Penale

Tuesday 31 August 2004

In base alla Direttiva UE n. 80/2004 ogni Stato membro provvederà a risarcire i danni da reato causati sul proprio territorio da cittadini insolvibili o non identificati.

In base alla Direttiva UE n. 80/2004 ogni Stato membro provvederà
a risarcire i danni da reato causati sul proprio territorio da cittadini
insolvibili o non identificati

DIRETTIVA 2004/80/CE DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2004 relativa all’indennizzo delle vittime di reato

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la
Comunità europea, in particolare l’articolo 308 [1],

vista la proposta della Commissione [2],

visto il parere del Parlamento europeo
[3],

visto il parere del Comitato economico e
sociale [4],

considerando quanto segue:

(1) Uno degli obiettivi della Comunità
europea consiste nell’abolizione degli ostacoli tra Stati membri alla libera
circolazione delle persone e dei servizi.

(2) La Corte di giustizia ha statuito
nella causa Cowan [5] che, allorché il diritto
comunitario garantisce alle persone fisiche la libertà di recarsi in un altro
Stato membro, la tutela della loro integrità personale in detto Stato membro
alla stessa stregua dei cittadini e dei soggetti che vi risiedano costituisce
il corollario della libertà di circolazione. Dovrebbero concorrere alla
realizzazione di tale obiettivo misure volte a
facilitare l’indennizzo delle vittime di reato.

(3) Il Consiglio europeo, nella
riunione di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha sollecitato
l’elaborazione di norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità, in
particolare sull’accesso delle vittime alla giustizia e sui loro diritti al
risarcimento dei danni, comprese le spese legali.

(4) Nella dichiarazione sulla lotta al
terrorismo, il Consiglio europeo di Bruxelles, riunito il 25 e 26 marzo 2004, ha sollecitato
l’adozione della presente direttiva entro il 1 o maggio 2004.

(5) Il 15 marzo 2001 il Consiglio ha
adottato la decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima
nel procedimento penale [6]. Questa decisione, basata sul titolo VI del
trattato sull’Unione europea [7], consente alle vittime di chiedere un
risarcimento da parte dell’autore del reato nell’ambito del
procedimento penale.

(6) Le vittime di reato nell’Unione
europea dovrebbero avere il diritto di ottenere un indennizzo equo e adeguato
per le lesioni subite, indipendentemente dal luogo della Comunità europea in
cui il reato è stato commesso.

(7) La presente direttiva stabilisce un
sistema di cooperazione volto a facilitare alle vittime di reato l’accesso
all’indennizzo nelle situazioni transfrontaliere, che dovrebbe operare sulla
base dei sistemi degli Stati membri in materia di indennizzo delle vittime di reati
intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori.

Dovrebbe essere pertanto istituito in
tutti gli Stati membri un meccanismo di indennizzo.

(8) La maggior parte degli Stati membri
ha già istituito questi sistemi di indennizzo, alcuni di essi in adempimento
dei loro obblighi derivanti dalla convenzione europea del 24 novembre 1983 sul
risarcimento alle vittime di atti di violenza [8].

(9) Poiché le misure contenute nella
presente direttiva sono necessarie al raggiungimento di obiettivi della
Comunità e il trattato non prevede per l’adozione della presente direttiva
poteri di azione diversi da quelli dell’articolo 308, si applica quest’ultimo articolo.

(10) Le vittime di reato, in molti casi,
non possono ottenere un risarcimento dall’autore del reato, in quanto questi
può non possedere le risorse necessarie per ottemperare a una condanna al
risarcimento dei danni, oppure può non essere identificato o perseguito.

(11) Dovrebbe essere introdotto un
sistema di cooperazione tra le autorità degli Stati membri per facilitare
l’accesso all’indennizzo nei casi in cui il reato sia stato commesso in uno
Stato membro diverso da quello in cui la vittima risiede.

(12) Questo sistema dovrebbe consentire
alle vittime di reato di rivolgersi sempre ad un’autorità del proprio Stato
membro di residenza e dovrebbe ovviare alle eventuali difficoltà pratiche e
linguistiche connesse alle situazioni transfrontaliere.

(13) Il sistema dovrebbe comprendere le
disposizioni necessarie a consentire alla vittima di trovare le informazioni
richieste per presentare la domanda di indennizzo e a permettere una
cooperazione efficiente tra le autorità coinvolte.

(14) La presente direttiva rispetta i
diritti fondamentali ed osserva i principi riaffermati in particolare dalla
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea come principi generali del
diritto comunitario.

