Civile

Tuesday 07 September 2004

Immobile in comodato e assegnazione della casa coniugale in sede di separazione. I chiarimenti delle Sezioni Unite. Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Sentenza 21 luglio 2004, n. 13603

Immobile in
comodato e assegnazione della casa coniugale in sede di separazione. I chiarimenti delle Sezioni Unite

Corte di cassazione – Sezioni unite
civili – Sentenza 21 luglio 2004, n. 13603

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ai sensi dell’art.
447-bis c.p.c. Q.S. conveniva
in giudizio dinanzi al Pretore di Pesaro il figlio G.S. e la nuora R.P. perché
fosse accertato il suo diritto alla restituzione dell’unità abitativa di sua
proprietà sita in Montelabbate, concessa in comodato
al figlio ed assegnata, con ordinanza presidenziale emessa nel giudizio di
separazione personale tra i coniugi, alla moglie, affidataria
dei figli minori, con la conseguente condanna dei convenuti alla riconsegna ed
al risarcimento del danno in caso di opposizione.

Costituitosi il contraddittorio, G.S.
confermava le circostanze in fatto dedotte dal padre e aderiva alla domanda di
restituzione, mentre la P.
invocava il proprio diritto ad abitare nell’immobile in forza del richiamato
provvedimento.

Con sentenza del 21 aprile-21 maggio
1997 il Pretore rigettava il ricorso e condannava Q.
e G.S. in solido al pagamento delle spese processuali.

Proposto appello da
Q.S. e distinti appelli incidentali da G.S. e dalla
P., con sentenza del 9-12 febbraio 1999 il Tribunale rigettava tutte le impugnazioni e compensava le
spese del grado.

Il Tribunale affermava in motivazione
che l’attore, concedente l’immobile in comodato al figlio, era tenuto a subire
il provvedimento presidenziale di assegnazione alla
nuora – non potendo considerarsi terzo rispetto a detto provvedimento – sino al
momento in cui le proprie nipoti non fossero divenute economicamente
autosufficienti.

Avverso tale
sentenza Quinto
Sperindio proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

G.S. e R.P. non svolgevano attività
difensiva.

Con il primo motivo
il ricorrente, denunciando violazione ed erronea applicazione degli
artt. 155, 1803, 1810 c.c. e 11 della l. 74/1987, deduceva che l’assegnazione
della casa familiare in sede di separazione personale o di divorzio non incide sul titolo in base al quale i coniugi godevano
dell’immobile durante la convivenza, la cui natura rimane immutata, con la
conseguenza che ove il godimento si fondi, come nella specie, in un contratto
di comodato senza determinazione di tempo, il coniuge assegnatario è tenuto a
restituirlo al comodante non appena questi lo richieda.

Con il secondo motivo, denunciando
omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, il ricorrente osservava che la motivazione della sentenza impugnata non
consente di ravvisare il nesso logico tra la giurisprudenza richiamata e la
fattispecie concreta, stante la diversità delle situazioni prese in esame dalle
sentenze invocate rispetto a quella in esame, in relazione alla quale doveva
trovare applicazione il principio che l’originario rapporto di comodato non è
suscettibile di modifica ad opera di un provvedimento successivo, emesso
nell’ambito di un giudizio al quale il comodante è del tutto estraneo.

Con ordinanza del 19 novembre-11
dicembre 2002 il Collegio della prima Sezione civile di questa Corte, cui il
ricorso era stato assegnato, trasmetteva gli atti al primo Presidente perché
valutasse l’opportunità della rimessione a queste Sezioni Unite in
considerazione della particolare importanza della questione sollevata nei
motivi di ricorso.

Il ricorso era quindi assegnato a
queste Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Queste Sezioni Unite sono state
investite della questione, ritenuta di particolare importanza, della disciplina
applicabile all’assegnazione della casa familiare disposta in favore di uno dei
coniugi nell’ambito del giudizio di separazione nell’ipotesi in cui l’immobile
sia stato precedentemente oggetto di comodato da parte
del suo titolare perché fosse destinato ad abitazione familiare del
comodatario, con particolare riferimento alla determinazione della durata
dell’assegnazione ed alla posizione giuridica del coniuge assegnatario nei
confronti del comodante.

