Penale

Friday 17 October 2003

In caso di inseguimento dopo una rapina gli agenti possono sparare ai malviventi, ma stando attenti!

In caso di inseguimento dopo una rapina gli agenti possono sparare ai malviventi, ma…stando attenti!

Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 28 aprile-13 ottobre 2003, n. 15271

Presidente Carbone – relatore Durante

Pm Uccella – conforme – ricorrente Bravi

Svolgimento del processo

Bravi Massimiliano, assumendo che era stato attinto con gravissime conseguenze lesive da un colpo di arma da fuoco esploso da una pattuglia di carabinieri composta da Parpaiola Marco e Sarto Stefano contro l’autovettura, sulla quale si trovava, dopo che la stessa aveva forzato un posto di blocco, conveniva innanzi al Tribunale di Venezia il ministero dell’Interno per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni.

Nella contumacia del ministero il tribunale in composizione monocratica accoglieva la domanda, liquidando il danno in lire 1.034.632.000.

La Corte di appello di Venezia perveniva ad opposta conclusione, considerando che, se pure si doveva condividere quanto affermato dal tribunale e, cioè, che nel quadro di un doveroso contemperamento degli interessi in gioco il tiro avrebbe dovuto essere ad altezza tale da evirare di mettere in pericolo le persone che occupavano l’autovettura, tuttavia la condotta del Parpaiola, il quale aveva esploso il colpo, costituiva esercizio di attività doverosa e mirava a respingere una resistenza all’autorità, sicché era riconducibile all’esercizio di (in diritto-dovere con esclusione dell’ingiustizia del danno; che non era possibile ascrivere l’evento a colpa del Parpaiola, che si trovava in condizioni tali che non si poteva pretendere la normale precisione di tiro, «considerato che la raffica di mitra risulta essere stata sparata in un unico contesto nell’immediatezza della caduta del milite».

Il Bravi ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi; l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

Il ricorso non contiene una parte dedicata alla esposizione dei fatti, ma è ciononostante ammissibile in quanto la vicenda processuale si può ricostruire negli elementi indispensabili per decidere attraverso i motivi.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia falsa applicazione degli articoli 2043 Cc e 53 Cp; sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di merito non è ravvisabile uso legittimo delle armi con esclusione dell’ingiustizia del danno tutte le volte che, come nella specie, venga fatto fuoco contro chi senza (opporre resistenza si dà alla fuga per sottrarsi all’arresto.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta carenza e contraddittorietà della motivazione; in particolare addebita alla corte di merito di avere ritenuto la ricorrenza della scriminante di cui all’articolo 53 Cp sulla base di una ricostruzione dei fatti resistita dalle risultanze probatorie e soprattutto senza considerare che i colpi sono stati esplosi ad altezza di uomo contro autovettura in corsa dal Parpaiola che, come da lui. stesso dichiarato, non è affatto caduto a terra.

I motivi, che varino esaminati congiuntamente per la stretta interdipendenza, sono fondati nei limiti che risultano da quanto appresso.

Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale quando taluno si sottrae con la fuga ad un’intimazione o all’arresto l’uso delle armi non è legittimo perché la tuga non costituisce resistenza attiva.

La giurisprudenza più recente è orientata diversamente (Cassazione penale, sezione quarta, 7 giugno 2000, Brancatelli, in Cassazione penale, 2716/01).

Muovendo dalla considerazione che nella descrizione della fattispecie la distinzione tra resistenza attiva e passiva non assume alcuna rilevanza, tale giurisprudenza utilizza il criterio della proporzione tra i contrapposti interessi come requisito implicito e canone immanente della fattispecie medesima con estensione, oltre che alla legittimità dell’uso dell’arma in sé, alla graduazione di esso, tenendo comunque presente che al pubblico ufficiale, il quale sì trovi in situazione che imponga l’adempimento del dovere, non è riconosciuta ‑ come invece nel caso della legittima difesa o della stato di necessità ‑ un’opzione di rinuncia o di commodus discessus.

Conseguentemente la fuga non impedisce al pubblico ufficiale di usare le armi tutte le volte che l’uso sia necessaro, avuto riguardo al criterio di proporzionalità tra gli interessi in conflitto e precisamente tra il rischio di

danno al fuggitivo ed a terzi, seppure per questi in diversa prospettiva, ed il contenuto del dovere di ufficio da adempiere.

In particolare, quando l’uso dell’arma sia finalizzato a bloccare la fuga di malviventi si deve ritenere che sussista la proporzione, ove per le specifiche modalità con le quali i fuggitivi cercano di sottrarsi alla cattura siano ragionevolmente prospettabili in aggiunta all’avvenuta commissione di reati, al cui accertamento essi cerchino di sottrarsi, rischi attuali per l’incolumità e la sicurezza di terzi; verificandosi tale ipotesi, ed accertata quindi la legittimità dell’uso dell’arma, nella specifica forma prescelta dal pubblico ufficiale, non può farsi poi carico a quest’ultimo dell’evento diverso e più grave da lui prodotto, rispetto a quello preventivato, quando tale evento non sia riconducibile a negligenza o imperizia, ma all’ineludibile componente di rischio che l’uso dell’arma in sé comporta.

A questa giurisprudenza, condivisa da autorevole dottrina, aderisce il Collegio, ritenendo pertanto che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il solo fatto che l’autovettura ha proseguito la marcia e non l’ha arrestata al posto di blocco non vale di per sé ad escludere la legittimità dell’uso delle armi.

Peraltro, la sentenza impugnata presenta le carenze motivazionali che le vengono addebitate in quanto ha

ritenuto che il Parpaiola ha esploso i colpi di arma da fuoco da terra senza. esaminare la deposizione dell’altro carabiniere, Sarto Stefano, riportata nel ricorso, dalla quale risulta che il Parpaiola «voltandosi indietro, taceva partire una raffica»; deposizione che incide direttamente sui punti che concernono la proporzionalità tra gli interessi in conflitto nella graduazione dell’uso dell’arma, con possibilità di esclusione della legittimità dell’uso stesso, e la valutazione del comportamento del pubblico ufficiale sotto il profilo della diligenza e della perizia.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio per nuovo esame sulla base dei principi di cui sopra e pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della corte di appello di Venezia.

Rimangono assorbiti i rimanenti motivi: il terzo perché il ricorrente lamenta di essere stato condannato alle spese del giudizio di primo grado in favore del ministero, ancorché lo stesso fosse contumace; il quarto perché il ricorrente si duole della carente motivazione dell’ordinanza di sospensione.

PQM

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.