Lavoro e Previdenza
Impiego pubblico. Con il DPR 31.07.2003 via libera a nuove assunzioni in attuazione della finanziaria 2003. Gazzetta Ufficiale N. 198 del 27 Agosto 2003
Impiego pubblico. Con il DPR 31.07.2003 via libera a nuove assunzioni in attuazione della finanziaria 2003
Gazzetta Ufficiale N. 198 del 27 Agosto 2003
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 2003
Autorizzazione alle assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003);
Visto, in particolare, il comma 4 dell’art. 34 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, il quale stabilisce che alle
amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a
3.000 abitanti, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia ed
il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e’ fatto divieto, per l’anno
2003, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato,
fatte salve le assunzioni di personale relative a figure
professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia
superiore all’unita’, nonche’ le assunzioni relative alle categorie
protette;
Visto il comma 5 dell’art. 34 della citata legge 27 dicembre 2002,
n. 289, il quale stabilisce che, in deroga al divieto di procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato, per effettive,
motivate ed indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento
delle procedure di mobilita’, le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le
universita’ e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel
limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa
annua lorda a regime pari a 220 milioni di euro e che, a tale fine,
e’ costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento pari
a 80 milioni di euro per l’anno 2003 e a 220 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2004;
Visto l’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed, in
particolare, il comma 3-ter del medesimo articolo;
Visto, il comma 6, dell’art. 34, della citata legge 27 dicembre
2002, n. 289, il quale prevede che le deroghe al divieto di procedere
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato siano autorizzate
secondo la procedura di cui all’art. 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e che e’ prioritariamente considerata
l’immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla
sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla
difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e
vigilanza antincendi, alla ricerca scientifica e tecnologica, al
settore della giustizia ed alla tutela dei beni culturali, nonche’
dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e
di quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si
concluderanno con l’approvazione della relativa graduatoria di merito
entro e non oltre il 31 dicembre 2002;
Considerato che dall’istruttoria prevista dall’art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni,
risulta che le richieste di assunzioni pervenute dalle
amministrazioni interessate nel corso dell’anno 2003, comporterebbero
una spesa annua lorda a regime non compatibile con le risorse
finanziarie previste dal fondo di cui al citato art. 34, comma 5,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Considerate le richieste di assunzioni di personale a tempo
indeterminato pervenute dalle amministrazioni interessate tutte
prioritarie secondo i criteri ed i limiti previsti dall’art. 34,
comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Ritenuto di assicurare il rispetto del limite di spesa derivante
dal fondo di cui al comma 5 del citato art. 34;
Considerato che occorre tenere conto prioritariamente delle
richieste delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo dei
vigili del fuoco riguardanti la sicurezza pubblica, la difesa
nazionale ed il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e vigilanza
antincendi espressamente richiamate dall’art. 39 della legge n. 449
del 1997 e dall’art. 34, comma 6, della legge n. 289 del 2002;
Considerato che le assunzioni di personale richieste dall’ACI non
debbano gravare sul fondo di cui al comma 5 dei citato art. 34, in
quanto detto istituto non rientra nell’elenco degli enti facenti
parte dell’aggregato amministrazioni pubbliche definito secondo i
criteri di contabilita’ nazionale (SEC 95);
Ritenuto che occorre dare priorita’ ai vincitori di concorsi
pubblici, ad un numero prefissato di assunzioni per le sedi
maggiormente carenti di personale, alle assunzioni di
professionalita’ del settore informatico, della ricerca, legale,
tecnico e sanitario; quindici unita’ in mobilita’ provenienti dalle
ex basi Nato per le esigenze dei Ministeri dei beni ed attivita’
culturali e del Ministero della giustizia – Dipartimento degli
archivi notarili; ai vincitori del terzo corso-concorso dirigenziale
bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione per le
esigenze delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non
economici;
Ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo dell’onere
finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente
la spesa annua lorda nel caso di assunzione di personale gia’
dipendente di pubbliche amministrazioni;
Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare, in deroga al divieto di
cui al comma 4 dell’art. 34 della citata legge n. 289 del 2002, le
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita’ e gli enti
di ricerca a procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, nel limite di un contingente di personale
corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220 milioni
di euro da far valere sul fondo appositamente costituito nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze
con uno stanziamento pari ad 80 milioni di euro per l’anno 2003 e a
220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004.
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro
dell’economia e delle finanze;
Decreta:
1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita’ e gli
enti di ricerca di cui alle tabelle l e 2 allegate al presente
decreto, sono autorizzate, ai sensi dell’art. 34, commi 4, 5 e 6
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ad assumere, nell’anno 2003, un
contingente di personale a tempo indeterminato pari a complessive
seimilanovecentosessantasette unita’ corrispondente ad una spesa
complessiva annua lorda a regime pari a 219.783.023 euro, di cui
57.969.404 euro quale onere relativo all’anno 2003 e 219.783.023 euro
corrispondente alla spesa complessiva annua lorda a regime per l’anno
2004, da far valere sul fondo di cui all’art. 34, comma 5 della legge
27 dicembre 2002, n. 289.