Il quadro normativo al quale la
questione va riportata appare certamente privo di completezza ed organicità,
atteso che la disciplina dell’assegnazione della casa familiare nella
separazione e nel divorzio – peraltro segnata, come è
noto, da ripetuti interventi del legislatore e della Corte costituzionale – è
carente di espresse previsioni dirette a disciplinare (oltre l’ipotesi della
locazione, specificamente considerata dall’art. 6 della l. 392/1978) tutte le
situazioni giuridiche e tutti i titoli di detenzione con i quali il
provvedimento di assegnazione può interferire.

L’importanza della questione è resa
evidente dalla natura degli interessi coinvolti, ponendosi su un piano di
contrapposizione, e sollecitando quindi un loro corretto componimento,
l’interesse della comunità familiare, e specificamente della prole, alla
conservazione dell’ambiente domestico, e quello del titolare del bene, che è
estraneo alle vicende del nucleo ed al giudizio tra i coniugi, a recuperarne la
disponibilità.

È peraltro noto che il ricorso al
comodato senza determinazione di durata costituisce uno strumento
frequentemente adottato da genitori o parenti quale soluzione del problema
abitativo in favore delle giovani coppie che contraggono matrimonio. Con
sentenza 11096/2002 queste Sezioni Unite, investite della questione, oggetto di
contrasto, della opponibilità del provvedimento
giudiziale di assegnazione della casa familiare al terzo proprietario, hanno
affermato che detta statuizione, in quanto provvista per definizione di data
certa, è opponibile al terzo che abbia acquistato l’immobile in data successiva
anche se non trascritta, nei limiti del novennio, ovvero anche dopo i nove
anni, nel caso di avvenuta trascrizione.

I principi richiamati in detta
pronuncia rilevano in modo assai limitato nella presente fattispecie,
caratterizzata dalla inversione temporale dei dati di
riferimento, atteso che la concessione in comodato dell’immobile da parte del
terzo proprietario si colloca anteriormente al provvedimento di assegnazione
della casa familiare.

Tale scansione temporale già rende
evidente che nell’ipotesi in esame non si pone una questione di
opponibilità al dominus della statuizione
giudiziale, ma si investe la diversa problematica del coordinamento tra i due
titoli di godimento e della interferenza della pronuncia del giudice della
separazione (o del divorzio) rispetto al regime proprio del preesistente
rapporto contrattuale. Sulla questione sì è pronunciata la sentenza 10977/1996
della prima Sezione di questa Corte, secondo la quale, nell’ipotesi in cui il
provvedimento di assegnazione della casa familiare sia
opponibile al proprietario e l’alloggio sia stato utilizzato dai coniugi in
forza di comodato senza determinazione di durata, la durata della utilizzazione
dell’immobile è governata dalla disciplina propria dell’assegnazione, e non da
quella dell’originario rapporto di comodato, da ritenere del tutto superato
dalla successiva vicenda che ha interessato lo stesso bene, con la conseguenza
che il comodante non può chiedere il rilascio ad nutum
dell’immobile assegnato ad uno dei coniugi separati.

Tale pronuncia, che appare peraltro
segnata dalla peculiarità di alcuni elementi fattuali,
per vari aspetti difformi da quelli propri della fattispecie ora in
discussione, si pone in termini di contrasto con numerose decisioni, precedenti
e successive, di questa Suprema Corte, tanto da apparire del tutto isolata.
Costituisce invero orientamento consolidato che la disciplina della opponibilità dell’assegnazione nei confronti del terzo
proprietario dell’immobile riguarda le sole ipotesi in cui detta titolarità sia
stata acquisita successivamente alla vicenda attributiva dell’alloggio al
coniuge separato o divorziato, e non quelle in cui l’acquisto della proprietà o
di altro diritto reale sia anteriore, non potendo il provvedimento giudiziale
incidere negativamente ed in modo diretto su una situazione preesistente
facente capo ad un soggetto estraneo al giudizio nel quale è stata disposta
l’assegnazione (Cassazione 2407/1998; 10258/1997; 6458/1996; 929/1995;
5236/1994; 1258/1993; 3391/1982).

