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Tuesday 19 October 2004

In assenza del sindaco e del vicesindaco l’ assessore competente può emettere ordinanze contingibili e urgenti. TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. I – sentenza 13 ottobre 2004 n. 1888

In assenza del sindaco e del vicesindaco l’assessore competente può
emettere ordinanze contingibili e urgenti.

TAR CALABRIA –
CATANZARO, SEZ. I – sentenza 13 ottobre 2004 n. 1888
– Pres. Esposito, Est. Biancofiore – Bartucca
(Avv. Giampà) Comune di Filadelfia (Avv. Lacaria) e Rotella Franco s.a.s.
(Avv. Marincola)

FATTO

Espongono in ricorso gli interessati,
tutti proprietari pro indiviso di un immobile situato in Via Puja di Filadelfia, che detta costruzione è stata abbattuta
d’urgenza dietro ordine dell’assessore facente funzioni del Sindaco, a causa
del crollo di una parte di essa determinato dai lavori
di realizzazione della rete di raccolta delle acque bianche, in corso di
esecuzione appunto in Via Puja. Hanno concluso quindi per l’annullamento del provvedimento e per
il risarcimento del danno che quantificano in cinquanta milioni di vecchie
lire.

Avverso tale
ordinanza hanno
dedotto la violazione dell’art. 54 del D.Lgs n. 267
del 2000, la carenza di motivazione, nonché la mancanza dei presupposti per
l’esercizio del potere di ordinanza.

L’Amministrazione comunale,
costituitasi in giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso ed analogamente
ha effettuato il titolare della ditta incaricata della
demolizione che era pure colui che stava realizzando la rete di scarico
dell’acqua nella via adiacente all’immobile.

Il ricorso è stato trattenuto per la
decisione all’udienza pubblica del 9 luglio 2004.

DIRITTO

Col proposto gravame gli interessati,
tutti proprietari pro indiviso di un immobile situato nel Comune di Filadelfia,
hanno impugnato l’ordinanza contingibile ed urgente
con la quale è stato disposto l’abbattimento immediato
della porzione di fabbricato sopravvissuta ad un crollo, chiedendone
l’annullamento ed il risarcimento del danno, quantificato in cinquanta milioni
di vecchie lire come dovuto per l’illegittimità del provvedimento e per
l’impossibilità di ricostruire l’immobile secondo la volumetria precedente,
attesa l’entrata in vigore del nuovo Piano Regolatore comunale.

Avverso l’ordinanza hanno in buona sostanza lamentato che l’ordinanza non recava
alcuna firma leggibile, che era stata adottata dall’assessore competente per
materia senza alcuna delega espressa del Sindaco, che non erano stati avvisati
in alcun modo, ma che anzi il provvedimento emesso il 21 febbraio 2001 alle ore
16,50 era stato immediatamente eseguito senza essere stato notificato loro e
senza previa notizia alla Prefettura. L’atto non recava inoltre una
giustificazione tale da sorreggerne l’urgente esecuzione.

Le doglianze possono essere in parte
accolte come di seguito verrà precisato.

1.a L’ordinanza risulta
firmata dall’assessore all’urbanistica e reca esplicitamente la enunciazione
delle ragioni per le quali tale soggetto ha dovuto provvedere a tale bisogna,
laddove si legge che stante la contemporanea assenza del signor Sindaco e del
signor Vice Sindaco e la necessità di intervenire immediatamente onde evitare
ulteriori pericoli a persone e/o cose la presente ordinanza, contingibile ed urgente, viene firmata dall’assessore
all’urbanistica.

In tale circostanza non è dato
riscontrare alcuna illegittimità, dal momento che come
è dato evincere dallo Statuto del Comune di Filadelfia, è prevista la figura
del Vicesindaco al quale competono i poteri di supplenza in caso di assenza o
di impedimento del Sindaco ed è altresì previsto che gli assessori in caso di
assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitino le funzioni sostitutive del
Sindaco.(art. 26 dello Statuto). Poiché nel caso in esame risultavano
assenti sia il Sindaco, sia il Vicesindaco l’ordinanza è stata adottata
dall’assessore statutariamente competente in quel momento.

1.b E’ smentito in fatto l’ulteriore aspetto della censura che del procedimento non sia
stata informata la Prefettura, in quanto
come risulta dagli atti prodotti in giudizio dall’Amministrazione comunale, a
seguito dell’intervento dei Vigili del Fuoco accorsi sul luogo in cui si era
verificato il crollo di parte dell’edificio di proprietà dei ricorrenti per
verificarne l’ulteriore stabilità, questi ultimi informavano
del sopralluogo avvenuto il 21 febbraio 2001 la Prefettura che invitava il
Sindaco di Filadelfia ad adottare, con ogni urgenza, i provvedimenti di
competenza a tutela della pubblica e privata incolumità dei cittadini. (nota della Prefettura a prot. n. 669/011/Gab del 26 febbraio
2001) E’ vero che la nota prefettizia perveniva all’Amministrazione comunale
sei giorni dopo che questa aveva già provveduto, ma in ogni caso essa dimostra
che il Comune avrebbe comunque dovuto operare in modo da rimuovere la
situazione di pericolo per la pubblica incolumità, come verificato dai vigili
del fuoco e sulla cui necessità ed urgenza la Prefettura non aveva potuto che
concordare.

