Lavoro e Previdenza

Thursday 04 September 2003

Impiego pubblico. Con il DPR 31.07.2003 via libera a nuove assunzioni in attuazione della finanziaria 2003. Gazzetta Ufficiale N. 198 del 27 Agosto 2003

Impiego pubblico. Con il DPR 31.07.2003 via libera a nuove assunzioni in attuazione della finanziaria 2003

Gazzetta Ufficiale N. 198 del 27 Agosto 2003

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 2003

Autorizzazione alle assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

finanziaria 2003);

Visto, in particolare, il comma 4 dell’art. 34 della legge

27 dicembre 2002, n. 289, il quale stabilisce che alle

amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70,

comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a

3.000 abitanti, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia ed

il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e’ fatto divieto, per l’anno

2003, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato,

fatte salve le assunzioni di personale relative a figure

professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia

superiore all’unita’, nonche’ le assunzioni relative alle categorie

protette;

Visto il comma 5 dell’art. 34 della citata legge 27 dicembre 2002,

n. 289, il quale stabilisce che, in deroga al divieto di procedere ad

assunzioni di personale a tempo indeterminato, per effettive,

motivate ed indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento

delle procedure di mobilita’, le amministrazioni dello Stato anche ad

ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le

universita’ e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel

limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa

annua lorda a regime pari a 220 milioni di euro e che, a tale fine,

e’ costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa

del Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento pari

a 80 milioni di euro per l’anno 2003 e a 220 milioni di euro a

decorrere dall’anno 2004;

Visto l’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed, in

particolare, il comma 3-ter del medesimo articolo;

Visto, il comma 6, dell’art. 34, della citata legge 27 dicembre

2002, n. 289, il quale prevede che le deroghe al divieto di procedere

ad assunzioni di personale a tempo indeterminato siano autorizzate

secondo la procedura di cui all’art. 39, comma 3-ter, della legge

27 dicembre 1997, n. 449, e che e’ prioritariamente considerata

l’immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla

sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla

difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e

vigilanza antincendi, alla ricerca scientifica e tecnologica, al

settore della giustizia ed alla tutela dei beni culturali, nonche’

dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e

di quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si

concluderanno con l’approvazione della relativa graduatoria di merito

entro e non oltre il 31 dicembre 2002;

Considerato che dall’istruttoria prevista dall’art. 39 della legge

27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni,

risulta che le richieste di assunzioni pervenute dalle

amministrazioni interessate nel corso dell’anno 2003, comporterebbero

una spesa annua lorda a regime non compatibile con le risorse

finanziarie previste dal fondo di cui al citato art. 34, comma 5,

della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Considerate le richieste di assunzioni di personale a tempo

indeterminato pervenute dalle amministrazioni interessate tutte

prioritarie secondo i criteri ed i limiti previsti dall’art. 34,

comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Ritenuto di assicurare il rispetto del limite di spesa derivante

dal fondo di cui al comma 5 del citato art. 34;

Considerato che occorre tenere conto prioritariamente delle

richieste delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo dei

vigili del fuoco riguardanti la sicurezza pubblica, la difesa

nazionale ed il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e vigilanza

antincendi espressamente richiamate dall’art. 39 della legge n. 449

del 1997 e dall’art. 34, comma 6, della legge n. 289 del 2002;

Considerato che le assunzioni di personale richieste dall’ACI non

debbano gravare sul fondo di cui al comma 5 dei citato art. 34, in

quanto detto istituto non rientra nell’elenco degli enti facenti

parte dell’aggregato amministrazioni pubbliche definito secondo i

criteri di contabilita’ nazionale (SEC 95);

Ritenuto che occorre dare priorita’ ai vincitori di concorsi

pubblici, ad un numero prefissato di assunzioni per le sedi

maggiormente carenti di personale, alle assunzioni di

professionalita’ del settore informatico, della ricerca, legale,

tecnico e sanitario; quindici unita’ in mobilita’ provenienti dalle

ex basi Nato per le esigenze dei Ministeri dei beni ed attivita’

culturali e del Ministero della giustizia – Dipartimento degli

archivi notarili; ai vincitori del terzo corso-concorso dirigenziale

bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione per le

esigenze delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non

economici;

Ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo dell’onere

finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente

la spesa annua lorda nel caso di assunzione di personale gia’

dipendente di pubbliche amministrazioni;

Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare, in deroga al divieto di

cui al comma 4 dell’art. 34 della citata legge n. 289 del 2002, le

amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le

agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita’ e gli enti

di ricerca a procedere ad assunzioni di personale a tempo

indeterminato, nel limite di un contingente di personale

corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220 milioni

di euro da far valere sul fondo appositamente costituito nello stato

di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze

con uno stanziamento pari ad 80 milioni di euro per l’anno 2003 e a

220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 25 luglio 2003;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro

dell’economia e delle finanze;

Decreta:

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,

le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita’ e gli

enti di ricerca di cui alle tabelle l e 2 allegate al presente

decreto, sono autorizzate, ai sensi dell’art. 34, commi 4, 5 e 6

della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ad assumere, nell’anno 2003, un

contingente di personale a tempo indeterminato pari a complessive

seimilanovecentosessantasette unita’ corrispondente ad una spesa

complessiva annua lorda a regime pari a 219.783.023 euro, di cui

57.969.404 euro quale onere relativo all’anno 2003 e 219.783.023 euro

corrispondente alla spesa complessiva annua lorda a regime per l’anno

2004, da far valere sul fondo di cui all’art. 34, comma 5 della legge

27 dicembre 2002, n. 289.