Al principio costantemente richiamato
in tali decisioni – pur nella diversità degli orientamenti in esse espressi in ordine alla ravvisabilità
di una successione ex lege del coniuge assegnatario
nell’originario rapporto, in applicazione analogica dell’art. 6, comma 2, della
l. 392/1978 (specificamente affermata da Cassazione 2407/1998, 6458/1996 e
929/1995) – ritengono le Sezioni Unite di doversi riportare, non potendo
ipotizzarsi una funzionalizzazione assoluta del
diritto di proprietà del terzo a tutela di diritti che hanno radice nella
solidarietà coniugale o postconiugale. È peraltro
evidente che, cosi come i limiti soggettivi ed oggettivi del provvedimento di assegnazione non consentono una compressione dei diritti
vantati dal dominus, che non è stato parte del
giudizio nel quale il provvedimento stesso è stato emesso, per converso non è
configurabile un ampliamento della posizione giuridica del coniuge
assegnatario, nei confronti dello stesso proprietario, rispetto a quella
vantata dall’originario comodatario.

Ciò vale a dire
che il diritto del coniuge assegnatario, che pure trova nuovo ed autonomo
titolo nel provvedimento giudiziale – il quale, come è noto, non attribuisce un
diritto reale di abitazione, ma un diritto personale di godimento, variamente
segnato da tratti di atipicità (v. sul punto la richiamata Sezioni Unite
11096/2002 e la giurisprudenza in essa riportata) – resta modellato nel suo
contenuto dalla disciplina del titolo negoziale preesistente, con la
conseguenza che alla normativa regolatrice dell’originaria convenzione occorre
far riferimento al fine di delineare il complesso dei diritti e dei doveri di
detto coniuge nei confronti del proprietario contraente.

Come ha affermato la Corte
costituzionale nella nota sentenza 454/1989, il giudice della separazione non
crea tanto un titolo di legittimazione ad abitare per uno dei coniugi quanto
conserva la destinazione dell’immobile con il suo arredo nella funzione di
residenza familiare: effetto precipuo del provvedimento di assegnazione
è quello di stabilizzare, a tutela della prole minorenne o anche di quella
maggiorenne, ma non ancora autosufficiente senza propria colpa, la preesistente
organizzazione che trova nella casa familiare il suo momento di aggregazione ed
unificazione, escludendo uno dei coniugi da tale contesto e concentrando la
detenzione in favore, oltre che della prole, del coniuge che, pur potendo non
essere stato parte formale del negozio attributivo del godimento, era comunque
componente del nucleo in favore del quale il godimento stesso era stato
concesso. Tale configurazione della assegnazione non
tanto in termini di attribuzione, quanto di esclusione di uno dei coniugi da
una utilizzazione in atto, tale da determinare una concentrazione della sfera
dei soggetti beneficiari, implica logicamente che la posizione del coniuge
assegnatario nei confronti del terzo concedente resti conformata dalla natura
del diritto preesistente, e sia quindi soggetta agli stessi limiti che
segnavano il godimento da parte della comunità domestica nella fase fisiologica
della vita matrimoniale.

E tuttavia l’applicabilità della
disciplina relativa al titolo contrattuale
preesistente non esclude, ma anzi necessariamente comporta, che la concessione
in comodato del bene nella specifica prospettiva della sua utilizzazione quale
casa familiare assuma decisiva rilevanza, ai fini della ravvisabilità
di un termine collegato alla destinazione della cosa.

Come chiaramente emerge dalla lettura
coordinata degli artt. 1803, 1809 e 1810 c.c., la durata del comodato può essere espressamente ancorata
dalle parti alla scadenza di un termine, ovvero può essere implicitamente
determinata dall’uso per il quale la cosa viene consegnata. È certo il
collegamento tra l’obbligazione di restituzione gravante sul comodatario e
quella del comodante di consentire il godimento del bene, così che la prima non
sorge se non si estingue l’altra, riferendosi il temine
al contratto nella sua unicità e complessità.