2. Alle Forze armate, ai Corpi di polizia ed al Corpo dei vigili
del fuoco e’ assegnato, per l’anno 2003, un contingente di personale
pari a cinquemilaseicentouno unita’, come risulta dalla tabella 1
allegata al presente decreto, nel limite di spesa, per l’anno 2003,
di 27.377.376 euro, e di 165.216.174 euro a decorrere dall’anno 2004.
Per l’anno 2003 e’ posto a carico del fondo di cui all’art. 34, comma
5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la spesa di 10.464.828 euro
relativa ai richiami in servizio autorizzati ai sensi della normativa
vigente per le Forze armate, l’Arma dei carabinieri e la Guardia di
finanza.
3. Nell’ambito del contingente di cui al comma 1, le
amministrazioni di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto,
sono autorizzate, a decorrere dal 1° settembre 2003, ad assumere a
tempo indeterminato milletrecentosessantasei unita’ di personale
corrispondente ad una spesa complessiva annua lorda a regime pari a
54.566.849 euro, di cui 20.127.200 euro quale onere relativo all’anno
2003 e 54.566.849 euro corrispondente alla spesa complessiva annua
lorda a regime per l’anno 2004.
4. Il contingente di assunzioni di personale di cui alla citata
tabella 2 autorizzato in favore delle Universita’ e’ ripartito tra i
singoli istituti universitari su proposta del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca scientifica,
mediante istruttoria prevista dall’art. 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, tenendo conto delle richieste e delle
esigenze dei singoli atenei, fermo restando il limite delle risorse
finanziarie assegnate al settore dell’Universita’ dal presente
decreto.
5. Nell’ambito del contingente di cui al comma 3, e’ autorizzata
l’immissione di quindici unita’ di personale provenienti dalle ex
basi Nato presso i Ministeri dei beni ed attivita’ culturali e della
giustizia – Direzione degli archivi notarili.
6. Le amministrazioni, con esclusione di quelle di cui al
precedente comma 2, che hanno presentato richiesta di autorizzazione
all’assunzione avvalendosi della deroga concernente le priorita’ che
non riguardano l’assunzione dei vincitori di concorsi espletati alla
data del 29 settembre 2002 e di quelli in corso di svolgimento alla
medesima data che si sono conclusi con l’approvazione della relativa
graduatoria di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002, sono
autorizzate ad assumere personale a tempo indeterminato nel limite
del contingente di cui al comma 3, fermo restando quanto previsto
dall’art. 34, commi 1, 2 e 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 289.
7. Nell’ambito del contingente di personale di cui al comma 6, e’
autorizzata l’assunzione di quarantacinque unita’ di personale a
tempo indeterminato presso l’ACI e l’ACI Terni il cui onere
finanziario e’ posto direttamente a carico dei bilanci autonomi dei
predetti istituti.
8. Nell’ambito del contingente di cui al comma 3, e’ autorizzata la
spesa annua lorda a regime di 4.399.167 euro relativa all’assunzione
di novantatre vincitori del terzo corso-concorso dirigenziale bandito
dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione per le esigenze
delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non
economici;
9. Le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 che, per esigenze
organizzative e gestionali sopravvenute, intendano assumere unita’ di
personale appartenenti a categorie e professionalita’ diverse
rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, ovvero
utilizzare graduatorie concorsuali diverse rispetto a quelle
considerate nel corso dell’istruttoria prevista dall’art. 39, comma
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono autorizzate ad
avviare le relative assunzioni, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e fermo restando
il limite delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna
amministrazione dal presente decreto.
10. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, entro e non
oltre il 15 novembre 2003, a trasmettere per le necessarie verifiche
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la
funzione pubblica, ufficio per il personale delle pubbliche
amministrazioni, e al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati
concernenti il numero dei dipendenti assunti e in corso di
assunzione, distinti per profili professionali ed area di
appartenenza, specificando se a tempo pieno o ridotto, indicando in
tale caso la tipologia e la quota percentuale del part-time, nonche’
l’eventuale amministrazione di provenienza, ivi inclusa la relativa
qualifica funzionale o area professionale, la spesa per l’anno 2003,
nonche’ quella annua lorda a regime effettivamente da sostenere. Al
completamento delle procedure di assunzione va, altresi’, fornita
dimostrazione, da parte delle amministrazioni interessate, del
rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
11. Alla copertura dell’onere a carico delle amministrazioni
interessate, con esclusione di quella di cui al comma 7, si provvede
mediante utilizzo delle risorse iscritte nell’Unita’ previsionale di
base (UPB) 4.1.5.4. Fondi da ripartire per oneri di personale – cap.
3032, dello Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2003 e corrispondenti capitoli per esercizi
successivi.
Il presente decreto sara’ inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi’ 31 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze
Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2003 Ministeri
istituzionali, registro n. 10, foglio n. 19