2. Alle Forze armate, ai Corpi di polizia ed al Corpo dei vigili

del fuoco e’ assegnato, per l’anno 2003, un contingente di personale

pari a cinquemilaseicentouno unita’, come risulta dalla tabella 1

allegata al presente decreto, nel limite di spesa, per l’anno 2003,

di 27.377.376 euro, e di 165.216.174 euro a decorrere dall’anno 2004.

Per l’anno 2003 e’ posto a carico del fondo di cui all’art. 34, comma

5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la spesa di 10.464.828 euro

relativa ai richiami in servizio autorizzati ai sensi della normativa

vigente per le Forze armate, l’Arma dei carabinieri e la Guardia di

finanza.

3. Nell’ambito del contingente di cui al comma 1, le

amministrazioni di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto,

sono autorizzate, a decorrere dal 1° settembre 2003, ad assumere a

tempo indeterminato milletrecentosessantasei unita’ di personale

corrispondente ad una spesa complessiva annua lorda a regime pari a

54.566.849 euro, di cui 20.127.200 euro quale onere relativo all’anno

2003 e 54.566.849 euro corrispondente alla spesa complessiva annua

lorda a regime per l’anno 2004.

4. Il contingente di assunzioni di personale di cui alla citata

tabella 2 autorizzato in favore delle Universita’ e’ ripartito tra i

singoli istituti universitari su proposta del Ministero

dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca scientifica,

mediante istruttoria prevista dall’art. 39, comma 3-ter, della legge

27 dicembre 1997, n. 449, tenendo conto delle richieste e delle

esigenze dei singoli atenei, fermo restando il limite delle risorse

finanziarie assegnate al settore dell’Universita’ dal presente

decreto.

5. Nell’ambito del contingente di cui al comma 3, e’ autorizzata

l’immissione di quindici unita’ di personale provenienti dalle ex

basi Nato presso i Ministeri dei beni ed attivita’ culturali e della

giustizia – Direzione degli archivi notarili.

6. Le amministrazioni, con esclusione di quelle di cui al

precedente comma 2, che hanno presentato richiesta di autorizzazione

all’assunzione avvalendosi della deroga concernente le priorita’ che

non riguardano l’assunzione dei vincitori di concorsi espletati alla

data del 29 settembre 2002 e di quelli in corso di svolgimento alla

medesima data che si sono conclusi con l’approvazione della relativa

graduatoria di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002, sono

autorizzate ad assumere personale a tempo indeterminato nel limite

del contingente di cui al comma 3, fermo restando quanto previsto

dall’art. 34, commi 1, 2 e 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 289.

7. Nell’ambito del contingente di personale di cui al comma 6, e’

autorizzata l’assunzione di quarantacinque unita’ di personale a

tempo indeterminato presso l’ACI e l’ACI Terni il cui onere

finanziario e’ posto direttamente a carico dei bilanci autonomi dei

predetti istituti.

8. Nell’ambito del contingente di cui al comma 3, e’ autorizzata la

spesa annua lorda a regime di 4.399.167 euro relativa all’assunzione

di novantatre vincitori del terzo corso-concorso dirigenziale bandito

dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione per le esigenze

delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non

economici;

9. Le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 che, per esigenze

organizzative e gestionali sopravvenute, intendano assumere unita’ di

personale appartenenti a categorie e professionalita’ diverse

rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, ovvero

utilizzare graduatorie concorsuali diverse rispetto a quelle

considerate nel corso dell’istruttoria prevista dall’art. 39, comma

3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono autorizzate ad

avviare le relative assunzioni, nel rispetto di quanto previsto

dall’art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e fermo restando

il limite delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna

amministrazione dal presente decreto.

10. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, entro e non

oltre il 15 novembre 2003, a trasmettere per le necessarie verifiche

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la

funzione pubblica, ufficio per il personale delle pubbliche

amministrazioni, e al Ministero dell’economia e delle finanze –

Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati

concernenti il numero dei dipendenti assunti e in corso di

assunzione, distinti per profili professionali ed area di

appartenenza, specificando se a tempo pieno o ridotto, indicando in

tale caso la tipologia e la quota percentuale del part-time, nonche’

l’eventuale amministrazione di provenienza, ivi inclusa la relativa

qualifica funzionale o area professionale, la spesa per l’anno 2003,

nonche’ quella annua lorda a regime effettivamente da sostenere. Al

completamento delle procedure di assunzione va, altresi’, fornita

dimostrazione, da parte delle amministrazioni interessate, del

rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

11. Alla copertura dell’onere a carico delle amministrazioni

interessate, con esclusione di quella di cui al comma 7, si provvede

mediante utilizzo delle risorse iscritte nell’Unita’ previsionale di

base (UPB) 4.1.5.4. Fondi da ripartire per oneri di personale – cap.

3032, dello Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle

finanze per l’anno 2003 e corrispondenti capitoli per esercizi

successivi.

Il presente decreto sara’ inviato alla Corte dei conti per la

registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

Dato a Roma, addi’ 31 luglio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Mazzella, Ministro per la funzione

pubblica

Tremonti, Ministro dell’economia e

delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2003 Ministeri

istituzionali, registro n. 10, foglio n. 19