In tali ipotesi l’obbligo di
restituzione sorge soltanto alla scadenza del termine ovvero quando il
comodatario se ne è servito in conformità del
contratto, salva la facoltà attribuita dall’art. 1809, comma 2, c.c. –
chiaramente ispirato ad un principio di favore per il comodante, in ragione
della essenziale gratuità del contratto – di richiedere la restituzione
immediata nel caso in cui sopravvenga un suo urgente ed imprevisto bisogno.

Ove per contro la durata del
contratto non sia stata convenzionalmente stabilita e non possa
determinarsi sulla base dell’uso previsto, la disposizione di cui all’art. 1810
c.c. fa dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà del
comodante, che può essere manifestata ad nutum, con
la conseguenza che, una volto sciolto il contratto per iniziativa di quest’ultimo, il comodatario è tenuto alla restituzione
immediata della cosa.

È bensì vero che secondo consolidata
giurisprudenza di questa Suprema corte non può desumersi la determinazione
della durata del comodato dalla destinazione abitativa cui per sua natura è adibito
un immobile, in difetto di espressa convenzione sul
punto, derivando da tale destinazione soltanto la indicazione di un uso
indeterminato e continuativo, inidoneo a sorreggere un termine finale (v., ex plurimis, Cassazione 9775/1997; 2719/1995; 2750/1994;
133/1985; 491/1984): e tuttavia tale orientamento, certamente condivisibile con
riferimento alle fattispecie in cui si prospetti una destinazione genericamente
connessa alla natura immobiliare del bene, non appare utilmente invocabile nei
casi in cui la destinazione sia diretta ad assicurare – così assumendo un
connotato di marcata specificità – che il nucleo familiare già formato o in via
di formazione abbia un proprio habitat, come stabile punto di riferimento e
centro di comuni interessi materiali e spirituali dei suoi componenti.

Viene in tali situazioni in rilievo
la nozione di casa familiare quale luogo degli affetti, degli interessi e delle
abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuità delle
relazioni domestiche, centro di aggregazione e di
unificazione dei componenti del nucleo, complesso di beni funzionalmente
organizzati per assicurare l’esistenza della comunità familiare, che appunto in
forza dei caratteri di stabilità e continuità che ne costituiscono l’essenza si
profila concettualmente incompatibile con un godimento segnato da provvisorietà
ed incertezza.

In questa prospettiva il dato
oggettivo della destinazione a casa familiare, finalizzata a consentire un
godimento per definizione esteso a tutti i componenti della
comunità familiare, comporta che il soggetto che formalmente assume la qualità
di comodatario riceva il bene non solo o non tanto a titolo personale, quanto
piuttosto quale esponente di detta comunità.

Per effetto della concorde volontà
delle parti viene cosi a configurarsi un vincolo di destinazione dell’immobile
alle esigenze abitative familiari idoneo a conferire all’uso cui la cosa doveva
essere destinata il carattere di termine implicito della durata del rapporto,
la cui scadenza non è determinata, ma è strettamente correlata alla
destinazione impressa ed alle finalità cui essa tende: né tale vincolo può
considerarsi automaticamente caducato per il
sopravvenire della crisi coniugale, prescindendo quella destinazione, nella sua
oggettività, dalla effettiva composizione, al momento
della concessione in comodato, della comunità domestica, ed apparendo piuttosto
indirizzata a soddisfare le esigenze abitative della famiglia anche nelle sue
potenzialità di espansione.

Diversa da tale ipotesi, inquadrabile
nello schema del comodato a termine indeterminato, stante la non prevedibilità
del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare, è quella in cui,
unitamente alla previsione della destinazione a casa familiare, le parti abbiano espressamente ed univocamente pattuito, all’atto
della conclusione del contratto, un termine finale di godimento del bene,
configurandosi in detta fattispecie un contratto a tempo determinato, tale da
comportare l’estinzione del vincolo alla scadenza convenuta: è peraltro
evidente che la sussistenza di un termine siffatto richiede un puntuale e
specifico accertamento in fatto.

La ritenuta soggezione del nucleo
familiare residuo, nei rapporti con il comodante, alla medesima disciplina che avrebbe regolato detti rapporti ove non si fosse verificata
la crisi coniugale, consente di argomentare che, come l’originario comodatario
avrebbe potuto validamente contrastare il recesso del comodante, per non essere
ancora cessato l’uso al quale la cosa era stata destinata, allo stesso modo non
potrà subirla il soggetto assegnatario. Resta per contro salva la richiamata
facoltà del comodante di chiedere la restituzione nell’ipotesi di
sopravvenienza di un bisogno segnato dai requisiti della urgenza
e della non previsione, ai sensi dell’art. 1809, comma 2, c.c.

La soluzione cosi accolta, quale
emerge dal quadro normativo di riferimento, appare peraltro coerente con le
scelte di fondo compiute dal legislatore in materia di
casa familiare, in quanto idonea a garantire una certa efficacia temporale al
provvedimento di assegnazione, evitando il rischio di una frustrazione anche
immediata della fondamentale esigenza di tutela della prole cui esso è rivolto.
Non può peraltro non rilevarsi che un’opzione
interpretativa che privasse in modo assoluto il comodante proprietario, che ha
già rinunciato ad ogni rendita sul bene in favore della comunità familiare,
della possibilità di disporne fino al momento, peraltro imprevedibile all’atto
della conclusione dell’accordo, del raggiungimento dell’indipendenza economica
dell’ultimo dei figli conviventi con l’assegnatario, si risolverebbe in una
sostanziale espropriazione delle facoltà e dei diritti connessi alla sua
titolarità sull’immobile, con evidenti riflessi sulla sfera costituzionale
della tutela del risparmio e della sua funzione previdenziale. Una soluzione
siffatta sarebbe inoltre palesemente irragionevole, in quanto appresterebbe
allo stesso comodante un trattamento deteriore rispetto a quello spettante al
successivo acquirente, il quale – come già ricordato – in mancanza di
trascrizione è tenuto a subire l’assegnazione per un periodo non superiore a
nove anni, e deteriore anche rispetto a quella del locatore, che è parte di un
contratto a prestazioni corrispettive e può avvalersi di forti strumenti di
tutela nei confronti del conduttore inadempiente.

Va infine precisato che l’effettività
della destinazione a casa familiare da parte del comodante non può essere
desunta, per le osservazioni innanzi svolte, dalla mera natura immobiliare del
bene concesso, ma implica un accertamento in fatto, che postula una specifica
verifica della comune intenzione delle parti attraverso una valutazione globale dell’intero contesto nel quale il contratto si è
perfezionato, della natura dei rapporti tra le medesime, degli interessi
perseguiti e di ogni altro elemento che possa far luce sulla effettiva
intenzione di dare e ricevere il bene allo specifico fine della sua
destinazione a casa familiare.

E pertanto le Sezioni Unite enunciano
il principio di diritto che segue.

"Nell’ipotesi di concessione in
comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia
destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione
in favore del coniuge affidatario di figli minorenni
o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, emesso
nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica la natura ed il
contenuto del titolo di godimento sull’immobile, ma determina concentrazione,
nella persona dell’assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta
regolato dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il comodante è
tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto nel
contratto, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto
bisogno, ai sensi dell’art. 1809, comma 2, c.c.".

In tali termini
risolta la
questione di diritto, rilevato che dal tenore complessivo della sentenza
impugnata appare come pienamente accertato in fatto che il ricorrente concesse
l’immobile di sua proprietà in comodato al figlio perché fosse destinato a casa
familiare, la decisione adottata, pur emendata nella motivazione, deve
ritenersi conforme a diritto. Il ricorso va pertanto rigettato. Non vi è luogo
a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo svolto le
parti intimate attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte di cassazione, a Sezioni
Unite, rigetta il ricorso.