18, secondo comma, della legge 990/69, al proprietario del veicolo (ed ai soggetti a lui equiparati a norma dell’articolo 2054, terzo comma, Cpc) (così la citata Cassazione 15848/01, § 4 della motivazione). La rivalsa prevista dalla detta norma è, infatti legata al contratto di assicurazione, essendo attribuita nei casi in cui l’assicuratore “avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”, onde va indirizzata contro colui che era soggetto all’obbligo assicurativo e che è parte del rapporto assicurativo, al quale è invece estraneo il conducente. Quest’ultimo, come si è detto, è assoggettato all’azione di rivalsa dell’assicuratore nella sola ipotesi prevista dall’articolo 1, terzo comma, della legge 990/69, in cui però è esclusa la responsabilità

del proprietario. Ed è significativo che la detta norma, nel prevedere la rivalsa dell’assicuratore verso il conducente, la limiti espressamente a “questo caso”. e cioè all’unico caso in cui la rivalsa non è esperibile contro il proprietario del veicolo.

Il problema interpretativo qui posto è, per qualche aspetto, analogo a quello che si è affrontato per individuare il litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore, indicato dall’articolo 23 della legge 990/69 come soggetto “responsabile del danno”. Tale termine è stato da questa Corte interpretato in senso restrittivo come indicante il solo proprietario del veicolo, e non anche il conducente, proprio per il collegamento del primo soggetto (e non pure del secondo) con il contratto di assicurazione (in tal senso vedi Sezioni unite, 4055/84, con orientamento poi seguito pressoché uniformemente da questa Corte).

Analogamente il termine “assicurato”. legittimato passivo all’azione di rivalsa prevista nel citato articolo 18, pur potendo, di per sé solo considerato, comprendere anche il conducente del veicolo (che, beneficiando del contratto di assicurazione, può considerarsi titolare dell’interesse dedotto in assicurazione), va interpretato in senso restrittivo e riferito soltanto al proprietario-assicurato.

Deve, quindi ritenersi che il conducente Azzaroni non sia legittimato passivo dell’azione di rivalsa proposta dalla società assicuratrice e fondata sull’articolo 18 della legge 990/69, sussistendo tale legittimazione passiva soltanto nella particolare situazione prevista dall’articolo 1 della stessa legge.

Stante la disciplina specifica dettata dalla legge 990/69 in tema dì assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, essa prevale sulle disposizioni del Cc previste in generale per le obbligazioni, e quindi anche sull’articolo 1203, n. 3, Cc invocato dalla società Sara a fondamento dell’azione di rivalsa da essa proposta sia contro il proprietario che contro il conducente del veicolo danneggiante.

9. In conclusione, il ricorso proposto dall’Azzaroni va accolto, perché, per effetto del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza 1415/92, non. sussiste il presupposto previsto dall’articolo 1, comma terzo, ultima parte, della legge 990/69, e cioè la circolazione del veicolo contro la volontà del proprietario, onde è errata la sentenza impugnata che ha accolto l’azione di rivalsa prevista dal detto articolo 1.

Consegue che, in accoglimento del ricorso Azzaroni e del ricorso Sara, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che giudicherà nuovamente sugli appelli proposti conformandosi al seguente principio di diritto: “L’azione di rivalsa di cui è titolare l’assicuratore della responsabilità civile, a nonna dell’articolo 18, secondo comma, ultima parte, della legge 990/69, è data soltanto nei confronti del proprietario-assicurato del veicolo danneggiante (la cui circolazione non sia avvenuta contro la sua volontà), e non anche contro il conducente dello stesso veicolo.

Al giudice di rinvio è rimessa anche la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso proposto da Azzaroni ed il ricorso proposto da Sara Assicurazioni, rigetta il ricorso proposto da Pasotto, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Milano, anche per le spese del giudizio di cassazione.