Lavoro e Previdenza

Thursday 30 January 2003

Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità , di disoccupazione e importo dell’ assegno per attività socialmente utili, relativi all’ anno 2003. INPS CIRCOLARE N. 19 del 29.01.2003

Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità, di disoccupazione e importo dellassegno per attività socialmente utili, relativi allanno 2003.

INPS CIRCOLARE N. 19 del 29.01.2003

SOMMARIO: Importi massimi da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione e aumento dellassegno per attività socialmente utili, relativi allanno 2003.

I TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

     Secondo quanto previsto dalla normativa vigente gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui alla legge 13 agosto 1989, n. 427, come modificata dallarticolo 1, comma 5, della legge 19 luglio 1994, n. 451, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il secondo dei suddetti massimali, sono incrementati, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, nella misura dell80 per cento dellaumento derivate dalla variazione dellindice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

     Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dallarticolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

     Ciò premesso, si comunica che tenuto conto della variazione di tale indice accertata per lanno 2002 gli importi riguardanti i massimali in questione risultano fissati, per lanno 2003, nelle misure di seguito indicate, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione prevista dallarticolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,54 per cento:

        1)  euro  791,21           747,38

        2)  euro  950,95           898,27

Settore edile

        1)  euro      949,45        896,85

        2)  euro   1.141,14      1.077,92

     Limporto della retribuzione mensile che costituisce la soglia per lapplicazione dei massimali di cui ai punti 2 suddetti è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2003, in euro 1.711,71.

II INDENNITA DI MOBILITA

     Gli importi massimi mensili, da applicare alla misura iniziale dellindennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2002, sono, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione istituita dallarticolo 26 della legge n. 41/1986, i seguenti:

       1)  euro     791,21          747,38

       2)  euro      950,95          898,27

     Anche per lindennità di mobilità limporto della retribuzione mensile per lapplicazione del massimale più elevato, indicato al punto 2, è fissato in euro 1.711,71.

III – TRATTAMENTI SPECIALI DI DISOCCUPAZIONE PER LEDILIZIA

     Gli importi riportati nel precedente paragrafo II trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per ledilizia di cui allarticolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui allarticolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451.

     Limporto che deve essere corrisposto ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per ledilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, resta invece fissato anche per lanno 2003 in euro 579,49 che, al netto della riduzione del 5,54 per cento, è pari a euro 547,39.

IV – INDENNITA ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE

     Gli importi massimi mensili dellindennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione di cui allarticolo 26 della legge n. 41/1986, sono pari a euro 791,21 ed a euro 950,95.

     Per quanto riguarda lindennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento allattività svolta nel corso dellanno 2002, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno e indicati nella circolare n. 23 del 23 gennaio 2002 (euro 776,12 ed euro 932,82).

V – ASSEGNO PER ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI (A.S.U.)

     Limporto mensile dellassegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili che, ai sensi dellarticolo 8, comma 8, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, deve essere rivalutato dal 1° gennaio di ciascun anno nella misura dell80 per cento della variazione annuale dellindice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati è pari, dal 1° gennaio 2003, a euro 472,36. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui allarticolo 26 della legge n. 41/1986.

     Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, si precisa che, per tale prestazione, non opera la rivalutazione in parola né laumento di cui allarticolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144; il relativo assegno resta pertanto fissato in euro 413,16 mensili.