2. Va accolta invece la censura di incongruità, perplessità e carenza della motivazione.

Il provvedimento è motivato sulla
base del rapporto dei Vigili del Fuoco che il giorno stesso in cui è stata poi emanata l’ordinanza hanno constatato lo stato di
degrado dell’intero fabbricato per vetustà, con parziale cedimento della
muratura costituente un angolo della perimetrazione
esterna, con conseguente crollo della porzione di tetto su di esso poggiante. E
constatavano pure che situazione di ulteriore aggravio
delle condizioni di equilibrio statico era risultata essere la presenza in
forma diffusa di numerose fessurazioni e lesioni
sulla facciata principale prospiciente la strada Puja
con presumibile crollo sulla medesima, aperta al transito pedonale e veicolare.
I vigili concludevano il loro rapporto ritenendo necessaria
ai fini dell’emissione dell’ordinanza di ripristino delle condizioni di
normalità l’urgente realizzazione di opere di protezione dell’area sottostante
a rischio di crolli, di opere finalizzate ad inibire il transito delle persone
e dei veicoli al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità. (rapporto dei Vigili del Fuoco a prot.
n. 152 del 21 febbraio 2001).

A fronte quindi del parere
dell’organo tecnico deputato alla tutela della pubblica incolumità dai danni
derivanti da edifici pericolanti, quali sono i vigili del fuoco, e che, come
sopra accennato, consigliavano la realizzazione di opere
di protezione dell’area sottostante a rischio di crolli, che ben potevano
consistere in ponteggi di puntellamento e consolidamento della porzione di edificio
residua, il Comune ha invece ritenuto di disporre la ben più grave e drastica
misura dell’abbattimento dell’edificio senza valutare misure alternative e
senza neppure porsi la questione, o quanto meno pur essendosela posta, senza
esporne in motivazione le relative argomentazioni.

3. Pur
essendosi rilevata l’illegittimità parziale del provvedimento impugnato in
relazione ad alcune delle censure prospettate nel ricorso, non può essere
accolta la richiesta di risarcimento del danno quantificata in ricorso in L. 50.000.000 milioni e giustificata dalla circostanza che
gli interessati si vedono impediti a procedere alla ricostruzione dell’immobile
nelle sue precedenti dimensioni, atteso che il nuovo strumento urbanistico
rende impraticabile la precedente volumetria.

La richiesta va respinta, in quanto i
ricorrenti non dimostrano né quali fossero le precedenti dimensioni
dell’immobile che è stato abbattuto, né quale fosse lo
stato in cui versava, prima dei lavori sulle tubazioni dell’acqua intervenuti
sulla strada ove esso era ubicato, limitandosi a attribuire la responsabilità
del crollo alla ditta esecutrice delle stesse opere, imputata di avere
realizzato le tubazioni ad una distanza più vicina al marciapiede della casa e
non al centro della strada come risulterebbe dal progetto. E
non suffragano detta deduzione neppure con documentazione fotografica, che
dimostri dove la ditta Rotella, pure chiamata in giudizio, stesse operando e
dove invece avrebbe dovuto operare. Di talchè non è
provato il nesso eziologico tra evento e danno,
necessario, oltre all’ingiustizia dello stesso, affinchè
il giudice possa procedere ad una pronuncia in merito.

Tutto ciò
conformemente al tradizionale principio civilistico,
costantemente richiamato dalla giurisprudenza di questo Tribunale, secondo il
quale in materia di prove dei fatti il principio dispositivo opera
incondizionatamente qualora si tratti di materiale probatorio la cui produzione
in giudizio rientri nella piena disponibilità della parte interessata. (ed anche
T.A.R. Campania, sez. V, Napoli, 8 febbraio 2002, n. 762).

Il difetto di dimostrazione sopra
indicato non rende neppure possibile l’indicazione di criteri acchè l’amministrazione possa effettuare
una congrua proposta di risarcimento nel termine fissato dal giudice, ai sensi
dell’art. 35, comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.
80.

Per le considerazioni di cui sopra il
ricorso va in parte accolto e per l’effetto va
annullato il provvedimento in data 21 febbraio 2001 del Comune di Filadelfia,
come in motivazione indicato, per il resto va respinto.

Le spese seguono la soccombenza parziale e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Calabria – Sezione Seconda definitivamente pronunziando sul ricorso n.
1360/1999 lo accoglie in parte e per l’effetto annulla
il provvedimento in data 21 febbraio 2001 del Comune di Filadelfia, come in
motivazione indicato, per il resto lo respinge.

Condanna il Comune di Filadelfia al
pagamento di Euro 2000,00 a favore dei
ricorrenti per spese di giudizio ed onorari.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in
Catanzaro nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2004.

IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE

Depositata in Segreteria il 13
ottobre 2004