(15) Poiché lo scopo di facilitare alle
vittime di reato l’accesso all’indennizzo nelle situazioni transfrontaliere non
può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a motivo degli
elementi transfrontalieri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli
effetti dell’intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire,
in base al principio di sussidiarietà sancito
dall’articolo 5 del trattato [9]. La presente direttiva si limita a quanto è
necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(16) Le misure necessarie per
l’attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 [10], recante modalità per
l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

ACCESSO ALL’INDENNIZZO NELLE
SITUAZIONI TRANSFRONTALIERE

Articolo 1

Diritto di presentare la domanda
nello Stato membro di residenza

Gli Stati membri assicurano che, se
un reato intenzionale violento è stato commesso in uno Stato membro diverso da
quello in cui il richiedente l’indennizzo risiede
abitualmente, il richiedente ha diritto a presentare la domanda presso
un’autorità o qualsiasi altro organismo di quest’ultimo
Stato membro.

Articolo 2

Responsabilità per il pagamento dell’indennizzo

L’indennizzo è erogato dall’autorità
competente dello Stato membro nel cui territorio è stato commesso il reato.

Articolo 3

Autorità responsabili e procedure amministrative

1. Gli Stati membri istituiscono o
designano una o più autorità o altri organismi, in appresso denominate
"autorità di assistenza ", responsabili per
l’applicazione dell’articolo 1.

2. Gli Stati membri istituiscono o
designano una o più autorità o altri organismi incaricati di decidere sulle
domande di indennizzo, in appresso denominate
"autorità di decisione ".

3. Gli Stati membri si impegnano a limitare le formalità amministrative
necessarie per la domanda di indennizzo allo stretto indispensabile.

Articolo 4

Informazione dei potenziali
richiedenti

Gli Stati membri provvedono, con i
mezzi che ritengono più idonei, affinché i potenziali richiedenti
l’indennizzo abbiano accesso alle informazioni essenziali relative alla
possibilità di richiedere un indennizzo.

Articolo 5

Assistenza al richiedente

1. L’autorità di assistenza
fornisce al richiedente le informazioni di cui all’articolo 4 nonché i
necessari moduli di domanda, sulla base del manuale redatto ai sensi
dell’articolo 13, paragrafo 2.

2. L’autorità di assistenza
fornisce al richiedente, su domanda di quest’ultimo,
orientamento e informazioni generali sulle modalità di compilazione della
domanda e sulla documentazione a sostegno eventualmente richiesta.

3. L’autorità di assistenza
non compie alcuna valutazione della domanda.

Articolo 6

Trasmissione delle domande

1. L’autorità di assistenza
trasmette con la massima rapidità all’autorità di decisione la domanda e
l’eventuale documentazione a sostegno della stessa.

2. L’autorità di assistenza
trasmette la domanda avvalendosi del formulario tipo di cui all’articolo 14.

3. La lingua della domanda e
dell’eventuale documentazione a sostegno è determinata ai sensi dell’articolo
11, paragrafo 1.

Articolo 7

Ricezione delle domande

Alla ricezione di una domanda
trasmessa ai sensi dell’articolo 6, l’autorità di decisione invia al più presto
all’autorità di assistenza e al richiedente, le
seguenti informazioni:

a) la persona di contatto o l’ufficio
competente per la gestione della pratica;

b) un avviso di avvenuta
ricezione;

c) se possibile, l’indicazione
approssimativa dei tempi in cui verrà presa una
decisione sulla domanda.

Articolo 8

Richiesta di informazioni
supplementari

Se necessario, l’autorità di assistenza fornisce al richiedente un orientamento
generale per soddisfare le richieste di informazioni supplementari formulate
dall’autorità di decisione.

Su domanda del richiedente, l’autorità
di assistenza trasmette in seguito tali informazioni al più presto direttamente
all’autorità di decisione, allegandovi, se del caso, un elenco dell’eventuale
documentazione a sostegno trasmessa.

Articolo 9

Audizione del richiedente

1. Qualora l’autorità di decisione
decida, in conformità con le leggi del proprio Stato membro, di ascoltare il
richiedente o qualsiasi altra persona, quali un testimone o un esperto, può
contattare l’autorità di assistenza affinché:

a) gli interessati siano ascoltati
direttamente dall’autorità di decisione, in conformità con le leggi dello Stato
membro di quest’ultima, in particolare tramite
conferenza telefonica o videoconferenza, oppure

b) gli interessati siano ascoltati
dall’autorità di assistenza, in conformità con le
leggi del suo Stato membro. L’autorità di assistenza
trasmetterà in seguito un verbale dell’audizione all’autorità di decisione.

2. L’audizione diretta ai sensi del
paragrafo 1, lettera a) , può aver luogo soltanto in
cooperazione con l’autorità di assistenza e su base volontaria; è esclusa la
possibilità per l’autorità di decisione di imporre misure coercitive.

Articolo 10

Comunicazione della decisione

L’autorità di decisione, avvalendosi
del formulario tipo di cui all’articolo 14, invia la decisione sulla domanda di indennizzo al richiedente ed all’autorità di assistenza,
conformemente alla legislazione nazionale, al più presto dopo la sua adozione.

