Lavoro e Previdenza

Wednesday 29 January 2003

Impiego pubblico: la giurisdizione sui concorsi interni è del giudice ordinario. TAR SICILIA-PALERMO, SEZ. I – Sentenza 24 gennaio 2003 n. 92

Impiego pubblico: la giurisdizione sui concorsi interni è del giudice ordinario.

TAR SICILIA-PALERMO, SEZ. I – Sentenza 24 gennaio 2003 n. 92 – Pres. Giallombardo, Est. Maisano – Mangione (Avv. Sigillò) c. Comune di Palermo (Avv. Amoroso), Giallombardo (Avv. Dipietro), Polese, Cerniglia Raitano e Santoro (n.c.) – (dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del G.A.).

per l’annullamento

della determinazione dirigenziale n. 328 13 agosto 2002; del regolamento comunale dei concorsi, approvato con delibera della giunta comunale 737 del 23.11.2000 limitatamente all’articolo 3 comma 2 e del relativo allegato 1, che disciplina i criteri di prima applicazione dell’istituto della progressione verticale, nella parte in cui prevede che per il diploma di A.S. venga attribuito un punteggio uguale per tutti; della determinazione dirigenziale numero 528 del 30. 10.2001, di indizione della procedura selettiva interna a 32 posti di A.S. coordinatore e di approvazione del relativo bando, relativamente alla parte in cui rinvia al regolamento dei concorsi, per la valutazione del titolo di studio; ed ancora della determinazione dirigenziale n. 103 del 21.5.2002; della comunicazione n. 6802 del 18.7.2002.

FATTO

Con ricorso notificato il 3.10.2002, e depositato il successivo 2.11, il ricorrente ha impugnato: la determinazione dirigenziale n. 328 13 agosto 2002; il regolamento comunale dei concorsi, approvato con delibera della giunta comunale 737 del 23.11.2000, limitatamente all’articolo 3 comma 2 ed al relativo allegato 1, che disciplina i criteri di prima applicazione dell’istituto della progressione verticale, nella parte in cui prevede che per il diploma di A.S. venga attribuito un punteggio uguale per tutti; la determinazione dirigenziale numero 528 del 30.10.2001, di indizione della procedura selettiva interna a 32 posti di A.S. coordinatore e di approvazione  del  relativo bando,  relativamente alla parte in cui rinvia al regolamento dei concorsi, per la valutazione del  titolo di studio; ed  ancora la determinazione dirigenziale n. 103 del 21.5.2002; la comunicazione n. 6802 del 18.7.2002.

In detto ricorso vengono articolate le censure di: I) violazione di legge – eccesso di potere per illogicità manifesta; II) violazione dell’articolo 3 del regolamento comunale – eccesso di potere per illogicità manifesta; III) violazione della determinazione 528 del 26.10.01.

Si sono costituiti il comune di Palermo e la controinteressata Luigia Giallombardo che, con memorie, hanno replicato alle argomentazioni articolate da parte ricorrente e chiesto che il gravame venga dichiarato inammissibile o comunque infondato.

All’udienza fissata per la trattazione della domanda cautelare il procuratore di parte ricorrente ha insistito per la sospensione dei provvedimenti impugnati.

DIRITTO

Ritiene, preliminarmente, il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi dellart.26 l. 6.12.1971 n. 1034, come modificato dallart. 9 l. 21.07.2000 n. 205, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dellistanza cautelare, stante lintegrità del contraddittorio e lavvenuta, esaustiva, trattazione delle tematiche oggetto di giudizio.

Il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Sul punto questo Tribunale con diverse sentenze (vedi, fra le tante, sentenza del 20.3 5.4 2001 n. 513/01) ha già avuto modo di precisare che i così detti concorsi interni non possano essere assimilati alle procedure concorsuali per lassunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e, conseguentemente, per le controversie riguardanti tali procedure non può ritenersi operante leccezione alla giurisdizione del Giudice Ordinario regolata dallart.68 D.Lgs. 29/1993, come novellato dal D.Lgs. 80/1998 (cfr. anche, in termini, Cass., SS.VV. Civ., n. 7859 dell11.06.01).

Ciò precisato in termini generali, va ancora puntualizzato che gli atti che vengono in rilievo nella presente controversia, attengono alla regolamentazione ed indizione di procedure selettive interne e svolgono lesclusiva funzione di disciplinare le modalità di progressione di carriera di dipendenti dellamministrazione.

Sulla base dei principi affermati nei richiamati precedenti, ritiene il Collegio che il sindacato su detti atti sfugga alla giurisdizione del Giudice Amministrativo e rientri nellambito di competenza del Giudice Ordinario, ai sensi dellart.68 D. Lgs. 29/1993, come novellato dal D. Lgs. 80/1998.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, dichiara inammissibile  il ricorso in epigrafe.

Dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2002, con l’intervento dei Sigg.ri Magistrati:

– Giorgio Giallombardo  – Presidente

– Cosimo Di Paola – Consigliere

– Nicola Maisano – Referendario Estensore

Angelo Pirrone, Segretario.

Depositata in Segreteria il 24.01.2003.