Articolo 11

Altre disposizioni

1. Le informazioni trasmesse da
un’autorità all’altra in applicazione degli articoli da 6 a 10 sono redatte:

a) nelle lingue ufficiali o in una
delle lingue dello Stato membro dell’autorità a cui l’informazione è diretta,
che corrisponda a una delle lingue delle istituzioni
comunitarie;

oppure

b) in un’altra lingua delle
istituzioni comunitarie che tale Stato membro ha indicato di poter accettare,
ad eccezione:

i) del testo integrale delle
decisioni adottate dall’autorità di decisione, il cui
regime linguistico è disciplinato dalle leggi del suo Stato membro;

ii) dei verbali redatti in seguito ad
un’audizione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), il cui regime
linguistico è determinato dall’autorità di assistenza purché corrisponda a una
delle lingue delle istituzioni comunitarie.

2. I servizi resi dall’autorità di assistenza ai sensi degli articoli da 1 a 10 non danno
titolo a pretendere dal richiedente o dall’autorità di decisione il rimborso di
oneri o di spese.

3. I moduli di domanda
e l’eventuale altra documentazione trasmessi ai sensi degli articoli da 6 a 10 sono esenti da
autenticazione o qualsiasi formalità equivalente.

CAPO II

SISTEMI DI INDENNIZZO NAZIONALI

Articolo 12

1. Le disposizioni della presente
direttiva riguardanti l’accesso all’indennizzo nelle
situazioni transfrontaliere si applicano sulla base dei sistemi degli Stati
membri in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti
commessi nei rispettivi territori.

2. Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano
l’esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali
violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo
ed adeguato delle vittime.

CAPO III

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Articolo 13

Dati da comunicare alla Commissione e
manuale

1. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione, entro il 1° luglio 2005:

a) l’elenco delle autorità istituite
o designate in conformità dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, comprese, se del
caso, informazioni relative alla competenza
giurisdizionale speciale e territoriale di tali autorità;

b) la o le lingue di cui all’articolo
11, paragrafo 1, lettera a), che le autorità possono accettare ai fini
dell’applicazione degli articoli da 6
a 10 nonché la o le lingue
ufficiali diverse dalla o dalle loro, nelle quali essi accettano che siano
trasmesse le domande conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b) ;

c) le informazioni di cui
all’articolo 4;

d) i moduli necessari per fare
domanda di indennizzo.

Gli Stati membri informano la
Commissione di qualsiasi cambiamento sopravvenuto in
relazione a tali dati.

2. La Commissione, in
cooperazione con gli Stati membri, elabora e pubblica su Internet un manuale
contenente i dati forniti dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1. La Commissione è
incaricata di provvedere alle necessarie traduzioni del manuale.

Articolo 14

Formulario tipo per la trasmissione
delle domande e delle decisioni

I formulari tipo per la trasmissione delle
domande e delle decisioni sono predisposti al più
tardi entro il 31 ottobre 2005 conformemente alla procedura di cui all’articolo
15, paragrafo 2.

Articolo 15

Comitato

1. La Commissione è assistita da un
comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento
al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione
1999/468/CE.

3. Il comitato adotta il proprio
regolamento interno.

Articolo 16

Punti di contatto centrali

Gli Stati membri designano un punto
di contatto centrale con la funzione di:

a) fornire assistenza
nell’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2;

b) promuovere la stretta
collaborazione e lo scambio d’informazioni tra le autorità di
assistenza e di decisione degli Stati membri; e

c) fornire assistenza e cercare soluzioni
a qualsiasi difficoltà possa sorgere nell’applicazione degli articoli da 1 a
10.

I punti di contatto si riuniscono
periodicamente.

Articolo 17

Disposizioni più favorevoli

La presente direttiva non preclude
agli Stati membri la possibilità di introdurre o mantenere, nella misura in cui
siano compatibili con la presente direttiva:

a) disposizioni più favorevoli a
vantaggio delle vittime di reato o di qualsiasi altra persona lesa da un reato;

b) disposizioni volte a indennizzare le vittime di reati commessi al di fuori del
loro territorio o qualsiasi altra persona lesa da tali reati, fatte salve le
condizioni che gli Stati membri possono specificare a tal fine.

Articolo 18

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore
le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2006, fatta eccezione
per l’articolo 12, paragrafo 2, per il quale tale data è fissata al 1° luglio
2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri possono prevedere
che le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva si
applichino unicamente ai richiedenti le cui lesioni
derivino da reati commessi dopo il 30 giugno 2005.

3. Quando
gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento
alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto
della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise
dagli Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi
adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 19

Riesame

Entro il 1° gennaio 2009 la Commissione presenta
al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una
relazione sull’applicazione della presente direttiva.

Articolo 20

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore
il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.

Articolo 21

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari
della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL